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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2024, n. 8605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8605 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/04/2023 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Roberto Aniello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 26 agosto 2022 il magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di remissione del debito di cui all'art. 6 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 presentata da IN ON. In particolare, il magistrato riteneva si fosse formato il giudicato sul decreto del 9 aprile 2018, che aveva deciso una identica istanza presentata da ON, e che il mutamento della situazione economica dell'interessato, in ogni caso proprietario di beni e titolare di pensione, non poteva rilevare. Con ordinanza del 17 aprile 2023 il magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da ON, evidenziando che il Penale Sent. Sez. 1 Num. 8605 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 13/12/2023 decreto del 9 aprile 2018 non è stato impugnato, e quindi ha acquisito efficacia di giudicato e che, ragionando diversamente, potrebbe essere consentita una reiterazione all'infinito della medesima istanza. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce inosservanza di norma processuale in quanto nei procedimenti di sorveglianza non esiste l'istituto del giudicato e trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti che la situazione di fatto che li aveva giustificati è cambiata. Con il secondo motivo deduce inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione perché nel decreto del 26 agosto 2022 del magistrato di sorveglianza, poi opposto, ci si limitava ad affermare che il mutamento delle condizioni economiche del condannato fosse frutto di scelta di diversi assetti patrimoniali, motivazione elusiva dell'analisi effettiva della situazione reale del debitore che il magistrato di sorveglianza era tenuto a fare;
eppure la difesa del ricorrente aveva evidenziato che il quadro patrimoniale come ricostruito nel fascicolo istruttorio era erroneo e distonico con i dati reali e meritasse secche smentite anche solo per il decorso del tempo tra il 2017 ed il momento della nuova istanza durante il quale erano cambiate erano cambiate una molteplicità di cose. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dr. Roberto Aniello, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il primo motivo. Il magistrato di sorveglianza non ha deciso il merito dell'opposizione, ma si è limitato a dichiararla inammissibile per l'esistenza di una preclusione processuale a rivalutare una vicenda già decisa con il decreto dello stesso ufficio del 9 aprile 2018. Il ricorso attacca la decisione sostenendo che una tale preclusione non esista nel sistema processuale. L'argomento è fondato. La giurisprudenza di legittimità ritiene che, pur non esistendo giudicato in senso formale, anche nei procedimenti davanti al magistrato di sorveglianza aventi ad oggetto la remissione del debito operi la preclusione processuale determinata dall'applicazione del principio del ne bis in idem (Sez. 1, Sentenza n. 44849 del 2 14/10/2008, Calandruccio, Rv. 242193: "Il principio del "ne bis in idem" sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche per le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza, sicché, in mancanza di elementi nuovi, non è consentito al magistrato di sorveglianza di revocare l'ordinanza di remissione del debito"). Questa preclusione, però, trova il suo limite nella circostanza che nella nuova istanza di remissione del debito non vengano dedotti aspetti fattuali in precedenza non rappresentati, o non trattati dall'autorità decidente, e sui quali non sia stato esercitato il potere delibativo dell'organo giurisdizionale, purchè tali aspetti fattuali in precedenza non valutati siano sufficienti a condurre all'accoglimento dell'istanza (Sez. 1, n. 28276 del 02/02/2018, Copelli, n.m.: "La riproposizione della richiesta di remissione del debito dopo il rigetto e la declaratoria d'inammissibilità di una domanda precedente non è vietata ed è consentita, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, quando con essa si deducano aspetti fattuali o giuridici in grado di condurre al suo accoglimento, in precedenza non rappresentati o non trattati dall'autorità decidente e sui quali non si sia esercitato il relativo potere delibativo"). La preclusione, pertanto, è superata dall'allegazione nella istanza di aspetti fattuali nuovi, idonei a condurre all'accoglimento dell'istanza, su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi nel merito. Il sistema processuale non impedisce al magistrato di sorveglianza di valutare che gli aspetti fattuali asseritamente nuovi dedotti sull'istanza non sono realmente innovativi o non sono idonei a spostare la decisione già presa, ma in tal caso il magistrato deve motivare sulle ragioni della non novità o non idoneità delle allegazioni dell'istante, e una motivazione di questo tipo nel provvedimento impugnato non vi è. Ne consegue che la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Roma. Così deciso il 13 dicembre 2023.
lette le conclusioni del PG, Roberto Aniello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 26 agosto 2022 il magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di remissione del debito di cui all'art. 6 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 presentata da IN ON. In particolare, il magistrato riteneva si fosse formato il giudicato sul decreto del 9 aprile 2018, che aveva deciso una identica istanza presentata da ON, e che il mutamento della situazione economica dell'interessato, in ogni caso proprietario di beni e titolare di pensione, non poteva rilevare. Con ordinanza del 17 aprile 2023 il magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da ON, evidenziando che il Penale Sent. Sez. 1 Num. 8605 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 13/12/2023 decreto del 9 aprile 2018 non è stato impugnato, e quindi ha acquisito efficacia di giudicato e che, ragionando diversamente, potrebbe essere consentita una reiterazione all'infinito della medesima istanza. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce inosservanza di norma processuale in quanto nei procedimenti di sorveglianza non esiste l'istituto del giudicato e trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti che la situazione di fatto che li aveva giustificati è cambiata. Con il secondo motivo deduce inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione perché nel decreto del 26 agosto 2022 del magistrato di sorveglianza, poi opposto, ci si limitava ad affermare che il mutamento delle condizioni economiche del condannato fosse frutto di scelta di diversi assetti patrimoniali, motivazione elusiva dell'analisi effettiva della situazione reale del debitore che il magistrato di sorveglianza era tenuto a fare;
eppure la difesa del ricorrente aveva evidenziato che il quadro patrimoniale come ricostruito nel fascicolo istruttorio era erroneo e distonico con i dati reali e meritasse secche smentite anche solo per il decorso del tempo tra il 2017 ed il momento della nuova istanza durante il quale erano cambiate erano cambiate una molteplicità di cose. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dr. Roberto Aniello, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il primo motivo. Il magistrato di sorveglianza non ha deciso il merito dell'opposizione, ma si è limitato a dichiararla inammissibile per l'esistenza di una preclusione processuale a rivalutare una vicenda già decisa con il decreto dello stesso ufficio del 9 aprile 2018. Il ricorso attacca la decisione sostenendo che una tale preclusione non esista nel sistema processuale. L'argomento è fondato. La giurisprudenza di legittimità ritiene che, pur non esistendo giudicato in senso formale, anche nei procedimenti davanti al magistrato di sorveglianza aventi ad oggetto la remissione del debito operi la preclusione processuale determinata dall'applicazione del principio del ne bis in idem (Sez. 1, Sentenza n. 44849 del 2 14/10/2008, Calandruccio, Rv. 242193: "Il principio del "ne bis in idem" sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche per le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza, sicché, in mancanza di elementi nuovi, non è consentito al magistrato di sorveglianza di revocare l'ordinanza di remissione del debito"). Questa preclusione, però, trova il suo limite nella circostanza che nella nuova istanza di remissione del debito non vengano dedotti aspetti fattuali in precedenza non rappresentati, o non trattati dall'autorità decidente, e sui quali non sia stato esercitato il potere delibativo dell'organo giurisdizionale, purchè tali aspetti fattuali in precedenza non valutati siano sufficienti a condurre all'accoglimento dell'istanza (Sez. 1, n. 28276 del 02/02/2018, Copelli, n.m.: "La riproposizione della richiesta di remissione del debito dopo il rigetto e la declaratoria d'inammissibilità di una domanda precedente non è vietata ed è consentita, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, quando con essa si deducano aspetti fattuali o giuridici in grado di condurre al suo accoglimento, in precedenza non rappresentati o non trattati dall'autorità decidente e sui quali non si sia esercitato il relativo potere delibativo"). La preclusione, pertanto, è superata dall'allegazione nella istanza di aspetti fattuali nuovi, idonei a condurre all'accoglimento dell'istanza, su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi nel merito. Il sistema processuale non impedisce al magistrato di sorveglianza di valutare che gli aspetti fattuali asseritamente nuovi dedotti sull'istanza non sono realmente innovativi o non sono idonei a spostare la decisione già presa, ma in tal caso il magistrato deve motivare sulle ragioni della non novità o non idoneità delle allegazioni dell'istante, e una motivazione di questo tipo nel provvedimento impugnato non vi è. Ne consegue che la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Roma. Così deciso il 13 dicembre 2023.