Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità o al più a una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa corte o tribunale che ha pronunciato la sentenza annullata o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini, sempre che il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto. (Nella specie, la Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Lecce aveva trasmesso gli atti ad altra, inesistente, sezione della stessa Corte, essendo oltremodo incompatibile a decidere la sede distaccata di Taranto in quanto già pronunciatasi in occasione del precedente gravame che aveva investito la sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 27045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27045 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 981
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 42313/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
Sa.Ca. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello sez. minorenni di Lecce del 3 giugno del 2009;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
sentito il difensore avv. Campanelli Giuseppe, quale sostituto dell'avv. Altamura Antonio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letto il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d'appello di Lecce, sezione per i minori, giudicando in sede di secondo rinvio dalla cassazione, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale per i minori di Taranto in data 14 luglio del 2004, con cui Sa.Ca. , era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per avere, con altri imputati maggiorenni, commesso atti di violenza sessuale di gruppo in danno di Pa.An. , abusando delle condizioni d'inferiorità psichica della predetta. Fatto commesso il (omesso) ;
Il Sa. era stato condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo ed altri reati minori La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha assolto il prevenuto dal delitto di violenza sessuale di gruppo, in base al rilievo che non v'era prova certa della consapevolezza, da parte dell'imputato, dello stato d'inferiorità psichica della ragazza ed ha dichiarato estinti per prescrizione tutti gli altri reati.
Questa Corte, adita su ricorso del P.G., ha annullato la decisione impugnata con sentenza del 12 gennaio del 2006 rinviando ad altra sezione minorenni della Corte d'appello di Lecce.
La Corte d'appello di Lecce, quale giudice del primo rinvio, con sentenza del 5 dicembre del 2007, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza il Sa. ha proposto ricorso per cassazione lamentandola l'altro, il mancato rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato.
Questa Corte, sezione quarta, ha accolto la censura relativa al mancato rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato, ed ha annullato la decisione impugnata con rinvio alla corte d'appello di Lecce, altra sezione.
La corte adita, con la sentenza ora impugnata, ha confermato la decisione del tribunale relativamente al solo reato di violenza sessuale di gruppo.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) la nullità della sentenza per l'incapacità del giudice in quanto la causa era stata decisa dalla medesima Corte d'appello sia pure diversamente costituitala quale ha pedissequamente confermato il giudizio in precedenza emesso da essa stessa;
2) mancanza assoluta di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per avere la corte del secondo rinvio copiato integralmente la decisione del 5 dicembre del 2007:;
3) mancanza di motivazione in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato dello stato d'inferiorità psichica della vittima;
4) la violazione dell'art. 548 c.p.p., comma 3 e art. 157 c.p.p. per l'omessa notifica dell'estratto della sentenza contumaciale essendo irrituale quella effettuata presso il difensore, in quanto presso il difensore l'imputato non aveva mai eletto domicilio. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Con riferimento al primo motivo si osserva che questa Corte ha rinviato ad altra sezione della medesima corte d'appello di Lecce. Questa però ha una sola sezione.
L'altra è costituita presso la sede distaccata di Taranto, la quale però si era già pronunciata in occasione dell'impugnazione della sentenza di primo grado.
A rigore questa Corte, essendo divenute incompatibili entrambe le sezioni della Corte d'appello di Lecce, avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti alla Corte d'appello più vicina ex art, 623 c.p.p., lett. c). L'errore a suo tempo non dedotto o rilevato non può essere eccepito ora, dopo che il giudice si è pronunciato, non sussistendo la dedotta nullità assoluta di cui all'art. 178 c.p.p., lett. a) ossia la dedotta incapacità del giudice.
Invero dalla combinata lettura dell'art. 178 c.p.p., lett. a) e dall'art. 33 c.p.p. emerge che incidono sulla capacità del giudice solo le violazioni delle norme dell'ordinamento giudiziario diverse da quelle indicate dall'art. 33 ossia da quelle che nel codice previgente si indicavano come condizioni di capacità specifica del giudice.
Nella fattispecie è stata violata una norma tipicamente processuale ossia l'art. 623 c.p.p., lett. c). Tale violazione, allorché il collegio sia comunque diversamente composto, come nella fattispecie, secondo l'opinione di questa Corte, non dà luogo ad alcuna nullità (Cass. n 7062 del 1998, n 1399 del 1997, n. 41592 del 2005), ma ad una mera irregolarità o eventualmente ad una situazione d'incompatibilità da fare valere con la ricusazione.
D'altra parte non si potrebbe configurare nella fattispecie un'ipotesi d'incompetenza funzionale del giudice del rinvio perché l'errore è stato commesso da questa corte e non dal giudice designato in sede di legittimità.
Pertanto, come accennato nella premessa, l'errore in cui è incorsa questa Corte nella designazione del giudice del rinvio poteva essere eliminato prima della decisione o con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. o eventualmente con l'attivazione del procedimento di ricusazione.
Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati. Con riferimento al secondo si osserva che il giudice dell'impugnazione può ribadire integralmente la decisione impugnata allorché le censure mosse con l'atto d'appello siano state già compiutamente analizzate dal giudice di primo grado come avvenuta nella specie.
Per quanto concerne la consapevolezza dello stato di deficienza psichica della vittima la corte ha specificato che il prevenuto conosceva molto bene la vittima, per cui, tenuto conto della storia clinica della stessa, non era credibile l'imputato allorché aveva affermato di non essersi accorto della deficienza psichica della Pa. , tanto più che uno dei testimoni che conosceva in maniera non approfondita la vittima, aveva dichiarato di avere avuto la percezione che la stessa non fosse del tutto normale. Inoltre, secondo la corte del rinvio, la parte offesa non aveva assolutamente accettato di avere rapporti sessuali con i prevenuti, anzi era stata costretta anche con la forza a salire a bordo dell'auto e successivamente non aveva opposto resistenza nonostante fosse stata violentata da cinque soggetti proprio per le sue condizioni psichiche.
Infondato è anche l'ultimo motivo perché che l'estratto della sentenza contumaciale, in tanto è stato notificato presso il difensore, in quanto l'imputato si era trasferito dal luogo ove abitava senza comunicare la variazione.
P.Q.M.
LA CORTE, Letto l'art. 616 c.p.p., Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010