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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/07/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato — ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4.06.2025 — la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 333 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 29.03.1968, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa
[...]
, p. iva , elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Militello Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opponente –
CONTRO
cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
6.11.1958, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lo Verde Paolo,
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opposto–
Conclusioni: Come precisate all'udienza del 4.06.2025.
Pag. 1 di 14 FATTO
Con atto di citazione notificato il 13.02.2024, (nella qualità di Parte_1
legale rappresentante dell'impresa ) ha Controparte_1
convenuto in giudizio , proponendo opposizione ai sensi degli Controparte_2
artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli il 25.01.2024.
Con tale atto, la parte opposta gli ha intimato il pagamento di € 34.435,97 (indicato però a pag. 3 in € 34.345,97), dovuto in forza della sentenza della Corte d'Appello
di Palermo n. 2023/2023, pubblicata in data 29.11.2023, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal , era stata integralmente riformata CP_2
la sentenza n. 666/2020 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data
26.10.2020.
Con detta sentenza — successivamente impugnata con ricorso per cassazione, pendente al momento della proposizione dell'opposizione — la Corte d'Appello ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado dal CP_1
disponendo l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1203/2016 emesso dal Tribunale adito e condannando l'originario opponente al pagamento delle Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
L'opponente ha articolato due distinti motivi di opposizione.
In primo luogo, ha eccepito l'inesistenza, al momento della notifica del precetto, di un valido ed efficace titolo esecutivo, in quanto la sentenza della Corte d'Appello
risultava affetta da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. Più precisamente, la parte motiva della decisione poneva le spese del doppio grado di giudizio a carico dell'appellante
(soccombente in primo grado e vittorioso in appello), mentre Controparte_2
Pag. 2 di 14 nel dispositivo la condanna alle spese veniva rivolta nei confronti dell'appellato,
Parte_1
Siffatta contraddizione, secondo l'opponente, ingenera una situazione di obiettiva incertezza sul contenuto precettivo della decisione, tale da comprometterne la capacità di costituire un valido titolo esecutivo.
Giova comunque sin d'ora segnalare che, successivamente alla notifica del precetto e alla proposizione dell'opposizione, la Corte d'Appello ha riconosciuto l'errore materiale, provvedendo alla relativa rettifica con ordinanza emessa in data
20.03.2024, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., con la quale ha così disposto: «ordina la
correzione della sentenza di questa Corte n. 2023/2023 dei giorni 26/10–
29/11/2023 nel senso che, nella parte motiva del provvedimento, là dove è scritto:
“L'esito della lite comporta la condanna di alle spese dei due Controparte_2
gradi del giudizio”, si legga e intenda: “L'esito della lite comporta la condanna di alle spese dei due gradi del giudizio”». Parte_1
L'opponente ha altresì dedotto l'invalidità del precetto, lamentando plurime irregolarità, ossia: (i) la contraddittoria indicazione dell'importo dovuto, variamente quantificato in € 34.345,97 e in € 34.435,97; (ii) l'erroneità del calcolo degli interessi maturati, indicati inizialmente in € 7.873,73, cifra poi corretta a penna in € 7.676,80; (iii) la mancata specificazione del periodo di maturazione degli interessi e dei tassi applicati, non consentendo così all'intimato un controllo effettivo sulla pretesa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.04.2024, si è
ritualmente costituito in giudizio , contestando integralmente le Controparte_2
deduzioni attoree e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Pag. 3 di 14 In primo luogo, l'opposto ha sostenuto che, alla data di notificazione del precetto
(25.01.2024), sussisteva pienamente un valido titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 2023/2023 della Corte d'Appello di Palermo, la quale — sebbene affetta da un mero lapsus calami nella parte motiva — conteneva un dispositivo chiaro e coerente, tale da fondare legittimamente l'azione esecutiva.
A tal fine, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la presenza di un errore materiale non incide sulla validità del titolo esecutivo, a condizione che il contenuto precettivo della decisione risulti comunque ricostruibile mediante lettura coordinata di dispositivo e motivazione.
Ha osservato, altresì, che la correzione dell'errore materiale disposta con ordinanza della Corte d'Appello del 20.03.2024 ha avuto natura meramente ricognitiva e non costitutiva, limitandosi a ristabilire la corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua espressione formale.
In secondo luogo, quanto alle censure mosse al precetto, l'opposto ha sostenuto l'infondatezza delle doglianze avversarie, sottolineando che: (i) l'indicazione discordante degli importi complessivi nelle due pagine del precetto costituirebbe un mero refuso, privo di incidenza sostanziale, giacché l'importo effettivamente richiesto risulterebbe evidente dalla mera somma aritmetica dei singoli importi elencati nell'atto di precetto;
(ii) la rettifica manoscritta dell'importo degli interessi, da € 7.873,73 a € 7.676,80, non sarebbe idonea a compromettere la validità del precetto né a generare incertezza sull'ammontare della pretesa, trattandosi di una semplice rettifica numerica che si sostituisce alla cifra originariamente indicata;
(iii)
con riferimento all'omessa specificazione, nel corpo del precetto, dei criteri di quantificazione del credito e degli interessi, non è necessario, ai fini della validità
Pag. 4 di 14 dell'intimazione, fornire nel precetto stesso il dettaglio del procedimento logico-
giuridico o il calcolo matematico utilizzato per determinare le somme richieste, essendo sufficiente che l'atto rechi l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto in base al titolo esecutivo.
All'esito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., entrambe le parti hanno proceduto al deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.,
articolando le rispettive difese.
Con ordinanza del 26.01.2025, il Giudice ha rigettato l'istanza formulata da parte opposta volta a ottenere la definizione anticipata del giudizio ai sensi dell'art. 183-
quater c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza del 4.06.2025 le parti hanno proceduto alla precisazione delle rispettive conclusioni e alla discussione orale della causa. All'esito, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, avvisando le parti che la sentenza sarebbe stata depositata entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
DIRITTO
Va preliminarmente disatteso il primo motivo di opposizione, con il quale parte opponente ha eccepito l'inesistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, sul presupposto che la sentenza n. 2023/2023 della Corte d'Appello di Palermo —
posta a fondamento del precetto — risulterebbe affetta da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Invero, dalla lettura della pronuncia risulta che l'apparente incoerenza tra le due parti del provvedimento non tradisce alcuna ambiguità sostanziale nella volontà
della Corte, ma si riduce a un mero lapsus calami nel corpo della motivazione, dove,
per evidente svista, si legge che le spese del doppio grado debbano gravare sull'appellante — — anziché sull'appellato, Controparte_2 Parte_1
Pag. 5 di 14 Non è seriamente sostenibile che la Corte d'Appello, dopo aver accolto l'appello in modo pieno e aver sovvertito la decisione di primo grado, abbia inteso porre il peso delle spese sul vincitore del gravame.
La logica interna della pronuncia, la coerenza sistematica tra le sue parti e l'esito del giudizio d'appello conducono, in modo inequivocabile, all'individuazione corretta e univoca del contenuto precettivo della sentenza. Non v'è margine per letture arbitrarie o suggestioni interpretative: la coerenza intrinseca dell'atto giudiziario risulta pienamente intellegibile.
Del resto, anche qualora nessuna delle parti si fosse avvalsa del procedimento di correzione dell'errore materiale, sarebbe stato ugualmente possibile — e doveroso
— riconoscere il reale significato precettivo della statuizione giudiziale, mediante un'analisi armonica e unitaria del provvedimento.
In tale lettura, la motivazione (intesa come nucleo logico-argomentativo) e il dispositivo (quale sintesi della decisione) si richiamano e si illuminano reciprocamente, superando ogni apparente frizione testuale.
L'intervento successivo della Corte d'Appello, che con ordinanza del 20.03.2024 ha disposto la correzione formale dell'errore ai sensi dell'art. 287 c.p.c., si configura dunque come atto dal valore meramente ricognitivo. Non ha determinato la formazione di un nuovo titolo esecutivo, né ha in alcun modo inciso sulla sostanza della decisione — ipotesi, questa, che avrebbe imposto alla parte interessata di attivare i rimedi impugnatori nel termine di cui all'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c.
— bensì si è limitata a rettificare un mero errore materiale, intervenendo su un'incertezza meramente espositiva. Tale dissonanza formale, lungi dall'offuscare
Pag. 6 di 14 il significato autentico dell'atto, ne rivelava — proprio per la sua manifesta incongruenza — la natura involontaria e accidentale.
Detto altrimenti, l'intervento correttivo si è limitato a rendere pienamente esplicita,
anche sotto il profilo formale, la volontà decisoria già chiaramente emergente dalla lettura complessiva della sentenza, senza alterarne in alcun modo l'equilibrio né il significato sostanziale.
Né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la correzione sia intervenuta in data successiva alla notificazione del precetto. La condizione dell'azione esecutiva — ossia l'esistenza di un valido titolo — è soddisfatta anche quando il titolo giudiziale sia affetto da errore materiale poi corretto, giacché la correzione ex art. 287 c.p.c., come detto, non comporta, di per sé, la formazione di un nuovo e distinto titolo esecutivo (cfr., sul tema, Cass. n. 17349/2011 e Cass. n.
8060/2007).
Deve dunque concludersi che l'atto di precetto sia stato legittimamente redatto e notificato sulla base della sentenza della Corte d'Appello, correttamente intesa nel suo contenuto dispositivo, la cui idoneità esecutiva non risulta inficiata dalla presenza di un mero errore materiale successivamente emendato.
Infondato risulta anche il motivo di opposizione con cui parte opponente ha lamentato presunte incongruenze nella quantificazione della somma intimata con l'atto di precetto.
In particolare, l'evidenziata la difformità tra l'importo di € 34.345,97, riportato a pagina 3 del precetto, e quello di € 34.435,97, indicato a pagina 4 quale totale delle voci elencate, si traduce in una mera svista, dovuta a un'inversione di due cifre. Si
tratta, in sostanza, di un errore materiale del tutto innocuo, agevolmente rilevabile e privo di incidenza sulla comprensibilità e sulla validità sostanziale dell'atto.
Pag. 7 di 14 È infatti sufficiente procedere a una semplice addizione delle singole voci riportate per giungere all'importo corretto di € 34.345,97, così da confermare che l'errore non genera alcuna incertezza circa l'entità del credito azionato.
Non si è quindi in presenza di una contraddizione idonea a generare incertezza sull'oggetto della pretesa, né di un'irregolarità tale da compromettere la funzione tipica del precetto.
A tal proposito, giova ribadire che l'atto di precetto, in quanto intimazione formale rivolta al debitore, deve presentare un contenuto chiaro ed univoco, così da consentire al destinatario di comprendere con esattezza la portata del credito che si intende realizzare e il proposito del creditore di procedere in executivis. La certezza dell'importo richiesto rappresenta, infatti, una condizione essenziale perché il precetto assolva alla propria funzione di avviso e sollecitazione spontanea all'adempimento.
Tuttavia, tale esigenza di chiarezza non implica una rigidità formale assoluta.
Laddove l'atto contenga meri errori materiali o refusi — soprattutto se di modesta entità e prontamente emendati dalla parte intimante — tali imprecisioni non ne determinano la nullità, a condizione che, attraverso un'ordinaria diligenza interpretativa, il destinatario sia comunque in grado di ricostruire correttamente l'ammontare del credito richiesto e le sue componenti. Ciò vale a maggior ragione quando l'errore sia riconoscibile ictu oculi, non abbia ingenerato incertezza sull'esistenza o l'entità del credito, e risulti superabile mediante una lettura complessiva e sistematica dell'atto e degli elementi conoscitivi offerti.
In definitiva, la funzione sostanziale dell'atto di precetto deve ritenersi soddisfatta quando il contenuto della pretesa risulti intellegibile nel suo complesso, anche in presenza di irregolarità formali prive di incidenza sul piano sostanziale.
Pag. 8 di 14 Nel caso di specie, la difformità numerica tra le due pagine del precetto è immediatamente riconoscibile come frutto di un errore materiale (un'inversione di cifre) e, soprattutto, risulta agevolmente superabile attraverso il semplice calcolo additivo delle singole voci riportate, le quali conducono, senza ambiguità, all'importo effettivamente preteso.
In presenza di un contenuto complessivamente coerente e comprensibile, non è dato ravvisare alcuna compromissione del diritto di difesa del debitore, né alcuna menomazione della funzione informativa e sollecitatoria che l'atto di precetto è
chiamato a svolgere. Il precetto, infatti, è uno strumento funzionale all'instaurazione della fase esecutiva, il cui requisito essenziale è la chiarezza sostanziale della pretesa azionata, non la perfezione formale assoluta.
Attribuire rilievo invalidante a ogni minima difformità testuale o errore materiale, anche laddove agevolmente superabile mediante un'interpretazione ragionevole e conforme a correttezza, comporterebbe un'inaccettabile torsione della funzione propria dell'atto di precetto, attraverso un'eccessiva enfasi sulla forma a scapito della sostanza, con l'effetto di svilirne la natura tipica e comprometterne l'efficacia quale strumento ordinamentale di veicolazione della pretesa creditoria.
Infine, non può assumere valore dirimente la circostanza che parte opposta, nel costituirsi in giudizio, abbia reiterato l'errore materiale, con l'indicazione dell'importo di € 34.435,97 quale somma corretta, anziché l'effettivo importo di €
34.345,97, che emerge con chiarezza dal calcolo aritmetico delle somme riportate nell'atto di precetto.
Pag. 9 di 14 Pur potendosi ritenere auspicabile una maggiore accuratezza del creditore anche nelle difese successivamente svolte, tale imprecisione non è suscettibile di riverberarsi retroattivamente sulla validità e chiarezza dell'atto di precetto, che deve essere valutato in sé, secondo il suo contenuto obiettivo, alla luce degli elementi che lo compongono.
Nel caso di specie, la lettura complessiva dell'atto — che elenca in modo dettagliato le singole voci del credito e consente, con una semplice operazione aritmetica, di pervenire all'importo effettivamente richiesto — non lascia spazio a equivoci, né
genera incertezza circa l'entità della pretesa azionata.
L'eventuale reiterazione di un refuso nel corso delle difese giudiziali, specie se priva di effetti sostanziali, non può costituire elemento idoneo a invalidare l'intimazione di pagamento già validamente formulata.
In tale prospettiva, ciò che rileva è la comprensibilità dell'atto di precetto nel momento in cui esso viene notificato al debitore, la sua capacità di rendere chiara e intellegibile la pretesa creditoria e di porre il destinatario in condizione di valutare se adempiere o resistere: condizioni che, nel caso di specie, risultano senz'altro soddisfatte.
Ad ogni modo, ad abundantiam, anche qualora si volesse attribuire rilievo all'incongruenza tra l'importo di € 34.345,97 e quello di € 34.435,97, ciò non comporterebbe la nullità dell'atto di precetto nel suo complesso. Una tale conseguenza, infatti, risulterebbe manifestamente sproporzionata rispetto alla natura dell'errore.
Secondo il principio di proporzionalità e ragionevolezza, la possibile incidenza di tale errore andrebbe limitata — nell'ipotesi in cui effettivamente si riscontrasse incertezza sull'importo corretto — alla sola eccedenza, cioè alla parte
Pag. 10 di 14 eventualmente richiesta in misura superiore rispetto al credito risultante dal titolo esecutivo.
In altre parole — in assenza di ulteriori vizi o elementi idonei a compromettere la comprensibilità complessiva dell'atto — qualora l'opposizione si fondi specificamente sulla presunta incertezza derivante dalla presenza, all'interno dell'atto di precetto, di due importi discordanti (uno maggiore e uno minore) la conseguenza non potrebbe essere l'invalidità dell'intero atto, bensì, semmai, il riconoscimento della sua efficacia limitatamente all'importo minore.
Nel caso di specie, peraltro, l'importo inferiore (€ 34.345,97) non solo costituisce la somma effettivamente dovuta in forza del titolo esecutivo, ma coincide anche con il risultato esatto dell'addizione delle singole voci indicate nel corpo del precetto, rendendone agevole la ricostruzione mediante un'operazione matematica elementare.
Sostenere che, in presenza di una simile discrepanza, l'intero precetto debba essere travolto, o che il debitore non sia tenuto ad adempiere alcunché per effetto della sola incertezza tra due importi, equivarrebbe a introdurre un formalismo irragionevole, con effetti distorsivi e sproporzionati rispetto allo scopo dell'atto.
Da ultimo, è infondata anche la censura concernente la pretesa erroneità del calcolo degli interessi inseriti nell'atto di precetto.
Al riguardo, parte opponente si è limitata a contestare genericamente l'esattezza dell'importo indicato, senza tuttavia offrire una propria ricostruzione alternativa, né
specificare in modo puntuale quali sarebbero gli scostamenti rispetto ai criteri di legge, ai tassi applicabili o ai periodi di maturazione.
Pag. 11 di 14 Siffatta modalità di allegazione, oltre a mancare dei requisiti minimi di specificità,
si traduce in un rilievo privo di concreta idoneità a porre in discussione la correttezza della pretesa, risultando pertanto infondata.
Va infatti ribadito che l'onere di contestazione, in sede di opposizione, non può
affatto esaurirsi in rilievi meramente assertivi, ma deve tradursi nella puntuale indicazione dei dati di riferimento, dei criteri alternativi o delle irregolarità
riscontrate, così da consentire un effettivo vaglio giudiziale della fondatezza della doglianza.
Nel caso di specie, nessun elemento è stato offerto in giudizio per dimostrare l'inesattezza del computo, né in termini quantitativi né in relazione ai criteri applicati.
In tale contesto, la correzione a penna dell'importo degli interessi — da € 7.873,73
a € 7.676,80 — non appare affatto idonea a generare incertezza, trattandosi di una mera correzione, priva di riflessi sulla struttura del titolo e sulla conoscibilità dell'ammontare richiesto.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'atto di precetto conserva la propria validità
formale e sostanziale, avendo assolto la sua funzione con sufficiente chiarezza e completezza, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 480 c.p.c..
In definitiva, al lume di quanto evidenziato, l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
risulta ingiustificata e, dunque, deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di opposizione vanno poste a carico di parte opponente e si liquidano —
tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (medi per fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, in considerazione dell'attività
espletata) e del valore della lite (rientrante nello scaglione tra € 26.000,01 ed €
Pag. 12 di 14 52.000,00) — in complessivi € 4.357,50, oltre spese generali, iva e cpa, se dovuti,
come per legge.
Non vi sono i presupposti, invece, per provvedere alla condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., dal momento che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto,
desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (v., da ultimo, Cass., Sez. III, 30.05.2023, n. 15175). Nel caso di specie, tale allegazione risulta del tutto assente.
Non ricorrono neppure i presupposti per la condanna per provvedere alla condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che la condanna per lite temeraria presuppone che l'agire o il resistere della parte, oltre che patentemente infondati,
siano tali da dimostrare la consapevolezza della loro infondatezza o un'ignoranza gravemente colpevole di tale infondatezza (arg. ex Cass. n. 15629.2010; Cass. n.
19976.2005). Circostanza che non emerge nel caso in esame.
Deve infine escludersi l'applicabilità dell'art. 220, comma 2, c.p.c., invocato da parte opposta, trattandosi di norma riferita esclusivamente al procedimento di verificazione delle scritture private disconosciute: circostanza del tutto estranea al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
Pag. 13 di 14 CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano nella misura di € 4.357,50, oltre rimborso spese Controparte_2
forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
RIGETTA la domanda proposta da ai sensi degli artt. 96 e Controparte_2
220 c.p.c., non ricorrendone i presupposti di legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 2/07/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato — ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 4.06.2025 — la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 333 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 29.03.1968, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa
[...]
