Sentenza 30 novembre 2018
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del "ne bis in idem", ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura precedentemente rigettata, nel caso in cui siano sopravvenuti elementi nuovi, che possono consistere anche in modifiche normative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il fatto nuovo fosse costituito dalle modifiche normative che consentono l'applicazione autonoma e disgiunta della confisca).
Commentari • 3
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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non costituisce preclusione processuale ostativa all'applicazione della confisca dell'intero patrimonio di un indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento definitivo che abbia revocato l'applicazione della misura ablatoria per insussistenza del requisito della sproporzione tra entrate e beni acquistati in un determinato periodo oggetto di accertamento, quando il successivo decreto di confisca si fondi, in ragione di ulteriori elementi di valutazione, su un giudizio di pericolosità qualificata esteso all'intero percorso esistenziale del proposto e sul dimostrato illegittimo accumulo di ricchezza per reimpiego …
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La Corte di Cassazione afferma che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, d.lgs., n. 159/2011 è la richiesta di revocazione. Inoltre, la Corte, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2018, n. 53941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53941 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2018 |
Testo completo
53941-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Orlando Villoni - Presidente - Sent. n.sez.2149/18 CC 3/10/2018Angelo Capozzi R.G.N. 13343/2018 Gaetano De Amicis Antonio Corbo Maria Sabina Vigna Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da: NT RO nata il [...] a [...] nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] avverso il decreto della Corte di appello di Lecce del 22/11/2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
letto il parere del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto da SA TO, ET AN e NT RO avverso il decreto in data 4 aprile 2016 con il quale il Tribunale di Brindisi ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti di SA TO in relazione ai beni nella disponibilità del proposto e cioè un immobile intestato a NT RO, madre del predetto, sito in Fasano via Pasteur 25 acquistato il 24 febbraio 1989, un immobile intestato a ET AN, moglie del medesimo, sito in Fasano via Piave s.n.c. acquistato nel 2001 e un locale deposito intestato a ET AN sito in Fasano via Piave s.n.c. acquistato nel 2001. 1.1. La Corte d'appello ha evidenziato come la pericolosità sociale del proposto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale adottata dal Tribunale di Brindisi con decreto del 12 luglio 1999, divenuto definitivo il 14 novembre 2000 - sia stata correttamente ricollegata nel decreto del Tribunale di Brindisi al periodo in cui si collocano gli acquisti patrimoniali oggetto della richiesta ablazione, avendo SA, dal 1994 al 2005, riportato tre sentenze di condanna in materia di contrabbando per fatti commessi dal 1988 al 1998 e per una resistenza a pubblico ufficiale e un danneggiamento aggravato che si colloca sempre nell'ambito dell'attività di contrabbando condotta dallo stesso. La Corte d'appello ha, poi, ritenuto corretta la valutazione effettuata dal Tribunale di Brindisi allorché ha sottolineato che, se era vero che in data 11 marzo 2003 il Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della sorveglianza speciale e della confisca nei confronti del SA per assenza di elementi sintomatici della pericolosità sociale, la ragione di tale rigetto risiedeva unicamente nel fatto che il decreto era stato adottato quando vigeva la legge n. 575 del 1965 che esigeva l'attualità della pericolosità sociale anche per l'adozione della misura di prevenzione reale. Nel decreto impugnato, a fronte delle eccezioni della difesa in merito alla irretroattività della nuova disciplina normativa e all'applicabilità del principio del ne bis in idem, si evidenzia che la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, negata con il decreto del 2003 in relazione ai medesimi beni oggetto del decreto in verifica, è stata applicata previa rivalutazione dei suoi presupposti alla luce della nuova disciplina normativa intervenuta medio tempore. I giudici di appello hanno, infine, ritenuto che, non essendo attualmente più richiesta l'attualità della pericolosità sociale ai fini della confisca, il Tribunale di 2 Brindisi avesse correttamente proceduto alla "perimetrazione" cronologica degli acquisti, limitando tale misura soltanto ai beni acquistati nell'arco di tempo in cui si era manifestata la pericolosità sociale del SA già accertata con il decreto del 1999. Conseguentemente è stata disposta la confisca degli immobili acquistati nel febbraio 1989 e nel febbraio 2001 (con anticipi versati a partire dall'aprile 1997). In tale arco temporale il proposto dichiarava di percepire un reddito annuo inferiore a duemila euro, mentre la moglie era nullatenente. La Corte ha quindi ritenuto sussistente la sproporzione fra i redditi del nucleo familiare del SA e il valore economico degli immobili in questione, nonché la disponibilità di tali beni da parte del proposto, essendo stato accertato il concreto godimento dell'immobile intestato alla ET da parte del proposto e della sua famiglia. Per l'altro immobile, intestato alla madre, la Corte ha reputato doversi ritenere presunta la disponibilità anche in considerazione della mancanza di effettiva capacità economica da parte della donna.
2. Avverso il decreto hanno presentato ricorso per cassazione SA e ET, a mezzo del difensore di fiducia, con un unico atto deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio del ne bis in idem;
irretroattività del decreto legislativo numero 159 del 2011, sotto il profilo della rivalutazione della pericolosità sociale ai sensi degli articoli 2 cod. pen. e 649 cod. proc. pen.. Nel caso di specie la legittimità di una nuova misura sarebbe stata in linea con l'efficacia del giudicato soltanto qualora fossero stati individuati nuovi ulteriori elementi capaci di influenzare la rivalutazione di pericolosità del soggetto.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' omesso esame della correlazione temporale tra la pericolosità del proposto e l'acquisto del bene confiscato alla terza interessata ET AN. Trattasi di immobile acquistato nel 2001 e quindi fuori dal contesto temporale della pericolosità del SA. La Corte ha giustificato la confisca sottolineando che il pagamento dell'immobile è stato effettuato mediante versamenti conferiti nel perimetro temporale in cui si è manifestata la pericolosità del proposto senza tener conto del fatto che la somma utilizzata per l'acquisto di tale abitazione deriva in parte dalla vendita della altra abitazione effettuato dalla ET alla NT. Vi è inoltre prova che il padre della ET contribui con la somma di euro ventimila all'acquisto; il provvedimento impugnato trascura inoltre i redditi leciti del SA e della ET stessa. 3 2 3. SA ricorre per cassazione anche a mezzo dell'avvocato Donato Antonio Muschio, deducendo la violazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 sotto il profilo della sproporzione fra i beni acquistati e i redditi percepiti e della ripartizione dell'onere della prova in ordine alla dimostrazione ditale sproporzione. Il proposto poteva contare su risorse illecite derivanti dal pregresso lavoro alle dipendenze della Pescheria Due Mari fin dal 1985, prima intestata al fratello ed ora alla figlia.
4. NT RO ricorre per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia avvocati Carlino Carrieri e Stefano di Tano, deducendo l'omessa motivazione risultante dal testo del decreto impugnato come conseguenza dell'omesso esame della correlazione temporale tra la pericolosità del proposto (1999-2002) e l'acquisto del bene oggetto di ablazione avvenuto nel 1989 cioè in un tempo di gran lunga anteriore al manifestarsi della pericolosità generica del proposto risalente al 1999. 5. Il 18 settembre 2018 sono state depositate le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi il quale ha chiesto il rigetto dei motivi di ricorso evidenziando la genericità della doglianza del proposto in ordine al fatto che avrebbe gestito di fatto e in ambito familiare un'attività lecita e da questa iniziativa avrebbe attinto risorse economiche, nonché sottolineando come nel decreto emesso dal Tribunale di Brindisi il 4 aprile 2016 sia correttamente evidenziato che SA negli anni antecedenti al 1999 sia stato regista di un traffico di tabacchi lavorati esteri sulle coste pugliesi.
6. In data 18 settembre 2018 è stata depositata memoria difensiva da parte dell'avvocato Ida Blasi nell'interesse di SA TO, nella quale si deduce quanto segue:
6.1. Il giudice chiamato all'applicazione disgiunta della misura della confisca era tenuto a compiere il necessario, ancorché incidentale, accertamento in ordine alla circostanza che l'interessato avesse la qualità di soggetto socialmente pericoloso al momento dell'acquisto del bene. Nel caso in esame il decreto impugnato ha erroneamente applicato i principi legittimanti la possibilità di apprensione mediante confisca dei beni ritenuti nella disponibilità di SA, avendo del tutto eluso l'autonoma necessaria verifica incidentale circa l'appartenenza del medesimo, alla data di acquisto, a taluna delle fattispecie di 4 pericolosità generica di cui all'articolo 1, lett. a) e b) e 4 lett. c) del decreto legislativo n. 159 del 2011. Nel caso di specie invece il giudizio di pericolosità è stato condotto attingendo dall'originario giudizio di pericolosità espresso dal Tribunale di Brindisi nel decreto n. 13 del 1998. Deve ricordarsi che alla categoria di pericolosità generica possono essere ricondotte le figure di coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivono in tutto in parte dei proventi dell'attività delittuose. Il decreto impugnato non si cura di inquadrare SA in termini univoci all'interno di una o di entrambe le categorie di pericolosità generica di cui si è detto, ma soprattutto non opera la necessaria verifica con riguardo al tempo di ciascuno degli incrementi patrimoniali.
6.2. Deve essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli articoli 1 lett. a) e b), 4 lett. c), 16, 18, 23, 24 e 26 del decreto legislativo n. 159/2011, in relazione agli articoli 200 e 236, secondo comma, cod. pen. perché irragionevolmente consentono l'instaurazione di un nuovo giudizio di prevenzione volto a conseguire l'applicazione in via autonoma e disgiunta della misura patrimoniale della confisca in assenza di elementi di fatto diversi dal mero novum legislativo, e secondo il principio di successione di leggi di cui agli artt. 200 e 236, secondo comma, cod. pen., che ne permette l'applicazione retroattiva anche in presenza di precedenti provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 1 della legge n. 1423/56 e 2 ter della legge n. 575/65, in contrasto con i principi di certezza e prevedibilità sanciti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà Fondamentali, con particolare riferimento all'articolo 1 del Primo protocollo addizionale. Con memoria depositata l'8 maggio 2017 nel corso del giudizio di appello, la difesa formulava un'eccezione di illegittimità costituzionale prendendo le mosse dei rilievi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo nella sentenza resa del procedimento De TO
contro
Italia, questione che era ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di appello. Sulla ك scorta dei principi espressi era stato evidenziato che il deficit di precisione, determinatezza ‹ prevedibilità dei presupposti di applicazione della misura personale in caso di pericolosità sociale del proposto si riverberava anche sull'applicazione delle misure patrimoniali le quali, pur quando richieste disgiuntamente rispetto alla misura personale, necessitano in ogni caso di un accertamento incidentale in tema di pericolosità sociale. La questione, negli stessi termini in cui è stata dedotta nel presente procedimento, è stata oggetto di incidente di legittimità sollevata dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza del 15 marzo 2017. 5 Pur tenendosi conto degli approdi interpretativi ai quali la giurisprudenza è pervenuta, la eccezione di legittimità costituzionale viene riformulata, tenendo conto di alcuni profili peculiari ulteriori e diversi rispetto a quelli originali. Il requisito dell'attualità della pericolosità permeava sotto ogni profilo il giudizio di prevenzione regolato dal previgente sistema normativo. Il modificato assetto normativo, quanto al profilo della possibilità di applicazione disgiunta della misura patrimoniale rispetto a quella personale ha portato la Suprema Corte a ritenere applicabile il principio di retroattività in ordine alle misure di prevenzione nei confronti di soggetti già destinatari di precedenti decisioni reiettive riguardanti i medesimi. Ciò significa che se nel processo di prevenzione non può trovare ingresso la definitiva intangibilità del giudicato, l'interessato può ritrovarsi nella condizione di dovere subire una pluralità di giudizi, secondo regole di volta in volta profondamente diverse tra loro, ed in quanto tali sistematicamente imprevedibili. Il fatto che il giudicato di prevenzione sia ritenuto suscettibile di operare rebus sic stantibus produce evidenti effetti distorsivi, consentendo al giudice del procedimento, come nel caso de quo, di rivalutare gli stessi presupposti di fatto o elementi di fatto, indipendentemente dalla loro mancata valutazione, modifica o arricchimento, solo per effetto del novum legislativo, inteso esso stesso come elemento nuovo. Un sistema siffatto non pare soddisfare il canone di chiarezza, determinatezza e prevedibilità invocato dalla Corte Europea dei Diritti Dell'uomo nel percorso giustificativo della sentenza De TO
contro
Italia. Inoltre, accedere alla soluzione della possibile adozione del principio di successione di leggi secondo il combinato disposto degli artt. 200 e 236, secondo comma, cod. pen., previa assimilazione della misura di prevenzione della confisca ad un tertium genus con caratteristiche comuni alla misura di sicurezza patrimoniale, equivale a ritenere che quel principio possa essere ulteriormente utilizzato anche laddove intervenissero nuove modifiche legislative volte ridefinire ancora le condizioni applicative.
7. In data 26 settembre 2018 l'avvocato Ida Blasi ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale nell'interesse di SA TO, nella quale si evidenzia che i due episodi di contrabbando contestati al proposto risalgono al 18 ottobre 1987 e al 9 aprile 1988 (e non invece al 9 aprile 1998 come si legge nella requisitoria del procuratore generale). Tali episodi precedevano quindi l'acquisto dell'immobile sito in via Pasteur, essendo l'incremento patrimoniale intervenuto il 24 febbraio 1989. Il giudizio di pericolosità formulato nel decreto del luglio 1999 aveva avuto riguardo ai fatti contestati nel periodo prossimo al 1999. Del resto è pacifico che 6 la sola esistenza di due sentenze di patteggiamento per fatti avvenuti in un caso nel 1987 nell'altro nel 1988 non costituisce dato idoneo a ricondurre il ricorrente ad alcune delle fattispecie di pericolosità generica. Negli anni 1987-1988 SA non era ancora abitualmente dedito a traffici delittuosi tantomeno viveva abitualmente con i proventi delle attività delittuose. Una relativa abitualità si sarebbe manifestata solo molti anni dopo in prossimità della proposta del 1999 che veniva, pertanto, accolta. Per il resto nella memoria di replica si riprendono i punti già trattati nel ricorso e nella memoria difensiva.
8. In data 2/10/2018 l'avvocato Ida Blasi ha depositato istanza di rinvio del presente procedimento in attesa della decisione del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale fissato per il 21/11/2018 a seguito della questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Napoli sopra menzionata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono da rigettare per infondatezza dei motivi.
2. Deve preliminarmente rigettarsi l'istanza di rinvio formulata dall'avvocato Blasi, ritenendo il Collegio manifestamente infondata la questione di costituzionalità posta dal difensore per le ragioni che saranno esplicitate al paragrafo 8. 3. Va premesso che, per effetto della disciplina stabilita dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 9, riprodotta nell'art. 10 del D.Lgs. n. 159 del 2011, decreto con il quale Corte di appello decida in ordine al gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento del Tribunale applicativo della misura di prevenzione è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge. Il vizio in questione comprende, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte, non soltanto l'assenza totale della motivazione quando il provvedimento consti di solo dispositivo, integrante in sé un'ipotesi di trasgressione, sia del disposto generale dall'art. 125 cod. proc. pen., sia della prescrizione dell'art. 4, comma 10, della legge n. 575/65, nonché del predetto art. 10 D.Lgs. n. 159/11, secondo i quali testi normativi la Corte di Appello decide "con decreto motivato", ma anche i casi, ben più frequenti, nei quali l'apparato esplicativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la ratio decidendi, ovvero ancora quando non affronti le tematiche poste con l'impugnazione, nella sostanza eluse, tutte situazioni nelle quali le argomentazioni giustificative, pur presenti, in realtà non assolvano alle funzioni cui sono destinate. Pertanto, la verifica conducibile in sede di legittimità si deve arrestare alla corrispondenza degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge per l'applicazione della misura di prevenzione ed all'esistenza delle ragioni della decisione, mentre resta escluso che la violazione di legge possa estendersi ai difetti motivazionali, consistenti nell'insufficienza, contraddittorietà ed illogicità, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. A siffatta circoscrizione del perimetro cognitivo, proprio dei procedimenti di prevenzione, riconosciuta come coerente con i precetti costituzionali (Corte cost. 8 sentenza n. 106 del 15/4/2015), si sommano i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, che, com'è noto, non può occuparsi della revisione del giudizio di merito, né della valutazione dei fatti, ma deve attenersi alla verifica della correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato, rispetto alle cui statuizioni la Corte di cassazione non dispone del potere di sostituire una propria alternativa decisione. Ricorso SA 4. La prima doglianza della difesa SA (avvocato Di Tano) evoca la tematica dei limiti di operatività nel settore della prevenzione del giudicato e del principio generale che vieta il bis in idem. E' noto che sul tema l'orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 20476 del 11/02/2013, Capriotti ed altri, Rv. 255383; Sez. 1, n. 25846 del 04/05/2012, Franco e altri, Rv. 253080; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254278) è approdato in tempi recenti al superamento della tradizionale opinione che pretendeva pienamente autonomi e reciprocamente indifferenti il procedimento cautelare e quello prevenzionale e, ferma restando la non riferibilità alle misure di prevenzione, stante la natura della decisione che le applica, della nozione di giudicato in senso proprio, ha riconosciuto l'applicabilità anche a questo settore della categoria della «preclusione processuale», già utilizzata per disciplinare le possibili interferenze fra procedimenti distinti nel campo degli incidenti cautelari e di esecuzione: qualora una questione sia stata già decisa, per esigenze di certezza del diritto e di efficienza processuale, la stessa non può formare oggetto di rinnovata delibazione in diverso procedimento, salva l'ipotesi di deduzione di nuovi elementi non previamente considerati. 8 Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 36 del 13/12/2000, Madonia, Rv. 217668, la preclusione processuale derivante da precedente decisione cautelare, esecutiva o in materia di prevenzione opera con effetti più limitati rispetto alla sentenza passata in giudicato perché circoscritta alle sole questioni dedotte senza estendersi a quelle deducibili e resta condizionata dalla situazione di fatto presa in considerazione. A tali principi si ritiene debba prestarsi adesione, così come non deve negarsi che la questione della violazione del divieto di bis in idem integri un'ipotesi di error in procedendo con il conseguente consentito accesso in via diretta agli atti anche da parte del giudice di legittimità (Sez. un., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). La questione diffusamente illustrata dalla difesa, incentrata sulla natura giuridica delle misure di prevenzione, in tesi difensiva assimilabile ad una pena per il loro contenuto afflittivo, non già a sanzione amministrativa equiparabile a misura di sicurezza, è stata risolta in senso contrario dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli ed altro, Rv. 262604, la quale, in relazione a fattispecie concreta sovrapponibile a quella del SA, ossia di soggetti nei confronti dei quali la misura di prevenzione applicata aveva riguardo a situazioni e fatti pregressi, risalenti nel tempo, per i quali si era ritenuto che i proposti fossero dediti ad attività delinquenziale, è definitivamente approdata a riconoscere che in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.L. n. 92 del 2008 (conv. dalla L. n. 125 del 2008) e dalla L. n. 94 del 2009, alla L. n. 575 del 1965, art.
2-bis, la confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione è equiparata alle misure di sicurezza con la conseguente sottoposizione alla disciplina dettata dall'art. 200 cod. pen. in caso di successione nel tempo di leggi diverse, secondo il quale «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione», non già dal principio di irretroattività della legge penale dettato dall'art. 2 cod. pen. e che le stesse misure, così come il sequestro, sono applicabili, in ragione dell'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 55 del 1990 per effetto del D.L. n. 92 del 2008, convertito con modifiche dalla legge n. 125 del 2008, nei confronti dei cosiddetti "pericolosi generici".
4.1. Quanto alla censura secondo la quale gli articoli 200 e 236 cod. pen. consentirebbero irragionevolmente l'instaurazione di un nuovo giudizio di prevenzione in assenza di elementi di fatto diversi dalla sta entrata in vigore di un nuovo regime impositivo previsto dal decreto legislativo numero 159/2011, secondo il principio di successione di leggi sancito dagli articoli 200 e 236 cod. pen, che ne permette un'applicazione retroattiva anche in presenza di precedenti provvedimenti adottati degli articoli 1 della legge numero 1423 del 1956 e 2 ter 9 della legge numero 575 del 1965, deve evidenziarsi che la confisca di prevenzione non può ritenersi, in sé, contrastante con i parametri costituzionali e convenzionali. Sul punto appare opportuno fare un breve riferimento all'approfondito esame svolto dalla Sez. U. Spinelli con riferimento alla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale della Corte EDU. Nella suindicata sentenza si rimarca come, anche in passato, il Giudice delle leggi non ha mancato di riconoscere la compatibilità delle misure di prevenzione patrimoniale con la Costituzione (Corte cost., n. 335 del 1996; n. 487 del 1995; n. 486 del 1995; n. 465 del 1993). Dal canto suo, la Corte di Strasburgo ha escluso che, in rapporto ai criteri identificativi della penalty e della matière pénale come individuati da consolidata linea interpretativa, maturata sulla scia delle sentenze 08/06/1976, Engel c. Paesi Bassi;
09/01/1995, Weich c. Regno Unito;
30/08/2007, Sud Fondi c. Italia ed altre, alla luce degli artt. 6 e 7 CEDU, e cioé: natura dell'infrazione secondo il diritto interno;
natura della sanzione e concreta gravità della stessa fosse giustificabile l'inquadramento dell'istituto nella categoria sanzionatoria. Proprio con riferimento alla confisca di prevenzione italiana, numerose pronunce della stessa Corte EDU hanno escluso l'operatività dei principi di irretroattività e del ne bis in idem dettati per la materia penale dall'art. 7 della Convenzione, mentre in altre pronunce (17/05/2011, PI e AM c. Italia;
02/02/2010, ON C. Italia;
05/01/2010, BO C. Italia;
08/07/2008, RR c. Italia;
13/11/2007, LL e ZA c. Italia), nel censurare la difformità della procedura di prevenzione italiana rispetto alla regola dell'udienza pubblica, si è puntualizzato che la previsione convenzionale violata, ex art. 6 CEDU, attiene a quella parte della disciplina del "giusto processo" che non è riservata all'ambito della "materia penale"). La sentenza Corte EDU del 22/02/1994, ON c. Italia, ha osservato che la confisca di prevenzione é destinata a bloccare i movimenti di capitali sospetti per cui costituisce un'arma efficace e necessaria per combattere questo flagello». La sentenza del 15/06/1999, RI c. Italia, ha affermato che la confisca di prevenzione colpisce beni di cui l'autorità giudiziaria ha contestato l'origine illegale allo scopo che il ricorrente potesse utilizzarli per realizzare ulteriormente vantaggio a proprio profitto o profitto dell'organizzazione criminale con la quale è sospettato di intrattenere relazione». Va, del resto, considerato che l'ordinamento sovranazionale consente interventi dell'autorità invasivi del «diritto al rispetto dei beni» quando ciò sia determinato da ragioni di pubblica utilità, come sancito dall'art. 1, Prot. 1, CEDU, riconoscendo la potestà discrezionale degli Stati- membri di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare 10 l'uso dei beni «in modo conforme all'interesse generale». Ed è utile, altresì, il riferimento alla decisione-quadro UE, GAI n. 212 del 2005, adottata nell'ambito del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, e, da ultimo, la Direttiva 2014/42/UE, approvata dal Parlamento europeo il 25 febbraio 2014, che, nel considerando, stabilisce che «la confisca estesa dovrebbe essere possibile quando un'autorità giudiziaria é convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose. Ciò non significa che debba essere accertato che i beni in questione derivino da condotte criminose. Gli Stati membri possono disporre, ad esempio, che sia sufficiente che l'autorità giudiziaria ritenga, in base ad una ponderazione delle probabilità, o possa ragionevolmente presumere che sia molto più probabile che i beni in questione siano il frutto di condotte criminose piuttosto che di altre attività. In tale contesto, l'autorità giudiziaria deve considerare le circostanze specifiche del caso, compresi i fatti e gli elementi di prova disponibile in base ai quali può essere adottata una decisione di confisca estesa. Una sproporzione tra il bene dell'interessato ed il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti idonei ad indurre l'autorità giudiziaria a concludere che i beni derivano da condotte criminose. Gli Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose». «Alla stregua della vigente normativa, la precipua finalità della confisca di prevenzione è, dunque, quella di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti, che non possano dimostrarne la legittima provenienza. Tale finalità si pone, dunque, in piena sintonia con la ratio decidendi delle menzionate pronunce EDU e con i principi informatori dell'ordinamento convenzionale. E' risaputo, d'altronde, che, nell'approccio ermeneutico agli istituti delle diverse legislazioni, la giurisprudenza comunitaria reputa decisiva, ai fini dell'accertamento della reale essenza giuridica, l'individuazione dei tratti sostanziali, enucleabili dalla disciplina positiva, applicando i menzionati parametri identificativi, al fine di scongiurare quella che, efficacemente, è stata definita la "truffa delle etichette", ovverosia la suggestione di ingannevoli qualificazioni nominalistiche degli stessi istituti da parte degli ordinamenti interni» (Sez. U. n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli ed altro, Rv. 262604).
4.2. Ciò premesso, a parte l'indiscusso insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di misure di prevenzione, la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità sulla base di ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176), deve ritenersi che le modifiche introdotte dal D.L. n. 92 del 2008 (conv. dalla L. n. 125 del 2008) e dalla L. n. 11 سام 94 del 2009, alla L. n. 575 del 1965, art.
2-bis costituiscono, a tutti gli effetti il novum che legittima il superamento della preclusione del giudicato rebus sic stanti bus.
5. Le censure contenute nel secondo motivo, nella memoria e nella memoria di replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dell'avvocato Di Tano, nonché nel motivo unico dell'avvocato Muschio Schiavone possono essere trattate congiuntamente in quanto tutte afferenti al giudizio di pericolosità di SA, asseritamente basato sul precedente decreto del Tribunale di Brindisi. Trattasi di censure che non colgono nel segno.
