Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2025, n. 36953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36953 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
36953-25
Composta da:
EMANUELE DI SA AN IO
- Presidente -
MA ER RE
- Relatore -
NA SA AN CC
AR SE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
OR CO nato a [...] il [...] ZI RC nato a [...] il [...] RP LE nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 714/2025 UP - 08/07/2025 R.G.N. 9923/2025
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA ER RE;
udito il P.G., in persona della sostituta SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di OR CO e di ZI RC e per l'inammissibilità del ricorso di RP LE;
udito l'avv. EMILIO SIVIERO del foro di ROMA, difensore di OR CO E ZI RC, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
uditi gli avv.ti FABIO MENICHETTI e PALMA SEMINARA del foro di ROMA che hanno hanno insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 ottobre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale locale con la quale MA NA, LL UZ e VA UR erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 loro rispettivamente ascritti. La Corte territoriale ha ricostruito gli episodi addebitati agli odierni imputati che, in origine, rappresentavano reati fine della associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, nei seguenti ruoli: NA e UZ quali promotori, organizzatori e contabili del sodalizio, DD RU, frattanto deceduto, di partecipe deputato alle attività logistiche e all'occultamento dello stupefacente e UR quale fornitore, reato associativo in relazione al quale già il primo giudice aveva pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza sono stati proposti ricorsi nell'interesse degli imputati.
3. Con il ricorso proposto nell'interesse di MA NA sono stati articolati sei motivi.
3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato con la sentenza n. 4976/2022 emessa dalla Corte di appello di Roma, in riforma di quella di primo grado emessa nel procedimento penale n. 9853/2021 R.G.N.R., stralcio del n. 13362/2018. La difesa all'udienza del 30 ottobre 2024 aveva depositato le predette sentenze, munite del passaggio in giudicato, chiedendo di valutare il riconoscimento del vincolo della continuazione, non mancando di segnalare che la sentenza n. 1541/2024 era quella di assoluzione delle residue imputazioni ex art. 73 d.P.R. 309/1990. La Corte territoriale non ha fatto alcun riferimento alla richiesta avanzata dalla difesa e tale omissione costituisce un evidente vizio di motivazione benché tra i fatti giudicati e quelli giudicandi vi fosse assoluta contiguità temporale oltre che omogeneità delle contestazioni.
3.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza e la illogicità della motivazione quanto al primo motivo di appello con cui si era lamentato che l'iter intercettivo non rispettava i parametri indicati da questa Corte di legittimità, essendovi prova documentale che le captazioni e il conseguente immagazzinamento fossero avvenuti sul server della società privata IPS e li mantenuto piuttosto che su quello della Procura in cui era stata allocata una mera copia, fra l'altro fallata. argoment spesi dalla Corte territoriale sul punto, secondo cui il giudizio di primo grado si è svolto con le forme del rito abbreviato, è mal posto, poiché ad avviso della
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difesa, la scelta del rito abbreviato non rende utilizzabili prove che siano affette, come in questo caso, da "vizi patologici".
3.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Anche a voler ritenere utilizzabile il materiale intercettivo, l'ipotesi accusatoria è del tutto congetturale non essendo intervenuto alcun sequestro a carico del ricorrente e l'unica droga rinvenuta era costituita dai quattro grammi di cocaina sequestrata a ND EN, all'interno della sua autovettura, cui seguiva la perquisizione, con esito negativo, di tutti i locali nella disponibilità di NA e UZ. La motivazione resa non è sufficiente a fugare i dubbi sulla ricostruzione accusatoria, trattandosi di "droga parlata" con la conseguenza che rimangono non provati i fatti e la loro addebitabilità al ricorrente. Lamenta inoltre la difesa la circostanza del mancato sequestro dello stupefacente da parte della p.g., soprattutto con riferimento al capo A) bis laddove si è ritenuto che NA e UZ avessero acquistato 500 grammi di stupefacente da VA UR. Al netto della pratica del "ritardato arresto" per non pregiudicare le indagini, l'accertamento sarebbe stato necessario, trattandosi dell'unico episodio che avrebbe consentito di escludere l'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. cit.
3.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui è stata negata la invocata riqualificazione del fatto essendo noto che la serialità e la eventuale organizzazione della condotta illecita non valgono ad escludere la configurabilità dell'ipotesi lieve.
3.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 89 cod. pen. e vizio di motivazione. La difesa di NA, con il quarto motivo di appello, aveva chiesto il riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen.. Già dinanzi al giudice di primo grado era stata depositata la perizia disposta d'ufficio nel procedimento n. 13362/2018 R.G.N.R. dal Gup del Tribunale di Roma. Il perito all'uopo incaricato concludeva nel senso che il NA era affetto da un deficit cognitivo di grado medio/lieve, psicosi cronica, personalità antisociale/borderline dipendenza da cocaina, tali da assumere valore di infermità ai sensi dell'art. 89 cod. pen. e socialmente pericoloso in senso psichiatrico. La Corte di appello, alla stregua del giudice di primo grado, pur in presenza di un vizio parziale di mente certificato da un perito nominato dal Tribunale in relazione a fatti coevi, ancora una volta non ha valutato la richiesta benché fosse stato formulato apposito motivo di appello.
3.6. Con il sesto motivo si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale, con motivazione assertiva, ha negato le circostanze attenuanti generiche, limitandosi a richiamare i precedenti annoverati dall'imputato.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di LL UZ è affidato a cinque motivi.
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4.1. Con il primo motivo, in maniera sovrapponibile al motivo di ricorso proposto nell'interesse di NA, la difesa si duole della mancanza di motivazione quanto alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato con la sentenza n. 4976/2022 della Corte di appello di Roma in riforma di quella emessa nel procedimento penale n. 9853/2021 R.G.N.R., stralcio del 13362/2018. 4.2. Il secondo motivo, anch'esso sovrapponibile al corrispondente motivo proposto nell'interesse del NA, lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in merito alle doglianze espresse con il primo motivo di appello con cui si era dedotto che illegittimamente i files originali delle intercettazioni fossero stati immagazzinati nei server della società IPS e ivi mantenuti.
4.3. Con il terzo motivo si riproduce, nella sostanza, il corrispondente motivo proposto nell'interesse di NA in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato sulla scorta di una indagine che ha dato luogo solo al sequestro di 4 grammi di stupefacente in danno di ND EN e sulle ipotesi di reato ipotizzate sulla scorta di c.d. "droga parlata" senza un adeguato apparato motivazionale.
4.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento del nomen iuris di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 4.5. Con il quinto motivo la difesa si duole del vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
5. E' stato proposto ricorso nell'interesse di VA UR, chiamato a rispondere solo del reato di cui al capo A bis) articolato in cinque motivi.
5.1. Con il primo si deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali a pena di inutilizzabilità con riferimento agli artt. 266, 268. 271 cod. proc. pen. La Corte ha fondato la propria decisione sulla scorta dei risultati dell'intercettazione telematica attivata mediante captatore installato sul telefono del coimputato NA. I dati non sono stati immessi direttamente sul server della Procura della Repubblica ma su quello della società privata alla quale, proprio nel periodo in cui venivano captate le conversazioni rilevanti nel presente procedimento, era contestato l'utilizzo di server occulti e la non diretta immissione dei flussi captati nei server della Procura. La stessa informativa finale dà atto delle criticità del funzionamento del sistema di captazione di cui la P.G. si era servita, tanto che gli investigatori interrompevano le operazioni. E' peraltro emerso che la società, in violazione dell'art. 268 cod. proc. pen., veicolava i file sui propri server, alcuni dei quali si trovavano all'estero.
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5.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato. La Corte non si è confrontata con il primo motivo di gravame che aveva ad oggetto la richiesta di assoluzione, facendo mal governo del principi giurisprudenziali in tema di "droga parlata". Si è ritenuto che con l'espressione "metà di 34" dovessero intendersi 17.000 euro, cifra questa mai trascritta in alcuno dei brogliacci. Il linguaggio usato nella conversazione del 4 febbraio 2019, oggetto di captazione, era tutt'altro che inequivoco e in ogni caso la cifra di 17.000 euro in ipotesi consegnata dal duo NA-UZ non dimostrava che tale somma fosse dovuta quale corrispettivo per la fornitura di mezzo chilo di cocaina. Ancora la conversazione del 12.2.2019 in cui si faceva riferimento al prezzo al chilo della droga c.d. leggera (4.800 euro al chilogrammo) nulla offriva in termini di supporto all'ipotesi accusatoria. A quanto detto si aggiunge che non è mai stato compiutamente individuato il momento dell'effettiva cessione. La Corte di appello, prima ancora di motivare in ordine all'assenza di prova circa la qualità e quantità di stupefacente oggetto degli accordi, avrebbe dovuto dare atto della eventuale esistenza o meno di una attività di compravendita di sostanza stupefacente. Al contrario, si è operato un vero e proprio travisamento del dato probatorio laddove ha affermato che sarebbe stato lo stesso UR a fissare in 17.000 euro il prezzo della mai specificata operazione. Da alcun atto di indagine è possibile ricavare gli argomenti che per la prima volta si leggono nella sentenza impugnata. Gli unici dialoghi posti a fondamento della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di UR non solo non esplicitano alcuna richiesta di denaro ma non fanno neppure riferimento alla natura del credito.
5.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del reato contestato. Si tratta della stessa doglianza che era stata mossa con l'atto di gravame in punto di qualificazione giuridica e che la Corte ha obliterato non potendosi ritenere motivazione logica e congrua quella offerta dal giudice di secondo grado che ha inteso ricavare la natura della sostanza solo dal presunto apprezzamento relativo alla "buona qualità". Rileva in proposito la difesa che nei dialoghi non si fa mai riferimento a sostanza del tipo cocaina ma ad hashish e marijuana, tant'è che nell'informativa si legge che NA e UZ erano soliti rifornirsi di cocaina da persone diverse da UR. Il mancato accertamento della tipologia e della percentuale di principio attivo avrebbe dovuto risolversi a favore dell'imputato.
5.4. Con il quarto motivo la difesa lamenta la violazione di legge in punto di determinazione della pena irrogata. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado ha irrogato una pena illegale contraddistinta da una errata
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diminuzione della pena in considerazione del rito prescelto. Il primo giudice aveva individuato la pena base di anni sei di reclusione ed euro 21.000 di multa, ridotta per il rito ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000 anziché 14.000. 5.5. Con il quinto motivo la difesa lamenta la carenza di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sul presupposto della condizione di soggetto detenuto per reati analoghi (circostanza non rispondente al vero dato essendo ristretto per il reato di lesioni), disposto a procacciare una partita di marijuana di ottima qualità, affermazione che risulta del tutto apodittica in quanto ricavata da un compendio intercettivo di assoluta genericità e in assenza di specifica contestazione oltre che sul presupposto di una ritenuta "spiccata propensione a delinquere" ricavata da due modesti precedenti penali per violazione dei commi IV e V dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
6. All'udienza le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da MA NA è fondato solo nei limiti che verranno di seguito specificati.
1.1. E' fondato il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di MA NA relativamente al vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 3 maggio 2022, di riforma della sentenza del 30 settembre 2021, irrevocabile alla data del 14 aprile 2023. Le sentenze venivano depositate all'udienza del 30 ottobre 2024 e la richiesta era oggetto delle conclusioni rassegnate dal difensore, come risulta dal verbale. E' noto a questo Collegio l'orientamento espresso da questa Corte secondo cui la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile solo dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, co. 4, cod. proc. pen. ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen. poiché la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 2 n. 7132, dell'11/01/2024, Rv. 285991 -01; Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, [...], Rv. 284409-01). Ed è del pari noto che nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva può essere richiesto per la prima volta in sede di
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presentazione di memoria scritta, che tiene luogo della discussione orale, solo se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva a seguito della presentazione dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 20993 del 20/05/2025, Rv.288159 -
01).
La Corte territoriale nel caso in esame, benché fossero state depositate le sentenze divenute definitive dopo la presentazione dei motivi di appello e benché fosse stata espressamente richiesta nelle conclusioni l'applicazione della disciplina del reato continuato, non ha preso in esame la richiesta neppure al fine di valutarne l'ammissibilità, la tempestività e/o la fondatezza. A fronte di siffatto deficit motivazionale si impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per le necessarie valutazioni.
1.2. E' infondato il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico inoculato sui telefoni cellulari in uso agli imputati, sulla scorta del rilievo che i dati captati non sarebbero stati immessi nei server della Procura ma confluiti su quelli di una società privata che avrebbe svolto le operazioni tecniche tanto da avere formalizzato, su richiesta del difensore, un preventivo per estrapolare dei dati, così confermando la irregolarità della procedura seguita dalla Procura. Si tratta di motivo meramente reiterativo della questione dedotta con l'atto di appello a cui la Corte territoriale ha dato congrua risposta in ossequio al disposto dell'art. 268, co. 3, cod. proc. pen. che consente espressamente che le operazioni di captazione avvengano anche su impianti esterni anziché presso i locali della Procura, in presenza di autorizzazione da parte del Pubblico Ministero. In proposito vale la pena ricordare che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c.d. "server di transito" nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso, la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tal sede» (Sez. 6 n. 10611 del 24/10/2023, [...]). In proposito va rilevato che la difesa lamenta che vi sarebbe stato l'immagazzinamento e il permanere dei dati captati su un server diverso da quello della Procura della Repubblica adducendo così una presunta irregolarità nell'iter intercettivo tale da integrare una violazione di legge. La doglianza, invero, è aspecifica in quanto non spiega la ritenuta inutilizzabilità "patologica" delle
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intercettazioni così eseguite. In proposito va ricordato che tale forma di inutilizzabilità va individuata solo nel caso di assunzione di una prova "contra legem", laddove la possibilità di procedere a intercettazioni c.d. di solo transito è consentita dall'art. 268 cod. proc. pen. ed è stata autorizzata dal P.M.. Per contro, il difensore ipotizza, ma solo in teoria, che non sia avvenuta la dovuta operazione di traslazione delle intercettazioni che piuttosto è dimostrata proprio dal passaggio dei dati informatici captati a mezzo trojan dal server esterno a quello della Procura.
1.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso afferente al giudizio espresso in merito alla responsabilità dell'imputato in quanto generico, aspecifico, tale da non intaccare la logicità e coerenza dell'apparato argomentativo. Il ricorso, invero, non attacca la valutazione espressa dai giudici di merito nelle sentenze conformi in riferimento al contenuto concreto delle captazioni che assume non univoche ai fini del giudizio di responsabilità. In proposito il ricorso non si confronta con la motivazione posta dalla pag. 5 e ss. laddove vengono ripercorsi i contatti tra NA, UZ e la EN, da cui si evince la cessione in favore della donna di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in una occasione riscontrata e in altre dedotta dalla ritenuta inequivocità del contenuto delle conversazioni e della messaggistica richiamato nella motivazione e in cui si dà atto anche dei pagamenti corrisposti e di quelli ancora dovuti a saldo in relazione alle diverse compravendite illecite ("poi ti do , quest'altro giorno cerco di darti qualcosa pure di quello vecchio"; "aho, dammela buona"; "vedi che ci stà la polvere aho... come la prepari te, la fai te sta cosa?). Né può ritenersi che la congruità della sentenza impugnata debba essere esclusa in virtù del diniego dell'invocato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 che la Corte territoriale, in ossequio ai principi giurisprudenziali sanciti in subiecta materia, ha parametrato al tenore delle conversazioni intercettate con specifico riferimento a prezzi e quantità. Il motivo dedotto è riproduttivo del motivo di gravame adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, co.5, d.P.R. n. 309/1990 deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal Supremo Collegio, che il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività" (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, [...], Rv 274076).
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La Corte territoriale si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha rilevato che ostavano alla qualificazione del fatto come lieve laddove a pag. 21 della sentenza ha valorizzato la circostanza che in ciascuno degli episodi contestati emerge "una capacità criminale, una organizzazione e un accesso ai terminali internazionali del traffico di stupefacenti che non consente di inquadrare le condotte nella fattispecie di minore gravità sanzionata dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. cit. Come pure è stato rimarcato che le singole cessioni oggetto delle imputazioni hanno avuto ad oggetto, in vari casi, "quantitativi non trascurabili di stupefacente". Di qui la capacità di diffusione in modo. sistematico e nient'affatto episodico della sostanza stupefacente.
1.4. E' fondato il motivo con il quale si lamenta la erronea applicazione di legge in relazione all'art. 89 cod. pen. per non avere la Corte territoriale valutato il profilo dedotto con riferimento al vizio parziale di mente. Sul punto va rilevato che era stato proposto specifico motivo di appello (il quarto) in cui si chiedeva il riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. e si dava atto del deposito della perizia psichiatrica in altro procedimento per fatti commessi in epoca coeva da cui risultava che il ricorrente non solo sarebbe stato affetto da disturbi tali da assumere valore di infermità rispetto ai fatti a lui addebitati ai sensi dell'art. 89 cod. pen. ovvero, in grado di alterare la capacità di intendere e di volere senza aboliria totalmente ma che erano tali da far ritenere l'imputato "socialmente pericoloso". La difesa, nello specifico motivo di appello, aveva anche richiamato giurisprudenza di questa Corte secondo cui la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non esime il giudice dalla verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, qualora le parti alleghino su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti ovvero questi emergano "ictu oculi dagli atti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione impugnata, ritenendola non sufficientemente motivata riguardo alle ragioni per cui il giudice non aveva disposto perizia psichiatrica, disattendendo i dati emergenti dalla documentazione in atti, relativa ad un precedente procedimento penale, nel quale l'organo giudicante, recependo le conclusioni del perito, aveva ritenuto l'imputato incapace di intendere di volere)» (Sez. 1, n. 8965 del 31/05/2016, [...], Rv. 269417 -01). Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio.
1.5. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In proposito la Corte territoriale ha adeguatamente motivato valorizzando il profilo soggettivo e la capacità criminale del ricorrente, rilevante ai sensi dell'art. 133 cod. pen. con valutazione
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discrezionale insindacabile in questa sede che inevitabilmente ha avuto riflessi sul trattamento sanzionatorio non ulteriormente riducibili. In proposito va ricordato che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [...], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [...], Rv. 259899). Inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...], Rv. 279549). La Corte territoriale, oltre ad evidenziare che non si ravvisavano elementi di segno positivo, ha valorizzato le modalità esecutive della condotta continuata, i precedenti anche specifici, annoverati, oltre che le modalità esecutive delle condotte contestate. Il motivo, cumulativamente proposto, è analogamente inammissibile quanto alla circostanza che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebbe determinato una "congrua riduzione della pena". La Corte territoriale, in proposito non ha mancato di evidenziare che detto trattamento è stato determinato in misura pari al minimo edittale con un contenuto aumento per la continuazione.
2. Passando all'esame del ricorso proposto nell'interesse di UZ va rilevato che lo stesso, a parte l'argomento riferito all'art.89 cod. pen.,è sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di NA, valgono pertanto le ragioni sopra spiegate con la conseguenza che, in accoglimento del primo motivo, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte territoriale mentre deve essere rigettato il secondo
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motivo dedotto in quanto infondato e manifestamente infondati il terzo, il quarto e il quinto.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di UR deve essere rigettato essendo in parte infondato e in altra parte manifestamente infondato.
3.1. E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con cui si deduce la inutilizzabilità delle captazioni mediante captatore informatico installato sul telefono del coimputato NA. Si tratta di motivo inammissibilmente proposto dinanzi a questa Corte di legittimità, in violazione dell'art. 606, co. 3, cod. proc. pen, e non anche davanti al giudice del gravame. E' noto sul punto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza. E' stato, infatti, chiarito che il parametro del poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in uno all'art. 606, co. 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale», (cosi, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 Rv. 270316, in motivazione).
