TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4054/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4054/2023 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 dicembre 2025 Per l' opposta è presente l' avv.Agnese Iantosca per delega degli avv.ti Zurlo ed Ornati che impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta. Altresì chiede che la causa sia rimessa in decisione. Per l'opponente è presente l'avv. Salvatore Napolitano per delega dell'avv. Samantha Losco il quale si riporta ai propri atti introduttivi chiedendone l'integrale accoglimento. Si contesta tutto quanto dedotto, prodotto da controparte e chiede che la causa venga decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, successivamente, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 17 dicembre 2025 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4054/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Cessione dei crediti “ e vertente TRA
, nata ad [...] il [...] [c.f. ] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'Atto di citazione, dal Avv. Samantha Losco
[c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia, in Avellino alla via C.F._2
Terminio n.10;
1 R.G. n. 4054/2023
ATTORE
– opponente E
P. IV , in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_1 e legale rappresentante (C.F. , con sede legale in Controparte_2 C.F._3 Milano (Mi), Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati C.F._4 (C.F. con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta C.F._5 procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in La Spezia, Persona_1 dell'11 ottobre 2021, Repertorio n. 12.175 e Raccolta n.
5.624 e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP);
- CONVENUTO - opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n.888/2023 - R.G.2680/2023, emesso dal Tribunale di Avellino in data 13.10.2023, notificato in data 2.11.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di in persona del rappresentante legale p.t., la somma di € 24.872,11, oltre Controparte_1 interessi moratori e spese del procedimento, come liquidate. L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “I. DIFETTO di LEGITTIMAZIONE ATTIVA”, in via preliminare eccependo la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente;
“II. NULLITA' del CONTRATTO ai sensi dell'art.117 TUB.”, richiamando la norma che sanziona con la nullità la mancata esposizione del tasso o l'esposizione di un tasso inferiore a quello indicato nel documento di sintesi, l'assoluta nullità delle clausole anatocistiche ed usurarie poiché poste in frode alla legge ex art. 1344 c.c. ovvero al già citato art. 117 TUB;
“III. INDETERMINATEZZA del TASSO di INTERESSE CONVENUTO e APPLICATO, INDICAZIONE nel CONTRATTO DI UN I.S.C. DIVERSO rispetto a quello EFFETTIVAMENTE APPLICATO.”, avendo Findomestic Banca indicato nel contratto di finanziamento un AN fisso (quale tasso di interesse applicato, da intendersi quale costo complessivo dell'operazione finanziaria in termini percentuali) del 7,95% non corrispondente al vero;
“IV. NULLITA' ex art. 1815, comma 2, c.c. delle CLAUSOLE relative agli INTERESSI COMPENSATIVI e MORATORI.”, eccependo la nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nei contratti di finanziamento posti a base dell'ingiunzione richiesta per essere previsti interessi contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 della Legge n. 108 del 7.03.1996, perché superiori rispetto al tasso soglia;
“V. NULLITA' dei CRITERI di CALCOLO degli INTERESSI COMPENSATIVI sul .”, avendo la banca applicato il piano di Controparte_3 ammortamento alla francese.
2 R.G. n. 4054/2023
L'opponente concludeva “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, voglia così provvedere: 1) revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 888/2023
– R.G.2680/2023 - emesso dal Tribunale di Avellino in data 13.10.2023 nei confronti della sig.ra e notificato il 2.11.2023, in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni Parte_1 esposte;
2) condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. In data 29/01/2024 si costituiva in giudizio, con apposita Comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta/opposta anzitutto, precisando, Controparte_1 quanto alla legittimazione attiva, che, a seguito del contratto di cessione intercorso con la società cedente, il credito vantato nei confronti dell'opponente fosse stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
contestando la doglianza dell'opponente circa la ritualità della cessione del credito, essendo avvenuta ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla cartolarizzazione, da rendersi opponibile mediante le formalità previste dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione ed essendo stati prodotti la Gazzetta Ufficiale, il contratto di cessione, nonché un estratto della lista dei crediti ceduti;
contestato la doglianza relativa alla presunta nullità del contratto di finanziamento per un presunto difetto di forma ex art. 117 T.U.B., evidenziando che il contratto avesse avuto esecuzione, precisando che i contratti contenessero tutti gli elementi essenziali del rapporto e le condizioni economiche, producendo il piano di ammortamento del prestito;
deduceva la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo prodotto l'estratto conto, con l'integrale movimentazione del rapporto, da cui si evinceva il dettaglio degli importi dovuti, ex art. 50 TUB;
contestando la doglianza relativa alla presunta violazione del tasso soglia ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
contestando la doglianza relativa agli interessi di mora, operando precisazioni circa il calcolo da eseguire ai fini della verifica del superamento del tasso soglia e circa le voci di costo rilevanti;
contestando la doglianza relativa al piano di ammortamento alla francese, difettando, in sede genetica del negozio, il presupposto stesso dell'anatocismo; contestando la doglianza relativa alla differenza tra isc pattuito ed applicato, essendo dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente e configurando il taeg solo un indicatore di costo;
contestando la doglianza relativa all'anatocismo del contratto di carta di credito revolving. La parte convenuta/opposta concludeva “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 888/2023 del 13/10/2023 RG n. 2680/2023 emesso dal Tribunale di Avellino stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 888/2023 del 13/10/2023 RG n. 2680/2023 emesso dal Tribunale di Avellino In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento in favore della società della diversa, Parte_1 Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IV e Cpa, nonché successive occorrende.”. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso termine per l'esperimento della mediazione, la causa veniva, infine, rinviata per la discussione. All'esito della odierna udienza, la causa viene decisa. Così succintamente esposti i fatti di causa, si osserva quanto segue.
