Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/06/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1655 dell'anno 2020, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA (c.f. ), con l'Avv. Marcello Cafueri, Parte_1 C.F._1 attore E
(p.i. ), in persona del sindaco p.t., Avv. Ciro D'Alò, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Orlando convenuto NONCHE' L (c.f. ), in persona del presidente, Controparte_2 P.IVA_2
, appresentata e difesa dall'Avv. Cosimo La Fratta, Controparte_3 terza chiamata E c.f. – p.i. ), Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 in persona del procuratore speciale pro tempore, dott. rappresentata e difesa CP_5 dall'Avv. Antonio Nicola Fortunato altra terza chiamata All'udienza del 06.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che conveniva davanti a questo Tribunale il Parte_1 CP_1
, al fine di vedere risarciti i danni dallo stesso assertivamente subiti in conseguenza di
[...] una caduta occorsa nella serata del 26.11.2017 in all'interno dell'edificio dove ha CP_1 sede il “Laboratorio Urbano” e presso il quale era stato allestito “Il Paese di AB E”, iniziativa patrocinata dal predetto ente locale, proprietario dell'immobile; affermava l'attore di essere caduto mentre scendeva la scala che dal primo piano conduceva al piano inferiore, presso il quale era l'unica uscita del locale;
la caduta, sempre secondo quanto si legge in citazione, sarebbe stata causata dalle seguenti anomalie ed irregolarità: il gradino sul quale sarebbe scivolato, a differenza degli altri, era privo di nastro antiscivolo che risultava essersi scollato e non perfettamente congiunto al piano di calpestio, la rampa di scale era priva del corrimano sul lato destro ed era caratterizzata da una pedata della profondità di 20 cm., inferiore a quella prevista dalle disposizioni del 1989 e del 1987, specificate in citazione, tese a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché in materia di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;
inoltre, si legge sempre in citazione, la pavimentazione della scala sarebbe stata umida a causa della pioggia e dello scirocco che avrebbero caratterizzato il giorno in cui si verificava l'evento per cui è causa e quelli precedenti;
• rilevato che il convenuto, costituitosi, contestava la fondatezza dell'avversa domanda e chiamava in causa l' che era stata autorizzata allo svolgimento Controparte_2 della manifestazione presso l'edificio comunale, al fine di essere garantito e manlevato in caso di condanna;
• rilevato che l' costituitasi, contestava la fondatezza della Controparte_2 domanda attorea e della domanda proposta nei suoi confronti dall'ente locale e chiamava in
• rilevato che la compagnia di assicurazione, pure costituitasi, eccepiva l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza della chiamata in causa e chiedeva che, in caso, di accoglimento, la condanna fosse contenuta nei limiti di giustizia e del massimale di polizza e delle condizioni contrattuali;
• ritenuto che l'originale irritualità della costituzione dell'associazione (inizialmente costituitasi in persona che non ricopriva più la carica di presidente della stessa) sia stata sanata retroattivamente sia con il deposito telematico, in data 07.12.2022, della comparsa di costituzione integrativa con allegato il mandato rilasciato dall'effettivo presidente dell'associazione ( , sia con il deposito, in data 01.10.2024 di ulteriore Controparte_3 procura, sempre a firma di contenente anche la ratifica dell'operato Controparte_3 compiuto da (in persona del quale si era originariamente costituita Controparte_7 l'associazione) nel rilasciare il mandato all'Avv. La Fratta in data 03.12.2020 per costituirsi nel presente giudizio;
sul punto si osserva in particolare che la giurisprudenza ha affermato che “il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator"” (Cass. n. 34775/2021); ed è stato precisato che “l'art. 182 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, (da ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa” (Cass. n. 23958/2020); e quanto all'eccezione sollevata dalla difesa della parte attrice all'udienza del 03.12.2024, richiamando gli art. 9 e 19 dell'atto costitutivo dell'associazione versato in atti, si osserva che l'art. 36, comma 2, c.c., in tema di associazioni non riconosciute, dispone che “Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione” e nel caso di specie non è stato specificamente contestato che , in persona del quale si è costituita in sanatoria Controparte_3 l'associazione terza chiamata, ricopra la carica di presidente di quest'ultima; l'art. 19 dello statuto dell'associazione (prodotto dalla stessa con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) dispone, tra l'altro, che il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed ha poteri di firma su tutti gli atti ufficiali e sociali, mentre i poteri degli altri organi (deliberativi e non) della stessa attengono al rapporto interno di mandato gestorio, la cui eventuale violazione può essere fatta valere, appunto nell'ambito del rapporto interno di mandato, solo dall'associazione in sede di valutazione dell'operato del legale rappresentante, osservandosi che per le associazioni non riconosciute, a differenza di quelle riconosciute, non è previsto un regime di pubblicità finalizzato a porre i terzi nella condizione di conoscere gli eventuali limiti al potere di rappresentanza esterna, che, pertanto, con riguardo al legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta è per i terzi tendenzialmente generale (cfr. Tar Lazio 13/02/1997 n.318, il quale ha affermato che “le organizzazioni sindacali, quali associazioni non riconosciute, sono legalmente rappresentate, in un giudizio promosso da terzi che intendono convenirle in giudizio, dal loro presidente o dal segretario generale, indipendentemente da quanto sia previsto nello statuto interno, privo di pubblicità e difficilmente conoscibile;
anche nei giudizi promossi dalle associazioni, la legittimazione processuale attiva viene riconosciuta in capo al presidente o al segretario generale qualora lo statuto non preveda in capo ad altri organi la rappresentanza processuale”; Tar Bolzano, (Trentino-Alto Adige), 14/05/1990 n. 207, il quale ha affermato che “le associazioni prive di riconoscimento in base all'art. 36, c.c. sono in giudizio rappresentate dalla direzione o dal presidente senza che questi abbia l'obbligo di palesare tale qualità; spetta solo all'associazione e non al contraddittore eccepire le competenze dei membri in quanto le relative disposizioni dell'associazione hanno valore meramente interno”; Consiglio di Stato sez. VI, 21/05/2007 n.2551, il quale ha affermato che “in assenza di contraria previsione statutaria ed in base al principio che si desume dall'art. 36 comma 2, c.c., l'organo rappresentativo dell Parte_2
nella specie il Presidente, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, può stare in giudizio
[...] senza la necessità di autorizzazione di altro organo deliberante”); posto quanto innanzi, si osserva, in ogni caso, che l'art. 9 dello statuto, che disciplina le competenze dell'assemblea degli associati, non prescrive che la stessa debba autorizzare la costituzione in giudizio dell'ente, né detto potere potrebbe ritenersi attribuito al consiglio direttivo dall'art. 13 dello statuto, nella parte in cui prevede, tra l'altro, che a detto organo compete di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, sia perché detta competenza non supera quanto innanzi osservato in ordine alla distinzione fra rapporto esterno (vale a dire rappresentanza verso i terzi dell'associazione) e rapporto interno di mandato gestorio, sia in quanto detto argomento proverebbe troppo, posto che se si accedesse alla tesi secondo cui in forza di tale clausola dello statuto il presidente dovrebbe essere autorizzato a costituirsi in giudizio (quale atto di straordinaria amministrazione), allora dovrebbe anche riconoscersi che lo stesso presidente dovrebbe essere autorizzato a compiere verso l'esterno qualunque atto, anche il più semplice e banale atto di ordinaria amministrazione, posto che al consiglio direttivo, in forza della citata clausola, compete di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
• ritenuto che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, in quanto: a) le deposizioni rese dai testi indicati dalla parte attrice non sono apparse sufficientemente attendibili, in ordine alla specifica causa dell'evento, posto che (cognato dell'attore) riferiva che Testimone_1 nello scendere sulla rampa davanti all'odierno attore non c'era nessuno e tra il teste e l'attore c'erano la moglie del teste, la moglie dell'attore e la bambina;
(moglie Controparte_8 di ) ha riferito che la rampa di scale dove sarebbe caduto l'attore era Parte_1 stretta e si procedeva, sia nel salire che nello scendere, uno alla volta in modo alternato, e che nello scendere detta teste seguiva suo marito e sua figlia ed in particolare la teste era vicina alla figlia;
pertanto, secondo quanto è dato evincere dalle due deposizioni, né né Testimone_1
nello scendere sulla rampa di scale, erano immediatamente dietro Controparte_8 l'attore, posto che tra la ed il EN vi era la loro figlia e tra il ed il CP_8 Tes_1 EN vi erano tre persone;
deve ritenersi allora che difficilmente detti testi, che avevano altre persone davanti a loro, scendendo su una rampa di scale stretta, abbiano potuto vedere il punto preciso in cui l'attore aveva messo il piede nel momento in cui cadeva e la causa specifica della caduta, che verosimilmente hanno dichiarato nei termini in cui veniva loro riferita dallo stesso attore nell'immediatezza del fatto;
