Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est.. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. STEFANUTTO SIMONA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cervignano del Friuli alla Piazza Unità n. 6, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. BANDELLI ROBERTA in Monfalcone (Go) al Corso Del
Popolo n. 4, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte: “disporre un assegno divorzile a carico del signor di euro 1000,00-. in favore della signora Pt_1 CP_1 rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
dalla data di pubblicazione della sentenza;
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nulla a titolo di mantenimento per le figlie già economicamente autosufficienti;
spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato ad adottare solo le statuizioni accessorie di carattere patrimoniale.
In particolare, con l'atto introduttivo parte ricorrente ha chiesto che venisse accertato l'assenza di diritto al mantenimento delle figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, nonché la revoca del contributo al mantenimento stabilito in favore di o la sua riduzione ad Controparte_1
euro 250,00.
Parte resistente, costituendosi, ha resistito chiedendo che fosse disposta la previsione di un assegno di mantenimento di euro 1000,00 o altro importo maggiore o minore ritenuto equo.
All'udienza del 23.2.2023 le parti precisavano le conclusioni sullo status e la causa veniva riservata in decisione sul punto.
Pronunciata la sentenza parziale sullo status, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria relativamente alle domande accessorie.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c., veniva disposta la comparizione personale delle parti per il loro libero interrogatorio.
All'udienza all'uopo disposta per il predetto incombente le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo chiedendo un termine per la sua formalizzazione.
All'udienza del 13.11.2024 prevista per la precisazione delle conclusioni, svolta nelle forme della trattazione scritta, e Parte_1 Controparte_1
rassegnavano conclusioni congiunte, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.. A seguito di un'integrazione documentale disposta per l'udienza del 12.12.2024 la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
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Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“ - disporre un assegno divorzile a carico del signor di euro 1000,00-. in Pt_1 favore della signora rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
dalla CP_1 data di pubblicazione della sentenza;
- nulla a titolo di mantenimento per le figlie già economicamente autosufficienti;
- spese compensate;”
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio, nonché l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciato con sentenza parziale, così provvede:
1) Provvede come da condizioni concordate dalle parti;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Gorizia in data 9.1.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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