5.1. Occorre, preliminarmente, affrontare il quesito della necessità o meno della perimetrazione cronologica, ossia della correlazione temporale tra acquisto del bene e manifestazione della pericolosità sociale. In proposito, con riferimento alla pericolosità generica, va affermato il principio di diritto secondo cui sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente, dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione. Siffatta conclusione discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita (restando, così, affetto da illiceità per così dire genetica o, come si è detto in dottrina, da "patologia ontologica") ed è, dunque, pienamente coerente con la ribadita natura preventiva della misura in esame. Con ineccepibile motivazione, espressiva di insindacabile apprezzamento di merito, il giudice a quo ha ritenuto nel decreto impugnato che SA fosse socialmente pericoloso all'epoca degli acquisti dei beni sequestrati e, tanto bastava ai fini dell'astratta applicabilità, nei suoi confronti, della confisca di prevenzione. La Corte di appello ha dapprima evidenziato che SA è stato condannato con sentenze divenute irrevocabili per fatti commessi nel decennio in cui è stata dichiarata la sua pericolosità, ed in particolare: -il 21/01/1994 e il 10/02/1994 per violazione del Testo Unico delle Leggi Doganali e violazione delle norme sulla disciplina dell'IVA commesse nel 1988 e nel 1987; -il 16/12/1998 per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento commessi il 19/07/1992; -il 17/06/2005 per violazione delle disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati, violazione delle norme sulla disciplina dell'IVA, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento commessi il 7/04/98. 12 La Corte, richiamando il decreto del Tribunale di Brindisi, ha, poi, correttamente sottolineato che, sulla base della prodotta documentazione, la parte pubblica aveva fornito la prova della sproporzione dei beni posseduti dal proposto rispetto alla rispettiva capacità reddituale, quale risultava da fonti ufficiali. Di talché, in ragione della riconducibilità degli acquisti al periodo di tempo in cui lo stesso era ritenuto socialmente pericoloso e, quindi, della ragionevole presunzione che gli stessi fossero di illecita provenienza, ha applicato la misura ablatoria, in mancanza di giustificazione in ordine alla lecita provenienza dei beni interessati. La Corte di appello di Lecce ha, quindi, ritenuto correttamente applicata la misura di prevenzione della confisca tenuto conto delle condotte delittuose consumate dal preposto nell'arco di circa dieci anni, dal 18/10/1987 al 7/04/1998. La pericolosità del proposto è stata ineccepibilmente ricollegata nel provvedimento impugnato a comportamenti posti in essere sin dal 1987, non potendo la stessa essere limitata, come sostenuto da tutti i ricorrenti, soltanto all'anno di emissione del decreto applicativo della misura (adottato nel 1999), che ha accertato, invece, non solo l'attualità di tale pericolosità all'epoca della sua adozione ma anche la sua persistenza per oltre un decennio. Il successivo decreto del Tribunale di Brindisi in data 11/03/2003 ha accertato, invece, l'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale del SA il relazione alla richiesta, formulata dal Pubblico ministero in data 19/08/2002, di applicazione delle misure della sorveglianza speciale e della confisca: l'accertamento in questione ha riguardato, dunque, un periodo successivo rispetto all'epoca degli acquisti oggetto di confisca, effettuati con pagamenti che si fermano alla data del 22/06/2000 (a cui risale il versamento del saldo relativo all'acquisto dell'immobile intestato a ET AN sito in Fasano).
6. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ritiene il Collegio che la Corte di appello non abbia eluso l'autonoma necessaria verifica incidentale circa l'appartenenza di SA, alla data di acquisto degli immobili, a taluna delle fattispecie di pericolosità generica di cui all'articolo 1, lett. a) e b) e 4 lett. c) del decreto legislativo n. 159 del 2011. La Corte di appello ha ampiamente motivato sul fatto che SA debba ritenersi socialmente pericoloso in quanto nel periodo dal 1988 al 1998 si è reso responsabile dei gravi episodi di contrabbando di cui si è detto sopra e di un 13 danneggiamento aggravato che si colloca sempre nell'ambito dell'attività di contrabbando condotta dallo stesso. Lo stesso è stato, quindi, ritenuto, come abitualmente dedito a traffici delittuosi ed è stato evidenziato il carattere professionale dell'attività illecita da lui condotta, posto che, proprio negli anni in cui nella provincia di Brindisi si registrava l'apice del fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, SA era stato regista di operazioni di sbarco dei tabacchi presso le coste di Fasano, occupandosi, tra l'altro, della direzione dei movimenti dei mezzi blindati, carichi di tabacchi lavorati esteri, con i quali speronava spesso i mezzi delle forze dell'ordine.
