Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 35 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GERMANA' C.F._1
BOZZA GIUSEPPE, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. OLIVERI C.F._2
SILVANA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 07/01/2025 i coniugi Pt_1
1
Messina il 28/09/1982, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 26/11/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 284, parte 1;
- che dall'unione erano nate le figlie, nata a [...] il Persona_1
17/12/2002, nata a [...] il [...], e Persona_2 Persona_3
nata a [...] il [...];
- che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale, definita dal
Tribunale di Messina con sentenza n. 2388/2023 pubbl. il 12/12/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento (avvenuta il 22/11/2021);
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) in relazione alle figlie minori e , gli istanti Per_2 Persona_3
prospettano il seguente Piano Genitoriale a) Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso l'abitazione madre. b) I coniugi si impegnano a condividere la responsabilità della crescita armonica ed equilibrata delle figlie e ad adottare congiuntamente le decisioni riguardanti l'educazione, la salute e lo sviluppo della prole e disgiuntamente le decisioni di carattere ordinario riguardanti la vita quotidiana, che verranno prese dal genitore con cui di volta in volta le figlie si troveranno. c) Ogni genitore presta il consenso affinché l'altro abbia accesso alle informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza delle
2 figlie minori;
a tal fine, si precisa che entrambi i genitori potranno conferire con insegnanti, medici, uffici e strutture in genere nell'interesse delle figlie minori. d) la frequentazione con il genitore non collocatario avverrà secondo i seguenti tempi e modalità: il Sig. potrà vedere e tenere con Controparte_1
sé le figlie minori per due pomeriggi a settimana, dalle 16:30 alle 20:00 nelle giornate di martedì e giovedì, e, a fine settimana alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 17:00 della domenica. Per quanto concerne le festività natalizie, il Sig. trascorrerà con le figlie il giorno del 24 Controparte_1
dicembre e del 01 gennaio e alternativamente - l'anno solare successivo - il giorno del 25 dicembre e del 31 dicembre, in modo tale che le figlie possano trascorrere a turno le festività natalizie con entrambi i genitori. Inoltre, il padre potrà tenere con sé le figlie, durante le festività natalizie, per tre giorni consecutivi. Relativamente alle vacanze Pasquali le figlie potranno trascorrere – sempre ad anni alterni - la Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre. Il giorno del compleanno delle figlie, i genitori si impegnano a festeggiare insieme, ma qualora ciò non fosse possibile e/o in caso di disaccordi, le figlie trascorreranno alternativamente il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Resta inteso che, le superiori pattuizioni potranno essere concordemente modificate dai coniugi, in considerazione delle reciproche esigenze personali e di quelle preminenti delle figlie, nel rispetto del principio di lealtà e di parità dei rapporti con la prole. A tal uopo,
i coniugi si impegnano a mantenere rapporti personali e contatti diretti nell'interesse delle figlie, al fine di garantire loro la continuità affettiva e la consapevolezza della presenza paritaria di entrambi i genitori;
parimenti si impegnano a garantire alle figlie la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i più stretti congiunti. 2) Porre a carico del Sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere a favore di un assegno CP_1 Parte_1
mensile complessivo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle
3 figlie, la figlia sebbene maggiorenne non è economicamente Per_1
autosufficiente, somma da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
3) Le spese straordinarie, previamente documentate, da sostenere nell'interesse delle figlie verranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% per ciascuno;
4)
Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1
un assegno divorzile di € 100,00, da versarsi Parte_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
5) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare, preventivamente, ogni variazione di residenza. 6) I ricorrenti si danno reciprocamente il consenso al rilascio del rispettivo passaporto per l'eventuale espatrio. B) Disporre l'annotazione dell'emananda sentenza, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 della L. n. 898/70 e succ. mod., nei Registri dello Stato Civile del Comune di Messina”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Alla suddetta udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
4 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale, definita dal Tribunale di Messina con sentenza n.
2388/2023 pubbl. il 12/12/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 26/11/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 284, parte 1, tra , nata a [...] Parte_1
il 27/04/1985, e , nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
5 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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