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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 411/2025 Verbale di Udienza del giorno 22 luglio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 22 luglio 2025 ; viste le note per la trattazione scritta depositate dalla parte opponente con le quali così conclude: “ si riporta al proprio atto di opposizione di cui chiede l'integrale accoglimento stante la palese nullità del titolo esecutivo sotteso al precetto. Al contempo si prende atto della rinuncia agli atti formalizzata dalla opposta, e si accetta siffatta rinuncia, previa condanna al rimborso delle spese legali (si sconta un contributo unificato di € 518, 00 oltre spese forfettarie di € 27,00) e delle competenze professionali ex art. 306 c.p.c ultimo comma, con attribuzioni al procuratore dichiaratosi anticipatario..”. viste le note per la trattazione scritta depositate dalla parte opposta con le quali così conclude:” riportandosi integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta che qui abbiasi per integralmente trascritta e riportata nonché alle proprie memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. n. , 2 e 3. Conferma la rinunzia all'atto di precetto. Chiede che la causa venga decisa con dichiarazione di cessazione della materia del contendere”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 22 luglio 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.411 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 , avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], C.F. : Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione dall' avv. dall'Avv. Marcello Pipola (C.F. C.F._2
elettivamente domiciliati, come in atti
[...]
OPPONENTE
E con sede in Parma alla Via Università n. 1, Controparte_1
iscritta nel Registro delle Imprese al numero di iscrizione e codice fiscale
, Capogruppo del , e per essa la P.IVA_1 Controparte_2
sua mandataria speciale numero di iscrizione nel Registro Controparte_3
Imprese ,C.F. n. , partecipante al Gruppo Iva Intrum - Partita IVA ( gruppo P.IVA_2
IVA) giusta procura speciale di P.IVA_3 Controparte_4
del 24.11.2022 in autentica n. 49.483 di Rep. e n. 18.081 di Racc. del Notaio
[...]
di Parma, in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa Persona_1 CP_5
, nata a [...] il 121.01.1986 ( CF ), giusta
[...] CodiceFiscale_3 procura speciale del 2 agosto 2023 in autentica Notar di Milano, Rep. Persona_2
10860, Racc. 6173 , rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato/unito all'atto di precetto opposto, dall'avv. Vinicio Squillacioti, (C.F. : ), CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente ha sostituito la dott.ssa Persona_3
nella trattazione della presente vertenza.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
al precetto notificato 20.01.2025 ad istanza di con cui gli si Controparte_4
intimava il pagamento della somma di € 388.053,23 oltre interessi di mora dal
19.03.2024 sino a saldo e spese legali in virtù di Contratto di mutuo fondiario n.
05/00564/0056318300000 di originari € 365.000,00 stipulato il 02/03/ 2007, concesso da “ ”, oggi Parte_2 Controparte_1
L'opponente eccepiva la nullità del precetto per inidoneità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto a costituire titolo esecutivo ex art.474 c.p.c., atteso che dal contratto di finanziamento posto a base del precetto opposto, stipulato in forma pubblica notarile, non emergeva l'esistenza contestuale di obbligazioni restitutorie della parte opponente finanziata, in quanto l'importo del suddetto finanziamento (€
365000,00) non risultava già corrisposto, ma era oggetto di un mero impegno alla sua erogazione futura. Di conseguenza, secondo l'opponente, tale contratto non solo avrebbe dovuto essere integrato con la documentazione dell'avvenuta effettiva e concreta erogazione della somma oggetto del finanziamento, ma la suddetta documentazione avrebbe dovuto avere le forme previste dall'art. 474 c.p.c., cioè quelle dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ciò che non era avvenuto nel caso di specie, laddove si contestava l'avvenuta integrale erogazione della somma mutuata ,mancando le prime due erogazioni per l'ammontare complessivo di €
146000,00 oltre alla sussistenza di contabili quietanzate e consacrate nella forma dell'atto pubblico.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo per i gravi motivi sopra esposti;
2) dichiarare che Credit OL IT spa in p.l.r.p.t. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'inidoneità del contratto di mutuo sottoscritto a costituire un titolo esecutivo in virtù di tutte le ragioni sopra esposte;
3) per l'effetto accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'invalidità dell'atto di precetto;
4) con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsti dal D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% (art. 2 D.M. 55/14), CPA al 4%, IVA al 22% e successive spese occorrende, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva che in via preliminare dichiarava di rinunziare Controparte_1
all'atto di precetto notificato al in data 20.01.2025 ed oggetto della presente Pt_1
opposizione.
Nel merito rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la prova delle prime due erogazioni per l'importo di € 146.000,00, si ricavava dalle ricevute di
“erogazione” sottoscritte dall'opponente. L'opposta società chiedeva che stante la rinunzia al precetto fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del giorno 08/07/2025, vista la rinuncia da parte della Banca opposta all'atto di precetto notificato a e l'accettazione da parte di Parte_1 quest'ultimo, previa la condanna alle spese del presente giudizio, rinviava all'odierna udienza e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
DIRITTO
Occorre preliminarmente chiarire che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la rinuncia al precetto contro cui sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del processo, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (così Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-01-2023, n.
351). La rinuncia al precetto, infatti, è atto diverso rispetto alla rinuncia agli atti del giudizio.
Ciò chiarito e considerata la richiesta delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno la ragion d'essere sostanziale della lite che ha di fatto privato le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio essendo stata risolta la questione del contendere.
La cessazione della materia del contendere presuppone quindi il venir meno dell'interesse delle parti alla definizione o prosecuzione del giudizio a causa di una situazione sostanziale o concreta nuova o quanto meno diversa da quella presente al momento della citazione, situazione che "soddisfa" l'attore rendendo inutile la sua azione e si applica in ogni fase e grado del processo
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale da pronunciare con sentenza ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Come di recente specificato dalla Suprema Corte, “Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario, quindi, che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto“ (cfr. ex plurimis Cass. 18813/2016 e Cass. 22446/2016). La domanda principale dell'opponente va dunque esaminata solo al fine dell'applicazione della regola della soccombenza virtuale per il regime delle spese.
Il tema centrale della presente controversia attiene alla idoneità del contratto di mutuo fondiario a stato avanzamento lavori a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in assenza di integrazione con le ricevute di erogazione delle singole tranche in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Giova premettere che l'art. 474 c.p.c., al primo comma, n. 2, stabilisce che sono titoli esecutivi gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Tale disposizione attribuisce efficacia di titolo esecutivo al contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, in quanto documento che attesta con fede pubblica l'esistenza del credito.
Tuttavia, nel caso di mutuo fondiario con erogazione frazionata o a stato avanzamento lavori, la liquidità del credito, requisito essenziale per l'azione esecutiva, non si perfeziona con la mera stipula del contratto. In tale tipologia di finanziamento, infatti,
l'obbligazione di restituzione del mutuatario sorge, o si quantifica nella sua effettiva entità, solo a seguito delle successive erogazioni delle somme pattuite, condizionate al progredire dei lavori o al verificarsi di specifiche condizioni.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni che, affinché il contratto di mutuo fondiario con erogazione frazionata possa valere come titolo esecutivo per l'intero importo pattuito, è necessario che le singole erogazioni siano documentate in forme idonee ad acquisire la stessa efficacia probatoria dell'atto pubblico. Questo perché l'atto notarile attesta l'accordo e la disponibilità della somma, ma non la sua effettiva e completa traduzione in termini di credito liquido ed esigibile in capo alla banca, specie quando l'erogazione avviene per fasi successive.
In particolare, è consolidato l'orientamento secondo cui le ricevute delle erogazioni devono rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (Cass.
Civ., Sez. III, n. 28555 del 2018; Cass. Civ., Sez. III, n. 1709 del 2021). Solo in tal modo si garantisce la certezza e l'autenticità dell'effettiva dazione delle somme, elementi indispensabili per la formazione di un titolo esecutivo che sia espressione di un credito certo, liquido ed esigibile. La semplice contabilità interna della banca o attestazioni unilaterali non sono sufficienti a tal fine, non possedendo la fede pubblica necessaria.
Nel caso di specie, ha specificamente contestato la mancanza di tali Parte_1
formalità per le ricevute delle erogazioni frazionate. La Controparte_6
costituirsi in giudizio, ha omesso di produrre tali documenti in forma autentica e, soprattutto, non ha contestato la specifica eccezione dell'opponente in merito all'assenza della forma pubblica o della scrittura privata autenticata per le ricevute di erogazione.
Pertanto, in assenza di prova che le singole erogazioni siano state documentate con ricevute aventi la forma richiesta (atto pubblico o scrittura privata autenticata), il contratto di mutuo, pur stipulato con atto notarile, non può di per sé costituire titolo esecutivo per l'intero credito preteso, mancando il requisito della liquidità ed esigibilità dello stesso. Il titolo esecutivo, infatti, deve contenere in sé tutti gli elementi idonei a rendere il credito certo, liquido ed esigibile, senza necessità di ulteriori integrazioni o accertamenti.
Conseguentemente, il precetto notificato deve essere Controparte_1
dichiarato nullo perché fondato su un titolo esecutivo inidoneo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite, tenuto conto della totale soccombenza virtuale di parte convenuta in relazione alla sorte capitale e agli interessi, attesa la cessazione della materia del contendere stante la rinuncia al precetto opposto e l'accettazione a tale rinuncia da parte dell'opponente, si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo ai parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore compreso da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi e con applicazione dei valori al minimo per la notevole snellezza della fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. e con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale;
2)Condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi e € 6.274,80 per onorari, comprensive di maggiorazioni e riduzione applicati secondo i criteri sopra esposti, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino in data 22 luglio 2025
IL G. O. P.
Dott.ssa Maila Casale