Sentenza 15 luglio 2016
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che possa considerarsi elemento nuovo un elaborato peritale contenente una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati precedentemente acquisiti e valutati).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite sulle misure di prevenzioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2022
La Corte di Cassazione afferma che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, d.lgs., n. 159/2011 è la richiesta di revocazione. Inoltre, la Corte, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2016, n. 47233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47233 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2016 |
Testo completo
472 3 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 2506/2016- - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PALMA TALERICO N. 36042/2015 Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO OG N. IL 23/05/1948 DI IO TIZIANA N. IL 17/07/1978 avverso il decreto n. 82/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Paola Filippi, che te chiesto dichiararà l'inammissibilità del ricorso;
ли Udit i difensor AVV., RILEVATO IN FATTO Con decreto in data 09.07.2012 il Tribunale di Agrigento dichiarava inammissibile la proposta avanzata dalla DDA di Palermo di confisca delle quote del capitale sociale della "Di IO LL srl", intestate a Di IO CA e Di IO AN (per un totale del 55% delle quote) ritenendo sussistere una preclusione da precedente giudicato: infatti, già con sentenza in data 18.07.2008 il GUP del Tribunale di Palermo, pur condannando il Di IO CA per il delitto di cui all'art 416 bis cod.pen., disponeva il dissequestro della società anzidetta poiché non era provato che essa costituisse prodotto o il profitto del reato contestato o che vi fosse sproporzione tra il valore economico del bene ed il reddito del condannato;
peraltro, analoga istanza era stata già trattata, con sorte analoga, in sede di prevenzione con decreto del Tribunale di Agrigento in data 29.04.2010; pertanto, il Tribunale di Agrigento aveva ritenuto trattarsi di una reiterazione di istanza in assenza di elementi nuovi, non potendo ritenere tali una mera rilettura di elementi già presenti nei precedenti procedimenti. Interponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, evidenziando che la conclusione del processo penale indicato si era fondata su di una consulenza di parte della dott.ssa Rita Amato, ma invece in sede di prevenzione detta consulenza non era mai stata esaminata nel merito. L'appellante aveva sottolineato che la nuova proposta si era accentrata soltanto sul complessivo compendio capitale di cui poteva disporre il proposto poiché erano emersi elementi di novità dimostrativi della sperequazione tra risorse del proposto e conferimenti suoi e della figlia (pari ad € 1.506.978,46). Inoltre si censuravano inesattezze contenuto del decreto impugnato, relative alla redditività del Di IO in alcuni anni ed alla affermata mancanza di finanziamenti. La Corte di Appello di Palermo, con decreto in data 20.04.2015, accoglieva l'appello ed ordinava il sequestro e la confisca delle quote del capitale sociale e del compendio ми, aziendale della "Di IO LL srl", intestate a Di IO CA e Di IO AN. In primo luogo riteneva il giudice che non sussistesse affatto una preclusione da giudicato, che nel settore della prevenzione poteva essere legato soltanto allo stato degli atti: di conseguenza il novum aveva un carattere molto esteso, comprendendo anche aspetti non precedentemente dedotti o, seppure dedotti, non compiutamente valutati. In secondo luogo, si riteneva sussistere il profilo di pericolosità sociale del Di IO CA, già condannato per associazione mafiosa, soggetto vicino a LO NT, capo della consorteria denominata "Cosa Nostra", con il quale gestiva interessi patrimoniali della consorteria medesima, e soggetto menzionati nei c.d. "pizzini" del noto pregiudicato Bernardo Provenzano. In terzo luogo, si esaminava la redditività del proposto e della figlia ai fini di valutare la proporzione tra risorse e costituzione della società anzidetta: in atti vi era una perizia disposta dal Tribunale di Agrigento, che ricostruiva le dinamiche societarie;
1 la compagine era stata fondata nel 1998 con £ 20.000.000 di capitale sociale;
nel 2003 era subentrato alla socia Di IO LL tale IO EL NI: negli esercizi 2003/2005 i soci avevano effettuato degli apporti in conto aumento capitale il perito aveva computato tutti i versamenti effettuati e identificato i conti di provenienza degli assegni;
poi aveva comparato le disponibilità nette del nucleo Di IO e gli investimenti eseguiti dallo stesso, utilizzando i dati appresi dall'Istat riferiti alle famiglie del Meridione italiano per il periodo 2002/2007 e poi sottraendo i dati della spesa sostenuta dal nucleo per il consumo di generi alimentari e non alimentari, così da escluderli dal reddito netto e pervenire alle disponibilità effettive. Effettuato il raffronto, si perveniva così ad una palese incompatibilità tra le disponibilità utilizzabili e gli investimenti eseguiti: con riguardo all'arco temporale 1992/2007 era emerso che, a fronte di una disponibilità netta di € 36.703,19, erano stati effettuati investimenti nella società pari ad € 1.517.307,59 con una differenza (e cioè una non disponibilità finanziaria) pari ad € 1.480.514,40. Alla stregua di questi dati la Corte di Appello riteneva che la perizia contabile avesse affrontato più approfonditamente i dati sulle risorse economiche della famiglia anzidetta, facendo emergere una netta sperequazione, di tale entità da far concludere per una provenienza illecita delle somme, evidentemente legata al contesto mafioso in cui si muoveva proprio nel medesimo periodo temporale. Avverso detto decreto propongono ricorso a mezzo del difensore avv. Murone sia Di IO CA che Di IO AN, deducendo una violazione di legge manifestatasi in una motivazione solo apparente. Con il primo motivo si censura l'assenza di motivazione circa la rilevata inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi, poiché esso non aveva addotto fatti nuovi, ma soltanto un apprezzamento critico di emergenze già note: questa parte sarebbe stata completamente omessa in motivazione. Con il secondo motivo si deduce una omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del divieto del ne bis in idem: si sostiene che il decreto non avrebbe mai indicato gli elementi di novità rispetto al precedente giudicato, limitandosi a riportare il contenuto di una perizia;
si contesta che possa considerarsi elemento nuovo una valutazione tecnica di elementi già valutati da altro. Il P.G. chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Con successiva memoria redatta dall'avv. Murone i ricorrenti contestano il parere reso dal P.G., sostenendo che il ricorso non si presta ad attaccare l'illogicità della motivazione, ma la mera violazione di legge nella forma particolare della carenza di motivazione: la Corte di Appello avrebbe ristretto l'operatività del principio del giudicato, avrebbe considerato elemento nuovo una diversa valutazione tecnica e non avrebbe indicato compiutamente gli elementi fondanti la decisione. È stata infine depositata nota redatta dall'avv. Vianello Accorretti nell'interesse di Di IO CA e contenente motivi nuovi, incentrati sul tema della affermata violazione del principio del ne bis in idem: si sostiene che una nuova richiesta, anche in sede di 2 prevenzione, deve fondarsi su elementi ulteriori rispetto al passato e non anche su di una rivisitazione del materiale già giudicato. Si ripercorrevano le dinamiche del procedimento e si sottolineava che già vi erano state due decisioni giudiziarie sulla stessa società, le quali avevano escluso l'esistenza dei presupposti per procedere ad una confisca: la nuova richiesta si fondava sui medesimi elementi e non vi era nulla di nuovo e la mancanza di motivazione sul punto era frutto della assenza di detti elementi per cui il precedente giudicato andava considerato invalicabile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il decreto impugnato deve essere annullato, per le ragioni di seguito spiegate. La vicenda in esame ha visto sia un giudizio penale che un procedimento di prevenzione giungere alla conclusione dell'assenza di dimostrazione di una origine illecita del patrimonio dei ricorrenti costituito dalle quote sociali della "Di IO LL srl". Il Tribunale di Agrigento, investito di una nuova richiesta di confisca del medesimo compendio patrimoniale, pur dopo avere ritenuto di disporre una perizia di natura contabile circa le dinamiche societarie della compagine commerciale e produttiva indicata, aveva poi ritenuto che la richiesta di confisca in sé fosse inammissibile in quanto incidente su di una situazione già valutata sia in sede penale che in sede di prevenzione. Al contrario, la Corte di Appello di Palermo aveva superato la declaratoria di inammissibilità, ritenendo sussistere un elemento nuovo costituito dall'esame della perizia pur disposta, ma mai utilizzata concretamente nel primo grado. Il ricorso degli interessati si fonda essenzialmente sulla censura di detta argomentazione, contestando che una