3 R.G. n. 4054/2023
Anzitutto, la domanda va giudicata procedibile, avendo la parte convenuta/opposta, su cui gravava il relativo onere, esperito la procedura di mediazione, con esito negativo (v. deposito telematico del 29/11/2024). Ciò posto, ai fini della disamina del merito, è bene partire dal noto principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che " " il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento” (v., per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tornando al caso concreto, va, quindi, rilevato che la parte ricorrente abbia prodotto sin dalla fase monitoria: il modulo di Findomestic di “Richiesta apertura di linea di credito con carta”, sottoscritto da e il modulo di Findomestic per “Richiesta prestito Parte_1 personale”, parimenti sottoscritto da in data 19/04/2018, per l'importo di Parte_1
€25.000,00; e relativi estratti conto (v. alleg. Ricorso monitorio). I contratti sono ritualmente sottoscritti dalla parte debitrice opponente e gli stessi non sono stati mai disconosciuti, né quanto al contenuto, né quanto alle firme apposte, nella odierna sede. Nei moduli in questione risulta esservi precisa indicazione di tutte le pattuizioni riferibili alle rate e agli interessi applicati, il T.a.n. veniva fissato nella misura del 7,95% e il t.a.e.g. nella misura dell'8,24% nel contratto di prestito, mentre nel contratto di carta revolving il T.a.n. nella misura del 15,36% e il t.a.e.g. nella misura del 20,70% e, alla luce delle verifiche officiose da compiersi in tema di usura, si è al di sotto del tasso soglia, relativo alle rispettive operazioni, per il trimestre di riferimento. Può, pertanto, dirsi che la parte convenuta/opposta abbia dato valida prova scritta della fonte del credito azionato in via monitoria, in virtù dei principi giurisprudenziali appena sopra richiamati, vieppiù considerandosi che il mutuo è un contratto di natura reale, che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di denaro (o di altre cose fungibili) ovvero col conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, sicché la “traditio rei” è realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario e che, nel caso di specie, la prova dell'erogazione del credito è ricavabile dall'estratto conto allegato e comunque non è mai stata contestata dalla parte debitrice. A questo punto, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare il pagamento, ovvero i fatti estintivi dell'altrui pretesa. La parte opponente non ha comprovato il pagamento integrale del debito, ma ha mosso una serie di contestazioni, a mezzo dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo. Occorre, quindi, analizzare dettagliatamente i singoli motivi di opposizione. L'opponente ha lamentato il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente in monitorio/odierna opposta. Risulta dalla disamina del fascicolo che avesse depositato sin dalla fase monitoria: CP_1 un estratto del contratto di cessione intercorso con Findomestic in data 28 settembre 2022, con cui essa acquistava pro soluto da Findomestic Banca S.p.a., ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti
4 R.G. n. 4054/2023
pecuniari, nella titolarità di Findomestic Banca S.p.a. e derivanti da contratti di credito di varia tipologia, nonché l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 120 del 13 ottobre 2022, recante l'Avviso della suddetta cessione (v. prod. monitoria, alleg. prod. opposta). Con riguardo alla cessione del credito, è sufficiente rammentare che essa si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso, attribuendo al cessionario le vesti di creditore esclusivo, con conseguente irrilevanza della notificazione dell'intervenuta cessione del credito al ceduto, dell'accettazione dallo stesso o della sua conoscenza, avendo la comunicazione la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Inoltre, va considerato come, nella fattispecie, valga l'art 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, secondo cui delle cessioni dei crediti in blocco è data notizia ai debitori ceduti con la pubblicazione in G.U. L'opposta ha, per l'appunto, come sopra detto, depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, così assolvendo agli oneri probatori su di sé gravanti. L'onere della prova circa l'esistenza dell'operazione di cessione e la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione può, dunque, dirsi assolto, considerato che il menzionato avviso pubblicato in G.U. recava l'indicazione delle categorie dei rapporti ceduti in blocco e delle categorie di crediti inclusi, (v. in tema, in ultimo, Cass. civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023), n. 17944), sì da poter individuare i crediti per categorie e tipologie comuni oggettive e soggettive ben definite, come può evincersi dal testo dello stesso, che, per comodità di lettura, si allega.
