CASS
Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 24607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24607 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
Sentenza sul ricorso n. 35339/2019 proposto da: Bibiimm s.r.l., difesa dagli avvocati Cristina Venco e Dante Venco, domici- liata a Roma presso lo studio dell’avvocato Giovanna Gerardo;
-ricorrente- contro RA ST, difesa dagli avvocati Cinzia Massaini e Giuseppe Sassi;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3042/2019 dell’8/7/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi;
Ascoltate le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale, ST Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ascoltato l’avvocato Alberto Venco per la ricorrente (su delega). Fatti di causa Nel 1973 muore LU RA. Gli eredi legittimi (i figli UC, ST, IT LE e ST) diventano così proprietari pro quota di un compen- dio immobiliare. Nel 2007, con scrittura privata, i tre di loro cedono le quote Civile Sent. Sez. 2 Num. 24607 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 13/09/2024 2 di 5 –35339/2019– 2 – 4/7/2024 (10) – Caponi Est. alla BI.BI.IMM. s.r.l. del fratello ST, che in veste di amministratore le liquida in € 145.567 ciascuna. Poi, ST RA e la BI.BI.IMM. s.r.l. stipulano un preliminare di vendita (ove il primo è il promissario acquirente) avente ad oggetto un’unità in costruzione all’interno dell’immobile. ST RA corrisponde alla BI.BI.IMM. s.r.l. € 145.567 come corrispettivo. Nel 2013 il promissario acquirente, con l’amministratrice di sostegno, la sorella IT LE, conviene dinanzi al Tribunale di Como la promittente ven- ditrice per la dichiarazione di nullità del preliminare, facendo valere la con- trarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. (allega la propria incapacità), nonché la mancanza di forma scritta ex art. 1350 c.c. e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento (allega la mancata consegna del bene). In primo grado le domande sono rigettate, in appello è accolta la domanda di risoluzione con condanna alla restituzione del prezzo. Ricorre in cassazione la venditrice convenuta con nove motivi. Resiste l’attore acquirente con controricorso. Il Sostituto P.G. ST Pepe ha de- positato requisitoria scritta per il rigetto. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo (p. 17) la promittente venditrice denuncia l’inam- missibilità dell’appello (principale), poiché esso è privo di censure avverso il ragionamento del giudice di primo grado, non indica specificamente le parti impugnate, reitera semplicemente le argomentazioni fatte valere in primo grado e così non osserva l’onere di specificità dei motivi. Si deduce violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. Il secondo motivo (p. 20) denuncia la nullità dell’atto di citazione, poiché è carente di causa petendi e di petitum. Si deduce violazione dell’art. 164 co. 4 c.p.c. Il terzo motivo (p. 25) muove dall’affermazione d’inesistenza del con- tratto preliminare e denuncia che sia stata accolta l’istanza di verificazione della scrittura privata, prodotta solo in fotocopia, contenente il contratto preliminare, a seguito della quale il c.t.u. ha accertato l’autenticità della 3 di 5 –35339/2019– 2 – 4/7/2024 (10) – Caponi Est. firma del legale rappresentante della venditrice ricorrente. Si deduce viola- zione degli artt. 2702, 2729, 2722, 2725 c.c. e 214 e 216 c.p.c. Il quarto motivo (p. 29) denuncia l’ammissione della prova testimoniale circa l’esistenza del contratto preliminare, nonostante l’assenza di prova dello smarrimento incolpevole del documento. Si deduce violazione degli artt. 2724 e 2697 c.c. Il quinto motivo (p. 31) denuncia l’inattendibilità di una testimonianza de relato, che avrebbe dovuto essere suffragata da altri elementi oggettivi e concordanti. Si deduce violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. Il sesto motivo (p. 33) denuncia la violazione dei limiti della c.t.u., poiché contiene considerazioni estranee rispetto alla risposta al quesito ed esorbi- tanti la competenza del perito (in particolare, si attacca il giudizio sulla ge- nuinità del documento). Si deduce violazione degli artt. 62 e 191 c.p.c. Il settimo motivo (p. 34) denuncia la carenza dei poteri negoziali dell’am- ministratore della società venditrice riservati all’assemblea. Si deduce vio- lazione dell’art. 2475-bis co. 2 c.c. in quanto tale limitazione erroneamente non è stata considerata opponibile al terzo. L’ottavo motivo (p. 37) denuncia la violazione del giudicato, poiché la statuizione del Tribunale della inidoneità probatoria della quietanza non è stata impugnata. Infatti, l’acquirente si è limitato a reiterare le richieste già avanzate in primo grado, cosicché si è formato implicitamente un giudicato su tale punto. Si deduce violazione dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 324, 329 e 342 c.p.c. Il nono motivo (p. 38) denuncia l’inidoneità probatoria della quietanza, poiché essa è contenuta in una scrittura privata disconosciuta e rilasciata da un soggetto privo di potere. Si deduce violazione degli artt. 1199, 1453 e 2697 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c. 2. - Il primo motivo è rigettato. Da un accesso agli atti (all. A11), risulta che l’atto di appello (p. 9 ss.) contiene gli elementi essenziali per consentire 4 di 5 –35339/2019– 2 – 4/7/2024 (10) – Caponi Est. un esame del merito, con una critica puntuale della decisione del Tribunale, come del resto è constatato dalla Corte di appello, p. 7 s. Il secondo motivo è parimenti rigettato. Da un accesso agli atti risulta che nell’atto di citazione sono individuati con grado sufficiente di determi- nazione l’oggetto della domanda e le ragioni che ne costituiscono il fonda- mento, come del resto è constatato dalla Corte di appello, p. 8. 3. - Il terzo e il quarto motivo sono fondati nei termini che seguono. Una cosa è il disconoscimento della conformità della fotocopia all’origi- nale;
altra cosa è il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura (sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c.). Se il disconosci- mento è circoscritto alla conformità della copia all’originale, allora si di- schiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti di- versi dalla produzione dell’originale. Se il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull’originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest’ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni. Tale distinzione è stata affermata più volte dalla giurisprudenza di legit- timità (cfr. Cass. 16998/2015), anche dalla stessa Cass. 13425/2014 invo- cata dalla Corte di appello, sol che la pronuncia venga letta con attenzione (nel suo testo a p. 5) e applicata correttamente al caso attuale, ove la con- venuta contesta l’esistenza stessa del contratto preliminare (ciò implica lo- gicamente la contestazione della sottoscrizione, implicazione del resto espressamente formulata dalla convenuta). Pertanto, la possibilità di pro- vare l’esistenza del contratto e l’autenticità della sottoscrizione per mezzi diversi dalla produzione dell'originale e dalla verificazione si dischiude solo dopo la prova ad opera della parte interessata che l'originale è andato per- duto senza sua colpa. In questi termini, il terzo e il quarto motivo sono accolti. 5 di 5 –35339/2019– 2 – 4/7/2024 (10) – Caponi Est. Ciò determina l'assorbimento dei restanti motivi. 4. – Sono accolti il terzo e il quarto motivo, rigettati il primo e il secondo, assorbiti i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma, il 4/7/2024.
-ricorrente- contro RA ST, difesa dagli avvocati Cinzia Massaini e Giuseppe Sassi;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3042/2019 dell’8/7/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi;
Ascoltate le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale, ST Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ascoltato l’avvocato Alberto Venco per la ricorrente (su delega). Fatti di causa Nel 1973 muore LU RA. Gli eredi legittimi (i figli UC, ST, IT LE e ST) diventano così proprietari pro quota di un compen- dio immobiliare. Nel 2007, con scrittura privata, i tre di loro cedono le quote Civile Sent. Sez. 2 Num. 24607 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 13/09/2024 2 di 5 –35339/2019– 2 – 4/7/2024 (10) – Caponi Est. alla BI.BI.IMM. s.r.l. del fratello ST, che in veste di amministratore le liquida in € 145.567 ciascuna. Poi, ST RA e la BI.BI.IMM. s.r.l. stipulano un preliminare di vendita (ove il primo è il promissario acquirente) avente ad oggetto un’unità in costruzione all’interno dell’immobile. ST RA corrisponde alla BI.BI.IMM. s.r.l. € 145.567 come corrispettivo. Nel 2013 il promissario acquirente, con l’amministratrice di sostegno, la sorella IT LE, conviene dinanzi al Tribunale di Como la promittente ven- ditrice per la dichiarazione di nullità del preliminare, facendo valere la con- trarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. (allega la propria incapacità), nonché la mancanza di forma scritta ex art. 1350 c.c. e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento (allega la mancata consegna del bene). In primo grado le domande sono rigettate, in appello è accolta la domanda di risoluzione con condanna alla restituzione del prezzo. Ricorre in cassazione la venditrice convenuta con nove motivi. Resiste l’attore acquirente con controricorso. Il Sostituto P.G. ST Pepe ha de- positato requisitoria scritta per il rigetto. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo (p. 17) la promittente venditrice denuncia l’inam- missibilità dell’appello (principale), poiché esso è privo di censure avverso il ragionamento del giudice di primo grado, non indica specificamente le parti impugnate, reitera semplicemente le argomentazioni fatte valere in primo grado e così non osserva l’onere di specificità dei motivi. Si deduce violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. Il secondo motivo (p. 20) denuncia la nullità dell’atto di citazione, poiché è carente di causa petendi e di petitum. Si deduce violazione dell’art. 164 co. 4 c.p.c. Il terzo motivo (p. 25) muove dall’affermazione d’inesistenza del con- tratto preliminare e denuncia che sia stata accolta l’istanza di verificazione della scrittura privata, prodotta solo in fotocopia, contenente il contratto preliminare, a seguito della quale il c.t.u. ha accertato l’autenticità della 3 di 5 –35339/2019– 2 – 4/7/2024 (10) – Caponi Est. firma del legale rappresentante della venditrice ricorrente. Si deduce viola- zione degli artt. 2702, 2729, 2722, 2725 c.c. e 214 e 216 c.p.c. Il quarto motivo (p. 29) denuncia l’ammissione della prova testimoniale circa l’esistenza del contratto preliminare, nonostante l’assenza di prova dello smarrimento incolpevole del documento. Si deduce violazione degli artt. 2724 e 2697 c.c. Il quinto motivo (p. 31) denuncia l’inattendibilità di una testimonianza de relato, che avrebbe dovuto essere suffragata da altri elementi oggettivi e concordanti. Si deduce violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. Il sesto motivo (p. 33) denuncia la violazione dei limiti della c.t.u., poiché contiene considerazioni estranee rispetto alla risposta al quesito ed esorbi- tanti la competenza del perito (in particolare, si attacca il giudizio sulla ge- nuinità del documento). Si deduce violazione degli artt. 62 e 191 c.p.c. Il settimo motivo (p. 34) denuncia la carenza dei poteri negoziali dell’am- ministratore della società venditrice riservati all’assemblea. Si deduce vio- lazione dell’art. 2475-bis co. 2 c.c. in quanto tale limitazione erroneamente non è stata considerata opponibile al terzo. L’ottavo motivo (p. 37) denuncia la violazione del giudicato, poiché la statuizione del Tribunale della inidoneità probatoria della quietanza non è stata impugnata. Infatti, l’acquirente si è limitato a reiterare le richieste già avanzate in primo grado, cosicché si è formato implicitamente un giudicato su tale punto. Si deduce violazione dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 324, 329 e 342 c.p.c. Il nono motivo (p. 38) denuncia l’inidoneità probatoria della quietanza, poiché essa è contenuta in una scrittura privata disconosciuta e rilasciata da un soggetto privo di potere. Si deduce violazione degli artt. 1199, 1453 e 2697 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c. 2. - Il primo motivo è rigettato. Da un accesso agli atti (all. A11), risulta che l’atto di appello (p. 9 ss.) contiene gli elementi essenziali per consentire 4 di 5 –35339/2019– 2 – 4/7/2024 (10) – Caponi Est. un esame del merito, con una critica puntuale della decisione del Tribunale, come del resto è constatato dalla Corte di appello, p. 7 s. Il secondo motivo è parimenti rigettato. Da un accesso agli atti risulta che nell’atto di citazione sono individuati con grado sufficiente di determi- nazione l’oggetto della domanda e le ragioni che ne costituiscono il fonda- mento, come del resto è constatato dalla Corte di appello, p. 8. 3. - Il terzo e il quarto motivo sono fondati nei termini che seguono. Una cosa è il disconoscimento della conformità della fotocopia all’origi- nale;
altra cosa è il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura (sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c.). Se il disconosci- mento è circoscritto alla conformità della copia all’originale, allora si di- schiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti di- versi dalla produzione dell’originale. Se il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull’originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest’ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni. Tale distinzione è stata affermata più volte dalla giurisprudenza di legit- timità (cfr. Cass. 16998/2015), anche dalla stessa Cass. 13425/2014 invo- cata dalla Corte di appello, sol che la pronuncia venga letta con attenzione (nel suo testo a p. 5) e applicata correttamente al caso attuale, ove la con- venuta contesta l’esistenza stessa del contratto preliminare (ciò implica lo- gicamente la contestazione della sottoscrizione, implicazione del resto espressamente formulata dalla convenuta). Pertanto, la possibilità di pro- vare l’esistenza del contratto e l’autenticità della sottoscrizione per mezzi diversi dalla produzione dell'originale e dalla verificazione si dischiude solo dopo la prova ad opera della parte interessata che l'originale è andato per- duto senza sua colpa. In questi termini, il terzo e il quarto motivo sono accolti. 5 di 5 –35339/2019– 2 – 4/7/2024 (10) – Caponi Est. Ciò determina l'assorbimento dei restanti motivi. 4. – Sono accolti il terzo e il quarto motivo, rigettati il primo e il secondo, assorbiti i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma, il 4/7/2024.