Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 2
È legittimo il riconoscimento di una sentenza penale straniera anche nella parte relativa a pene accessorie i cui effetti si siano già esauriti. (Fattispecie relativa a riconoscimento di sentenza straniera contenente condanna alla interdizione legale ed alla sospensione della potestà dei genitori "per tutta la durata della pena).
Non dà luogo ad alcune nullità la celebrazione del giudizio di rinvio davanti ad un collegio, in diversa composizione, della medesima sezione della corte d'appello che aveva emesso la decisione annullata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2013, n. 27738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27738 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/06/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - N. 953
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 12520/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.P. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 08/11/2012 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, su richiesta del Procuratore Generale in sede, formulata a norma dell'art. 730 c.p.p., all'esito di giudizio di rinvio disposto dalla cassazione per mancata traduzione della sentenza straniera, dichiarava il riconoscimento, agli effetti di cui all'art. 12 c.p., comma 1, nn. 1, 2 e 3, della sentenza in data 8 aprile 1983,
irrevocabile il 27 settembre 1983, del Tribunale di Waldshut - Tiengen (Germania) nei confronti del cittadino italiano M.P. , condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione in quanto riconosciuto colpevole di rapina a mano armata, commesso, in concorso con altro soggetto, in (omesso)
.
La Corte per l'effetto dichiarava il M. interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legale e sospeso dalla potestà dei genitori per tutta la durata della pena.
2. Ricorre per cassazione di persona il M. , deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell'art. 32 c.pc., comma 3, dato che la interdizione legale e la sospensione dalla potestà genitoriale sono effetti che sono collegati alla espiazione di una pena in atto, condizione che nella specie si era ormai risolta.
2.2. Violazione, sul medesimo punto, del principio ne bis in idem, dato che l'imputato durante l'espiazione della pena in Germania era stato già sottoposto a dette pene accessorie.
2.3. Violazione dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c), essendo stato il giudizio di rinvio trattato e deciso da un collegio appartenente alla medesima sezione della Corte di appello (la ottava) che aveva emesso la decisione poi annullata dalla Corte di cassazione.
2.4. Violazione del principio di correlazione tra il chiesto e pronunciato, perché la richiesta del Procuratore generale (non reiterata dopo l'annullamento con rinvio) non si estende alla applicazione delle pene accessorie della interdizione legale e della sospensione della potestà genitoriale.
2.5. Violazione dell'art. 32 c.p., comma 3, con riferimento alla pena accessoria della sospensione dalla potestà genitoriale, che andava specificamente motivata, mentre in sede di condanna il tribunale tedesco non aveva espresso al riguardo alcuna decisione.
2.6. Violazione degli artt. 731 e 733 c.p., essendosi la Corte di appello limitata a parafrasare l'art. 733 c.p., senza esaminare se nel processo siano stati rispettati i principi fondamentali. In particolare non è stato accertato se il M. durante il processo comprendesse la lingua tedesca o in difetto se fosse assistito da un interprete;
se i testimoni d'accusa siano stati sentiti previo giuramento e nel contraddittorio tra le parti;
se le dichiarazioni rese dagli imputati siano state illegittimamente veicolate dal teste S. , che aveva la qualità di appartenente alla polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare infondato.
2. In ordine logico, va affrontato il terzo motivo di ricorso, relativo al fatto che il giudizio di rinvio è stato trattato da un collegio appartenente alla medesima sezione della Corte di appello di Napoli che aveva emesso la decisione poi annullata dalla Corte di cassazione.
Al riguardo va ribadito una simile evenienza non da luogo ad alcuna nullità, mancando una espressa disposizione in tal senso e non vertendosi nella ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), posto che le condizioni di capacità del giudice cui la norma si riferisce sono solo quelle stabilite dalle legge di ordinamento giudiziario, come si ricava dall'art. 33 c.p.p., e non da specifiche disposizioni codicistiche (v. Sez. 1^, n. 7062 del 07/05/1998, Bindolino, Rv. 210725; Sez. 1^, n. 12206 del 17/10/1994, Prigitano, Rv. 199676; sez. 1^, n. 3191 del 24/01/1992, Miliani, Rv. 189659). Nella specie, poi, il secondo collegio della Corte di appello era composto da magistrati diversi da quelli che avevano composto il primo;
e, se ciò non fosse stato, vertendosi in una causa di incompatibilità, ex art. 34 c.p.p., comma 1, l'interessato avrebbe avuto agio di attivare la procedura di ricusazione.
3. La statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativamente alla dichiarazione della interdizione legale e della sospensione dalla potestà dei genitori è da intendersi con riferimento alla espressione "per tutta la durata della pena" che ad essa immediatamente segue.
Ne deriva, da un lato, che il ricorrente non ha interesse a investire il punto relativo a effetti penali che si sono esauriti nel momento stesso in cui egli è stato scarcerato per espiazione della pena;
dall'altro, che opportunamente la Corte di appello ha dato riconoscimento, ora per allora, a dette pene accessorie per ogni consequenziale effetto giuridico che ne possa essere derivato. È irrilevante che il Procuratore generale territoriale, nella sua richiesta, non abbia esplicitamente menzionato tali effetti, posto che essi rientrano nella disposizione di cui all'art. 12 c.p., comma 1, n. 2, alla quale (anche) la richiesta di riconoscimento si è
riferita.
Non è sindacabile, infine, la valutazione del giudice tedesco di collegare alla sentenza di condanna la sospensione della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena;
pena accessoria che del resto consegue di diritto nel nostro ordinamento, a norma dell'art. 32 c.p., comma 3, alle condizioni in esso previste, e che può non essere adottata solo se "il giudice disponga altrimenti".
4. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, con il quale si rappresentano, per di più in forma ipotetica, particolarità del procedimento penale svoltosi davanti all'a.g. tedesca che sono ben lungi dal rappresentare alcuna violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 733 c.p.c., comma 1, lett. b).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013