Comunque ed a maggior suffragio, la stessa parte ha prodotto anche due lettere raccomandate, ovvero lettera racc. di Kruk Italia del 18/10/2022, indirizzata ad Parte_1 e ricevuta il 27/10/2022, avente ad oggetto “cessione pro-soluto credito di €23.268,95 Ndg: 20188413342200 - Rif. Contratto: 20188413342201; Numero pratica: PartitaIVA_2
; FND/2/2536”, con la quale comunicava che, in data 28/09/2022, FINDOMESTIC NumeroD_1 BANCA S.P.A. nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari non in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 - aveva ceduto ad essa una società del gruppo , il credito in oggetto vantato nei Controparte_1 CP_1 suoi confronti;
e la lettera racc. di Findomestic del 28/09/2022, indirizzata a e Parte_1 ricevuta in data 27/10/2022, contenente i dati identificativi del codice cliente e codice pratica, con cui essa comunicava “che tutti i crediti vantati da Findomestic Banca S.p.A., nei Vostri confronti, con riferimento alle pratiche sopra indicate (unitamente ad eventuali piani di rientro), e tutte le garanzie, reali o personali, di qualsiasi natura concesse a garanzia del pagamento
5 R.G. n. 4054/2023
degli stessi, tutti i diritti accessori e privilegi (anche procedurali), ove esistenti, e tutte le cause di prelazione che assistono i crediti, nonché alle spese, interessi ed ogni altro diritto accessorio, maturati e maturandi sono stati ceduti a con sede legale in Milano, Controparte_1 Piazza della Trivulziana 4/A, capitale sociale di Euro 10.000, part. IVA R.I. di P.IVA_1 Milano con il numero , società iscritta nell'elenco delle società veicolo ai sensi P.IVA_1 dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 con numero,
[...]
quale cessionario di tali crediti e diritti accessori, viene quindi ad essere Controparte_1 l'unica ed esclusiva titolare dei medesimi;
ogni e qualsiasi pagamento a questi relativo, per avere efficacia liberatoria, dovrà essere effettuato esclusivamente a Controparte_1 (v. doc. 10, alleg. prod. monitorio, fasc. parte opposta). Inoltre, si appalesa rilevante pure constatare che la circostanza che tra i crediti ceduti vi fosse anche quello vantato nei confronti della possa, altresì, ritenersi confermata dal Pt_1 possesso da parte di della documentazione contrattuale e contabile, comprovante il CP_1 credito, dovendosi in proposito ricordare che l'articolo 1262 c.c., in tema di cessione di crediti, prescriva che “Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.”, sicché la consegna costituisce un obbligo del cedente, che trova la propria fonte nel contratto di cessione, di cui presuppone l'avvenuto perfezionamento. Infine, è anche appena il caso di ricordare anche che, a norma dell'art. 1188 c.c., il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore, per cui allorché il creditore comunichi al debitore di pagare a un altro soggetto, il debitore medesimo è tenuto a pagare al soggetto indicato dal creditore senza poter sindacare le ragioni di tale indicazione e tale soluzione non può mutare allorché la ragione per cui il creditore indica un altro soggetto come destinatario del pagamento è l'avvenuta cessione del credito. Varrà, infine, soggiungere come, per pacifica giurisprudenza, la notificazione della cessione stessa possa essere fatta anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 30/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 20143 del 18/10/2005; Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020). Il primo motivo di opposizione va, dunque, rigettato. L'opponente ha poi contestato la violazione dell'art. 117 TUB, indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, indicazione nel contratto di un I.S.C. diverso da quello effettivamente applicato (v. motivi sub II e III dell'Atto di citazione). Le contestazioni si appalesano, anzitutto, evidentemente generiche, in quanto fondate su meri richiami astratti alla disciplina in materia, disancorate da circostanziati riferimenti all'ipotesi di specie. Difatti, parte opponente ha dedotto la applicazione di un ISC diverso da quello pattuito, ma senza indicare quali fossero le voci di costo applicate nel corso del rapporto e non pattuite e senza spiegare il procedimento logico e di calcolo utilizzato per affermare l'inesattezza dell'ISC effettivamente applicato. In ogni caso, la doglianza è infondata, atteso che non sussiste la censurata
“indeterminatezza”, dal momento che, come già sopra rilevato, tanto il contratto di prestito quanto il contratto di carta di credito revolving contengono tutti gli elementi essenziali del rapporto e le condizioni economiche, ivi compresi i tassi e gli interessi applicati. Volendo maggiormente approfondire il tema, vi poi da considerare come, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di chiarire che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.” (cfr Cass. civile sez. III, 19/09/2024, n.25199).
6 R.G. n. 4054/2023
Pertanto, la difformità tra il TAEG convenzionale e quello effettivamente applicato dal mutuante, analogamente alla sua mancata indicazione nel contratto, non inficia la validità della relativa clausola, fatta eccezione per l'ipotesi di operatività dell'art. 125 bis TUB. Dunque, anche a voler ritenere che il contratto di finanziamento personale oggetto di contenzioso debba qualificarsi quale “credito al consumo”, in quanto concluso da una finanziaria con un consumatore ed anche laddove debba farsi applicazione della disciplina di cui all'art. 125 bis TUB, secondo cui “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”, vi è da rilevare, circa l'indicato rimedio, peraltro in alcun modo invocato dalla parte opponente, che dalla lettura degli atti e della documentazione contrattuale non emergano, né sono stati precisamente evidenziati dalla difesa, indici comprovanti l'addebito di costi a carico del consumatore in misura superiore a quelli pubblicizzati. Del resto, che l'importo della rata da corrispondere mensilmente sarebbe stato pari a €322,70 era evidenziato chiaramente e ab origine nel modulo contrattuale, sottoscritto dalla parte, sicché non è dato comprendersi la doglianza mossa in proposito, né il metodo di calcolo seguito per indicare un diverso importo. I motivi di opposizione sub II e III vanno, pertanto, respinti. Le contestazioni sub IV), in riferimento alla nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nei contratti di finanziamento, per la previsione di interessi contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 della Legge n. 108 del 7.03.1996, perché superiori rispetto al tasso soglia, sono ugualmente del tutto generiche, vaghe ed indeterminate, nonché sfornite del richiamo ai DM di riferimento (v. in tema Cass. civile sez. un., 18/09/2020, n.19597 “Con riferimento alla vessatorietà della clausola sugli interessi nei contratti consumeristici, il massimo consesso si esprime a favore della concorrenza tra la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma 1, cod. cons. In tal caso, l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, che intenda provare l'entità usuraria degli stessi, abbia l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.”; Cass, civile sez. III, 28/09/2023, n.27545 “Nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati.”). D'altro canto, come già sopra rilevato, la difesa opposta ha ben rappresentato che, nel contratto di carta revolving, sottoscritto in data 19/04/2018, il AN (15,36%) e il TA (20,70%) contrattualmente pattuiti non configurassero la fattispecie di usura oggettiva, essendo al di sotto del tasso soglia, pari al 24,14%, relativo alle operazioni “credito revolving” per il periodo sopraindicato e che, nel contratto di prestito, sottoscritto in data 19/04/2018, il AN (7,95%) e il TA (8,24%) contrattualmente pattuiti non configurassero la fattispecie di usura oggettiva, essendo al di sotto del tasso soglia, pari al 16,42%, relativo alle operazioni “crediti personali”, per il periodo indicato. A fronte di tali precisi dati, la difesa opponente non ha replicato nulla di specifico, sicché anche il motivo sub IV) è da giudicarsi infondato.
7 R.G. n. 4054/2023
Le doglianze sub V), circa l'applicazione del piano di ammortamento alla francese, parimenti sono generiche e comunque infondate. In tema, la giurisprudenza oramai prevalente è ferma nel sostenere che il sistema di ammortamento c.d. alla francese, a rate costanti, non comporti alcun effetto anatocistico (v. in tema ex multis Trib. Roma sez. XVII, 01/06/2023, n.8747; Trib. Napoli sez. II, 07/02/2023, n.1376; Trib. Milano sez. VI, 27/06/2019, n.6299; Trib. Roma sez. XVII, 07/11/2018, n.21423; Trib. Roma sez. XVII, 09/08/2018, n.16441; C. App. Roma sez. III, 26/10/2022, n.6715; C. App. Brescia sez. I, 17/03/2023, n.460), potendosi, in estrema sintesi, rimarcare che il piano di ammortamento “alla francese” non comporti anatocismo perché la sua struttura matematica non porta alla generazione di interessi su interessi precedentemente maturati, atteso che la rata viene calcolata in modo che la sommatoria dei valori attuali delle rate sia pari al capitale finanziato ed il calcolo degli interessi è effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire. Sulla scorta di quanto accertato, anche il motivo sub V) dell'opposizione non può essere accolto. In conclusione, sulla scorta di tutto quanto sinora osservato e rilevato, l'opposizione proposta da va rigettata, per infondatezza di tutti i motivi proposti ed il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 888/2023, emesso dal Tribunale di Avellino, va confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Visto il rigetto totale dell'opposizione, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, in favore dell'opposta, d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (€24.872,11), dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare della semplicità dell'attività istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove non precostituite e della snellezza della fase decisoria, svolta nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. Va poi disposta la condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 12 bis co. 2 del Dlgs 28/10 e succ. modif., risultando che la parte opponente non abbia partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Decreto ingiuntivo n. Parte_1 888/2023, emesso dal Tribunale di Avellino in data 13/10/2023, e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore della Parte_1 parte convenuta/opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
3. Condanna parte attrice/opponente al versamento all'entrata del Parte_1 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 17 dicembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4054/2023 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 dicembre 2025 Per l' opposta è presente l' avv.Agnese Iantosca per delega degli avv.ti Zurlo ed Ornati che impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta. Altresì chiede che la causa sia rimessa in decisione. Per l'opponente è presente l'avv. Salvatore Napolitano per delega dell'avv. Samantha Losco il quale si riporta ai propri atti introduttivi chiedendone l'integrale accoglimento. Si contesta tutto quanto dedotto, prodotto da controparte e chiede che la causa venga decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, successivamente, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 17 dicembre 2025 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4054/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Cessione dei crediti “ e vertente TRA
, nata ad [...] il [...] [c.f. ] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'Atto di citazione, dal Avv. Samantha Losco
[c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia, in Avellino alla via C.F._2
Terminio n.10;
1 R.G. n. 4054/2023
ATTORE
– opponente E
P. IV , in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_1 e legale rappresentante (C.F. , con sede legale in Controparte_2 C.F._3 Milano (Mi), Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati C.F._4 (C.F. con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta C.F._5 procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in La Spezia, Persona_1 dell'11 ottobre 2021, Repertorio n. 12.175 e Raccolta n.
