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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7986 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12100/2024 R.G. promossa da:
: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Rambone e Parte_1
NT NI;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t.,non costituita. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.05.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva:”accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a vedersi riconoscere il corretto importo a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o RI, calcolato dalla data di assunzione e sino alla data del 31.12.1993, pari ad un importo annuo di € 624,91, e, per l'effetto, condannarsi Part la resistente amministrazione all'adeguamento in busta paga della , nonché accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire le differenze retributive maturate a titolo di Ria, per il periodo marzo 2019 – dicembre 2019 e pari all'importo di € 355,00, infine accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al corretto ricalcolo del TFS alla luce degli incrementi retributivi a titolo di RI e pari all'importo di € 937,20, con conseguente condanna della resistente al ricalcolo del TFS nell'importo appena indicato.” Esponeva di essere dipendente della dal 01.09.1986, Controparte_1 inizialmente inquadrato nel al VI° livello funzionale, e successivamente, dal 1.10.2001 nella categoria D.
Allegava che la legge regionale n.27/1984, in attuazione delle norme del DPR n.
347/1983, aveva previsto l'erogazione del c.d. emolumento RI, ovvero salario di anzianità, e che la legge regionale n. 12/1991, attuativa del DPR n. 268/1987, aveva previsto un incremento della RI per il periodo 1985-1987, protraendo la sua efficacia economica fino al 30/12/1988.
Allegava che, successivamente, la legge regionale n.42/1991, di attuazione del DPR n.
333/1990, aveva previsto un ulteriore incremento della RI per il periodo 1989-1990. i
Deduceva inoltre , che il DL n. 384/1992, all'art.7, co.1, aveva così previsto: “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93 […]”.
Lamentava che , tuttavia, la L n.388/2000, all'art.51, co.3, (legge Finanziaria), aveva così reinterpretato la norma di cui all'art. 7, co. 1, del decreto legge n. 384/1992: “… si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio
1° gennaio 1988-31 dicembre 1990 , non modifica la data del 31 dicembre 1990 , già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”.
Aggiungeva che tale norma era poi stata dichiarata incostituzionale con la sent.
n.4/2024, della Consulta, in quanto la stessa aveva una natura innovativa e non meramente interpretativa della norma ed era quindi, in contrasto con gli artt. 3, 111 co.
1 e 2 e 117 co. 1 Cost., anche in relazione all'art. 6 CEDU, con conseguente efficacia della norma di cui all'art.7, co.1, D.L n.383/1992.
Pertanto , venuta meno la norma di cui all'art.51, co.1 della l.n.388/2000, deduceva di Part aver diritto alla ricostruzione della spettantegli dal 01.09.1986, ovvero dalla data di assunzione, e sino alla data del 31.12.1993. allegava che , con i vari scatti intervenuti nella percezione della RI , per il periodo intercorrente dal 01.09.1986 al 31.12.1986 aveva maturato 4 ratei dello scatto relativo al biennio 1985-1986, 2 scatti RI integrali relativi ai bienni 1987-1988, 1989-1990 e 1991-1992, e 12 ratei dello scatto RI relativi al periodo 1.1.1993 – 31.12.1993.
Evidenziava, dunque, che per il biennio 1985-1986 aveva diritto all'incremento RI di £
55.000, mentre per i 3 bienni 1987-1988, 1989-1990 e 1991-1992 aveva diritto all'incremento di ulteriori £ 330.000, e infine per il periodo intercorrente dal
01.01.1993-al 31.12.1993 aveva diritto ad ulteriori 12 ratei della RI indicata, per un importo di £ 165.000, per una RI complessivamente maturata pari a £ 1.210.000, ovvero, pari ad € 624,91 annui.
Dichiarava di aver percepito una RI inferiore e pari ad € 198,84, così come indicata e dunque aveva diritto al riconoscimento delle ulteriori differenze RI pari ad € 426,07 annui .
Esponeva, che in data 8.03.2024 aveva richiesto alla di effettuare un Controparte_1
corretto ricalcolo della RI ,, senza ottenere alcun riscontro.Deduceva, altresì, che il mancato riconoscimento della RI aveva effetti negativi anche sul corretto computo del
TFS, pertanto, aveva diritto, al ricalcolo del TFS nella misura dell'80% del rateo mensile
RI maturato, per gli anni di servizio, pari alla somma di € 937,20.
Asseriva, infine, che l'errato computo della RI aveva avuto effetti negativi anche sulla propria posizione previdenziale.
La seppur regolarmente citata, non si costituiva nel presente Controparte_1
giudizio.
La domanda proposta è fondata e deve pertanto trovare integrale accoglimento, sulla base delle analoghe argomentazioni espresse nella sentenza n. 6558/2023 e nella sentenza 1652/2018 del Tribunale di Napoli (giudici dott.ssa Liguori e dott.ssa
BA ) , alle quali ci si riporta ex art 118 disp att cpc .
Preliminarmente, occorre precisare che a partire dal 1983, si sono succeduti una serie di interventi normativi volti a disciplinare la retribuzione dei dipendenti pubblici alla luce della contrattualizzazione prevista dalla legge quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo
1983, n. 93), che, per migliorare i livelli di efficienza e produttività, aveva introdotto criteri di progressione con modalità simili a quelle del rapporto di lavoro privato. In tale contesto, il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985) all'art. 40, aveva introdotto il sistema delle qualifiche funzionali per consentire il primo inquadramento del personale degli enti locali.
Il successivo art. 41, aveva previsto il meccanismo del riequilibrio dell' anzianità dei dipendenti pubblici allo scopo di parametrare l'anzianità economica all'anzianità giuridica dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale, in tale sistema la retribuzione era suddivisa per classi di stipendio, correlate alla medesima qualifica funzionale, ed erano previsti scatti biennali automatici per ogni classe. Tale meccanismo
è stato applicato fino al 31.12.1982, data in cui venne a cessare poiché fu prevista l'introduzione dal gennaio 1983 del “salario individuale di anzianità”, che veniva computato per ogni qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza a far data dal gennaio 1985.
L'art 30 della legge regionale n. 27/84 ha disciplinato il salario di anzianità, il CP_1
cui ammontare è stato poi aumentato dall'art. 38 DPR 268/87 (dal gennaio 1987) e dall'art. 44 DPR 333/90 (dal gennaio 1989).
Nel 1987 il salario individuale d'anzianità è stato modificato con l'introduzione della Part retribuzione individuale di anzianità c.d. , che ha determinato un incremento degli stipendi pubblici.
L'importo della RI maturata dal dipendente pubblico è un valore che deve essere conservato poiché rientra nella struttura della retribuzione, che comprende, così come previsto all'art 28 del CCNL Comparto regioni, i seguenti elementi:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità,
3) indennità integrativa speciale,
4) livello economico differenziato.
Tale emolumento è stato eliminato dal 1° gennaio 1991 e ai dipendenti, che avevano maturato delle somme a tale titolo, veniva riconosciuto l'importo conseguito fino al 31 dicembre 1993. In particolare, l'art 72 del D.Lgs 29/93, dall'1.1.1994 ha previsto che i dipendenti regionali potessero congelare la retribuzione individuale di anzianità maturata al
31.12.1993.
Dunque, come emerge dalla disposizioni evidenziate, il ricorrente ha maturato gli importi correlati alla qualifica funzionale posseduta per tante 24^ mensilità quanti i mesi di anzianità con riferimento al servizio prestato a titolo di salario di anzianità fino all'1.1.1989 e, da tale data fino al 01.01.1994, a titolo di RI da computare in misura fissa, così come previsto dal CCNL.
Pertanto, non avendo la fornito alcuna prova idonea a dimostrare che Controparte_1
le somme pretese dal ricorrente siano state corrisposte, deve essere dichiarata la sussistenza del diritto della ricorrente alla maggiorazione della “RI” e, per l'effetto, alle conseguenti differenze economiche, anche in merito al ricalcolo del TFS a lui spettante, che è correlato agli incrementi della “ RI”.
Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in merito al quantum delle somme dovute, poiché risultano correttamente elaborati alla luce delle disposizioni evidenziate.
Alla luce delle suesposte motivazioni, attesa la debenza delle somme richieste dal ricorrente alla a titolo di RI, il ricorso deve essere accolto. Controparte_1
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'importo annuo a titolo di RI, calcolato dal 1.9.1986 e sino al 31.12.1993, pari ad un importo annuo di € 624,91, e per Part l'effetto condanna la all'adeguamento in busta paga della Controparte_1
-Dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di
Ria, per il periodo marzo 2019 – dicembre 2019 e pari all'importo di € 355,00, e per l'effetto condanna la al pagamento di tale importo, oltre interessi Controparte_1
legali e rivalutazione monetaria;
- Dichiara il diritto del ricorrente al corretto ricalcolo del TFS pari all'importo di €
937,20, e per l'effetto condanna la al ricalcolo del TFS Controparte_1
nell'importo indicato;
- Condanna altresì la al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
euro 1.312,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data4 /11/2025. Il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12100/2024 R.G. promossa da:
: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Rambone e Parte_1
NT NI;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t.,non costituita. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.05.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva:”accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a vedersi riconoscere il corretto importo a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o RI, calcolato dalla data di assunzione e sino alla data del 31.12.1993, pari ad un importo annuo di € 624,91, e, per l'effetto, condannarsi Part la resistente amministrazione all'adeguamento in busta paga della , nonché accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire le differenze retributive maturate a titolo di Ria, per il periodo marzo 2019 – dicembre 2019 e pari all'importo di € 355,00, infine accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al corretto ricalcolo del TFS alla luce degli incrementi retributivi a titolo di RI e pari all'importo di € 937,20, con conseguente condanna della resistente al ricalcolo del TFS nell'importo appena indicato.” Esponeva di essere dipendente della dal 01.09.1986, Controparte_1 inizialmente inquadrato nel al VI° livello funzionale, e successivamente, dal 1.10.2001 nella categoria D.
Allegava che la legge regionale n.27/1984, in attuazione delle norme del DPR n.
347/1983, aveva previsto l'erogazione del c.d. emolumento RI, ovvero salario di anzianità, e che la legge regionale n. 12/1991, attuativa del DPR n. 268/1987, aveva previsto un incremento della RI per il periodo 1985-1987, protraendo la sua efficacia economica fino al 30/12/1988.
Allegava che, successivamente, la legge regionale n.42/1991, di attuazione del DPR n.
333/1990, aveva previsto un ulteriore incremento della RI per il periodo 1989-1990. i
Deduceva inoltre , che il DL n. 384/1992, all'art.7, co.1, aveva così previsto: “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93 […]”.
Lamentava che , tuttavia, la L n.388/2000, all'art.51, co.3, (legge Finanziaria), aveva così reinterpretato la norma di cui all'art. 7, co. 1, del decreto legge n. 384/1992: “… si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio
1° gennaio 1988-31 dicembre 1990 , non modifica la data del 31 dicembre 1990 , già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”.
Aggiungeva che tale norma era poi stata dichiarata incostituzionale con la sent.
n.4/2024, della Consulta, in quanto la stessa aveva una natura innovativa e non meramente interpretativa della norma ed era quindi, in contrasto con gli artt. 3, 111 co.
1 e 2 e 117 co. 1 Cost., anche in relazione all'art. 6 CEDU, con conseguente efficacia della norma di cui all'art.7, co.1, D.L n.383/1992.
Pertanto , venuta meno la norma di cui all'art.51, co.1 della l.n.388/2000, deduceva di Part aver diritto alla ricostruzione della spettantegli dal 01.09.1986, ovvero dalla data di assunzione, e sino alla data del 31.12.1993. allegava che , con i vari scatti intervenuti nella percezione della RI , per il periodo intercorrente dal 01.09.1986 al 31.12.1986 aveva maturato 4 ratei dello scatto relativo al biennio 1985-1986, 2 scatti RI integrali relativi ai bienni 1987-1988, 1989-1990 e 1991-1992, e 12 ratei dello scatto RI relativi al periodo 1.1.1993 – 31.12.1993.
Evidenziava, dunque, che per il biennio 1985-1986 aveva diritto all'incremento RI di £
55.000, mentre per i 3 bienni 1987-1988, 1989-1990 e 1991-1992 aveva diritto all'incremento di ulteriori £ 330.000, e infine per il periodo intercorrente dal
01.01.1993-al 31.12.1993 aveva diritto ad ulteriori 12 ratei della RI indicata, per un importo di £ 165.000, per una RI complessivamente maturata pari a £ 1.210.000, ovvero, pari ad € 624,91 annui.
Dichiarava di aver percepito una RI inferiore e pari ad € 198,84, così come indicata e dunque aveva diritto al riconoscimento delle ulteriori differenze RI pari ad € 426,07 annui .
Esponeva, che in data 8.03.2024 aveva richiesto alla di effettuare un Controparte_1
corretto ricalcolo della RI ,, senza ottenere alcun riscontro.Deduceva, altresì, che il mancato riconoscimento della RI aveva effetti negativi anche sul corretto computo del
TFS, pertanto, aveva diritto, al ricalcolo del TFS nella misura dell'80% del rateo mensile
RI maturato, per gli anni di servizio, pari alla somma di € 937,20.
Asseriva, infine, che l'errato computo della RI aveva avuto effetti negativi anche sulla propria posizione previdenziale.
La seppur regolarmente citata, non si costituiva nel presente Controparte_1
giudizio.
La domanda proposta è fondata e deve pertanto trovare integrale accoglimento, sulla base delle analoghe argomentazioni espresse nella sentenza n. 6558/2023 e nella sentenza 1652/2018 del Tribunale di Napoli (giudici dott.ssa Liguori e dott.ssa
BA ) , alle quali ci si riporta ex art 118 disp att cpc .
Preliminarmente, occorre precisare che a partire dal 1983, si sono succeduti una serie di interventi normativi volti a disciplinare la retribuzione dei dipendenti pubblici alla luce della contrattualizzazione prevista dalla legge quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo
1983, n. 93), che, per migliorare i livelli di efficienza e produttività, aveva introdotto criteri di progressione con modalità simili a quelle del rapporto di lavoro privato. In tale contesto, il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985) all'art. 40, aveva introdotto il sistema delle qualifiche funzionali per consentire il primo inquadramento del personale degli enti locali.
Il successivo art. 41, aveva previsto il meccanismo del riequilibrio dell' anzianità dei dipendenti pubblici allo scopo di parametrare l'anzianità economica all'anzianità giuridica dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale, in tale sistema la retribuzione era suddivisa per classi di stipendio, correlate alla medesima qualifica funzionale, ed erano previsti scatti biennali automatici per ogni classe. Tale meccanismo
è stato applicato fino al 31.12.1982, data in cui venne a cessare poiché fu prevista l'introduzione dal gennaio 1983 del “salario individuale di anzianità”, che veniva computato per ogni qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza a far data dal gennaio 1985.
L'art 30 della legge regionale n. 27/84 ha disciplinato il salario di anzianità, il CP_1
cui ammontare è stato poi aumentato dall'art. 38 DPR 268/87 (dal gennaio 1987) e dall'art. 44 DPR 333/90 (dal gennaio 1989).
Nel 1987 il salario individuale d'anzianità è stato modificato con l'introduzione della Part retribuzione individuale di anzianità c.d. , che ha determinato un incremento degli stipendi pubblici.
L'importo della RI maturata dal dipendente pubblico è un valore che deve essere conservato poiché rientra nella struttura della retribuzione, che comprende, così come previsto all'art 28 del CCNL Comparto regioni, i seguenti elementi:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità,
3) indennità integrativa speciale,
4) livello economico differenziato.
Tale emolumento è stato eliminato dal 1° gennaio 1991 e ai dipendenti, che avevano maturato delle somme a tale titolo, veniva riconosciuto l'importo conseguito fino al 31 dicembre 1993. In particolare, l'art 72 del D.Lgs 29/93, dall'1.1.1994 ha previsto che i dipendenti regionali potessero congelare la retribuzione individuale di anzianità maturata al
31.12.1993.
Dunque, come emerge dalla disposizioni evidenziate, il ricorrente ha maturato gli importi correlati alla qualifica funzionale posseduta per tante 24^ mensilità quanti i mesi di anzianità con riferimento al servizio prestato a titolo di salario di anzianità fino all'1.1.1989 e, da tale data fino al 01.01.1994, a titolo di RI da computare in misura fissa, così come previsto dal CCNL.
Pertanto, non avendo la fornito alcuna prova idonea a dimostrare che Controparte_1
le somme pretese dal ricorrente siano state corrisposte, deve essere dichiarata la sussistenza del diritto della ricorrente alla maggiorazione della “RI” e, per l'effetto, alle conseguenti differenze economiche, anche in merito al ricalcolo del TFS a lui spettante, che è correlato agli incrementi della “ RI”.
Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in merito al quantum delle somme dovute, poiché risultano correttamente elaborati alla luce delle disposizioni evidenziate.
Alla luce delle suesposte motivazioni, attesa la debenza delle somme richieste dal ricorrente alla a titolo di RI, il ricorso deve essere accolto. Controparte_1
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'importo annuo a titolo di RI, calcolato dal 1.9.1986 e sino al 31.12.1993, pari ad un importo annuo di € 624,91, e per Part l'effetto condanna la all'adeguamento in busta paga della Controparte_1
-Dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di
Ria, per il periodo marzo 2019 – dicembre 2019 e pari all'importo di € 355,00, e per l'effetto condanna la al pagamento di tale importo, oltre interessi Controparte_1
legali e rivalutazione monetaria;
- Dichiara il diritto del ricorrente al corretto ricalcolo del TFS pari all'importo di €
937,20, e per l'effetto condanna la al ricalcolo del TFS Controparte_1
nell'importo indicato;
- Condanna altresì la al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
euro 1.312,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data4 /11/2025. Il Giudice
Dott. Maria Lucantonio