Art. 2.
L'Associazione e' rappresentata dal presidente generale e amministrata da un Comitato centrale, il cui Consiglio direttivo e' composto dal presidente generale, dal vice presidente generale e da dodici consiglieri.
Il presidente, il vice presidente e sei consiglieri sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la difesa; si rinnovano per intero ogni quadriennio e possono essere riconfermati.
Fanno parte del Consiglio il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e infanzia, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno per ciascuno dei Ministeri della sanita', della difesa, dell'interno e del tesoro, scelti tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.
L'Associazione e' rappresentata dal presidente generale e amministrata da un Comitato centrale, il cui Consiglio direttivo e' composto dal presidente generale, dal vice presidente generale e da dodici consiglieri.
Il presidente, il vice presidente e sei consiglieri sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la difesa; si rinnovano per intero ogni quadriennio e possono essere riconfermati.
Fanno parte del Consiglio il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e infanzia, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno per ciascuno dei Ministeri della sanita', della difesa, dell'interno e del tesoro, scelti tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.