Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2807 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di
Corigliano, Via Pugliesi, Palazzo Roma, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. VARANI MANUELA con domicilio P.IVA_1 eletto in CORSO CALABRIA C/O 87012 CASTROVILLARI CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuta invalida senza lo status di portatore di handicap ex art. 3, comma 3° della L. 104/92, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuto il ridetto status a causa delle pluripatologie da cui risultava affetta sin dalla data della domanda in via amministrativa e non con decorrenza differita per quanto stabilito dal CTU della pregressa fase processuale.
L' ha dedotto, altresì, l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione dell'inosservanza Controparte_2 del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per Accertamento
Tecnico Preventivo.
A seguito del rinnovo della CTU con nomina nella persona della Dott.ssa Persona_1 depositata la relazione peritale alla odierna udienza la causa, a seguito di discussione, veniva trattenuta in decisione.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte ricorrente, tutti i termini previsti a pena di CP_ decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento.
Risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il 27.07.2023 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il 15.07.2023.
Risulta, infine, osservato l'ulteriore termine (30 giorni) previsto per l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC avvenuta il 28.07.2023.
Ancor prima risulta il rispetto del termine semestrale di decadenza atteso che la visita presso la competente
Commissione Medica è stata espletata in data 05.08.2022 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 26.10.2022.
2. L'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 5022/20
RG, accertarsi il diritto al riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”. Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito Per_1 dell'esame della perizianda e della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo all'istante i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con decorrenza dalla data della domanda in via amministrativa ossia dal 09.06.2022.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo;
ciò anche avuto riguardo alla decorrenza del beneficio.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro, le Parti mosso alcuna contestazione all'elaborato peritale.
La domanda afferente allo status di persona con handicap grave va, pertanto, accolta.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase si quelle della presente) seguono la soccombenza così come quelle di CTU, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra Pt_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 5022/22) e sulla domanda da questa proposta nei confronti
[...]
CP_ dell' , così provvede:
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, la domanda proposta dal ricorrente sig.ra e Parte_1
dichiarando in capo alla stessa la sussistenza del requisito sanitario afferente alla situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 con decorrenza dal 09.06.2022;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesca Caracciolo;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 17 Febbraio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo