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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 7679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7679 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al NRG 11008 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
rappresentato e difesa dall'avv. GIOVANNI NUCIFERO Parte_1 E
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALBA DI LASCIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9.05.24 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la esponendo: che, con precedente ricorso, si Controparte_1 era rivolto alla sezione lavoro di questo Tribunale esponendo di essere stato adibito dalla Regione alla vigilanza dei beni regionali con l'affidamento di specifiche funzioni di sorveglianza;
che la stessa CP_1
aveva richiesto alla di attribuirgli le
[...] Controparte_2 funzioni di “Ufficiale di Polizia Giudiziaria” e tanto al fine di consentirgli il pieno espletamento delle funzioni assegnategli;
che la aveva accolto la richiesta della e con Controparte_2 CP_1 D.P.G.R.C. N. 791 del 02.02.1994 lo aveva formalmente investito delle funzioni di “Ufficiale di Polizia Giudiziaria”; che per effetto di tale attribuzione egli aveva ottenuto il riconoscimento da parte datoriale dell'indennità di vigilanza di cui all'art 37, co. 1 lettera b del CCNL 94/97, così come confermata ed aggiornata dall'art.16 comma 2° CCNL 22.01.2004; che, tuttavia, tale indennità gli era stata riconosciuta dalla sino al 28.02.2000, data in cui l'Ente, nonostante il Controparte_1 permanere di tutti i requisiti, l'aveva illegittimamente sospesa;
che, pertanto, era stato costretto a rivolgersi al Tribunale di Napoli chiedendo di condannare la parte datrice di lavoro al pagamento delle somme maturate e non pagate;
che, in primo grado, il Tribunale di Napoli - con la sentenza n. 6774/2018 aveva rigettato la domanda sua e degli altri suoi 18 colleghi;
che avverso tale provvedimento di rigetto aveva proposto – unitamente ai colleghi appello e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2344/2021, aveva accolto la domanda con sentenza depositata in data 04.05.2021 stabilendo che: “l'indennità ridotta….prevista dal secondo periodo dell'art. 37 comma 1 lettera b) del C.C.N.L. del 6.7.1995, come integrato dall'art. 16 comma 2 del CCNL del 22.1.2004…può essere corrisposta al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza per il solo fatto del profilo posseduto, ovvero anche se non svolge le funzioni, di cui all'art. 5 della L. 65/86” e per l'effetto aveva condannato la al pagamento Controparte_1 della indennità di vigilanza dalla data dell'illegittima sospensione;
che tale sentenza non era stata impugnata ed era, quindi, passata in cosa giudicata;
che, nonostante il giudicato, la con Controparte_1 provvedimento PG/2021/0631226 aveva provveduto ad effettuare un pagamento solo parziale, sia della sorta che degli interessi spettanti, come si evince dalla busta paga di febbraio 2022 in palese violazione dei parametri per l'indennità di vigilanza fissati delle richiamate norme dei CCNL Enti locali 1994/1997 e 2004; di aver provveduto a costituire in mora la CP_1
chiedendo il pagamento sia delle differenze che degli interessi
[...] erroneamente calcolati dalla Regione, sia le indennità maturate successivamente e sino alla data della sua apposizione in quiescenza del 01.10.2018; che la non aveva dato riscontro a tale Controparte_1 richiesta;
che egli ha anche diritto ad ottenere l'adeguamento del TFS in quanto l'indennità di vigilanza è una delle componenti della sua retribuzione.
Tanto premesso, concludeva: “A) Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze dell'indennità di vigilanza per sorta ed interessi maturati alla data del 27.07.2017, pari alla complessiva somma di €. 7.775,76; B) Dichiarare, inoltre, l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 2344/2021, in relazione al rapporto di durata costituito dal contratto di lavoro del ricorrente ad alla obbligazione periodica costituita dal pagamento della retribuzione mensile e per l'effetto condannare la al pagamento in suo favore delle indennità Controparte_1 maturate a far data dal 01.08.2017 pari alla complessiva somma €. 1.306,10 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
C) Dichiarare, inoltre, il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze TFS sull'indennità di vigilanza maturate pari al complessivo importo di €. 1.066,41 D) Per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 10.148,27, come da prospetto contabile. E) Condannare, infine, la al Controparte_1 pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese.”
Si costituiva la che con diverse argomentazioni contestava Controparte_1 la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio parte ricorrente formulava nuovi conteggi elaborati anche sulla base delle considerazioni svolte in punto di diritto dalla nella memoria difensiva. Controparte_1 Quindi, a modifica della domanda iniziale riduceva le iniziali pretese chiedendo: A) dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze dell'indennità di vigilanza spettante, in forza del giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2344/2021; B) per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della differenza lorda ancora dovuta, pari al complessivo importo di €.5.718,61, oltre gli ulteriori interessi su tale somma dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
C) condannare, infine, la al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1 onorari del presente giudizio, ivi comprese le spese contabili con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”. Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre sentenze emesse dal Tribunale di Napoli -Sez. Lavoro considerato che le problematiche in essa affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
La ritiene di aver correttamente pagato gli importi dovuti Controparte_1 al ricorrente ma proprio dal prospetto di calcolo riportato nella memoria difensiva emerge che quest'ultimo risulta ad oggi ancora creditore. Ed, infatti il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive consegue, in primo luogo, dall'illegittima detrazione dalle somme spettanti dei contributi previdenziali che sono, invece, integralmente a carico della datrice di lavoro ed, in secondo luogo, dall'erronea determinazione degli interessi che la convenuta ha conseguentemente conteggiato detraendo illegittimamente dalla base di calcolo le trattenute previdenziali. In proposito basti considerare che nel conteggio elaborato dalla CP_1 e riportato nella sua memoria di costituzione sono state illegittimamente applicate sulle somme spettanti al ricorrente una pluralità di trattenute contributive (CPDEL; ; ; ) ed emerge, altresì, per CP_3 CP_4 CP_5 tabulas, anche l'ulteriore erroneità del calcolo degli interessi così come in concreto effettuato dal momento che l'Ente, dopo aver determinato le somme spettanti per sorta ed accessori con provvedimento del 16.12.2021 recante prot. PG/2021/0631226 (doc. n. 7), ha provveduto, poi, ad erogarle materialmente oltre un anno dopo, con la busta paga del febbraio 2022, che entrambe le parti producono in atti. Sulla scorta di tali elementi risulta incontestabile che il ricorrente avrà diritto a percepire le differenze sia a titolo di sorta mediante restituzione delle trattenute previdenziali illegittimamente applicate dalla sia a titolo di interessi CP_1 erroneamente calcolati. Va, infatti, in questa sede evidenziato che il thema decidendum va circoscritto, in questo caso, alla richiesta di parte ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali a carico del lavoratore e, pertanto, al contenuto economico della condanna così come disposta dalla sentenza suindicata nel cui ambito va ascritto il diritto di parte ricorrente ad ottenere le retribuzioni arretrate senza la decurtazione della quota previdenziale a carico del lavoratore. Trattasi di una fattispecie in relazione alla quale non è applicabile l'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che attiene, infatti, alle tematiche fiscali e non autorizza la parte datoriale a trattenere la quota di previdenza a carico del lavoratore nell'ipotesi (quale quella di cui si tratta) di condanna al pagamento di differenze retributive. Al riguardo, è, invece, da sottolineare che la fattispecie va sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 23, ai sensi della quale: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta...". Ed, infatti, l'articolo 19 della stessa legge (v. pure articolo 2115 c.c.) impone la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione. Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno ribadito, anche di recente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019), che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versate all'ente previdenziale mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicche', in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (cfr., ex multis, Cass. n. 12964/2010, secondo cui "Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore"). Vanno, infatti, tenuti distinti nel rapporto di lavoro due autonomi rapporti, seppure interdipendenti: il primo tra datore di lavoro e (di natura CP_6 previdenziale); il secondo tra lo stesso datore e il lavoratore (rapporto contrattuale) per cui, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso lavoratore per quote di retribuzione, l'inadempimento da parte del datore di lavoro sorge al momento del mancato pagamento delle medesime perché l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha valore di accertamento costitutivo e di condanna, tanto è vero che nella circostanza vengono liquidati anche gli interessi e rivalutazione. In altri termini, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge, resta obbligato, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo. Ne consegue che, in caso di sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive a qualsiasi titolo maturate, la parte datoriale non è esentata dall'obbligo di versare i contributi ed è tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo 23, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, "assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23181/2013; 6448/2009; 3872/2009; 8800/2008). Ed, ancora - sia pure con riferimento alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra ma con principio certamente estensibile, per identità di ratio, anche alla presente fattispecie - la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che "La disposizione di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 19", innanzi citata, "è stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (cfr., tra le altre, Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), "altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante" (Cass. n. 25956/2017, cit.). Da ultimo, in tal senso, anche Cass. Sez. Lavoro 15.06.2020 n. 12708. Ciò posto, nel nuovo conteggio depositato dal procuratore di parte ricorrente in corso di causa sono stati calcolati gli importi mensili dell'indennità mediante divisione per dodici degli importi annui fissati dai CCNL applicabili ratione temporis, da tali importi è stata, poi, detratta l'IRPEF e sull'importo netto così ottenuto sono stati calcolati gli interessi che, sommati alla sorta lorda mensile, hanno determinato, nell'ultima colonna, il totale lordo dovuto. Da tale totale lordo è stata, infine, sottratta, a titolo di anticipo, la somma effettivamente pagata in busta paga pari ad € 10.339,23, ottenendo così la differenza lorda ancora dovuta pari ad € € 5.718,61. In definitiva, in applicazione degli esposti - ed ormai consolidati - arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità nella materia, la va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_1 della somma di € 5.718,61 oltre accessori di legge. Né può essere condivisa l'ulteriore eccezione così come sollevata dalla inerente la legittimità della trattenuta, sull'importo Controparte_1 dovuto alla parte ricorrente, dell'IRPEF, medio tempore già versata all'Agenzia delle Entrate, essendo principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale “allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali” ( cfr. Cass. 19790/2011). Va, invece, rigettato il capo della domanda giudiziale inerente la richiesta di condanna della al pagamento delle differenze Controparte_1 conseguentemente maturate a titolo di TFS per difetto di legittimazione passiva dal momento che, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall . CP_6 Le spese seguono la soccombenza ma l'esito della lite, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, ne giustifica la compensazione nella misura della metà.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di parte ricorrente, per la Controparte_1 causale di cui alla parte motiva, della differenza lorda ancora dovuta pari al complessivo importo di € 5.718,61, oltre accessori di legge. Condanna la al pagamento delle spese di lite che, Controparte_1 compensate per la metà, liquida in € 1330,00 oltre oneri accessori come per legge con attribuzione. Napoli, il 25/10/2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli