Sentenza 20 luglio 2011
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di calunnia è necessario che la falsa accusa possa dare adito ad un procedimento penale per un reato che non sia stato in precedenza portato a conoscenza della autorità.
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La massima Integra il delitto di calunnia la condotta di colui che, dopo aver indotto una terza persona a sporgere denuncia, renda false dichiarazioni al pubblico ministero, confermando il contenuto della denuncia e fornendo falsi elementi di riscontro (Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2017 , n. 51688). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2017 , n. 51688 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza di condanna emessa nei confronti di N.G. per i reati di cui agli artt. 368 e …
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La massima Integra il delitto di calunnia la condotta dell'appartenente alle forze dell'ordine che redige un'annotazione di servizio con la quale riferisce la commissione di più episodi delittuosi, pur essendo consapevole della falsità di alcuni di essi. (Fattispecie in cui venivano segnalati una pluralità di episodi di cessione di stupefacenti, uno solo dei quali non veritiero - Cassazione penale , sez. V , 14/06/2018 , n. 45821). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2019 , n. 28231 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.9.2016 la Corte d'appello di Lecce, in parziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2011, n. 29579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29579 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/07/2011
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1319
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 5160/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA TR N. IL 18/07/1975;
avverso la sentenza n. 2699/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 30/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
udito il P.G. in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. VITIELLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 16.05.2008 il Tribunale di Palermo, sez. dist. di Partinico condannava alla pena di legge NI ER per il delitto di calunnia in danno di GR NT, per averlo falsamente denunciato del delitto di calunnia, consistito nell'avere riferito alla P.G., in sede di sommarie informazioni, che il NI aveva minacciato il padre con un forcone.
Su appello dell'imputato, con sentenza del 30.10.2009 la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza impugnata. Propone ricorso per cassazione il NI a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del delitto di calunnia a suo carico, posto che le dichiarazioni dell'GR oggetto della sua denuncia erano vere e non potevano comunque, a loro volta, integrare calunnia, essendo state rese nel corso delle indagini già avviate a carico del NI su querela del di lui padre.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Allorché, invero, l'GR rese le dichiarazioni, denunciate come false e calunniose dal NI, nei confronti di quest'ultimo, e per lo stesso fatto oggetto di esse, erano già partite le indagini di polizia giudiziaria in conseguenza della querela presentata dal di lui padre. Ora, è noto che presupposto essenziale del reato di calunnia è la possibilità che la falsa denuncia dia inizio a un procedimento penale (v., fra le tante, Cass. sent. n. 28000 del 2009). Tale possibilità deve peraltro riguardare un procedimento nuovo e giuridicamente autonomo, non rilevando come possibilità di mero fatto, destinata a confluire come seguito di un procedimento già esistente, e deve, pertanto, considerarsi insussistente ove la presunta falsa dichiarazione accusatoria riguardi un fatto oggetto di precedente denuncia o querela che abbia già dato la stura a un procedimento penale (cfr. 13.03.1967, Girardini;
24.01.1983, Pedrotti). Essendo questa, come si è detto, la situazione che caratterizzava le dichiarazioni dell'GR, la presunta falsa accusa oggetto della denuncia del NI era inidonea a dare origine a un autonomo procedimento penale e non poteva quindi integrare il reato di calunnia, e, di riflesso, la denuncia del NI, avendo ad oggetto un fatto non costituente reato, non può integrare a sua volta calunnia (v., fra le ultime, Cass. sent. n. 34825 del 2009).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011