5.624 e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP);
- CONVENUTO - opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n.888/2023 - R.G.2680/2023, emesso dal Tribunale di Avellino in data 13.10.2023, notificato in data 2.11.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di in persona del rappresentante legale p.t., la somma di € 24.872,11, oltre Controparte_1 interessi moratori e spese del procedimento, come liquidate. L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “I. DIFETTO di LEGITTIMAZIONE ATTIVA”, in via preliminare eccependo la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente;
“II. NULLITA' del CONTRATTO ai sensi dell'art.117 TUB.”, richiamando la norma che sanziona con la nullità la mancata esposizione del tasso o l'esposizione di un tasso inferiore a quello indicato nel documento di sintesi, l'assoluta nullità delle clausole anatocistiche ed usurarie poiché poste in frode alla legge ex art. 1344 c.c. ovvero al già citato art. 117 TUB;
“III. INDETERMINATEZZA del TASSO di INTERESSE CONVENUTO e APPLICATO, INDICAZIONE nel CONTRATTO DI UN I.S.C. DIVERSO rispetto a quello EFFETTIVAMENTE APPLICATO.”, avendo Findomestic Banca indicato nel contratto di finanziamento un AN fisso (quale tasso di interesse applicato, da intendersi quale costo complessivo dell'operazione finanziaria in termini percentuali) del 7,95% non corrispondente al vero;
“IV. NULLITA' ex art. 1815, comma 2, c.c. delle CLAUSOLE relative agli INTERESSI COMPENSATIVI e MORATORI.”, eccependo la nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nei contratti di finanziamento posti a base dell'ingiunzione richiesta per essere previsti interessi contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 della Legge n. 108 del 7.03.1996, perché superiori rispetto al tasso soglia;
“V. NULLITA' dei CRITERI di CALCOLO degli INTERESSI COMPENSATIVI sul .”, avendo la banca applicato il piano di Controparte_3 ammortamento alla francese.
2 R.G. n. 4054/2023
L'opponente concludeva “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, voglia così provvedere: 1) revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 888/2023
– R.G.2680/2023 - emesso dal Tribunale di Avellino in data 13.10.2023 nei confronti della sig.ra e notificato il 2.11.2023, in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni Parte_1 esposte;
2) condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. In data 29/01/2024 si costituiva in giudizio, con apposita Comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta/opposta anzitutto, precisando, Controparte_1 quanto alla legittimazione attiva, che, a seguito del contratto di cessione intercorso con la società cedente, il credito vantato nei confronti dell'opponente fosse stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
contestando la doglianza dell'opponente circa la ritualità della cessione del credito, essendo avvenuta ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla cartolarizzazione, da rendersi opponibile mediante le formalità previste dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione ed essendo stati prodotti la Gazzetta Ufficiale, il contratto di cessione, nonché un estratto della lista dei crediti ceduti;
contestato la doglianza relativa alla presunta nullità del contratto di finanziamento per un presunto difetto di forma ex art. 117 T.U.B., evidenziando che il contratto avesse avuto esecuzione, precisando che i contratti contenessero tutti gli elementi essenziali del rapporto e le condizioni economiche, producendo il piano di ammortamento del prestito;
deduceva la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo prodotto l'estratto conto, con l'integrale movimentazione del rapporto, da cui si evinceva il dettaglio degli importi dovuti, ex art. 50 TUB;
contestando la doglianza relativa alla presunta violazione del tasso soglia ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
contestando la doglianza relativa agli interessi di mora, operando precisazioni circa il calcolo da eseguire ai fini della verifica del superamento del tasso soglia e circa le voci di costo rilevanti;
contestando la doglianza relativa al piano di ammortamento alla francese, difettando, in sede genetica del negozio, il presupposto stesso dell'anatocismo; contestando la doglianza relativa alla differenza tra isc pattuito ed applicato, essendo dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente e configurando il taeg solo un indicatore di costo;
contestando la doglianza relativa all'anatocismo del contratto di carta di credito revolving. La parte convenuta/opposta concludeva “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 888/2023 del 13/10/2023 RG n. 2680/2023 emesso dal Tribunale di Avellino stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 888/2023 del 13/10/2023 RG n. 2680/2023 emesso dal Tribunale di Avellino In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento in favore della società della diversa, Parte_1 Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IV e Cpa, nonché successive occorrende.”. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso termine per l'esperimento della mediazione, la causa veniva, infine, rinviata per la discussione. All'esito della odierna udienza, la causa viene decisa. Così succintamente esposti i fatti di causa, si osserva quanto segue.
