Sentenza 14 ottobre 2022
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta e concorso del coniuge: fino a dove si estende il confine della responsabilità penale? (Cass. Pen. n. 29449/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2025
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 14 dicembre 2022 del Tribunale di Torino che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Sp.Gi. e Fa.Gi., quali amministratori della Carigen Srl, dichiarata fallita in data 21 dicembre 2015, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in concorso con Ha.Ra., e documentale, nonché per il reato di bancarotta semplice ed aveva condannato i predetti e Ha.Ra. alle pene ritenute di giustizia, nonché tutti gli imputati eccetto Ha.Ra. al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare della suddetta società, costituitasi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2022, n. 6348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6348 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2022 |
Testo completo
06348 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -· Presidente - Sent. n. sez. 1308/2022 MONICA BONI UP 14/10/2022 VINCENZO SIANI -· Relatore · - R.G.N. 4076/2022 DOMENICO FIORDALISI MICHELE BIANCHI AN DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo QUANTO SEGUE: Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla continuazione. Inammissibilità nel resto. udito il difensore : E' presente l'avvocato TESSITORE GIUSEPPE del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di ON AN che si riporta ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 22 marzo 2021, la Corte di appello di Napoli, riformando parzialmente la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 28 novembre 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di UC NT, in ordine ai reati in materia di armi rubricati al capo 8), per essersi i reati estinti per prescrizione, mentre ha confermato la dichiarazione di responsabilità del medesimo, in ordine al concorso nel tentato omicidio di ET NG, di cui al capo 7), rideterminando la pena inflitta all'imputato in quella di anni sette di reclusione, con conferma nel resto, anche in merito alla pene accessorie inflitte a NT. Nell'ambito della conferma delle restanti statuizioni, i giudici di appello hanno ricompreso il rigetto dell'istanza dell'imputato di applicazione della continuazione fra il reato accertato in questa sede con i reati di tentato omicidio di ND AV e in materia di armi ascritti a NT in forza della sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 gennaio 2012, irrevocabile il 12 marzo 2012, nonché con i reati di occultamento dei cadaveri di SA Maione e RL AM accertati a carico di NT dalla Corte di assise di appello di Napoli del 20 giugno 2012, irrevocabile il 6 dicembre 2012. E' stata disattesa anche la doglianza dell'appellante relativa al contestato diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha, invece, considerato inammissibile l'ulteriore istanza formulata nell'interesse di NT di applicazione della disciplina della continuazione fra il reato accertato in questa sede e i reati ascritti allo stesso imputato dalla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 10 febbraio 2014, irrevocabile il 21 aprile 2016. A ragione di quest'ultima determinazione i giudici di appello hanno ritenuto intempestiva la corrispondente istanza, in quanto essa non risultava essere stata proposta nel termine stabilito per la proposizione di motivi nuovi o aggiunti.
