Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7444 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Composta da
DR AG
DA FA
UG BE AB AP SS AN
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7444/2026 Roma, li, 24/02/2026
Presidente -
Sent. n. sez. 225/2026 UP 17/02/2026
Relatore -
R.G.N. 28052/2025
Firmato Da: AB AP Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131-Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5184906173148 Firmato Da: DR AG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
RD AL nato a [...] il [...]
inoltre:
MI AR
AS TI
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere Gabriella Cappello;
udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Giuseppina Casella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Antonio Pelliccia, del foro di Nola, per la parte civile TI AS, il quale ha depositato conclusioni scritte, alle quali si è riportato, e nota spese, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale circa il rigetto del ricorso;
udito, altresì, lo stesso Avv. Antonio Pelliccia, in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell'Avv. Marcello Pelliccia, del foro di Nola, per la parte civile AR MI, nell'interesse della quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito anche l'Avv. Raffaele Miele, del foro di Napoli, per AL DO, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Nola aveva ritenuto AL DO, medico specialista in cardiologia, penalmente responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di NA VA, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essersi il reato estinto per prescrizione e confermato le statuizioni civili. Al DO, in particolare, si era contestato di avere sottoposto il VA a un primo elettrocardiogramma in data 06/01/2016, omettendo colposamente di collocare un elettrodo in maniera corretta, così avendo impedito la rilevazione di un valore e a un secondo in data 15/02/2016, avendo omesso di rilevare alcuni aspetti del tracciato indicativi della sindrome di UG (nella specie, il c.d. "segno di Nava", segno elettrocardiografico del pattern tipo UG). In conseguenza di tali omissioni, il citato DO, secondo l'accusa, non aveva prudentemente consigliato al paziente, anche alla luce dell'anamnesi familiare (essendo un fratello della vittima deceduto in giovane età per morte improvvisa), di seguire l'iter diagnostico indicato dalle Linee guida della società europea di cardiologia per il trattamento dei soggetti con aritmie ventricolari e di rivolgersi, quindi, a un centro specialistico di aritmologia clinica per esser sottoposto a un test specifico, all'esito del quale si sarebbe potuto impiantare un defibrillatore automatico, così avendo cagionato il decesso improvviso del paziente per fibrillazione ventricolare in soggetto portatore della sindrome di UG (Casalnuovo di Napoli, 30/05/2016).
2. La ricostruzione fattuale della vicenda si è fondata su un compendio probatorio, nel quale sono confluiti le dichiarazioni dei parenti della vittima, i referti medici, consulenze tecniche e l'esame dei periti. In particolare, nella specie, era emerso che la vittima era un ragazzo che non aveva problemi di salute, fisicamente attivo pur se non sportivo che, tuttavia, pochi mesi prima del decesso, aveva accusato dolori al petto e nausea. Ciò aveva indotto i familiari a portarlo dal DO, specialista in cardiologia, al quale era stato rappresentato il precedente familiare di morte improvvisa di un fratello all'età di soli 23 anni per presunto arresto cardiaco e aneurisma cerebrale. Il DO, nell'occorso, aveva rassicurato i familiari, senza prospettare la necessità di approfondimenti. Approfondimenti che, invece, i familiari decidevano di percorrere dopo il decesso del giovane, accertando che alcuni membri della famiglia erano affetti dalla sindrome di UG per predisposizione genetica trasmessa dalla madre, decidendo di procedere con l'installazione del defibrillatore automatico, presidio salvifico in casi di questo genere. Lo specialista al quale i familiari si erano rivolti (escusso in giudizio) aveva rilevato che i tracciati effettuati dal DO sul giovane deceduto avevano evidenziato anomalie tali da destare il sospetto dell'esistenza della sindrome di UG o, comunque, da indurre lo specialista a prospettare la necessità di accertamenti specifici.
2
Firmato Da: AB AP Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 518b4906173148 Firmato Da: DR AG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
Il Tribunale, sulla scorta di tale piattaforma probatoria, aveva ritenuto accertato un comportamento gravemente superficiale del DO in occasione di entrambe le visite alle quali aveva sottoposto il ragazzo, dal medesimo potendosi esigere il comportamento alternativo, atteso che la corretta esecuzione dell'esame diagnostico, in uno con il quadro ricavabile dall'anamnesi familiare, avrebbe dovuto far insorgere il sospetto di un'anomalia cardiaca e indurre a indirizzare il paziente presso un centro specializzato per accertamenti più approfonditi, ritenendo che il comportamento alternativo avrebbe scongiurato l'evento. Il giudice del gravame, nell'esaminare l'appello del DO, inteso innanzitutto alla assoluzione nel merito, ma anche all'eventuale riconoscimento della esimente di cui all'art. 3 della legge 18 novembre 2012, n. 189, ha ritenuto di dover procedere a tale scrutinio alla stregua dei principi di recente fissati dal diritto vivente (il riferimento è a Sez. U, n. 36208 del 2024), non limitandosi, pertanto, alla presa d'atto della causa estintiva e alla pronuncia sulle sole questioni civili in base ai principi elaborati dal giudice delle leggi con la sentenza n. 182 del 2021, ma scrutinando l'esistenza di elementi tali da giustificare un esito assolutorio pieno, nella specie ritenendoli però insussistenti.
3. La difesa del DO ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.
3.1. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento probatorio, evidenziando la non conformità dei due giudizi di merito quanto alla mancata applicazione dell'art. 3 I. 182/2012 cit.: la Corte territoriale avrebbe contraddetto il Tribunale sulla finalità e sul carattere d'urgenza delle due visite, in particolare della seconda, avendo il giudice di primo grado affermato che lo scopo delle due visite era stato quello di verificare la ragione dei dolori al petto avvertiti dal ragazzo, cosicché si sarebbe trattato di visite d'urgenza a fronte di una specifica sintomatologia;
la Corte d'appello, di contro, aveva ritenuto, sulla scorta della prova testimoniale, che la seconda visita fosse stata decisa dalla madre della vittima, preoccupata dal fatto che il figlio aveva riferito alla fidanzata di avere dolori al petto, ciò che la prima non aveva però affermato, con conseguente travisamento di un dato probatorio, mai richiamato dal primo giudice. Poiché, secondo il deducente, l'insieme delle prove attesterebbe che entrambe le visite conseguirono ai dolori al petto che fecero pensare a una patologia acuta, intrinsecamente illogica diverrebbe la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, in base alla quale la seconda visita avrebbe avuto lo scopo di ottenere un controllo più approfondito. Secondo la prospettazione difensiva, tale asserito contrasto dispiegherebbe effetti sui temi demandati a questa Corte, quanto alla graduazione della colpa e all'applicabilità della citata esimente, sia avuto riguardo alla congruità della prestazione richiesta al sanitario, in relazione allo specifico quesito diagnostico postogli, che con riferimento alla esigibilità della prestazione rispetto al parametro homo eiusdem conditionis et professionis.
3
Firmato Da: AB AP Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 518b490617314c8
Firmato Da: DR AG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
3.2. Con un secondo motivo, la difesa ha contestato la mancata applicazione dell'art. 3 legge n. 182/2012 cit. e dedotto vizio motivazionale sotto il profilo della inesigibilità della diagnosi contestata come omessa: la Corte non avrebbe scrutinato la questione, essendosi limitata a ripetere pedissequamente quanto sostenuto dal Tribunale circa la non applicabilità delle linee guida ESC 2015. Quelle considerate dal Tribunale, pubblicate nel 2015 in inglese e solo dopo nella versione italiana, sarebbero quelle inerenti al trattamento dei pazienti con aritmie ventricolari, laddove, nella specie, avrebbero dovuto considerarsi quelle sulla prevenzione primaria e secondaria dell'infarto del miocardio. L'errata individuazione delle linee guida applicabili al caso di specie avrebbe comportato, come conseguenza, che, nella specie, erano stati assenti tutti i presupposti per ricondurre il caso alle aritmie cardiache. Non era stato accertato, infatti, che il VA fosse morto per cause cardiache;
che lo stesso avesse lamentato sintomi specifici di un disturbo aritmico del cuore (la sindrome di UG, a differenza dell'infarto, non manifestandosi con dolori al petto); infine, che vi fossero stati altri motivi per sospettare il disturbo aritmico.
3.3. Con il terzo motivo, la difesa ha censurato la decisione, sempre in riferimento alla mancata applicazione della richiamata esimente, sotto il profilo della irrilevanza dell'errore nell'esecuzione della prestazione sanitaria: l'asserita incompletezza dei due tracciati sarebbe stata irrilevante, come confermato anche dai consulenti delle varie parti, concordi nell'affermare che, per escludere patologie di tipo ischemico, era irrilevante la lettura del tracciato in V1 (punto ove non era stato posizionato l'elettrodo) e ciò anche per la diagnosi della sindrome di UG, considerato che "il segno di Nava" era stato visibile nel secondo tracciato, secondo quanto ritenuto dai giudici del doppio grado.
3.4. Infine, con un quarto motivo, la difesa ha ritenuto non esigibile il comportamento alternativo, per impossibilità di riconoscere il "segno di Nava" con la normale diligenza: la prestazione professionale richiesta, ossia rilevare tale segno nel secondo tracciato, avrebbe implicato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e non sarebbe stata esigibile da un sanitario dotato di normale preparazione e diligenza, avendo lo stesso consulente della parte civile affermato che molti cardiologi non avrebbero compreso quell'elettrocardiogramma, attesa la novità della patologia che non risiederebbe nella datazione (già al 1992) del primo studio dei fratelli UG, quanto piuttosto nella scarsissima diffusione internazionale di esso, praticamente conosciuto da una piccola nicchia di esperti sino alla prima pubblicazione in lingua inglese (nel 2015). Sotto altro profilo, poi, la difficoltà della diagnosi della sindrome di che trattasi sarebbe riconducibile anche ad altra circostanza, riferita dal consulente della parte civile, vale a dire il fatto che in alcuni giorni l'elettrocardiogramma può presentarsi normale e in altri del tutto patologico. In ogni caso, al fine di confermare tale sindrome, si sarebbero dovute svolgere indagini più approfondite, non essendo sufficiente un elettrocardiogramma suggestivo.
Firmato Da: AB AP Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Ds: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 518b4906173148 Firmato Da: DR AG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza di tutti i motivi.
2. La decisione della Corte territoriale, nella specie, si salda con quella appellata, stante la conformità dei giudizi, in punto riconducibilità dell'evento alla condotta tenuta dal medico. Il che ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile. Si è già da tempo chiarito, per esempio, che il vizio di travisamento della prova (evocato a difesa con riferimento al riferito della madre della vittima) può esser dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837- 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Rv. 272018 - 01; Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Rv. 280155 01; Sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, Rv. 283777 01). In ogni caso, il vizio in questione, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/1/2018, Rv. 27391101; Sez. 1, n. 39846 del 23/5/2023, Rv. 285368 01). Sotto altro profilo, poi, non è ultroneo ricordare che il vizio
-
motivazionale non può certamente tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello in maniera coerente con le conclusioni del primo giudice (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615 - 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218-01): il che avviene esattamente quando le sentenze di primo e di secondo grado, saldandosi, formino un unico complesso motivazionale (se i giudici di appello, cioè, abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione), esattamente come accaduto nella specie, ma anche quando le censure mosse all'impianto argomentativo non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata.
5
Firmato Da: AB AP Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 518b4906173148 Firmato Da: DR AG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
Infine, va ribadito esser del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori (ivi compreso il sapere tecnico eventualmente veicolato nel processo) che attengono interamente al merito, da ciò inferendosi pertanto l'inammissibilità di doglianze sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Rv. 27321701; Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099-01).
3. Nella specie, le censure difensive si sono sostanziate nella formulazione di un dissenso rispetto alla lettura, analitica e puntuale, delle risultanze probatorie, lettura che, in secondo grado, peraltro, è stata condotta alla stregua dei principi fissati dal diritto vivente quanto alla interpretazione dell'art. 578 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36208/2024, cit.), ritenuti costituzionalmente coerenti anche dal giudice delle leggi con la recentissima sentenza n. 2 del 16 gennaio 2026. In base ad essi, per l'appunto, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
3.1. Tanto premesso, deve intanto rilevarsi che supposto travisamento, sub specie utilizzo di prova non valutata dal primo giudice, è inesistente. Lo scopo delle consultazioni sanitarie era quello di verificare le origini dei dolori che il giovane continuava a sentire, laddove l'anamnesi aveva rivelato il dato prezioso della familiarità del fenomeno del decesso improvviso di un uomo in giovane età. Orbene, la circostanza, peraltro tratta dalla difesa all'esito di una rivalutazione complessiva del riferito della madre della vittima (essendosi ritenute addirittura inattendibili, siccome frutto di un "aggiustamento a posteriori", le dichiarazioni da costei rese all'udienza del 15 luglio 2020) è stata enfatizzata dalla difesa onde ricavarne la configurabilità dell'invocata esimente, senza considerare, tuttavia, le violazioni contestate al DO, tra le quali non vi era solo la mancata apposizione dell'elettrodo in V1, ma soprattutto la mancata lettura del "segno di Nava" al secondo tracciato e la mancata prescrizione, a fronte di quell'anamnesi familiare, di un percorso diagnostico approfondito, con conseguente abbandono del percorso di approfondimento diagnostico. In ogni, si tratterebbe di una divergenza non decisiva, fondata su un sottile distinguo quanto al motivo delle visite, atteso che in nessuna delle due sentenze si è
6
Firmato Da: AB AP Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Ds: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 518b4906173148 Firmato Da: DR AG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
prospettata una situazione diversa da quella effettivamente rappresentata, vale a dire i dolori al petto e la nausea accusati da un ragazzo, il cui fratello era deceduto all'improvviso e in giovane età.
3.2. Quanto, poi, al profilo della esigibilità della diagnosi, ancora una volta la difesa si è limitata ad asserire il mancato vaglio del relativo motivo di gravame, senza tuttavia considerare quanto argomentato alla pag. 9 della sentenza censurata: la Corte territoriale, infatti, ha affermato essere emerso in maniera chiara che, in occasione della seconda visita, seguita alla prima per persistenza dei dolori al petto del paziente, l'esame diagnostico aveva denunciato il c.d. "segno di Nava" che il DO, siccome medico specializzato in cardiologia, avrebbe dovuto riconoscere. La comparsa di tale segno patognomico, anche ove non univoco ai fini di una immediata, precisa diagnosi della sindrome di UG (peraltro conosciuta da diversi anni), in uno con l'anamnesi del paziente, avrebbero richiesto approfondimenti e, quindi, l'instradamento del giovane verso un centro attrezzato per tali diagnosi. Del resto, già il primo giudice, nell'individuare la regola cautelare violata, aveva valorizzato l'erronea esecuzione di entrami gli elettrocardiogrammi, per mancanza della derivazione V1 nel primo (considerata sì neutra dagli esperti, ma allorquando si proceda con normale elettrocardiogramma, richiedendo l'errore la ripetizione dell'esame incompleto) e per la mancata rilevazione della anomalia nel secondo, nonché la conoscenza dell'anamnesi familiare. La condotta gravemente colposa ascritta allo specialista è stata valutata proprio nel contesto delineato dai giudici alla stregua del coacervo dei dati fattuali, tale da richiamare l'agente a una maggiore attenzione nell'esecuzione della sua prestazione. E, infatti, l'addebito colposo che ha fondato l'affermazione dell'esistenza del collegamento eziologico tra la prestazione del sanitario e l'evento verificatosi non è stato esattamente quello di non aver diagnostico la sindrome di UG, bensì di non aver dato rilievo a tutti quegli elementi, tra i quali il "segno di Nava", di per sé costituente un campanello d'allarme, anche ove non letto quale indicatore della sindrome di UG, di non aver valutato l'anamnesi familiare, pur riferita allo specialista e di non aver conseguentemente avviato il paziente verso gli approfondimenti che avrebbero confermato la diagnosi corretta, consentendo l'intervento salvifico (vedi pagg. 32-35 della sentenza appellata). I giudici d'appello, poi, al pari del Tribunale, hanno ritenuto esigibile dal DO il comportamento alternativo corretto, avuto riguardo alla datazione della scoperta della sindrome, ma anche alla leggibilità dell'indicatore e alla specializzazione dell'agente. Quanto, poi, all'individuazione delle linee guida, essa è stata condotta alla stregua della complessa istruttoria svoltasi in primo grado, nel corso della quale era stato dato ampio spazio al contraddittorio con l'esame dei diversi esperti, il cui sapere è stato veicolato nel processo. Il Tribunale, infatti, aveva rilevato che il segno di Nava era riconoscibile, a prescindere dall'esperienza nel campo delle aritmie e dall'approfondita conoscenza della sindrome di UG e delle Linee guida applicabili in tema di aritmie. In ogni caso, secondo quel giudice, si trattava di una sindrome
7
Firmato Da: AB AP Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 518b4906173148
Firmato Da: DR AG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
conosciuta dalla comunità scientifica ormai da anni al tempo dei fatti e il DO aveva accettato di visitare a domicilio il paziente, in veste di specialista cardiologo, cosicché non poteva opporsi un'asserita "ignoranza della materia".
-
3.3. Ed è alla stregua di tutte queste valutazioni che i giudici del merito hanno escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 3 della legge n. 189/2012, ritenuta la più favorevole secondo il diritto vivente (Sez. U, n. 8770 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272175 01, in cui si è affermato il principio secondo il quale, in tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'abrogato art. 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590- sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto). I giudici, infatti, hanno dato congrua risposta alla inoperatività della esimente invocata, ponendo l'accento sul fatto che, nella specie, l'agente non aveva correttamente individuato le linee guida da seguire, il che escludeva in radice l'operatività dell'invocata esimente nei termini precisati dal richiamato diritto vivente, anche a prescindere dal fatto che il DO avesse, comunque, con grave colpa, eseguito scorrettamente l'esame diagnostico, non avesse posto l'attenzione sulla derivazione V1 e neppure consigliato un approfondimento dell'indagine presso un centro specializzato.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalle parti civili AR MI e TI AS che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalle parti civili AR MI e TI AS che liquida in euro 2.500,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così è deciso, 17/02/2026
La Consigliera est. AB AP
Il Presidente
DR AG
8
Firmato Da: AB
AP Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6455eb01ee150131- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Ds: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 518b490617314c8
Firmato Da: DR AG Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85