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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7825 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE Nel collegio composto da: Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere all'esito di riunito camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1947 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 7 agosto 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. TRA
), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Nicola Corbo e Antonella Garonfolo
appellante E
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1592/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI Per l'appellante: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della impugnata sentenza: A. In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e l'intervenuta risoluzione in Controparte_2 danno del contratto, per le ragioni di cui in narrativa;
B. Condannare la controparte al risarcimento dei danni subiti dall'attrice aseguito dell'inadempimento, da liquidarsi in € 14.839,83 oltre alla somma ritenuta di giustizia per i fatti connessi alla risoluzione ed in specie perdita di fatturato, danno curriculare, etc. etc.
1 C. Condannare la controparte alla restituzione dell'importo incamerato a titolo di cauzione definitiva pari ad € 7.075,00 D. in via subordinata – nel malaugurato caso di rigetto della domanda principale – dichiararsi l'assenza di responsabilità dell'attrice per l'intervenuta impossibilità di eseguire la prestazione da parte della stessa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1218, 1256 e 1257 c.c., o in base alla diversa fattispecie normativa ritenuta corretta per il caso di specie.» Per l'appellata: «Voglia la Corte di appello di Roma, contrariis reiectis, rigettare l'avverso atto di appello avverso la sentenza impugnata, di cui si chiede l'integrale conferma, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite». MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Roma ha così provveduto:
- rigetta le domande formulate dalla ai danni del Parte_1
, nell'atto introduttivo della lite;
Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal , Controparte_1 ai danni della Parte_1
- dichiara le spese della lite compensate, tra le parti, nella misura di 1/3, e condanna la alla rifusione, in favore del Parte_1 [...]
, dei restanti 2/3, che liquida in € 20.000,00 (sul valore di € CP_1
2.000.000,00) per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
A seguito di procedura di evidenza pubblica, le parti stipulavano in data 22 settembre 2015 un contratto di appalto per la fornitura di spadini destinati alla Scuola Sottufficiali dell'Esercito, da consegnare entro 30 giorni solari dall'ordinativo. Quest'ultimo veniva emesso in data 22 ottobre 2015, onde la consegna avrebbe dovuto avvenire entro il 22 novembre 2015. La fornitura non veniva eseguita. L'Amministrazione sollecitava ripetutamente l'adempimento con le note del 23 novembre 2015, 15 gennaio 2016 e 26 febbraio 2016, chiedendo altresì giustificazioni scritte sulle ragioni del ritardo. L'impresa chiedeva la concessione di proroghe per la consegna, assumendo asseriti ritardi, da parte di terzi fornitori, nella trasmissione di componenti da utilizzare per l'assemblaggio degli e assicurava l'adempimento Pt_2 in date successive senza però mai provvedere alla fornitura. Da ultimo, con pec del 9 marzo 2016 comunicava che avrebbe provveduto alla consegna entro il successivo 30 marzo. Con nota del 10 marzo 2016 l'Amministrazione indicava, quale termine ultimo per adempiere la data del 30 marzo 2016, contestualmente preannunciando la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione se la fornitura non fosse stata evasa entro tale termine.
2 Il successivo 29 marzo 2016 il fornitore riferiva informalmente un presunto furto di componenti dei manufatti oggetto di fornitura, trasmettendo alla Pubblica Amministrazione la relativa denunzia del 12 marzo 2016 con pec del 16 maggio 2016 quale giustificazione dell'asserita impossibilità temporanea di svolgere la prestazione contrattuale prevista. Dato che anche il termine del 30 marzo 2016 era decorso inutilmente, l'Amministrazione procedeva, con nota del 1° aprile 2016, a comunicare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, escuteva la polizza fideiussoria rilasciata a titolo di cauzione definitiva e segnavala l'impresa all' Pt_3
Nonostante l'impresa si fosse resa disponibile alla consegna degli spadini, posta la risoluzione del contratto, la fornitura veniva riaffidata ad altra impresa, che la eseguiva in data 30 giugno 2016; gli spadini consegnati risultavano acquistati proprio dalla Parte_1
Nel giudizio di primo grado, la società aveva convenuto Parte_1 in giudizio il chiedendo accertarsi l'illegittimità della risoluzione CP_1
e il risarcimento dei danni conseguenti ad essa. Il , costituendosi, aveva chiesto il rigetto delladomanda e, in via CP_1 riconvenzionale, il risarcimento del danno subito per via della perdurante indisponibilità degli Pt_2
Il Tribunale rigettava integralmente sia le domande attoree che la domanda riconvenzionale del regolando le spese come da Controparte_1 dispositivo sopra riportato.
Con l'atto di appello, fondato su due motivi, la società ha Parte_1 in sintesi dedotto:
- l'ingiustizia dell'approdo del primo giudice in odine alla intervenuta risoluzione del contratto per violazione dell'art. 7 del contratto stesso e dell'art. 136 d.lgs. 163/2006;
- la rilevanza del furto dei componenti dei manufatti a fondamento della impossibilità della prestazione di consegna, dovuta a fatto non imputabile al fornitore Il si costituiva chiedendo Controparte_1 il rigetto delle istanze avversarie. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7 agosto 2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
L'appello è infondato.
Con la prima censura la parte contesta la interpretazione offerta dal primo giudice dell'art. 7 del contratto in termini di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cc Sulla illegittimità della risoluzione del contratto dedotta con il primo motivo di appello, occorre in primo luogo rilevare che la pec del 10 marzo 2016 dell'Amministrazione integra una piena diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., dotata di tutti i requisiti richiesti dalla legge, in quanto:
3 – indica un termine finale (30 marzo), superiore a 15 giorni e ritenuto da questa Corte congruo (termine peraltro indicato dalla stessa Parte_1
;
[...]
– ha carattere perentorio e preannuncia la risoluzione e l'escussione della cauzione in caso di decorso del termine senza adempimento. Né il contratto in esame né il d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, applicabile come esplictamente previsto dall'art. 4 del medesimo contratto, escludono l'operatività dei rimedi codicistici, né contengono una disciplina speciale derogatoria dell'art. 1454 c.c. Al contrario, l'art. 7, terzo paragrafo, del contratto prescrive che «L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ad affidare ad altra impresa il presente appalto a spese della Società aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la Società stessa venga meno alle obbligazioni assunte». Ciò in linea con l'art. 134 del d.P.R. n. 236/2012: «1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o nella lettera di ordinazione. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione in tutto o in parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, salvo il risarcimento dei danni subiti». L'art. 7, secondo paragrafo, del suddetto contratto richiama esplicitamente l'art. 136 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Detto richiamo, però, deve essere letto nel rispetto del dato letterale della clausola e alla luce di un'interpretazione sistematica della stessa ex art. 1363 c.c., del principio di conservazione ex art. 1367 c.c. e del principio di non contraddittorietà nel senso che: da una parte, poiché il contratto ribadisce l'operatività dell'istituto della diffida ad adempiere secondo i presupposti di cui all'art. 1454 c.c., esso non può al contempo imporre all'Amministrazione l'obbligo di ricorrere alla procedura formale di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006, pena lo svuotamento di ogni effetto del terzo paragrafo dell'art. 7; prevede, al contrario, una facoltà alternativa. Tale previsione è giustificata dalla circostanza che l'art. 136 non sarebbe stato di per sé applicabile alla luce degli artt. 125 c.14 e 137 del medesimo d.lgs. n. 163/2006, trattandosi di fornitura in economia assegnata con procedura di cottimo fiduciario. Dall'altra, nello stesso secondo paragrafo dell'art. 7 si prevede, in primo luogo, la possibilità per l'Amministrazione di risolvere il contratto mediante semplice atto amministrativo in caso di inadempimento della
4 società contraente e, in aggiunta, che la stessa Amministrazione possa seguire l'iter di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006. È significativa, a tal proposito, la scelta di utilizzare nel contratto la congiunzione “nonché” la quale evidenzia che ciò che segue si aggiunge a ciò che precede, senza eliderlo. L'art. 124 del suddetto d.P.R. n. 236/2012 prescrive, inoltre, che: «1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali «…» il direttore dell'esecuzione assegna all'esecutore inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di: a) dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita…». Nel caso di specie, nonostante la diffida del 10 marzo 2016, alla data del successivo 1° aprile persisteva un inadempimento grave, reiterato e privo di giustificazione, alla luce del protrarsi per oltre quattro mesi oltre il termine contrattuale e dell'assenza di documentazione idonea a giustificare i ritardi. Non rileva che, in precedenza, l'Amministrazione abbia tollerato dilazioni: tale tolleranza, infatti, non impedisce l'assegnazione di un termine finale né preclude la risoluzione in caso di ulteriore inadempimento. Per tutto quanto sopra esposto, il contratto alla data del 1° aprile 2016 si deve ritenere risolto di diritto. In ogni caso, risulta dirimente la considerazione che il medesimo contratto contiene una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. all'art. 7, secondo paragrafo, laddove prevede che «In caso di inadempimento «…» l'A.D. avrà la facoltà di di rescindere il contratto e di incamerare l'intera cauzione con semplice atto amministrativo…». Nel caso di specie, l'Amministrazione, di fronte ad un inadempimento grave, reiterato e privo di giustificazione, ha esercitato tale diritto potestativo con nota del 1° aprile 2016, così producendo immediatamente la risoluzione di diritto del contratto. Passando al secondo motivo di appello, non può dirsi provata la sussistenza di una impossibilità non imputabile della prestazione dedotta nel contratto. A fronte delle richieste di giustificazioni scritte per i ritardi da parte dell'Amministrazione la società si è limitata ad affermare genericamente la sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito al fornitore di adempiere tempestivamente e di ritardi nella consegna da parte di non meglio precisati terzi fornitori dei componenti da utilizzare per l'assemblaggio degli spadini;
e ciò senza peraltro alcuna dimostrazione di aver fatto uso dell'ordnaria diligenza per rimuovere tali asseriti ostacoli all'esatto adempimento dell'obbligazione assunta. Da ultimo, con pec del 30 marzo 2016 (termine ultimo assegnato dall'Amministrazione) la società comunicava che avrebbe provveduto alla
5 consegna entro il successivo 15 aprile, senza fornire alcuna giustificazione dell'ulteriore ritardo. Solamente in data 16 maggio 2016 veniva inviata all'Amministrazione copia di una denunzia di furto datata 12 marzo 2016, furto riferito solo verbalmente il giorno 29 marzo dal legale rappresentante della società. Il suddetto furto veniva compiuto nel mese di febbraio 2016, cioè dopo che la società era già in mora (mora ex re di cui all'art. 1219 c.2 n.3 c.c. dal 22 novembre 2015 e intimazioni del 23 novembre 2015 e 15 gennaio 2016 ex art. 1219 c.1 c.c.) Ai sensi dell'art. 1221 c.c. il rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione è allocato in capo al debitore in mora. Detta denunzia, oltretutto, riguardava “manici in legno e madreperla per spadini militari”, mentre gli spadini richiesti non avevano componenti in madreperla;
dunque, il furto subito dall'appellante non è inequivocabilmente incidente sulla fornitura in corso. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si rileva che l'appellante non ha soddisfatto l'onere di provare ai sensi dell'art. 1218 c.c. la sopravvenuta impossibilità della prestazione e l'assenza di colpa in capo al debitore. Al 1° aprile 2016 il contratto in esame era, dunque, risolto di diritto per effetto della diffida ad adempiere del 10 marzo 2016 ovvero dell'esercizio del diritto potestativo riconosciuto all'Amministrazione dalla clausola risolutiva espressa, avvenuto con nota del 1° aprile stesso. Ne consegue la legittimità del rifiuto della prestazione offerta dal fornitore successivamente e la insussistenza di qualsiasi inadempimento in capo all'Amministrazione. Le domande di risarcimento del danno subito a seguito dell'asserito inadempimento e di restituzione della cauzione sono assorbite dalla dichiarata legittimità della risoluzione del contratto. E' assorbita ogni altra questione sia di merito sia di rito. L'appello deve pertanto essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda risarcitoria e di quella restitutoria devolute in appello (contenute nel minore importo complessivo di circa € 21.000, v. punti B e C delle conclusioni di appello)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna la al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado in favore del , che liquida in € 14.000,00 Controparte_1 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
6 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Giovanna Gianì Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
7
), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Nicola Corbo e Antonella Garonfolo
appellante E
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1592/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI Per l'appellante: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della impugnata sentenza: A. In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e l'intervenuta risoluzione in Controparte_2 danno del contratto, per le ragioni di cui in narrativa;
B. Condannare la controparte al risarcimento dei danni subiti dall'attrice aseguito dell'inadempimento, da liquidarsi in € 14.839,83 oltre alla somma ritenuta di giustizia per i fatti connessi alla risoluzione ed in specie perdita di fatturato, danno curriculare, etc. etc.
1 C. Condannare la controparte alla restituzione dell'importo incamerato a titolo di cauzione definitiva pari ad € 7.075,00 D. in via subordinata – nel malaugurato caso di rigetto della domanda principale – dichiararsi l'assenza di responsabilità dell'attrice per l'intervenuta impossibilità di eseguire la prestazione da parte della stessa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1218, 1256 e 1257 c.c., o in base alla diversa fattispecie normativa ritenuta corretta per il caso di specie.» Per l'appellata: «Voglia la Corte di appello di Roma, contrariis reiectis, rigettare l'avverso atto di appello avverso la sentenza impugnata, di cui si chiede l'integrale conferma, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite». MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Roma ha così provveduto:
- rigetta le domande formulate dalla ai danni del Parte_1
, nell'atto introduttivo della lite;
Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal , Controparte_1 ai danni della Parte_1
- dichiara le spese della lite compensate, tra le parti, nella misura di 1/3, e condanna la alla rifusione, in favore del Parte_1 [...]
, dei restanti 2/3, che liquida in € 20.000,00 (sul valore di € CP_1
2.000.000,00) per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
A seguito di procedura di evidenza pubblica, le parti stipulavano in data 22 settembre 2015 un contratto di appalto per la fornitura di spadini destinati alla Scuola Sottufficiali dell'Esercito, da consegnare entro 30 giorni solari dall'ordinativo. Quest'ultimo veniva emesso in data 22 ottobre 2015, onde la consegna avrebbe dovuto avvenire entro il 22 novembre 2015. La fornitura non veniva eseguita. L'Amministrazione sollecitava ripetutamente l'adempimento con le note del 23 novembre 2015, 15 gennaio 2016 e 26 febbraio 2016, chiedendo altresì giustificazioni scritte sulle ragioni del ritardo. L'impresa chiedeva la concessione di proroghe per la consegna, assumendo asseriti ritardi, da parte di terzi fornitori, nella trasmissione di componenti da utilizzare per l'assemblaggio degli e assicurava l'adempimento Pt_2 in date successive senza però mai provvedere alla fornitura. Da ultimo, con pec del 9 marzo 2016 comunicava che avrebbe provveduto alla consegna entro il successivo 30 marzo. Con nota del 10 marzo 2016 l'Amministrazione indicava, quale termine ultimo per adempiere la data del 30 marzo 2016, contestualmente preannunciando la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione se la fornitura non fosse stata evasa entro tale termine.
2 Il successivo 29 marzo 2016 il fornitore riferiva informalmente un presunto furto di componenti dei manufatti oggetto di fornitura, trasmettendo alla Pubblica Amministrazione la relativa denunzia del 12 marzo 2016 con pec del 16 maggio 2016 quale giustificazione dell'asserita impossibilità temporanea di svolgere la prestazione contrattuale prevista. Dato che anche il termine del 30 marzo 2016 era decorso inutilmente, l'Amministrazione procedeva, con nota del 1° aprile 2016, a comunicare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, escuteva la polizza fideiussoria rilasciata a titolo di cauzione definitiva e segnavala l'impresa all' Pt_3
Nonostante l'impresa si fosse resa disponibile alla consegna degli spadini, posta la risoluzione del contratto, la fornitura veniva riaffidata ad altra impresa, che la eseguiva in data 30 giugno 2016; gli spadini consegnati risultavano acquistati proprio dalla Parte_1
Nel giudizio di primo grado, la società aveva convenuto Parte_1 in giudizio il chiedendo accertarsi l'illegittimità della risoluzione CP_1
e il risarcimento dei danni conseguenti ad essa. Il , costituendosi, aveva chiesto il rigetto delladomanda e, in via CP_1 riconvenzionale, il risarcimento del danno subito per via della perdurante indisponibilità degli Pt_2
Il Tribunale rigettava integralmente sia le domande attoree che la domanda riconvenzionale del regolando le spese come da Controparte_1 dispositivo sopra riportato.
Con l'atto di appello, fondato su due motivi, la società ha Parte_1 in sintesi dedotto:
- l'ingiustizia dell'approdo del primo giudice in odine alla intervenuta risoluzione del contratto per violazione dell'art. 7 del contratto stesso e dell'art. 136 d.lgs. 163/2006;
- la rilevanza del furto dei componenti dei manufatti a fondamento della impossibilità della prestazione di consegna, dovuta a fatto non imputabile al fornitore Il si costituiva chiedendo Controparte_1 il rigetto delle istanze avversarie. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7 agosto 2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
L'appello è infondato.
Con la prima censura la parte contesta la interpretazione offerta dal primo giudice dell'art. 7 del contratto in termini di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cc Sulla illegittimità della risoluzione del contratto dedotta con il primo motivo di appello, occorre in primo luogo rilevare che la pec del 10 marzo 2016 dell'Amministrazione integra una piena diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., dotata di tutti i requisiti richiesti dalla legge, in quanto:
3 – indica un termine finale (30 marzo), superiore a 15 giorni e ritenuto da questa Corte congruo (termine peraltro indicato dalla stessa Parte_1
;
[...]
– ha carattere perentorio e preannuncia la risoluzione e l'escussione della cauzione in caso di decorso del termine senza adempimento. Né il contratto in esame né il d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, applicabile come esplictamente previsto dall'art. 4 del medesimo contratto, escludono l'operatività dei rimedi codicistici, né contengono una disciplina speciale derogatoria dell'art. 1454 c.c. Al contrario, l'art. 7, terzo paragrafo, del contratto prescrive che «L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ad affidare ad altra impresa il presente appalto a spese della Società aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la Società stessa venga meno alle obbligazioni assunte». Ciò in linea con l'art. 134 del d.P.R. n. 236/2012: «1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o nella lettera di ordinazione. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione in tutto o in parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, salvo il risarcimento dei danni subiti». L'art. 7, secondo paragrafo, del suddetto contratto richiama esplicitamente l'art. 136 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Detto richiamo, però, deve essere letto nel rispetto del dato letterale della clausola e alla luce di un'interpretazione sistematica della stessa ex art. 1363 c.c., del principio di conservazione ex art. 1367 c.c. e del principio di non contraddittorietà nel senso che: da una parte, poiché il contratto ribadisce l'operatività dell'istituto della diffida ad adempiere secondo i presupposti di cui all'art. 1454 c.c., esso non può al contempo imporre all'Amministrazione l'obbligo di ricorrere alla procedura formale di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006, pena lo svuotamento di ogni effetto del terzo paragrafo dell'art. 7; prevede, al contrario, una facoltà alternativa. Tale previsione è giustificata dalla circostanza che l'art. 136 non sarebbe stato di per sé applicabile alla luce degli artt. 125 c.14 e 137 del medesimo d.lgs. n. 163/2006, trattandosi di fornitura in economia assegnata con procedura di cottimo fiduciario. Dall'altra, nello stesso secondo paragrafo dell'art. 7 si prevede, in primo luogo, la possibilità per l'Amministrazione di risolvere il contratto mediante semplice atto amministrativo in caso di inadempimento della
4 società contraente e, in aggiunta, che la stessa Amministrazione possa seguire l'iter di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006. È significativa, a tal proposito, la scelta di utilizzare nel contratto la congiunzione “nonché” la quale evidenzia che ciò che segue si aggiunge a ciò che precede, senza eliderlo. L'art. 124 del suddetto d.P.R. n. 236/2012 prescrive, inoltre, che: «1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali «…» il direttore dell'esecuzione assegna all'esecutore inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di: a) dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita…». Nel caso di specie, nonostante la diffida del 10 marzo 2016, alla data del successivo 1° aprile persisteva un inadempimento grave, reiterato e privo di giustificazione, alla luce del