3 R.G. n. 4054/2023
Anzitutto, la domanda va giudicata procedibile, avendo la parte convenuta/opposta, su cui gravava il relativo onere, esperito la procedura di mediazione, con esito negativo (v. deposito telematico del 29/11/2024). Ciò posto, ai fini della disamina del merito, è bene partire dal noto principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che " " il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento” (v., per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tornando al caso concreto, va, quindi, rilevato che la parte ricorrente abbia prodotto sin dalla fase monitoria: il modulo di Findomestic di “Richiesta apertura di linea di credito con carta”, sottoscritto da e il modulo di Findomestic per “Richiesta prestito Parte_1 personale”, parimenti sottoscritto da in data 19/04/2018, per l'importo di Parte_1
€25.000,00; e relativi estratti conto (v. alleg. Ricorso monitorio). I contratti sono ritualmente sottoscritti dalla parte debitrice opponente e gli stessi non sono stati mai disconosciuti, né quanto al contenuto, né quanto alle firme apposte, nella odierna sede. Nei moduli in questione risulta esservi precisa indicazione di tutte le pattuizioni riferibili alle rate e agli interessi applicati, il T.a.n. veniva fissato nella misura del 7,95% e il t.a.e.g. nella misura dell'8,24% nel contratto di prestito, mentre nel contratto di carta revolving il T.a.n. nella misura del 15,36% e il t.a.e.g. nella misura del 20,70% e, alla luce delle verifiche officiose da compiersi in tema di usura, si è al di sotto del tasso soglia, relativo alle rispettive operazioni, per il trimestre di riferimento. Può, pertanto, dirsi che la parte convenuta/opposta abbia dato valida prova scritta della fonte del credito azionato in via monitoria, in virtù dei principi giurisprudenziali appena sopra richiamati, vieppiù considerandosi che il mutuo è un contratto di natura reale, che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di denaro (o di altre cose fungibili) ovvero col conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, sicché la “traditio rei” è realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario e che, nel caso di specie, la prova dell'erogazione del credito è ricavabile dall'estratto conto allegato e comunque non è mai stata contestata dalla parte debitrice. A questo punto, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare il pagamento, ovvero i fatti estintivi dell'altrui pretesa. La parte opponente non ha comprovato il pagamento integrale del debito, ma ha mosso una serie di contestazioni, a mezzo dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo. Occorre, quindi, analizzare dettagliatamente i singoli motivi di opposizione. L'opponente ha lamentato il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente in monitorio/odierna opposta. Risulta dalla disamina del fascicolo che avesse depositato sin dalla fase monitoria: CP_1 un estratto del contratto di cessione intercorso con Findomestic in data 28 settembre 2022, con cui essa acquistava pro soluto da Findomestic Banca S.p.a., ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti
4 R.G. n. 4054/2023
pecuniari, nella titolarità di Findomestic Banca S.p.a. e derivanti da contratti di credito di varia tipologia, nonché l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 120 del 13 ottobre 2022, recante l'Avviso della suddetta cessione (v. prod. monitoria, alleg. prod. opposta). Con riguardo alla cessione del credito, è sufficiente rammentare che essa si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso, attribuendo al cessionario le vesti di creditore esclusivo, con conseguente irrilevanza della notificazione dell'intervenuta cessione del credito al ceduto, dell'accettazione dallo stesso o della sua conoscenza, avendo la comunicazione la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Inoltre, va considerato come, nella fattispecie, valga l'art 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, secondo cui delle cessioni dei crediti in blocco è data notizia ai debitori ceduti con la pubblicazione in G.U. L'opposta ha, per l'appunto, come sopra detto, depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, così assolvendo agli oneri probatori su di sé gravanti. L'onere della prova circa l'esistenza dell'operazione di cessione e la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione può, dunque, dirsi assolto, considerato che il menzionato avviso pubblicato in G.U. recava l'indicazione delle categorie dei rapporti ceduti in blocco e delle categorie di crediti inclusi, (v. in tema, in ultimo, Cass. civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023), n. 17944), sì da poter individuare i crediti per categorie e tipologie comuni oggettive e soggettive ben definite, come può evincersi dal testo dello stesso, che, per comodità di lettura, si allega.