2. Avverso la decisione di appello ha proposto impugnazione UC NT, con atto del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di continuazione richiesta con riferimento ai reati oggetto della sentenza divenuta nelle more irrevocabile. Al riguardo il ricorrente ha puntualizzato che l'istanza di applicazione dell'ulteriore continuazione è stata proposta nel corso del giudizio di appello in 2 me quanto, all'epoca dell'impugnazione della sentenza di primo grado, la decisione che aveva accertato i reati inerenti alla prospettata unitarietà progettuale non era ancora divenuta irrevocabile. In questa prospettiva, secondo la difesa, ricollegare la presentazione successiva dell'istanza alla formulazione dei motivi aggiunti con applicazione per essa del relativo termine non costituisce un approdo condivisibile, in quanto la funzione dei motivi aggiunti è quella di integrare ed estendere quelli già proposti con l'atto di impugnazione, mentre diverso oggetto connotava l'istanza di applicazione della continuazione: ragione per la quale essa bene era stata proposta in via autonoma alla Corte di appello, prima della sua decisione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione per il confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte di appello ha omesso di considerare che, per il riconoscimento di tali attenuanti, il giudice del merito può valutare anche gli elementi reputati rilevanti in relazione ad altre attenuanti quando questi elementi incidano, non solo sull'intensità del dolo, ma anche sulla motivazione al compimento del delitto e sul carattere del reo. Inoltre, si fa carico ai giudici di appello di avere ignorato molteplici elementi favorevoli a NT, quali il buon comportamento processuale, la confessione (elemento reputato determinante in tal senso per gli altri imputati), la dissociazione dal sodalizio criminale, la resipiscenza, il cambiamento di vita e la condotta successiva al delitto. Viceversa, è, per il ricorrente, illogico il giudizio negativo basato sui precedenti penali, poiché, se questo dato fosse dirimente, per i collaboratori di giustizia, ordinariamente gravati da notevoli precedenti, non potrebbe configurarsi mai il riconoscimento delle attenuanti generiche, così come il riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, non avrebbe dovuto reputarsi preclusiva relativamente alle circostanze attenuanti generiche, queste ultime dovendo coordinarsi con la valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del reo, senza diretta connessione con il contributo fornito dal collaboratore allo svolgimento delle indagini e alla prevenzione di ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa.
3. Il Procuratore generale, nel corso della discussione orale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, limitatamente alla questione relativa al diniego della continuazione, con corrispondente annullamento con rinvio, e la declaratoria di inammissibilità nel resto. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non contiene censure fondate e deve essere, pertanto, rigettato.
2. Muovendo, in ordine logico-giuridico, dell'esame del secondo motivo, è da rilevare che la Corte di appello ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche chieste da UC NT. -2.1. La Corte territoriale ha ritenuto che in ragione delle modalità della condotta antigiuridica integrata dall'imputato, considerate allarmanti, e della presenza nella biografia penale del medesimo NT di precedenti penali, per delitto di natura associativa, per plurimi reati contro il patrimonio, nonché per altri tentati omicidi, aggravati dal metodo e dalla finalità agevolatoria di natura mafiosa, valutati parimenti allarmanti oltre che numerosi, le circostanzel attenuanti generiche non sussistessero i presupposti per l'applicazione, in P - senso favore dell'istante, dell'art. 62-bis cod. pen. I giudici di appello hanno così recepito l'orientamento espresso dal primo giudice che aveva sottolineato particolarmente la gravità dei precedenti penali gravanti NT, precedenti relativi a fatti commessi anche in tempo recente, fra cui oltre a quelli appartenenti alle categorie suindicate - due delitti di occultamento di cadavere commessi nel 2004. 2.2. Posto ciò, si osserva che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice del merito può limitarsi a prendere in esame -tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello che ritiene nel caso concreto - dotato di rilievo preminente e atto a determinare, o meno, il riconoscimento delle medesime, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). In questo senso, il giudice del merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che egli con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria - dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da questa sua valutazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).
2.3. Tali considerazioni non trovano un limite decisivo nel rilievo che al ricorrente è stata riconosciuta l'attenuante speciale della collaborazione prestata ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991 (ora 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.): il fatto 4 che chi si determina a collaborare con la giustizia possa essere e sovente sia gravato da precedenti penali non tenui, a cagione dell'esperienza criminale che poi costituisce il retroterra nel quale egli ha acquisito le conoscenze messe a disposizione dell'autorità giudiziaria in virtù della scelta collaborativa, non integra un fattore tale da imporre al giudice del merito il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. a prescindere dai precedenti stessi. Va, in tal senso, ribadito che l'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 non implica, data la diversità dei relativi presupposti, il meccanicistico riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le due figure circostanziali si fondano su distinti presupposti: l'art. 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (fra cui i motivi che hanno determinato il reato, le circostanze che lo hanno accompagnato, il danno cagionato, la condotta tenuta dall'agente post delictum), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale;
la circostanza attenuante di cui all'art. 8 cit. è, invece, specifica conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111 02; Sez. 5, n. 1703 del - 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258958 - 01). Nel caso in esame, assodato il riconoscimento all'imputato dell'attenuante speciale scaturente dalla collaborazione prestata, il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, hanno con valutazione conforme, sorretta da motivazione congrua e non illogica ritenuto che gli elementi ostativi emersi, elementi - adeguatamente evidenziati, avessero spessore ostativo tale da precludere il riconoscimento anche delle circostanze attenuanti generiche. Si verte, dunque, in ambito riservato al discrezionale vaglio del giudice del merito che se, confluisce come in questo caso è confluito in una statuizione sorretta da congrua e coerente motivazione, non è soggetto al sindacato di legittimità.
2.4. La doglianza si rivela, pertanto, inammissibile.
3. Non merita condivisione nemmeno il primo motivo. 3.1. È utile precisare che la Corte di appello ha, per un verso, confermato il rigetto dell'istanza formulata da NT - respinta dal Tribunale e reiterata con l'atto di appello di applicazione della continuazione fra i reati qui in esame e i reati giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 25.01.2012, irrevocabile il 12.03.2012, i reati giudicati con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 20.06.2012, anch'essa irrevocabile (non però nell'indicata 5 data del 6.01.2012, antecedente alla decisione), e i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 20.03.2008, irrevocabile il 19.11.2009: la ragione della decisione consiste nell'assenza del medesimo disegno criminoso fra i suddetti reati rilevata dalla Corte territoriale. I giudici di secondo grado, per altro verso, hanno dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della continuazione avanzata dalla difesa dell'imputato all'udienza di discussione innanzi alla Corte di appello fra i reati oggetto di questo processo e i reati giudicati con la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 1.02.2014, divenuta irrevocabile il 21.04.2016: la ragione per la quale l'istanza è stata ritenuta inammissibile è stata che la stessa non è stata proposta dall'interessato con i motivi aggiunti, pur avendone l'appellante la concreta possibilità. Soltanto tale ultima statuizione di inammissibilità ha formato oggetto del motivo di impugnazione, oggetto di questo scrutinio.
3.2. Delimitato così l'oggetto dell'impugnazione, occorre ulteriormente puntualizzare che, nel presente processo, la sentenza di primo grado è stata emessa, come si è già ricordato, il 28 novembre 2014 e l'appello è stato proposto in data 9 gennaio 2015. La sentenza che ha accertato i reati oggetto della nuova istanza di applicazione della continuazione è divenuta irrevocabile e, quindi, azionabile ai fini dell'istanza qui in esame il 21 aprile 2016. Infine, l'udienza di discussione in cui il ricorrente si è determinato a formulare l'istanza di applicazione della continuazione di cui si tratta si è tenuta il 22 marzo 2021. -3.3. Poste tali rilevanti scansioni, non si dubita che, per un verso, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione sia obbligato a pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238 - 01; fra le successive, Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Fusco, Rv. 278678 - 01 ), e che, per altro e speculare verso, sia conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che omette di pronunciare sull'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati oggetto di titoli pregressi formulata, anziché con l'atto introduttivo del gravame, soltanto in corso di procedimento unitamente alla produzione dei titoli stessi (Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016, Galgano, Rv. 266655 01). Tale secondo principio opera, però, sul presupposto che la sentenza accertativa dei reati ulteriori sia divenuta irrevocabile prima dell'impugnazione, di guisa che l'interessato non avrebbe avuto alcun impedimento logico-giuridico all'inserzione nell'atto di appello della relativa questione, alla contestuale allegazione delle 6 circostanze rilevanti a all'indicazione e produzione delle sentenze accertative dei reati stessi (si richiama anche l'articolata analisi dello snodo svolta da Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745 -01). Per converso, si ritiene che l'istanza di applicazione della continuazione inerente a reati accertati con sentenza che abbia conseguito l'irrevocabilità in data successiva alla consunzione della fase introduttiva del giudizio di secondo grado possa essere proposta con memoria contenente motivi nuovi. In tal senso va ribadito che è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, l'istanza di applicazione della continuazione in relazione a un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, mezzo con il quale non sarebbe stato possibile dedurla: in siffatta situazione, non opera il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché si tratta, comunque, di una richiesta relativa a un istituto applicabile in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.; ciò, con la frequente specificazione che è onere della parte interessata indicare e documentare l'avvenuto passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna in epoca successiva alla scadenza del termine per proporre appello (Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, De Mitri, Rv. 281915 - 01; Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014, dep. 2015, Biscaro, Rv. 263008-01).
4. Resta da stabilire se l'istanza di applicazione della continuazione proposta dalla parte interessata nel corso del giudizio di appello sia ammissibile anche quando essa non venga inserita nei motivi nuovi, deducibili ai sensi e nei limiti fissati dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma venga, invece, presentata successivamente alla relativa fase, anche nel corso della discussione finale, oppure se la veicolazione attraverso i motivi nuovi sia lo strumento per la formulazione dell'istanza stessa e ne segni il corrispondente limiti di ammissibile deduzione in quel processo di cognizione, sempre impregiudicata la sua (susseguente) proposizione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
4.1. Si prende atto che sussiste, al riguardo, un orientamento di legittimità nel senso che il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424 01, Sez. 1, n. 35599 del 16/06/2015, Palmacci, non mass., anche con richiamo di più risalenti precedenti, fra cui Sez. 1, n. 9997 del 05/12/1986, dep. 1987, Calemme, Rv. 176698-01). 7 La peculiarità di questo indirizzo esegetico è che esso considera utilmente presentata anche l'istanza formulata in sede di discussione, comunque dopo la scadenza del termine per la proposizione dei motivi nuovi, sol che il giudicato relativo alla sentenza accertativa del reato o dei reati ulteriori rispetto a quello sub iudice sia maturato dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'atto di appello nel processo in corso.
4.2. Il Collegio considera, tuttavia, più persuasivo orientarsi nel senso che la parte che intenda chiedere l'applicazione della continuazione in grado di appello fra il reato oggetto di accertamento nel processo in atto e altro o altri reati per i quali sia stata emessa condanna a suo carico con sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'atto di appello debba farlo con l'atto tipico, costituito dalla proposizione di motivi nuovi, da articolarsi - ove il conseguimento dell'irrevocabilità da parte della sentenza accertativa degli altri reati sia già maturato - nel termine previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ossia fino a quindici giorni prima dell'udienza. Si dà per assodato che il giudice della cognizione, con riferimento all'applicazione della continuazione tra i reati oggetto del suo giudizio e i reati oggetto di una sentenza o di più sentenze irrevocabili di condanna opera per i fatti già giudicati allo stesso modo del giudice dell'esecuzione e con gli stessi poteri e doveri (per tutte, in tal senso la motivazione di Sez U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 -01). In tal senso e nello snodo indicato, la sede dell'esame della questione di continuazione è, dunque, affidata alla scelta discrezionale dell'interessato, che è imputato nel processo di cognizione in itinere e condannato in ordine al reato o ai reati già accertati definitivamente con la sentenza o le sentenze irrevocabili di condanna: in una condivisibile prospettiva dell'economia dei mezzi giuridici, egli è libero di chiedere il riconoscimento della continuazione nel procedimento di cognizione o dopo che si sarà determinata l'irrevocabilità anche della sentenza relativa al processo di cognizione e (sempre che) con essa si sarà cristallizzata la statuizione di condanna a suo carico nella sede esecutiva, a cui egli potrà accedere in ogni caso nel quale il giudice della cognizione non abbia delibato la questione, anche quando non vi abbia provveduto dichiarandola inammissibile. Diviene, allora, conseguente ritenere che l'interessato, se sceglie di adire il giudice della cognizione del reato (ancora) in corso di accertamento (in via necessariamente condizionata all'accertamento del reato stesso a suo carico e alla pronuncia dell'inerente condanna), debba introdurre la relativa istanza nel processo di cognizione osservandone le scansioni, affinché essa si inserisca nel complessivo thema decidendum in modo coerente con la sua articolazione strutturale e non incida in modo negativo sul suo funzionale svolgimento, in 8 armonia con il canone costituzionale della ragionevole durata: e, nella struttura del giudizio di impugnazione, lo strumento normativamente previsto per l'introduzione della questione di continuazione è costituito dall'atto contenente il corrispondente motivo nuovo.