protrarsi per oltre quattro mesi oltre il termine contrattuale e dell'assenza di documentazione idonea a giustificare i ritardi. Non rileva che, in precedenza, l'Amministrazione abbia tollerato dilazioni: tale tolleranza, infatti, non impedisce l'assegnazione di un termine finale né preclude la risoluzione in caso di ulteriore inadempimento. Per tutto quanto sopra esposto, il contratto alla data del 1° aprile 2016 si deve ritenere risolto di diritto. In ogni caso, risulta dirimente la considerazione che il medesimo contratto contiene una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. all'art. 7, secondo paragrafo, laddove prevede che «In caso di inadempimento «…» l'A.D. avrà la facoltà di di rescindere il contratto e di incamerare l'intera cauzione con semplice atto amministrativo…». Nel caso di specie, l'Amministrazione, di fronte ad un inadempimento grave, reiterato e privo di giustificazione, ha esercitato tale diritto potestativo con nota del 1° aprile 2016, così producendo immediatamente la risoluzione di diritto del contratto. Passando al secondo motivo di appello, non può dirsi provata la sussistenza di una impossibilità non imputabile della prestazione dedotta nel contratto. A fronte delle richieste di giustificazioni scritte per i ritardi da parte dell'Amministrazione la società si è limitata ad affermare genericamente la sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito al fornitore di adempiere tempestivamente e di ritardi nella consegna da parte di non meglio precisati terzi fornitori dei componenti da utilizzare per l'assemblaggio degli spadini;
e ciò senza peraltro alcuna dimostrazione di aver fatto uso dell'ordnaria diligenza per rimuovere tali asseriti ostacoli all'esatto adempimento dell'obbligazione assunta. Da ultimo, con pec del 30 marzo 2016 (termine ultimo assegnato dall'Amministrazione) la società comunicava che avrebbe provveduto alla
5 consegna entro il successivo 15 aprile, senza fornire alcuna giustificazione dell'ulteriore ritardo. Solamente in data 16 maggio 2016 veniva inviata all'Amministrazione copia di una denunzia di furto datata 12 marzo 2016, furto riferito solo verbalmente il giorno 29 marzo dal legale rappresentante della società. Il suddetto furto veniva compiuto nel mese di febbraio 2016, cioè dopo che la società era già in mora (mora ex re di cui all'art. 1219 c.2 n.3 c.c. dal 22 novembre 2015 e intimazioni del 23 novembre 2015 e 15 gennaio 2016 ex art. 1219 c.1 c.c.) Ai sensi dell'art. 1221 c.c. il rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione è allocato in capo al debitore in mora. Detta denunzia, oltretutto, riguardava “manici in legno e madreperla per spadini militari”, mentre gli spadini richiesti non avevano componenti in madreperla;
dunque, il furto subito dall'appellante non è inequivocabilmente incidente sulla fornitura in corso. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si rileva che l'appellante non ha soddisfatto l'onere di provare ai sensi dell'art. 1218 c.c. la sopravvenuta impossibilità della prestazione e l'assenza di colpa in capo al debitore. Al 1° aprile 2016 il contratto in esame era, dunque, risolto di diritto per effetto della diffida ad adempiere del 10 marzo 2016 ovvero dell'esercizio del diritto potestativo riconosciuto all'Amministrazione dalla clausola risolutiva espressa, avvenuto con nota del 1° aprile stesso. Ne consegue la legittimità del rifiuto della prestazione offerta dal fornitore successivamente e la insussistenza di qualsiasi inadempimento in capo all'Amministrazione. Le domande di risarcimento del danno subito a seguito dell'asserito inadempimento e di restituzione della cauzione sono assorbite dalla dichiarata legittimità della risoluzione del contratto. E' assorbita ogni altra questione sia di merito sia di rito. L'appello deve pertanto essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda risarcitoria e di quella restitutoria devolute in appello (contenute nel minore importo complessivo di circa € 21.000, v. punti B e C delle conclusioni di appello)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna la al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado in favore del , che liquida in € 14.000,00 Controparte_1 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
6 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Giovanna Gianì Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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