, p. iva , elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Militello Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opponente –
CONTRO
cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
6.11.1958, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lo Verde Paolo,
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opposto–
Conclusioni: Come precisate all'udienza del 4.06.2025.
Pag. 1 di 14 FATTO
Con atto di citazione notificato il 13.02.2024, (nella qualità di Parte_1
legale rappresentante dell'impresa ) ha Controparte_1
convenuto in giudizio , proponendo opposizione ai sensi degli Controparte_2
artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli il 25.01.2024.
Con tale atto, la parte opposta gli ha intimato il pagamento di € 34.435,97 (indicato però a pag. 3 in € 34.345,97), dovuto in forza della sentenza della Corte d'Appello
di Palermo n. 2023/2023, pubblicata in data 29.11.2023, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal , era stata integralmente riformata CP_2
la sentenza n. 666/2020 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data
26.10.2020.
Con detta sentenza — successivamente impugnata con ricorso per cassazione, pendente al momento della proposizione dell'opposizione — la Corte d'Appello ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado dal CP_1
disponendo l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1203/2016 emesso dal Tribunale adito e condannando l'originario opponente al pagamento delle Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
L'opponente ha articolato due distinti motivi di opposizione.
In primo luogo, ha eccepito l'inesistenza, al momento della notifica del precetto, di un valido ed efficace titolo esecutivo, in quanto la sentenza della Corte d'Appello
risultava affetta da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. Più precisamente, la parte motiva della decisione poneva le spese del doppio grado di giudizio a carico dell'appellante
(soccombente in primo grado e vittorioso in appello), mentre Controparte_2
Pag. 2 di 14 nel dispositivo la condanna alle spese veniva rivolta nei confronti dell'appellato,
Parte_1
Siffatta contraddizione, secondo l'opponente, ingenera una situazione di obiettiva incertezza sul contenuto precettivo della decisione, tale da comprometterne la capacità di costituire un valido titolo esecutivo.
Giova comunque sin d'ora segnalare che, successivamente alla notifica del precetto e alla proposizione dell'opposizione, la Corte d'Appello ha riconosciuto l'errore materiale, provvedendo alla relativa rettifica con ordinanza emessa in data
20.03.2024, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., con la quale ha così disposto: «ordina la
correzione della sentenza di questa Corte n. 2023/2023 dei giorni 26/10–
29/11/2023 nel senso che, nella parte motiva del provvedimento, là dove è scritto:
“L'esito della lite comporta la condanna di alle spese dei due Controparte_2
gradi del giudizio”, si legga e intenda: “L'esito della lite comporta la condanna di alle spese dei due gradi del giudizio”». Parte_1
L'opponente ha altresì dedotto l'invalidità del precetto, lamentando plurime irregolarità, ossia: (i) la contraddittoria indicazione dell'importo dovuto, variamente quantificato in € 34.345,97 e in € 34.435,97; (ii) l'erroneità del calcolo degli interessi maturati, indicati inizialmente in € 7.873,73, cifra poi corretta a penna in € 7.676,80; (iii) la mancata specificazione del periodo di maturazione degli interessi e dei tassi applicati, non consentendo così all'intimato un controllo effettivo sulla pretesa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.04.2024, si è
ritualmente costituito in giudizio , contestando integralmente le Controparte_2
deduzioni attoree e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Pag. 3 di 14 In primo luogo, l'opposto ha sostenuto che, alla data di notificazione del precetto
(25.01.2024), sussisteva pienamente un valido titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 2023/2023 della Corte d'Appello di Palermo, la quale — sebbene affetta da un mero lapsus calami nella parte motiva — conteneva un dispositivo chiaro e coerente, tale da fondare legittimamente l'azione esecutiva.
A tal fine, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la presenza di un errore materiale non incide sulla validità del titolo esecutivo, a condizione che il contenuto precettivo della decisione risulti comunque ricostruibile mediante lettura coordinata di dispositivo e motivazione.
Ha osservato, altresì, che la correzione dell'errore materiale disposta con ordinanza della Corte d'Appello del 20.03.2024 ha avuto natura meramente ricognitiva e non costitutiva, limitandosi a ristabilire la corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua espressione formale.
In secondo luogo, quanto alle censure mosse al precetto, l'opposto ha sostenuto l'infondatezza delle doglianze avversarie, sottolineando che: (i) l'indicazione discordante degli importi complessivi nelle due pagine del precetto costituirebbe un mero refuso, privo di incidenza sostanziale, giacché l'importo effettivamente richiesto risulterebbe evidente dalla mera somma aritmetica dei singoli importi elencati nell'atto di precetto;
(ii) la rettifica manoscritta dell'importo degli interessi, da € 7.873,73 a € 7.676,80, non sarebbe idonea a compromettere la validità del precetto né a generare incertezza sull'ammontare della pretesa, trattandosi di una semplice rettifica numerica che si sostituisce alla cifra originariamente indicata;
(iii)
con riferimento all'omessa specificazione, nel corpo del precetto, dei criteri di quantificazione del credito e degli interessi, non è necessario, ai fini della validità
Pag. 4 di 14 dell'intimazione, fornire nel precetto stesso il dettaglio del procedimento logico-
giuridico o il calcolo matematico utilizzato per determinare le somme richieste, essendo sufficiente che l'atto rechi l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto in base al titolo esecutivo.
All'esito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., entrambe le parti hanno proceduto al deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.,
articolando le rispettive difese.
Con ordinanza del 26.01.2025, il Giudice ha rigettato l'istanza formulata da parte opposta volta a ottenere la definizione anticipata del giudizio ai sensi dell'art. 183-
quater c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza del 4.06.2025 le parti hanno proceduto alla precisazione delle rispettive conclusioni e alla discussione orale della causa. All'esito, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, avvisando le parti che la sentenza sarebbe stata depositata entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
DIRITTO
Va preliminarmente disatteso il primo motivo di opposizione, con il quale parte opponente ha eccepito l'inesistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, sul presupposto che la sentenza n. 2023/2023 della Corte d'Appello di Palermo —
posta a fondamento del precetto — risulterebbe affetta da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Invero, dalla lettura della pronuncia risulta che l'apparente incoerenza tra le due parti del provvedimento non tradisce alcuna ambiguità sostanziale nella volontà
della Corte, ma si riduce a un mero lapsus calami nel corpo della motivazione, dove,
per evidente svista, si legge che le spese del doppio grado debbano gravare sull'appellante — — anziché sull'appellato, Controparte_2 Parte_1
Pag. 5 di 14 Non è seriamente sostenibile che la Corte d'Appello, dopo aver accolto l'appello in modo pieno e aver sovvertito la decisione di primo grado, abbia inteso porre il peso delle spese sul vincitore del gravame.
La logica interna della pronuncia, la coerenza sistematica tra le sue parti e l'esito del giudizio d'appello conducono, in modo inequivocabile, all'individuazione corretta e univoca del contenuto precettivo della sentenza. Non v'è margine per letture arbitrarie o suggestioni interpretative: la coerenza intrinseca dell'atto giudiziario risulta pienamente intellegibile.
Del resto, anche qualora nessuna delle parti si fosse avvalsa del procedimento di correzione dell'errore materiale, sarebbe stato ugualmente possibile — e doveroso
— riconoscere il reale significato precettivo della statuizione giudiziale, mediante un'analisi armonica e unitaria del provvedimento.
In tale lettura, la motivazione (intesa come nucleo logico-argomentativo) e il dispositivo (quale sintesi della decisione) si richiamano e si illuminano reciprocamente, superando ogni apparente frizione testuale.
L'intervento successivo della Corte d'Appello, che con ordinanza del 20.03.2024 ha disposto la correzione formale dell'errore ai sensi dell'art. 287 c.p.c., si configura dunque come atto dal valore meramente ricognitivo. Non ha determinato la formazione di un nuovo titolo esecutivo, né ha in alcun modo inciso sulla sostanza della decisione — ipotesi, questa, che avrebbe imposto alla parte interessata di attivare i rimedi impugnatori nel termine di cui all'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c.
— bensì si è limitata a rettificare un mero errore materiale, intervenendo su un'incertezza meramente espositiva. Tale dissonanza formale, lungi dall'offuscare
Pag. 6 di 14 il significato autentico dell'atto, ne rivelava — proprio per la sua manifesta incongruenza — la natura involontaria e accidentale.
Detto altrimenti, l'intervento correttivo si è limitato a rendere pienamente esplicita,
anche sotto il profilo formale, la volontà decisoria già chiaramente emergente dalla lettura complessiva della sentenza, senza alterarne in alcun modo l'equilibrio né il significato sostanziale.
Né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la correzione sia intervenuta in data successiva alla notificazione del precetto. La condizione dell'azione esecutiva — ossia l'esistenza di un valido titolo — è soddisfatta anche quando il titolo giudiziale sia affetto da errore materiale poi corretto, giacché la correzione ex art. 287 c.p.c., come detto, non comporta, di per sé, la formazione di un nuovo e distinto titolo esecutivo (cfr., sul tema, Cass. n. 17349/2011 e Cass. n.
8060/2007).
Deve dunque concludersi che l'atto di precetto sia stato legittimamente redatto e notificato sulla base della sentenza della Corte d'Appello, correttamente intesa nel suo contenuto dispositivo, la cui idoneità esecutiva non risulta inficiata dalla presenza di un mero errore materiale successivamente emendato.
Infondato risulta anche il motivo di opposizione con cui parte opponente ha lamentato presunte incongruenze nella quantificazione della somma intimata con l'atto di precetto.
In particolare, l'evidenziata la difformità tra l'importo di € 34.345,97, riportato a pagina 3 del precetto, e quello di € 34.435,97, indicato a pagina 4 quale totale delle voci elencate, si traduce in una mera svista, dovuta a un'inversione di due cifre. Si
tratta, in sostanza, di un errore materiale del tutto innocuo, agevolmente rilevabile e privo di incidenza sulla comprensibilità e sulla validità sostanziale dell'atto.