Comunque ed a maggior suffragio, la stessa parte ha prodotto anche due lettere raccomandate, ovvero lettera racc. di Kruk Italia del 18/10/2022, indirizzata ad Parte_1 e ricevuta il 27/10/2022, avente ad oggetto “cessione pro-soluto credito di €23.268,95 Ndg: 20188413342200 - Rif. Contratto: 20188413342201; Numero pratica: PartitaIVA_2
; FND/2/2536”, con la quale comunicava che, in data 28/09/2022, FINDOMESTIC NumeroD_1 BANCA S.P.A. nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari non in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 - aveva ceduto ad essa una società del gruppo , il credito in oggetto vantato nei Controparte_1 CP_1 suoi confronti;
e la lettera racc. di Findomestic del 28/09/2022, indirizzata a e Parte_1 ricevuta in data 27/10/2022, contenente i dati identificativi del codice cliente e codice pratica, con cui essa comunicava “che tutti i crediti vantati da Findomestic Banca S.p.A., nei Vostri confronti, con riferimento alle pratiche sopra indicate (unitamente ad eventuali piani di rientro), e tutte le garanzie, reali o personali, di qualsiasi natura concesse a garanzia del pagamento
5 R.G. n. 4054/2023
degli stessi, tutti i diritti accessori e privilegi (anche procedurali), ove esistenti, e tutte le cause di prelazione che assistono i crediti, nonché alle spese, interessi ed ogni altro diritto accessorio, maturati e maturandi sono stati ceduti a con sede legale in Milano, Controparte_1 Piazza della Trivulziana 4/A, capitale sociale di Euro 10.000, part. IVA R.I. di P.IVA_1 Milano con il numero , società iscritta nell'elenco delle società veicolo ai sensi P.IVA_1 dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 con numero,
[...]
quale cessionario di tali crediti e diritti accessori, viene quindi ad essere Controparte_1 l'unica ed esclusiva titolare dei medesimi;
ogni e qualsiasi pagamento a questi relativo, per avere efficacia liberatoria, dovrà essere effettuato esclusivamente a Controparte_1 (v. doc. 10, alleg. prod. monitorio, fasc. parte opposta). Inoltre, si appalesa rilevante pure constatare che la circostanza che tra i crediti ceduti vi fosse anche quello vantato nei confronti della possa, altresì, ritenersi confermata dal Pt_1 possesso da parte di della documentazione contrattuale e contabile, comprovante il CP_1 credito, dovendosi in proposito ricordare che l'articolo 1262 c.c., in tema di cessione di crediti, prescriva che “Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.”, sicché la consegna costituisce un obbligo del cedente, che trova la propria fonte nel contratto di cessione, di cui presuppone l'avvenuto perfezionamento. Infine, è anche appena il caso di ricordare anche che, a norma dell'art. 1188 c.c., il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore, per cui allorché il creditore comunichi al debitore di pagare a un altro soggetto, il debitore medesimo è tenuto a pagare al soggetto indicato dal creditore senza poter sindacare le ragioni di tale indicazione e tale soluzione non può mutare allorché la ragione per cui il creditore indica un altro soggetto come destinatario del pagamento è l'avvenuta cessione del credito. Varrà, infine, soggiungere come, per pacifica giurisprudenza, la notificazione della cessione stessa possa essere fatta anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 30/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 20143 del 18/10/2005; Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020). Il primo motivo di opposizione va, dunque, rigettato. L'opponente ha poi contestato la violazione dell'art. 117 TUB, indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, indicazione nel contratto di un I.S.C. diverso da quello effettivamente applicato (v. motivi sub II e III dell'Atto di citazione). Le contestazioni si appalesano, anzitutto, evidentemente generiche, in quanto fondate su meri richiami astratti alla disciplina in materia, disancorate da circostanziati riferimenti all'ipotesi di specie. Difatti, parte opponente ha dedotto la applicazione di un ISC diverso da quello pattuito, ma senza indicare quali fossero le voci di costo applicate nel corso del rapporto e non pattuite e senza spiegare il procedimento logico e di calcolo utilizzato per affermare l'inesattezza dell'ISC effettivamente applicato. In ogni caso, la doglianza è infondata, atteso che non sussiste la censurata
“indeterminatezza”, dal momento che, come già sopra rilevato, tanto il contratto di prestito quanto il contratto di carta di credito revolving contengono tutti gli elementi essenziali del rapporto e le condizioni economiche, ivi compresi i tassi e gli interessi applicati. Volendo maggiormente approfondire il tema, vi poi da considerare come, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di chiarire che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.” (cfr Cass. civile sez. III, 19/09/2024, n.25199).
