Sentenza 10 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di giudizio di rinvio, il principio secondo cui non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento - salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore - si applica anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2019, n. 11332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11332 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2019 |
Testo completo
1 1332-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Gerardo SABEONE -Presidente - Sent. n. 1609/2019 sez. 5 10/12/2019 Caterina MAZZITELLI CC- R.G.N. 28901/2019 Grazia MICCOLI motivazione semplificata Vittorio Stanislao Enrico SCARLINI Barbara CALASELICE Rel - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento a carico di : GR IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/05/2019 del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, P. Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palmi, con il provvedimento impugnato, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla sezione Prima penale di questa Corte di cassazione, con sentenza n. 50991 18, del 4 ottobre 2018, in accoglimento del motivo di ricorso inerente il difetto di competenza funzionale, ha accolto parzialmente la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo il medesimo disegno criminoso tra i reati giudicati con le due sentenze irrevocabile della Corte di appello di Reggio Calabria indicate in dispositivo (sentenze emesse dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 16 dicembre 1998, irrevocabile il 17 maggio 1999 e il 28 maggio 2002 irrevocabile il 2 marzo 2005), rideterminando la pena complessiva in quella di anni nove mesi tre giorni dieci di reclusione ed euro 30.450,00 di multa.
1.2. La Corte di cassazione, nella sentenza rescindente aveva rilevato, su ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, l'incompetenza funzionale della Corte territoriale individuando quella del Tribunale di Palmi cui gli atti venivano trasmessi.
2. Avverso il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, individuando, con il primo motivo di ricorso, quale giudice dell'esecuzione delle due sentenze, la Corte di appello di Reggio Calabria, in quanto giudice che ha emesso la sentenza indicata nel cumulo allegato al ricorso, divenuta irrevocabile per ultima (23 novembre 2017, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2018), così denunciando la violazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza della legge penale tenuto conto che la Corte di appello (come da provvedimento di cumulo allegato al ricorso), aveva già riconosciuto la continuazione tra le due sentenze indicate nel dispositivo con ordinanza del 3 aprile 2018, rideterminando la pena in anni dieci mesi tre di reclusione ed euro 33.405,00 di multa.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, riscontrando un difetto di autosufficienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Va preliminarmente rilevato che il ricorso risponde al canone dell'autosufficienza posto che il provvedimento di cumulo allegato al ricorso, contiene integrale riferimento al provvedimento con il quale era già stata riconosciuta la continuazione tra la sentenza della Corte di appello del 16 dicembre 1998, divenuta irrevocabile il 17 maggio 1999 e quella della Corte di appello divenuta irrevocabile il 2 marzo 2005, oggetto del presente incidente di esecuzione.
2.1. Ciò premesso si osserva che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. E' principio pacificamente affermato da questa Corte regolatrice quello secondo il quale (Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Terracciano, Rv. 263181; Sez. 1, n. 1511 de/ 11/12/2007, dep. 2008, Lorenzo, Rv. 238844) in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore. L'art. 627 cod. proc. pen. al comma 1, infatti, dispone che nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di legittimità non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25 cod. proc. pen. A sua volta tale norma prevede che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza è vincolante, a meno che non risultino fatti nuovi (che, nel caso di specie, non sussistono posto che vi è un sub procedimento, iniziato con la domanda alla Corte di appello, che si è concluso con l'annullamento con rinvio dalla Cassazione per incompetenza funzionale che resta ferma, dunque, alla data della domanda). È del tutto pacifico che il principio si applichi anche per le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, Confl. comp. in proc. Lorenzo, cit.; Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029).
2.2. Il secondo motivo è fondato. Effettivamente, come dedotto, risulta dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti allegato al ricorso che rispetto alle due sentenze per le quali il Tribunale di Palmi ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione (pronunce sub punti 1. e 2. del provvedimento impugnato), accogliendo parzialmente il ricorso della SA (escludendolo per i reati giudicati con la terza sentenza 3 emessa il 28 ottobre 2004 dal Tribunale di Palmi irrevocabile il 12 febbraio 2005), che è già stata emessa ordinanza n. 80 del 13 luglio 2005, con la quale è stata applicata la continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze in questione, rideterminando la pena complessiva in quella di anni dieci mesi sei di reclusione ed euro 43.405,00 di multa. Si tratta di provvedimento del tutto ignorato nell'ordinanza censurata che, invero, sembra riconoscere il medesimo vincolo, pur addivenendo a pena complessiva diversa.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al Tribunale di Palmi che tenga conto, ai fini del nuovo esame, del provvedimento adottato in data 13 luglio 2005, ordinanza n. 80 di cui al provvedimento di determinazione delle pene concorrenti n. 509/2018 Siep emesso in data 6 novembre 2018.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palmi. Si da atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020. Così deciso il 10/12/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Gerardo Sabeone Barbara Calaselice Suren CORIT S DEPOS ANCELLE 3 APR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO STUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo 4