3.2. Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si denuncia in sostanza il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità espresso in relazione al reato di cui al capo A bis, con il quale è stato contestato al ricorrente di avere ceduto 500 grammi di cocaina a UZ e NA, dietro corrispettivo della somma di 17 mila euro. Si tratta di motivo connotato da patente genericità e meramente reiterativo di
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argomenti già posti alla Corte territoriale che li ha affrontati e risolti, finanche prospettando un travisamento della prova nella lettura delle conversazioni intercettate non ammissibile a fronte di una c.d. doppia conforme. La circostanza che la Corte territoriale abbia ritenuto elemento fondante il proprio giudizio una sola intercettazione, quella captata il 5 gennaio 2019 all'interno dell'abitazione di NA tra gli odierni ricorrenti, al punto da rendere neutre le ulteriori doglianze espresse dalla difesa in relazione alla ridotta valenza probatoria delle altre captazioni, sulle quali il ricorso si sofferma, attiene ad una scelta valutativa insindacabile da parte di questa Corte di legittimità, allorquando la stessa sia, comunque, sorretta da un apparato logico argomentativo del tutto adeguato. La Corte territoriale, invero, non ha mancato di spiegare dalla pag. 21 le ragioni per le quali ha ritenuto che l'incontro tra lo stesso e NA e UZ, in occasione del quale veniva consegnato denaro a fronte di una partita di stupefacente del valore di 17.000 euro, avesse ad oggetto cocaina, evidenziando tra l'altro come l'imputato, nell'occasione, non mancava di prospettare, a margine di detto affare, anche la disponibilità a procacciargli droga leggera di ottima qualità. Gli argomenti difensivi posti con riferimento al significato dei dialoghi intercettati non tengono conto del consolidato principio di diritto secondo il quale l'attribuzione di un determinato contenuto alle intercettazioni è insindacabile ove sorretto, come nel caso in esame, da motivazione adeguata. E' stato precisato in proposito che <in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...]).
3.3. E' manifestamente infondata la censura mossa contro l'omessa riqualificazione della fattispecie contestata nell'alveo della ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 in quanto del tutto generica a fronte della motivazione logica e coerente fornita dalle sentenze di merito in merito alla natura dello stupefacente trattato in virtù dei prezzi riferiti ai quantitativi in questione. Valgono in proposito gli argomenti sub 1.3. 3.4. E' infondato il motivo con cui si invoca la riduzione della pena pecuniaria, determinata per effetto dell'applicazione della riduzione del rito prescelto. La pena finale determinata in misura pari a € 18.000,00 deriva dalla applicazione della pena pressoché nel minimo edittale ex art. 73 DPR 309/90 (nella misura di € 27.000,00), ponendosi per contro la pena pecuniaria adottata come base, erroneamente indicata in € 21.000,00 al di fuori della forbice edittale. Si è trattato, all'evidenza, di un mero
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Checo
errore materiale, essendo palese che debba essere individuata nell'importo di 27.000 la pena base del reato, sulla quale è stata operata la riduzione per il rito.
3.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso afferente al mancato riconoscimento delle circostanze generiche, in quanto aspecifico rispetto a un iter argomentativo che ha posto l'accento sulla capacità criminale del ricorrente in virtù dei precedenti penali dallo stesso annoverati e non solo sulla circostanza che lo stesso si trovasse detenuto per fatti analoghi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NA MA limitatamente alle questioni relative alla continuazione esterna e alla attenuante ex art. 89 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di UZ LL limitatamente alla questione relativa alla continuazione esterna e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di NA MA e UZ LL. Rigetta il ricorso di UR VA che condanna al pagamento delle spese processuali.
Deciso in data 8 luglio 2025
La Consigliera est. Maria Teres
Il Presidente
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DEPOSITATO CANCELLERIA 13/11/2075 zionario Gudiziario anfranca CA
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