TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 970/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ARENA ROMANIA
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MUNGO EMANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate all'udienza del 28/01/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/07/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CARINI (Serie A, Parte II, atto n. 50, anno 1999) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Dall'unione della coppia sono nate le figlie (2003) e (2002). Per_1 Per_2
La separazione delle parti è stata omologata da questo tribunale con provvedimento del 20 luglio 2006.
Su questi presupposti la domanda di divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole. Rispetto alle condizioni individuate dalle parti.
Tali condizioni, tenuto anche conto della maggiore età della prole, risultano congrue e non contrastanti con alcuna norma di legge.
Sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CARINI (Serie A, Parte II, atto n. 50, anno 1999), contratto tra e , il 24/07/1999; Parte_1 Controparte_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come meglio precisate all'udienza del
28/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ARENA ROMANIA
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MUNGO EMANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate all'udienza del 28/01/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/07/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CARINI (Serie A, Parte II, atto n. 50, anno 1999) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Dall'unione della coppia sono nate le figlie (2003) e (2002). Per_1 Per_2
La separazione delle parti è stata omologata da questo tribunale con provvedimento del 20 luglio 2006.
Su questi presupposti la domanda di divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole. Rispetto alle condizioni individuate dalle parti.
Tali condizioni, tenuto anche conto della maggiore età della prole, risultano congrue e non contrastanti con alcuna norma di legge.
Sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CARINI (Serie A, Parte II, atto n. 50, anno 1999), contratto tra e , il 24/07/1999; Parte_1 Controparte_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come meglio precisate all'udienza del
28/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo