Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2016, n. 47233
CASS
Sentenza 15 luglio 2016

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Massime1

Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che possa considerarsi elemento nuovo un elaborato peritale contenente una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati precedentemente acquisiti e valutati).

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite sulle misure di prevenzione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2022

    La Corte di Cassazione afferma che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, d.lgs., n. 159/2011 è la richiesta di revocazione. Inoltre, la Corte, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2016, n. 47233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47233
Data del deposito : 15 luglio 2016

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