Pag. 7 di 14 È infatti sufficiente procedere a una semplice addizione delle singole voci riportate per giungere all'importo corretto di € 34.345,97, così da confermare che l'errore non genera alcuna incertezza circa l'entità del credito azionato.
Non si è quindi in presenza di una contraddizione idonea a generare incertezza sull'oggetto della pretesa, né di un'irregolarità tale da compromettere la funzione tipica del precetto.
A tal proposito, giova ribadire che l'atto di precetto, in quanto intimazione formale rivolta al debitore, deve presentare un contenuto chiaro ed univoco, così da consentire al destinatario di comprendere con esattezza la portata del credito che si intende realizzare e il proposito del creditore di procedere in executivis. La certezza dell'importo richiesto rappresenta, infatti, una condizione essenziale perché il precetto assolva alla propria funzione di avviso e sollecitazione spontanea all'adempimento.
Tuttavia, tale esigenza di chiarezza non implica una rigidità formale assoluta.
Laddove l'atto contenga meri errori materiali o refusi — soprattutto se di modesta entità e prontamente emendati dalla parte intimante — tali imprecisioni non ne determinano la nullità, a condizione che, attraverso un'ordinaria diligenza interpretativa, il destinatario sia comunque in grado di ricostruire correttamente l'ammontare del credito richiesto e le sue componenti. Ciò vale a maggior ragione quando l'errore sia riconoscibile ictu oculi, non abbia ingenerato incertezza sull'esistenza o l'entità del credito, e risulti superabile mediante una lettura complessiva e sistematica dell'atto e degli elementi conoscitivi offerti.
In definitiva, la funzione sostanziale dell'atto di precetto deve ritenersi soddisfatta quando il contenuto della pretesa risulti intellegibile nel suo complesso, anche in presenza di irregolarità formali prive di incidenza sul piano sostanziale.
Pag. 8 di 14 Nel caso di specie, la difformità numerica tra le due pagine del precetto è immediatamente riconoscibile come frutto di un errore materiale (un'inversione di cifre) e, soprattutto, risulta agevolmente superabile attraverso il semplice calcolo additivo delle singole voci riportate, le quali conducono, senza ambiguità, all'importo effettivamente preteso.
In presenza di un contenuto complessivamente coerente e comprensibile, non è dato ravvisare alcuna compromissione del diritto di difesa del debitore, né alcuna menomazione della funzione informativa e sollecitatoria che l'atto di precetto è
chiamato a svolgere. Il precetto, infatti, è uno strumento funzionale all'instaurazione della fase esecutiva, il cui requisito essenziale è la chiarezza sostanziale della pretesa azionata, non la perfezione formale assoluta.
Attribuire rilievo invalidante a ogni minima difformità testuale o errore materiale, anche laddove agevolmente superabile mediante un'interpretazione ragionevole e conforme a correttezza, comporterebbe un'inaccettabile torsione della funzione propria dell'atto di precetto, attraverso un'eccessiva enfasi sulla forma a scapito della sostanza, con l'effetto di svilirne la natura tipica e comprometterne l'efficacia quale strumento ordinamentale di veicolazione della pretesa creditoria.
Infine, non può assumere valore dirimente la circostanza che parte opposta, nel costituirsi in giudizio, abbia reiterato l'errore materiale, con l'indicazione dell'importo di € 34.435,97 quale somma corretta, anziché l'effettivo importo di €
34.345,97, che emerge con chiarezza dal calcolo aritmetico delle somme riportate nell'atto di precetto.
Pag. 9 di 14 Pur potendosi ritenere auspicabile una maggiore accuratezza del creditore anche nelle difese successivamente svolte, tale imprecisione non è suscettibile di riverberarsi retroattivamente sulla validità e chiarezza dell'atto di precetto, che deve essere valutato in sé, secondo il suo contenuto obiettivo, alla luce degli elementi che lo compongono.
Nel caso di specie, la lettura complessiva dell'atto — che elenca in modo dettagliato le singole voci del credito e consente, con una semplice operazione aritmetica, di pervenire all'importo effettivamente richiesto — non lascia spazio a equivoci, né
genera incertezza circa l'entità della pretesa azionata.
L'eventuale reiterazione di un refuso nel corso delle difese giudiziali, specie se priva di effetti sostanziali, non può costituire elemento idoneo a invalidare l'intimazione di pagamento già validamente formulata.
In tale prospettiva, ciò che rileva è la comprensibilità dell'atto di precetto nel momento in cui esso viene notificato al debitore, la sua capacità di rendere chiara e intellegibile la pretesa creditoria e di porre il destinatario in condizione di valutare se adempiere o resistere: condizioni che, nel caso di specie, risultano senz'altro soddisfatte.
Ad ogni modo, ad abundantiam, anche qualora si volesse attribuire rilievo all'incongruenza tra l'importo di € 34.345,97 e quello di € 34.435,97, ciò non comporterebbe la nullità dell'atto di precetto nel suo complesso. Una tale conseguenza, infatti, risulterebbe manifestamente sproporzionata rispetto alla natura dell'errore.
Secondo il principio di proporzionalità e ragionevolezza, la possibile incidenza di tale errore andrebbe limitata — nell'ipotesi in cui effettivamente si riscontrasse incertezza sull'importo corretto — alla sola eccedenza, cioè alla parte
Pag. 10 di 14 eventualmente richiesta in misura superiore rispetto al credito risultante dal titolo esecutivo.
In altre parole — in assenza di ulteriori vizi o elementi idonei a compromettere la comprensibilità complessiva dell'atto — qualora l'opposizione si fondi specificamente sulla presunta incertezza derivante dalla presenza, all'interno dell'atto di precetto, di due importi discordanti (uno maggiore e uno minore) la conseguenza non potrebbe essere l'invalidità dell'intero atto, bensì, semmai, il riconoscimento della sua efficacia limitatamente all'importo minore.
Nel caso di specie, peraltro, l'importo inferiore (€ 34.345,97) non solo costituisce la somma effettivamente dovuta in forza del titolo esecutivo, ma coincide anche con il risultato esatto dell'addizione delle singole voci indicate nel corpo del precetto, rendendone agevole la ricostruzione mediante un'operazione matematica elementare.
Sostenere che, in presenza di una simile discrepanza, l'intero precetto debba essere travolto, o che il debitore non sia tenuto ad adempiere alcunché per effetto della sola incertezza tra due importi, equivarrebbe a introdurre un formalismo irragionevole, con effetti distorsivi e sproporzionati rispetto allo scopo dell'atto.
Da ultimo, è infondata anche la censura concernente la pretesa erroneità del calcolo degli interessi inseriti nell'atto di precetto.
Al riguardo, parte opponente si è limitata a contestare genericamente l'esattezza dell'importo indicato, senza tuttavia offrire una propria ricostruzione alternativa, né
specificare in modo puntuale quali sarebbero gli scostamenti rispetto ai criteri di legge, ai tassi applicabili o ai periodi di maturazione.
Pag. 11 di 14 Siffatta modalità di allegazione, oltre a mancare dei requisiti minimi di specificità,
si traduce in un rilievo privo di concreta idoneità a porre in discussione la correttezza della pretesa, risultando pertanto infondata.
Va infatti ribadito che l'onere di contestazione, in sede di opposizione, non può
affatto esaurirsi in rilievi meramente assertivi, ma deve tradursi nella puntuale indicazione dei dati di riferimento, dei criteri alternativi o delle irregolarità
riscontrate, così da consentire un effettivo vaglio giudiziale della fondatezza della doglianza.
Nel caso di specie, nessun elemento è stato offerto in giudizio per dimostrare l'inesattezza del computo, né in termini quantitativi né in relazione ai criteri applicati.
In tale contesto, la correzione a penna dell'importo degli interessi — da € 7.873,73
a € 7.676,80 — non appare affatto idonea a generare incertezza, trattandosi di una mera correzione, priva di riflessi sulla struttura del titolo e sulla conoscibilità dell'ammontare richiesto.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'atto di precetto conserva la propria validità
formale e sostanziale, avendo assolto la sua funzione con sufficiente chiarezza e completezza, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 480 c.p.c..
In definitiva, al lume di quanto evidenziato, l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
risulta ingiustificata e, dunque, deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di opposizione vanno poste a carico di parte opponente e si liquidano —
tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (medi per fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, in considerazione dell'attività
espletata) e del valore della lite (rientrante nello scaglione tra € 26.000,01 ed €
Pag. 12 di 14 52.000,00) — in complessivi € 4.357,50, oltre spese generali, iva e cpa, se dovuti,
come per legge.
Non vi sono i presupposti, invece, per provvedere alla condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., dal momento che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto,
desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (v., da ultimo, Cass., Sez. III, 30.05.2023, n. 15175). Nel caso di specie, tale allegazione risulta del tutto assente.
Non ricorrono neppure i presupposti per la condanna per provvedere alla condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che la condanna per lite temeraria presuppone che l'agire o il resistere della parte, oltre che patentemente infondati,
siano tali da dimostrare la consapevolezza della loro infondatezza o un'ignoranza gravemente colpevole di tale infondatezza (arg. ex Cass. n. 15629.2010; Cass. n.
19976.2005). Circostanza che non emerge nel caso in esame.
Deve infine escludersi l'applicabilità dell'art. 220, comma 2, c.p.c., invocato da parte opposta, trattandosi di norma riferita esclusivamente al procedimento di verificazione delle scritture private disconosciute: circostanza del tutto estranea al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
Pag. 13 di 14 CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano nella misura di € 4.357,50, oltre rimborso spese Controparte_2
forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
RIGETTA la domanda proposta da ai sensi degli artt. 96 e Controparte_2
220 c.p.c., non ricorrendone i presupposti di legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 2/07/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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