diversa valutazione degli elementi già noti in atti possa costituire ли quell'elemento nuovo che - anche nel settore della prevenzione - possa superare il vincolo del giudicato. Il ricorso è fondato su questo punto. La tutela del diritto costituzionalmente garantito della proprietà individuale e della libera iniziativa economica impone che un decreto di confisca, che contrasti con precedenti decisioni di diverso tenore sui medesimi beni dei medesimi soggetti interessati, possa essere adottato soltanto a fronte di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento o comunque non già previamente valutate, ovvero dell'inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziari, oppure del fondamento del procedimento di prevenzione su atti falsi o su altri fatti costituenti reato, e quindi su elementi in grado di offrire dimostrazione della sussistenza di uno o più dei presupposti necessari per l'adozione del provvedimento di confisca. Resta quindi esclusa ogni possibilità che il procedimento costituisca mera occasione per una rivisitazione dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura, evenienza che esporrebbe in modo inammissibile ed 3 irrazionale le sue statuizioni alla rivedibilità illimitata nell'assenza di alcun novum riguardante i fatti già apprezzati. L'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, espresso nella pronuncia 24.10.2009 n. 600, Galdieri, Rv. 245176, muove nel senso per cui il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, con la precisione che gli stessi possono consistere, sia in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti, sia in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi Tuttavia, non possono essere rimessi in discussione, con il provvedimento di confisca, atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili: una siffatta conclusione postula l'acquisizione di elementi di fatto nuovi e va esclusa, tra l'altro, la possibilità di tener conto di documenti non ignoti al tempo di tale procedimento. Una nuova richiesta di confisca ed il relativo decreto che accoglie la medesima, se pervengono a conclusione successivamente ad altri analoghi procedimenti reiettivi di identiche richieste devono considerarsi come ontologicamente incompatibili con qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale già delibato, posto che, ove così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum. "Prova nuova" è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di ли prevenzione, non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambito di esso (Sez. 2, n° 11818 del 07.12.2012, Rv 255530). Di conseguenza, va osservato che non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 2, n° 25577 del 14.05.2009, Rv. 244152). Tali prove si risolvono infatti in una mera modalità ricostruttiva dei dati già vagliati dal giudice in violazione del principio della improponibilità di ulteriori prospettazioni di situazioni già contestate anche perché le stesse non contribuiscono a dare contezza certa dell'esistenza di un diverso livello reddituale tale da ritenerlo proporzionato ai beni confiscati o comunque l'insussistenza degli altri presupposti di legge. Le prove sono nuove dunque se portano alla conoscenza di veri e propri fatti nuovi che consentano al giudice valutazioni affatto diverse (Sez. 1, n° 36224 del 22.09.2010, Rv 248296). Nella fattispecie, il giudice ha ritenuto che la sola esistenza di un elaborato peritale relativo a dati già acquisiti costituisse il novum richiesto dalla normativa per fondare una decisione di confisca che, invece, in passato era stata rigettata. Ma questa prospettazione non può essere accolta: alla stregua dei principi sopra esposti, quell'elemento di novità doveva essere costituito da elementi di fatto nuovi;
al contrario, 4 mere argomentazioni e valutazioni tecniche tratte da una perizia non possono integrare il novum. In altri termini, l'esistenza della perizia ex se non poteva costituire un elemento nuovo. Il decreto va dunque annullato con rinvio, affinchè il giudice proceda ad un nuovo esame al fine di verificare se l'elaborato peritale rechi elementi di fatto nuovi (diversi dalla valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati) non esaminati in precedenza e valutabili ai fini della decisione sulla richiesta. Ogni altra deduzione e doglianza deve ritenersi assorbita.
P.Q.M
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016. Il Consigliere relatore Il Presidente (dott. NI Minchella) (dott. Massimo Vecchio) a vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 NOV 2016 IL CANCELLIERE EMA Stefania FAIELLA 5