6 R.G. n. 4054/2023
Pertanto, la difformità tra il TAEG convenzionale e quello effettivamente applicato dal mutuante, analogamente alla sua mancata indicazione nel contratto, non inficia la validità della relativa clausola, fatta eccezione per l'ipotesi di operatività dell'art. 125 bis TUB. Dunque, anche a voler ritenere che il contratto di finanziamento personale oggetto di contenzioso debba qualificarsi quale “credito al consumo”, in quanto concluso da una finanziaria con un consumatore ed anche laddove debba farsi applicazione della disciplina di cui all'art. 125 bis TUB, secondo cui “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”, vi è da rilevare, circa l'indicato rimedio, peraltro in alcun modo invocato dalla parte opponente, che dalla lettura degli atti e della documentazione contrattuale non emergano, né sono stati precisamente evidenziati dalla difesa, indici comprovanti l'addebito di costi a carico del consumatore in misura superiore a quelli pubblicizzati. Del resto, che l'importo della rata da corrispondere mensilmente sarebbe stato pari a €322,70 era evidenziato chiaramente e ab origine nel modulo contrattuale, sottoscritto dalla parte, sicché non è dato comprendersi la doglianza mossa in proposito, né il metodo di calcolo seguito per indicare un diverso importo. I motivi di opposizione sub II e III vanno, pertanto, respinti. Le contestazioni sub IV), in riferimento alla nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nei contratti di finanziamento, per la previsione di interessi contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 della Legge n. 108 del 7.03.1996, perché superiori rispetto al tasso soglia, sono ugualmente del tutto generiche, vaghe ed indeterminate, nonché sfornite del richiamo ai DM di riferimento (v. in tema Cass. civile sez. un., 18/09/2020, n.19597 “Con riferimento alla vessatorietà della clausola sugli interessi nei contratti consumeristici, il massimo consesso si esprime a favore della concorrenza tra la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma 1, cod. cons. In tal caso, l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, che intenda provare l'entità usuraria degli stessi, abbia l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.”; Cass, civile sez. III, 28/09/2023, n.27545 “Nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati.”). D'altro canto, come già sopra rilevato, la difesa opposta ha ben rappresentato che, nel contratto di carta revolving, sottoscritto in data 19/04/2018, il AN (15,36%) e il TA (20,70%) contrattualmente pattuiti non configurassero la fattispecie di usura oggettiva, essendo al di sotto del tasso soglia, pari al 24,14%, relativo alle operazioni “credito revolving” per il periodo sopraindicato e che, nel contratto di prestito, sottoscritto in data 19/04/2018, il AN (7,95%) e il TA (8,24%) contrattualmente pattuiti non configurassero la fattispecie di usura oggettiva, essendo al di sotto del tasso soglia, pari al 16,42%, relativo alle operazioni “crediti personali”, per il periodo indicato. A fronte di tali precisi dati, la difesa opponente non ha replicato nulla di specifico, sicché anche il motivo sub IV) è da giudicarsi infondato.
7 R.G. n. 4054/2023
Le doglianze sub V), circa l'applicazione del piano di ammortamento alla francese, parimenti sono generiche e comunque infondate. In tema, la giurisprudenza oramai prevalente è ferma nel sostenere che il sistema di ammortamento c.d. alla francese, a rate costanti, non comporti alcun effetto anatocistico (v. in tema ex multis Trib. Roma sez. XVII, 01/06/2023, n.8747; Trib. Napoli sez. II, 07/02/2023, n.1376; Trib. Milano sez. VI, 27/06/2019, n.6299; Trib. Roma sez. XVII, 07/11/2018, n.21423; Trib. Roma sez. XVII, 09/08/2018, n.16441; C. App. Roma sez. III, 26/10/2022, n.6715; C. App. Brescia sez. I, 17/03/2023, n.460), potendosi, in estrema sintesi, rimarcare che il piano di ammortamento “alla francese” non comporti anatocismo perché la sua struttura matematica non porta alla generazione di interessi su interessi precedentemente maturati, atteso che la rata viene calcolata in modo che la sommatoria dei valori attuali delle rate sia pari al capitale finanziato ed il calcolo degli interessi è effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire. Sulla scorta di quanto accertato, anche il motivo sub V) dell'opposizione non può essere accolto. In conclusione, sulla scorta di tutto quanto sinora osservato e rilevato, l'opposizione proposta da va rigettata, per infondatezza di tutti i motivi proposti ed il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 888/2023, emesso dal Tribunale di Avellino, va confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Visto il rigetto totale dell'opposizione, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, in favore dell'opposta, d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (€24.872,11), dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare della semplicità dell'attività istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove non precostituite e della snellezza della fase decisoria, svolta nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. Va poi disposta la condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 12 bis co. 2 del Dlgs 28/10 e succ. modif., risultando che la parte opponente non abbia partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Decreto ingiuntivo n. Parte_1 888/2023, emesso dal Tribunale di Avellino in data 13/10/2023, e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore della Parte_1 parte convenuta/opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
3. Condanna parte attrice/opponente al versamento all'entrata del Parte_1 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 17 dicembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi 8