4.3. Non può, sull'argomento, stimarsi ostativa di un tale approdo l'obiezione sviluppata dal ricorrente lì dove evidenzia che la funzione dei motivi nuovi o motivi aggiunti è quella di integrare ed estendere quelli già proposti con l'atto di impugnazione, natura prospettata come non rinvenibile nella prospettazione dell'istanza di applicazione della continuazione. Invero, non si discute che, in via generale, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 01; fra le successive, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01). La ratio di tale limitazione, comune ai motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), è di assicurare rigorosa tenuta della devoluzione definita con le censure alla sentenza impugnata introdotte con l'atto di impugnazione: per questa ragione i motivi nuovi o aggiunti non possono ritenersi liberamente proponibili, ossia svincolati dai capi e punti oggetto delle doglianze introdotte con l'atto di impugnazione. -4.4. Posto ciò, l'istanza di applicazione della continuazione quand'anche non inerisca a uno dei capi o dei punti ricompresi nell'ambito devoluto con l'atto di l'appello, in particolare in ordine alla commisurazione della pena relativa al reato oggetto del processo di cognizione, da attrarsi, per effetto dell'applicazione dell'art. 81 cod. pen., nell'ambito della pena complessiva inerente al reato continuato certamente aggiunge un ulteriore tema all'oggetto della decisione e, quindi, impone al giudice dell'impugnazione di ampliare lo spettro del suo esame e, sia pure in via residuale, procedere anche ad attività istruttoria (in particolare, di acquisizione documentale) necessaria per il relativo scrutinio. Vero è che, sotto quest'ultimo profilo, l'ermeneusi prevalente e, come si è già accennato, qui recepita enuncia il principio secondo cui, nel corso del giudizio di cognizione a differenza di quello in executivis - l'onere di allegazione in capo all'istante per la continuazione non può ritenersi soddisfatto con la semplice indicazione degli estremi del provvedimento o dei provvedimenti accertativi dei 9 reati già giudicati, dovendo invece farsi carico della relativa produzione l'imputato interessato: invero, all'applicazione al processo di cognizione della regola stabilita dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. (secondo cui le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'art. 671, comma 1, sono acquisite di ufficio) ostano diversi fattori e, in particolare, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, poiché · diversamente opinando il giudizio dovrebbe essere rinviato per effettuare - adempimenti comunque di carattere istruttorio che potrebbero determinare, in linea di principio, effetti rilevanti, anche per il decorso del termine di prescrizione;
ciò, oltre al rilievo che, in sede cognitoria, l'imputato - a differenza della fase esecutiva, in cui l'istanza può essere presentata personalmente dal condannato è assistito dal difensore, il quale, nell'esplicazione dell'assistenza tecnica, ha l'onere e le possibilità di produrre al giudice gli elementi su cui l'istanza difensiva si fonda (Sez. 1, n. 14614 del 21/11/2018, dep. 2019, Naser, Rv. 276305 - 01; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808 - 02). Tuttavia, è ragionevole osservare che al di là delle indicazioni non del tutto collimanti provenienti da altro e recente orientamento (Sez. 3, n. 30272 del 08/06/2021, Albanese, Rv. 282475 01, secondo cui il giudice di appello, investito della richiesta di applicazione della continuazione con fatti già coperti da giudicato, non può sottrarsi alla decisione о demandarla al giudice dell'esecuzione a fronte dell'omessa produzione dei provvedimenti da cui desumere l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, incombendo sulla parte richiedente un mero onere di allegazione, osservato il quale, ove la richiesta sia stata proposta tempestivamente, è necessario provvedere, anche mediante l'acquisizione d'ufficio degli atti indicati) anche quando l'istante per l'applicazione della continuazione in cognizione abbia assolto in modo conveniente il suo onere di allegazione e produzione non può affatto escludersi l'emersione della necessità di ulteriori acquisizioni o verifiche, all'esito e per effetto dell'esame giudiziale, con la corrispondente, inevitabile diluizione del tempo di definizione del processo.
4.5. Pertanto, assodata la sua ammissibilità in via di principio nel processo di impugnazione, l'istanza di applicazione della continuazione, al pari di ogni altra prospettazione idonea a incidere sulla determinazione del thema decidendum e a influenzarne il complessivo petitum, deve essere presentata in guisa che il giudice possa conoscerne tempestivamente e in maniera adeguata il contenuto, nel rispetto della generale scansione stabilita dalla disciplina regolatrice del giudizio di impugnazione. Pertanto, questo approdo, lungi dall'annettere alle modalità di proposizione dell'istanza di applicazione della continuazione nel giudizio di appello un limite 10 decadenziale non previsto dall'ordinamento, ne enuclea lo statuto in modo coerente con il regime impugnatorio nel cui alveo essa si inserisce. Conforta questa conclusione la notazione, già sviluppata in sede di legittimità, che gli atti volti a porre questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie, né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., giacché in relazione a essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla corrispondente valutazione sussiste soltanto se e in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076-01); Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493 - 01): e non può negarsi che la questione introdotta con l'istanza di applicazione della continuazione fra il reato oggetto del processo di cognizione e un altro o altri reati già accertati e sanzionati con sentenza irrevocabile sopravvenuta all'atto di appello, lungi dal risolversi in una memoria illustrativa, è intrinsecamente idonea ad ampliare il tema decisorio introdotto, sicché essa, come tale, resta assoggettata a fortiori alla disciplina dei motivi - - nuovi, ivi incluso il termine, fino a quindici giorni prima dell'udienza, stabilito per la relativa presentazione. Va, infine, rimarcato che l'esposta conclusione non inibisce, naturalmente, lo svolgimento dell'attività difensiva di natura puramente illustrativa e, quindi, non contraddice l'affermazione, parimenti da condividersi, che, nel giudizio di impugnazione, non è preclusa la presentazione di memorie, in luogo dei motivi aggiunti, finalizzate all'illustrazione e alla cognizione dei motivi già dedotti, oltre che delle questioni rilevabili di ufficio (Sez. 3, n. 3200 del 02/10/2014, dep. 2015, Torri, Rv. 262007-01).
5. Alla stregua delle svolte considerazioni, essendo emerso che la Corte di merito ha potuto conoscere l'istanza di applicazione della continuazione soltanto all'udienza di discussione del 22 marzo 2021, quando il termine per la proposizione dei motivi nuovi era scaduto, nonostante che l'irrevocabilità della - dopo la sentenza accertativa dei reati ulteriori fosse stata conseguita presentazione dell'atto di appello e della scadenza del relativo termine, ma in - epoca largamente antecedente, ossia il 21 aprile 2016, deve concludersi che la declaratoria di inammissibilità della stessa si profila corretta e, quindi, incensurabile in questa sede. Ciò, per quale che si è detto, non inibirà la proposizione dell'istanza da parte di NT in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 11 L.
6. Dovendo disattendersi, nei progressivi sensi esposti, le doglianze contenute nell'impugnazione, si impone il rigetto della stessa. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Presidente Il Consigliere estensore cenzo Sianiforefin Monica Boni acupu DEPOSITAT IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 15 FEB 2023 Marind 12 312