6.1. Deve evidenziarsi che il termine «traffici delittuosi» utilizzato dal legislatore per designare la categoria di persone a essi abitualmente dedite e, perciò, passibili di misure di prevenzione, non va interpretato in senso affaristico e mercantile, poiché esso designa, in adesione al significato comune delle parole impiegate e coerentemente alla finalità di prevenzione perseguita dalla disposizione in esame nei confronti delle persone pericolose, qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti anche senza il ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti (Sez. 1, n. 19995 del 30/01/2013, Masotina, Rv. 256160) In questo senso, quindi, rientrano nella categoria in discorso, non solo tutte quelle condotte delittuose caratterizzate da una tipica attività «trafficante» (quale, appunto, il contrabbando), ma anche tutte quelle che sono caratterizzate dalla finalità patrimoniale o di profitto e che si caratterizzano per la spoliazione, l'approfittamento e in genere per l'alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili (Sez. 1, n. 51469 del 2017). Ricorsi SA, ET e NT 7. Quanto alle censure mosse da tutti i ricorrenti con riferimento all'omesso esame della correlazione temporale tra la pericolosità del proposto e l'acquisto del beni oggetto di ablazione, rileva il Collegio che il Tribunale di Brindisi nel decreto impositivo della confisca richiamato dalla Corte di appello ha motivato ampiamente in relazione all'acquisto da parte della ET dell'immobile di via Piave, sottolineando che si trattava di un acquisto risalente al 2001 effettuato mediante versamenti di anticipi di 20/30.000 euro all'anno a partire dal 1997 (e quindi ricadenti nel periodo di pericolosità di SA). Il Tribunale ha, anche, confutato puntualmente tutte le deduzioni difensive finalizzate a dimostrare la provenienza lecita dei fondi utilizzati per l'acquisto e, in particolare, l'impossibilità economica dei genitori della ET di accantonare ventimila euro da versare alla figlia per l'acquisto dell'immobile. 14 ( 7.1. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto legittima la confisca dell'immobile intestato a NT rosa, acquistato inizialmente da ET AN in data 24/02/1989 e ceduto a NT RO il 22/11/1990. L'epoca dei due trasferimenti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ricade pienamente nel periodo di pericolosità sociale del SA accertato con il decreto del Tribunale di Brindisi del 1999. In tale periodo, peraltro, SA dichiarava di percepire un reddito annuo inferiore ai duemila euro e la moglie ne era completamente priva.
7.2. Per quanto riguarda lo svolgimento di attività lecita da parte del proposto presso la pescheria Due Mari, la Corte d'appello ha, infine, rimarcato puntualmente che nulla è stato allegato, sul punto, dalla difesa. Risulta semplicemente che la pescheria fosse intestata al fratello del proposto, SA TR, e poi, dal 2009, alla figlia del proposto.
8. Quanto alla questione di illegittimità costituzionale per l'asserito contrasto della vigente disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali per pericolosità generica con i principi contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, ha evidenziato che la stessa è già stata oggetto di diverse pronunce della Suprema Corte che la hanno ritenuta manifestamente infondata sottolineando come il giudizio di prevenzione, con riferimento alla attribuzione alla persona del proposto della condizione di pericolosità, lungi dall'essere un giudizio di marca soggettivistica ed incontrollabile, richiede una complessa operazione preliminare di inquadramento del soggetto -in virtù dell'apprezzamento di fatti -in una delle categorie criminologiche di rango legislativo, e ciò sia sul fronte della cosiddetta pericolosità generica che sul fronte di quella qualificata. Le disposizioni in questione, secondo l'orientamento della Suprema Corte a cui il Collegio ritiene di aderire, risultano indubbiamente costituite da elementi tassativizzanti che consentono di ritenerle idonee ad orientare le condotte dei consociati in modo congruo, con rispetto del canone logico giuridico della prevedibilità richiamato nella decisione della Corte Edu. Questa Corte, in particolare, (vedi Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017 -dep. 09/01/2018 Rv. 271996), con motivazione che si condivide interamente e si fa propria, ha di recente ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per violazione dell'art. 117 Cost. in rapporto all'art. 7 CEDU e all'art. 1 del Protocollo 1, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De TO c. Italia, in quanto, «alla stregua dell'interpretazione della disciplina 15 る relativa alle misure di prevenzione emergente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'iscrizione del proposto in una categoria criminologica tipizzata può aver luogo sulla base, non già di meri sospetti, bensì esclusivamente di un giudizio di fatto che ricostruisca le condotte materiali del medesimo, onde successivamente valutarle ai fini della verifica della sua pericolosità sociale, con la conseguenza che la legge interna non incorre in alcun difetto di chiarezza, determinatezza, precisione e prevedibilità degli esiti applicativi, integrante un vizio di qualità avente rilievo convenzionale».
9. Alla luce di quanto sopra esposto, i ricorsi di SA TO, ET AN e NT RO devono essere rigettati perché infondati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 ottobre 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore MariaSabina Vigna Orlando DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 30 NOV 2018 ANCELLIERE SUPREMA IL C Lorena Fragomeni 16