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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/09/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 842/2025
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 842/2024 promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA, EALTER MICELI e FABIO GANCI ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Cont
(Dirigente ) e dai dottori Maurizio Angelo Ragusa, Elisa Cesaro e Persona_1
Claudia Tartaglia (funzionari e dipendenti del ), legalmente domiciliato CP_1 presso l' di , in Via Coazze, n. 18 come da Controparte_3 CP_1 memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile – area Lavoro
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, il Sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio il , affermando di aver prestato Controparte_1 servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nel corso CP_1 dell'anno scolastico 2019/20 in forza di plurimi contratti a tempo determinato, come da prospetto indicato in ricorso, senza percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in quanto corrisposta dal
1 R.g. Lav. n. 842/2025
ai soli docenti di ruolo e ai docenti assunti con contratti a tempo CP_1 determinato di durata annuale o con scadenza al 31 agosto o 30 giugno.
Il ricorrente ha affermato di aver svolto nell'anno in questione diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo o impiegati in supplenze non brevi e pertanto ha chiesto al giudice la condanna del convenuto alla corresponsione in suo favore della retribuzione CP_1 professionale docenti, quantificata nella somma complessiva lorda di € 1.623,78 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
Ha resistito in giudizio il , con una memoria Controparte_1 difensiva con cui ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
E' pacifico in causa oltreché documentale (cfr. stato matricolare fascicolo convenuta) che il sig. nel corso dell'a.s. 2019/2020 ha stipulato con Parte_1
l'Amministrazione convenuta ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi.
Il ricorrente sostiene di aver svolto attività di docenza del tutto equivalente a quella dei colleghi di ruolo o comunque assunti a tempo determinato con contratti di durata non breve e rivendica il diritto alla retribuzione professionale docenti.
L'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1, che “con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
Inoltre, il comma 3 della medesima disposizione prevede che: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999...”.
Dalle disposizioni sopra richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81, C.C.N.L. del 24/7/2003 e art. 83, C.C.N.L. del 29/11/2007) emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità
2 R.g. Lav. n. 842/2025
di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., Civ.,
Sez. L. sentenza n. 17773/2017).
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., Civ. Sez. L., n.
20015/2018): “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Dunque, l'emolumento in esame rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato,
i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ne consegue che la retribuzione professionale docenti deve essere riconosciuta anche al personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale, atteso che si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
La domanda del ricorrente deve dunque trovare accoglimento. Cont In ordine al quantum, è sufficiente rilevare che il nella memoria difensiva ha aderito ai conteggi depositati dal ricorrente.
Il , quindi, va condannato al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma lorda di € 1.623,78 a titolo di retribuzione professionale docenti oltre interessi dalle scadenze al saldo.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n.
55/2014 applicando lo scaglione previsto per le cause in materia di lavoro dal valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 nella misura indicata in dispositivo.
3 R.g. Lav. n. 842/2025
Deve essere, infine, accolta la domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c. formulata dai difensori del ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara il tenuto e lo condanna al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 1.623,78 a titolo di retribuzione professionale docenti oltre interessi dalle scadenze al saldo;
- condanna il alla integrale rifusione delle Controparte_1 spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in euro € 1.900,00 oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso del c.u. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Ivrea, 19/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
4
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 842/2024 promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA, EALTER MICELI e FABIO GANCI ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Cont
(Dirigente ) e dai dottori Maurizio Angelo Ragusa, Elisa Cesaro e Persona_1
Claudia Tartaglia (funzionari e dipendenti del ), legalmente domiciliato CP_1 presso l' di , in Via Coazze, n. 18 come da Controparte_3 CP_1 memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile – area Lavoro
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, il Sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio il , affermando di aver prestato Controparte_1 servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nel corso CP_1 dell'anno scolastico 2019/20 in forza di plurimi contratti a tempo determinato, come da prospetto indicato in ricorso, senza percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in quanto corrisposta dal
1 R.g. Lav. n. 842/2025
ai soli docenti di ruolo e ai docenti assunti con contratti a tempo CP_1 determinato di durata annuale o con scadenza al 31 agosto o 30 giugno.
Il ricorrente ha affermato di aver svolto nell'anno in questione diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo o impiegati in supplenze non brevi e pertanto ha chiesto al giudice la condanna del convenuto alla corresponsione in suo favore della retribuzione CP_1 professionale docenti, quantificata nella somma complessiva lorda di € 1.623,78 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
Ha resistito in giudizio il , con una memoria Controparte_1 difensiva con cui ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
E' pacifico in causa oltreché documentale (cfr. stato matricolare fascicolo convenuta) che il sig. nel corso dell'a.s. 2019/2020 ha stipulato con Parte_1
l'Amministrazione convenuta ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi.
Il ricorrente sostiene di aver svolto attività di docenza del tutto equivalente a quella dei colleghi di ruolo o comunque assunti a tempo determinato con contratti di durata non breve e rivendica il diritto alla retribuzione professionale docenti.
L'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1, che “con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
Inoltre, il comma 3 della medesima disposizione prevede che: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999...”.
Dalle disposizioni sopra richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81, C.C.N.L. del 24/7/2003 e art. 83, C.C.N.L. del 29/11/2007) emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità
2 R.g. Lav. n. 842/2025
di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., Civ.,
Sez. L. sentenza n. 17773/2017).
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., Civ. Sez. L., n.
20015/2018): “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Dunque, l'emolumento in esame rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato,
i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ne consegue che la retribuzione professionale docenti deve essere riconosciuta anche al personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale, atteso che si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
La domanda del ricorrente deve dunque trovare accoglimento. Cont In ordine al quantum, è sufficiente rilevare che il nella memoria difensiva ha aderito ai conteggi depositati dal ricorrente.
Il , quindi, va condannato al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma lorda di € 1.623,78 a titolo di retribuzione professionale docenti oltre interessi dalle scadenze al saldo.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n.
55/2014 applicando lo scaglione previsto per le cause in materia di lavoro dal valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 nella misura indicata in dispositivo.
3 R.g. Lav. n. 842/2025
Deve essere, infine, accolta la domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c. formulata dai difensori del ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara il tenuto e lo condanna al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 1.623,78 a titolo di retribuzione professionale docenti oltre interessi dalle scadenze al saldo;
- condanna il alla integrale rifusione delle Controparte_1 spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in euro € 1.900,00 oltre al 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso del c.u. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Ivrea, 19/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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