Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 27045
CASS
Sentenza 12 maggio 2010

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Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità o al più a una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa corte o tribunale che ha pronunciato la sentenza annullata o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini, sempre che il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto. (Nella specie, la Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Lecce aveva trasmesso gli atti ad altra, inesistente, sezione della stessa Corte, essendo oltremodo incompatibile a decidere la sede distaccata di Taranto in quanto già pronunciatasi in occasione del precedente gravame che aveva investito la sentenza di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 27045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27045
    Data del deposito : 12 maggio 2010

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