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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 10.6.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 4943/2024 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto: “Riconoscimento di malattia professionale” e vertente
T R A
, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Salerno alla via Parte_1 C.F._1
Palermo n. 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ferrara, e dell'Avv. Andrea Rizzo, rappresentanti e difensori, come da procura in calce al ricorso introduttivo
ATTORE
E
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Cantore e Controparte_2
Filomena Sacco
CONVENUTO Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 chiedendo il riconoscimento del diritto alle prestazioni previste dall'art.13 del D.L.vo 38/2000 in misura del 13% per la malattia professionale (ernia discale lombare) denunciata il 26.11.2020,malattia che avrebbe contratto nell'espletamento dell'attività di operaio idraulico forestale presso la Comunità montana del Tanagro e Alto Medio Sele;
che per tale motivo aveva chiesto all' il riconoscimento CP_1
del diritto al pagamento della prestazioni assicurative di legge commisurate alla percentuale d'invalidità lamentata, senza che tale richiesta avesse riscontro positivo;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice del lavoro di “accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra
l'attività svolta dal ricorrente e le infermità dedotte, e che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della malattia professionale;
accertare e dichiarare che la malattia professionale ha provocato al ricorrente una menomazione dell'integrità psicofisica permanente pari al 13%, ovvero in misura minore e/o maggiore, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente dell' indennizzo per danno biologico, in capitale o mediante rendita da inabilità permanente, a seconda della percentuale che verrà accertata, da quantificarsi nella misura derivante dall'applicazione dei parametri di cui alle rispettive Tabelle
e secondo la percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
condannare l' ad indennizzare anche i danni patrimoniali conseguenti al danno permanente CP_1
subito, da quantificarsi tenendo conto della retribuzione come documentata in atti e del grado di menoma-zione che sarà accertato. Vinte le spese di lite, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati per anticipo fattone.”.
Instauratosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto del ricorso perché il rischio lavorativo cui CP_1
era stato esposto il ricorrente non era idoneo a provocare la patologia denunciata;
la fattispecie, infatti, non riguardava una malattia tabellata, ma una patologia comune a genesi multifattoriale, diffusa in vaste fasce della popolazione adulta: di conseguenza il ricorrente non poteva avvalersi di alcuna presunzione legale che facesse ritenere sussistente il nesso di causalità.
All'odierna udienza il giudice, dopo aver disposto CTU medico legale nominando all'uopo il dott.
, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale. Persona_1 **************
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Incontestato il tipo di attività lavorativa svolto dalla ricorrente ed indicato in ricorso, occorre accertare se l'attività lavorativa svolta ha comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato la malattia e accertare, infine, se l'attore ha contratto la malattia nell'esercizio della lavorazione svolta e nell'ipotesi affermativa determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
Occorre innanzitutto chiarire che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Tornando al caso di fattispecie, abbiamo anticipato, nella parte narrativa della decisione, che il ricorrente chiede il riconoscimento dell'etiologia professionale di “ernia discale lombare“ e considerato che si tratta di patologia comune a genesi multifattoriale , diffusa in vaste fasce della popolazione adulta e non compresa nella “nuova tabella delle malattie professionali dell'agricoltura”, di cui al D.M. 9.4.2008, è evidente che occorre una prova rigorosa circa la riferibilità delle predette patologie all'attività lavorativa svolta. Sennonché, nel caso che ci occupa, il ricorrente non ha fornito alcuna prova della esposizione a rischio dell'attività svolta, apparendo irrilevante allo scopo la prova testimoniale articolata in atti.
Il CTU evidenziava nella sua perizia che l'idraulico forestale, professione svolta dal ricorrente, è una figura impiegata in ambito ambientale, con compiti di manutenzione del territorio, che includono sistemazione idraulica e forestale, pulizia dei fossi, corsi d'acqua, strade interpoderali, abbattimento di alberi pericolanti, piantumazione, realizzazione di piccole opere (muretti a secco, recinzioni), e attività antincendio stagionale. Tali mansioni si svolgono con l'ausilio di attrezzi manuali (zappa, roncola, falce, motosega, decespugliatore, piccone), ma in genere non comportano utilizzo prolungato di macchine vibranti semoventi, né una movimentazione manuale di carichi continuativa e priva di ausili, condizioni previste dal D.M. 9/4/2008 per il riconoscimento tabellare dell'ernia discale lombare in ambito agricolo. Inoltre, è documentata una notevole variabilità degli interventi nel tempo e nei luoghi, dovuta alla rotazione dei cantieri, alla stagionalità delle attività e alla tipologia mutevole degli incarichi operativi. Tale discontinuità operativa non consente di ritenere sussistente un'esposizione costante e sistematica a rischio biomeccanico elevato, continuativo e prevedibile.
Elemento essenziale nell'analisi medico-legale è poi la documentazione del rischio professionale specifico. Nel caso in esame, non era neppure stato acquisito né prodotto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da parte del datore di lavoro, documento che rappresenta lo strumento principale per l'identificazione, la quantificazione e la gestione dei rischi in ambito lavorativo.
L'esame clinico generale non evidenziava peraltro dati patologici degni di nota ai fini della consulenza tecnica di ufficio. L'esame clinico locale infatti metteva in luce: movimenti pressoché completi della cerniera lombare, anche se lenti e cautelati;
assenza di deficit sensitivi a carico degli arti inferiori;
riferito dolore ai gradi avanzati nella flessione del busto;
Lasègue negativo bilateralmente.
Il quadro clinico descritto appariva quindi a suo parere più verosimilmente ascrivibile a malattia comune a genesi multifattoriale, in assenza di presunzione legale d'origine tabellare, rischio lavorativo adeguato e documentato, documento di valutazione del rischio (DVR), e nesso causale dimostrato con sufficiente grado di probabilità.
Concludeva quindi affermando che non sussistevano i presupposti medico-legali e normativi per il riconoscimento della patologia denunciata come malattia professionale.
L'ernia discale non è una patologia direttamente collegata alle sollecitazioni biomeccaniche tipiche della mansione svolta. Inoltre, affinché una patologia vertebrale possa essere riconosciuta come malattia professionale tabellata, è necessario dimostrare che le condizioni di lavoro abbiano generato un sovraccarico biomeccanico continuativo ai sensi del DPR 1124/1965 e dell'Aggiornamento delle malattie professionali obbligatoria-mente denunciabili (DM 9 aprile 2008). Pertanto, l'ernia discale non rientrava tra le patologie professionali tabellate attribuibili alle condizioni lavorative del Pt_1
Anche se l'ernia fosse considerata nella valutazione complessiva, essa risulterebbe compatibile con cause multifattoriali (fattori genetici, età, abitudini posturali, usura naturale), senza evidenze cliniche di una diretta correlazione con l'attività lavorativa.
Il Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008 stabilisce che per il riconoscimento delle patologie da sovraccarico biomeccanico sia necessario dimostrare:
-La ripetitività dei movimenti per almeno metà del turno lavorativo.
-Esposizione continuativa a posture incongrue senza interruzioni adeguate.
-Assenza di dispositivi di supporto per la riduzione del carico biomeccanico. Pertanto, la modalità di lavoro descritta non è compatibile con un sovraccarico biomeccanico continuo, elemento determinante per il riconoscimento della causalità
La valutazione medico-legale ha chiarito che:
-La patologia diagnosticata non è tabellata tra le malattie professionali riconosciute dal DM 9 aprile
2008.
-Non esiste una presunzione legale di origine professionale
-La patologia ha un'eziologia degenerativa e non può essere direttamente attribuita al lavoro.
Il ricorso, per come proposto, va pertanto rigettato.
Ragioni di equità, in considerazione della materia trattata, inducono ad una integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, mentre restano a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
3) pone a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Salerno 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.Anna Maria D'Antonio