CASS
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 20993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20993 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: TI IU nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 12/06/2024 della CORTE DI APPELLO DI NA- POLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso per l’inammissi- bilità del ricorso;
sentita l’Avvocata BENEDETTA MASONE che, per delega dell’Avvocato NICO SALOMONE, si è riportata ai motivi d’impugnazione, chiedendo di valutare l’even- tuale estinzione del reato per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. GI LL, per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna la sentenza in data 12/06/2024 della Corte di apPE di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 01/04/2022 del Tribunale di Avellino, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20993 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 20/05/2025 2 Deduce: 1.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 81, comma secondo, cod. pen.. Il ricorrente sostiene che la Corte di apPE ha violato la legge nel disat- tendere la richiesta di applicazione del regime della continuazione tra i fatti oggetto dell’odierno giudizio e quelli considerati nell’ordinanza in data 16/01/2024 del Tri- bunale di Pesaro che, quale giudice dell’esecuzione, riconosceva la continuazione tra alcuni fatti giudicati con sentenze divenute irrevocabili tra il 2018 e il 2021. La stessa doglianza veniva espressa, in linea subordinata, anche per il man- cato riconoscimento della continuazione con la sentenza del Tribunale di Avellino irrevocabile in data 05/01/2021. Rimarca come fossero presenti tutti gli indici rilevatori della medesimezza del disegno criminoso, in quanto fatti di reato contro il patrimonio, commessi nell’anno 2016, con le medesime modalità operative, di telefoni cellulari a mezzo internet, su canali dedicati. 1.2. Difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. Secondo il ricorrente la Corte di apPE non ha valutato adeguatamente la documentazione prodotta al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurazione della continuazione tra i fatti giudicati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto le questioni dedotte in relazione alla continuazione erano già inammissibili in sede di apPE. A tale proposito va rilevato che con l’atto di apPE veniva esposto un unico motivo, con cui si censurava la sentenza di primo grado sotto il profilo dell’affer- mazione della responsabilità, sostenendosi l’assenza dell’elemento oggettivo del delitto di truffa. Nessuna questione veniva sollevata in ordine alla sussistenza della conti- nuazione con altri fatti già giudicati. Tale richiesta, per come evidenziato dallo stesso ricorrente, veniva avan- zata soltanto in prossimità dell’udienza di trattazione cartolare della causa, quando la difesa di LL depositava alcune memorie e allegava documentazione, sollecitando l’applicazione dell’istituto della continuazione tra il fatto di cui all’odierno giudizio e fatti già giudicati con sentenze divenute irrevocabili tra il 2018 e il 2021, già ritenuti in continuazione (anche quella del Tribunale di Avellino dive- nuta irrevocabile il 05/01/2021) dall’ordinanza in data 16/01/2024 del Tribunale di Pesaro, quale giudice dell’esecuzione. Va rimarcato che tutte tali sentenze sono divenute irrevocabili già prima della presentazione dell’apPE e, anzi, già prima della pronuncia della sentenza di primo grado, in data 01/04/2022. 3 La richiesta di continuazione non è stata proposta con l’atto di apPE ed è stata avanzata soltanto con le memorie scritte (che fanno luogo alla discussione orale nella trattazione cartolare) per fatti giudicati con sentenze divenute irrevo- cabili prima della presentazione dell’apPE. 2. Da tale rilievo discende l’inammissibilità già in apPE della richiesta di applicazione della continuazione in esame, dovendosi riconoscere che, il riconosci- mento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche in sede di pre- sentazione di memorie nel giudizio cautelare d’apPE, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva in data successiva a quella di presentazione dei motivi di apPE e dei motivi aggiunti. Il principio è già stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento al giu- dizio d’apPE in trattazione orale, laddove si è espressamente affermato che «il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di apPE, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di ap- PE (Conf., Sez. 1, n. 9997 del 1986, Rv. 176698)» (così, Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424-01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 35599 del 16/06/2015, non mass.; Sez. 1, n. 9997 del 05/12/1986, dep. 1987, Calemme, Rv. 176698-01; conf. mass. Rv. n. 167174; n. 156277; n. 147984; v. anche, Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D’Antoni, Rv. 285591-01, secondo cui, in tema di giu- dizio di apPE, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere). 3. Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso oggi in esame, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giu- dice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase pro- cessuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedi- mento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01; fattispecie di inammissibilità dell'apPE dovuta a tardiva presentazione dei mo- tivi). 4 4. Parimenti inammissibile la richiesta di valutare se i reati si siano estinti per prescrizione, avanzata a questa Corte in sede di discussione per due ordini di ragioni. 4.1. In primo luogo, perché la richiesta viene avanzata in sede di discus- sione per un ricorso che ha mosso censure soltanto in relazione al trattamento sanzionatorio e non anche in relazione all’affermazione di responsabilità, così non essendovi più spazio per la declaratoria di estinzione di un reato su cui si è oramai consolidato il giudicato. 4.2. In secondo luogo, ove si volesse prescindere dal precedente assorbente rilievo, va evidenziato che non è possibile rilevare la prescrizione eventualmente maturata nelle more della trattazione dell’odierna impugnazione, atteso che il ri- corso inammissibile per causa originaria non consente l'instaurazione di un rego- lare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi ac- certamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato (in questo senso, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463- 01; Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, Imperato, Rv. 244999-01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 20/05/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso per l’inammissi- bilità del ricorso;
sentita l’Avvocata BENEDETTA MASONE che, per delega dell’Avvocato NICO SALOMONE, si è riportata ai motivi d’impugnazione, chiedendo di valutare l’even- tuale estinzione del reato per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. GI LL, per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna la sentenza in data 12/06/2024 della Corte di apPE di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 01/04/2022 del Tribunale di Avellino, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20993 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 20/05/2025 2 Deduce: 1.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 81, comma secondo, cod. pen.. Il ricorrente sostiene che la Corte di apPE ha violato la legge nel disat- tendere la richiesta di applicazione del regime della continuazione tra i fatti oggetto dell’odierno giudizio e quelli considerati nell’ordinanza in data 16/01/2024 del Tri- bunale di Pesaro che, quale giudice dell’esecuzione, riconosceva la continuazione tra alcuni fatti giudicati con sentenze divenute irrevocabili tra il 2018 e il 2021. La stessa doglianza veniva espressa, in linea subordinata, anche per il man- cato riconoscimento della continuazione con la sentenza del Tribunale di Avellino irrevocabile in data 05/01/2021. Rimarca come fossero presenti tutti gli indici rilevatori della medesimezza del disegno criminoso, in quanto fatti di reato contro il patrimonio, commessi nell’anno 2016, con le medesime modalità operative, di telefoni cellulari a mezzo internet, su canali dedicati. 1.2. Difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. Secondo il ricorrente la Corte di apPE non ha valutato adeguatamente la documentazione prodotta al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurazione della continuazione tra i fatti giudicati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto le questioni dedotte in relazione alla continuazione erano già inammissibili in sede di apPE. A tale proposito va rilevato che con l’atto di apPE veniva esposto un unico motivo, con cui si censurava la sentenza di primo grado sotto il profilo dell’affer- mazione della responsabilità, sostenendosi l’assenza dell’elemento oggettivo del delitto di truffa. Nessuna questione veniva sollevata in ordine alla sussistenza della conti- nuazione con altri fatti già giudicati. Tale richiesta, per come evidenziato dallo stesso ricorrente, veniva avan- zata soltanto in prossimità dell’udienza di trattazione cartolare della causa, quando la difesa di LL depositava alcune memorie e allegava documentazione, sollecitando l’applicazione dell’istituto della continuazione tra il fatto di cui all’odierno giudizio e fatti già giudicati con sentenze divenute irrevocabili tra il 2018 e il 2021, già ritenuti in continuazione (anche quella del Tribunale di Avellino dive- nuta irrevocabile il 05/01/2021) dall’ordinanza in data 16/01/2024 del Tribunale di Pesaro, quale giudice dell’esecuzione. Va rimarcato che tutte tali sentenze sono divenute irrevocabili già prima della presentazione dell’apPE e, anzi, già prima della pronuncia della sentenza di primo grado, in data 01/04/2022. 3 La richiesta di continuazione non è stata proposta con l’atto di apPE ed è stata avanzata soltanto con le memorie scritte (che fanno luogo alla discussione orale nella trattazione cartolare) per fatti giudicati con sentenze divenute irrevo- cabili prima della presentazione dell’apPE. 2. Da tale rilievo discende l’inammissibilità già in apPE della richiesta di applicazione della continuazione in esame, dovendosi riconoscere che, il riconosci- mento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche in sede di pre- sentazione di memorie nel giudizio cautelare d’apPE, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva in data successiva a quella di presentazione dei motivi di apPE e dei motivi aggiunti. Il principio è già stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento al giu- dizio d’apPE in trattazione orale, laddove si è espressamente affermato che «il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di apPE, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di ap- PE (Conf., Sez. 1, n. 9997 del 1986, Rv. 176698)» (così, Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424-01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 35599 del 16/06/2015, non mass.; Sez. 1, n. 9997 del 05/12/1986, dep. 1987, Calemme, Rv. 176698-01; conf. mass. Rv. n. 167174; n. 156277; n. 147984; v. anche, Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D’Antoni, Rv. 285591-01, secondo cui, in tema di giu- dizio di apPE, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere). 3. Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso oggi in esame, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giu- dice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase pro- cessuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedi- mento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01; fattispecie di inammissibilità dell'apPE dovuta a tardiva presentazione dei mo- tivi). 4 4. Parimenti inammissibile la richiesta di valutare se i reati si siano estinti per prescrizione, avanzata a questa Corte in sede di discussione per due ordini di ragioni. 4.1. In primo luogo, perché la richiesta viene avanzata in sede di discus- sione per un ricorso che ha mosso censure soltanto in relazione al trattamento sanzionatorio e non anche in relazione all’affermazione di responsabilità, così non essendovi più spazio per la declaratoria di estinzione di un reato su cui si è oramai consolidato il giudicato. 4.2. In secondo luogo, ove si volesse prescindere dal precedente assorbente rilievo, va evidenziato che non è possibile rilevare la prescrizione eventualmente maturata nelle more della trattazione dell’odierna impugnazione, atteso che il ri- corso inammissibile per causa originaria non consente l'instaurazione di un rego- lare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi ac- certamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato (in questo senso, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463- 01; Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, Imperato, Rv. 244999-01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 20/05/2025