inoltre, neppure sufficientemente dimostrato è il fatto che, nel giorno in cui si verificava l'evento per cui è causa, il penultimo gradino sul quale sarebbe scivolato l'attore presentasse il c.d. nastro antiscivolo scollato nella parte destra (scendendo), come raffigurato nelle fotografie allegate al fascicolo della parte attrice e che la teste ha riferito di avere scattato personalmente qualche giorno dopo il CP_8 fatto (senza specificare quanti giorni dopo), mentre i testi indicati dall'associazione hanno riferito che nella serata si procedeva alla pulizia delle scale e non veniva notato che vi fossero delle fasce danneggiate e scollate (cfr. deposizione dei testi , e Tes_2 Tes_3
, cosa che invece accadeva alla fine della manifestazione, vale a dire il 6/7 Testimone_4 gennaio durante lo spostamento di mobilia (cfr. deposizione testi e Tes_2 Tes_4 ; quanto alla data in cui venivano scattate le fotografie allegate dalla parte attrice, va
[...] osservato che il teste riferiva che la fotografia esibitagli non era riferibile al Tes_2 periodo della kermesse perché notava che mancavano tutti gli addobbi e, quindi, sicuramente, affermava sempre il teste, la fotografia si riferiva ad un periodo successivo alla kermesse, quando avevano sgomberato tutto;
ed in effetti nelle fotografie del luogo del fatto prodotte dagli attori che hanno un campo più largo non si vede alcun addobbo natalizio, come sarebbe ragionevole ipotizzare nell'ambito di una manifestazione chiamata “Il Paese di AB E” (e come, peraltro, si nota nella fotografia prodotta dall'associazione, che raffigura in primo piano un gruppo di persone e sullo sfondo a destra la rampa); b) in ogni caso, quand'anche fossero considerati attendibili i testi indicati dalla parte attrice, si osserva che dalle fotografie prodotte dalla stessa parte si evince come quelle che la difesa del definisce anomalie Parte_1 erano agevolmente rilevabili e percepibili, se si considera che il teste riferiva che il luogo Tes_1 era illuminato e che davanti al EN non vi era nessuno e che il teste dichiarava CP_8 che, nel percorrere la rampa, si procedeva uno alla volta in modo alternato e che, inoltre, sul lato sinistro, procedendo in discesa, era presente il corrimano (che si vede, peraltro, raffigurato anche nelle fotografie prodotte dalla parte attrice); pertanto, nel procedere il EN non aveva la visuale ostruita da persone che lo precedevano e, quindi, era in grado di rendersi conto agevolmente del fatto che il nastro antiscivolo sul lato destro del penultimo gradino era scollato (condizione che nelle fotografie allegate dall'attore è visibile senza alcuno sforzo, osservandosi che la teste , che ha dichiarato di averle scattate, ha anche riferito di avere lei stessa CP_8 steso il nastro nella parte mancante per verificare se aderisse, per poi fare altre foto); lo stesso poteva, inoltre, agevolmente avvalersi del corrimano posto sul lato sinistro della rampa e, posto che il EN aveva già percorso la rampa in salita e stava ultimando la discesa, appare difficile sostenere che, giunto al penultimo scalino, la ridotta profondità dei gradini potesse ancora costituire un fattore di cui non si fosse reso conto (senza contare sul punto, che, come è stato anche affermato e come appare emergere dalla fotografia prodotta dall'attore che raffigura l'entrata dell'edificio, quest'ultimo appare risalire a periodo di molto antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni indicate in citazione); deve, pertanto, giungersi alla conclusione che i pregiudizi assertivamente subiti dall'attore siano da ricondurre al fatto del danneggiato, che, per la gravità della violazione delle norme di comune prudenza e, pertanto, per la sua eccezionalità ed imprevedibilità, integra l'ipotesi del caso fortuito, che fa venire meno il nesso di causalità fra il pregiudizio subito e la cosa in custodia (art. 2051 c.c.), che viene a costituire una semplice occasione dell'evento (cfr. Cass. n. 23919/13; cfr. anche Cass. n. 12895/2016 e Cass. n. 4390/2017); infatti, l'agevole visibilità della condizione della rampa e del gradino induce a ritenere che il fatto si sia verificato per assoluta distrazione;
• ritenuto, pertanto, che la domanda attorea debba essere rigettata e che le spese di lite possano essere integralmente compensate fra tutte le parti, in considerazione della difficoltà di ricostruzione dei fatti come emergenti dall'istruttoria espletata, così configurandosi una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1 a) rigetta la domanda proposta dall'attore; b) dichiara assorbite le domande proposte nei confronti delle terze chiamate;
c) compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti. Taranto, 23.06.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco