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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/07/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2882/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. Parte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RICORRENTE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. FADDA LUCA LORENZO CP_1
RESISTENTE IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 5 del 2024 del Giudice di pace di Pattada, decisa con emissione del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: in riforma della sentenza impugnata…respingere l'opposizione siccome infondata e, per l'effetto, confermare validità ed efficacia del verbale di accertamento contestato. Vinte le spese.
Per il resistente: rigettare e respingere l'appello per cui è causa in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
con conferma della impugnata sentenza;
con vittoria di competenze del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21.5.2024 il Giudice di pace di Pattada annullava il verbale di accertamento n. ptr
2497001113 redatto dalla sezione Polizia stradale di così accogliendo il ricorso proposto da Pt_1
, al quale era stata contestata la violazione di cui all'art. 142/9° comma del C.d.S a CP_1 seguito del rilevamento della velocità con apparecchiatura “Telelaser” mod. LT 20-20. In particolare, il Giudice adito accoglieva l'eccezione di inaffidabilità della misurazione eseguita con quello strumento in base sia alla previsione di cui all'art. 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada introdotto con DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche che al rilievo per cui la correttezza della contestazione dipendeva in concreto dalla destrezza del singolo agente nel compimento di tutte le operazioni e tanto in contrasto con l'esigenza di certezza che solo la misurazione e registrazione automatica da parte dell'apparecchio avrebbero potuto garantire.
Ancora, chiariva che l'accertamento visivo compiuto dall'operatore di polizia, in quanto tale, non avrebbe potuto beneficiare di alcuna valenza probatoria privilegiata e così colmare l'insufficiente certezza di quanto rilevato con la strumentazione utilizzata e che la strumentazione utilizzata non era conforme alle previsioni normative che richiedevano che la stessa potesse fissare sia la velocità sia il veicolo a cui la stessa si riferiva.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la che affidava l'impugnazione ai Parte_1 seguenti motivi: lamentava la violazione ed errata applicazione degli artt. 38 - 112 c.p.c. e dell'art. 7
D.lgs. 150/2011, avendo omesso il Giudice adito di pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata (chiedeva pertanto l'assegnazione di un termine entro il quale riassumere la causa dinanzi al Giudice competente); nel merito si doleva della contraddittorietà e illogicità della sentenza che aveva ritenuto l'accertamento di cui al verbale inaffidabile e non conforme al dettato normativo per il tipo di modalità di funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata. Evidenziava, invece, come questa (Telelaser Trucam) non solo misurasse la velocità, ma acquisisse i fotogrammi del veicolo sottoposto a rilevamento che oltretutto nel caso di specie transitava in quel momento senza altri veicoli vicini, così da poer essere precisamente identificato. Sosteneva, poi, che la prova del malfunzionamento avrebbe dovuto essere fornita dalla controparte, come più volte chiarito dalla
Suprema Corte che aveva anche ribadito che la violazione delle norme in punto di limiti di velocità poteva ritenersi provata sulla base dei rilievi desunti dalle apparecchiature e delle contestuali constatazioni personali degli agenti. Ancora, evidenziava come la lettura del display dello strumento che aveva registrato la velocità e la rilevazione del numero di targa evidente nei fotogrammi allegati al verbale non costituissero percezioni sensoriali suscettibili di apprezzamento individuale, ma dati oggettivi trasfusi nel verbale che, dunque, per questi aspetti era coperto da fede privilegiata. Sosteneva che con il telelaser era stato possibile visualizzare la velocità tenuta dal mezzo e riferirla al veicolo di proprietà dello e da questi condotto e richiamava a tal fine tutta la documentazione versata in CP_1 atti. Prendeva posizione anche sugli altri motivi di opposizione, ritenuti assorbiti nella sentenza impugnata e relativi alla mancanza di segnaletica nella corsia di sorpasso (non necessaria per la mancanza sia di ragioni di sicurezza che di disposizioni di specifiche fonti normative), sia alla natura della SS 131 ove era stata contestata la violazione che, tranne in un tratto, in quanto strada extraurbana principale, vedeva la vigenza del limite di velocità di 90 Km/h, senza che neppure sussistesse per l'ente proprietario della strada – che aveva già segnalato la tipologia della strada – l'obbligo di rendere noto tale limite con il segnale verticale. Concludeva in conformità.
Si costituiva lo che rilevava come, non essendo comparsa all'udienza di discussione e non CP_1 avendo dunque iniststito nella sua eccezione, l'avversaria avesse abbandonato la censura della competenza territoriale del Giudice adito, tanto da non poterne neppure più fare motivo d'appello.
Evidenziava come non fossero mai stati dimostrati il corretto funzionamento della strumentazione impiegata e la sua conformità al dettato normativo, come il certificato di taratura prodotto risalisse al
2022 (ovvero ad oltre un annno prima della contestazione) e come l'apparecchiatura non risultassse neppure omologata. Contestava anche la valenza probatoria dei fotogrammi sia perché tardivamente prodotti in primo grado, sia perché lo ritravevano in un gruppo di auto incolonnate con conseguente ulteriore difetto di rilevamento della velocità. Ancora, sosteneva che nulla fosse stato provato circa la regolarità della segnaletica stradale, al di là di quanto solo affermato nel verbale (e comunque i verbalizzanti non avevano dato atto di aver accertato personalmente la presenza e l'ubicazione del cartello stradale che non risultava presente, ovvero non risultava visibile). Ancora, deduceva che la
SS 131 DCN nel tratto di strada teatro della contestazione fosse una strada extraurbana principale a doppia corsia per senso di marcia, sicché il segnale di preavviso della postazione di rilevamento avrebbe dovuto essere posto non solo lungo il ciglio destro della strada ma anche lungo la linea di mezzeria;
infine, sosteneva che il limite effettivamnete applicabile fosse quello di 110 km/h e non quello di 90 km/h. Chiedeva il rigetto dell'appello.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado la causa approdava alla decisione ex artt. 127 ter e
420 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo stesso Giudice di primo grado ha dato atto dlela regolare costituzione in giudizio dell'odierna appellante, la cui mancata partecipazione all'udienza di discussione non può affatto intendersi come abbandono delle difese e, in particolare, dell'eccezione di difetto di competenza territoriale. Questa, dunque, avrebbe dovuto costituire oggetto di giudizio (anche d'ufficio, stante il suo carattere funzionale ed inderogabile) ed essere anche accolta, valendo il criterio del luogo in cui è stata accertata la violazione (luogo rientrante nel territorio del comune di Orune con conseguente competenza del Giudice di pace di . Pur essendo stata pronunciata la sentenza impugnata dal Pt_1
Giudice incompetente, è necessario procedere in sede d'appello al giudizio nel merito, non ricorrendo nessuno dei tassativi casi in cui l'art. 354 c.p.c. prevede la remissione del processo al Giudice di primo grado.
Si dà atto della inesaminabilità della questione relativa all'omologazione dell'apprecchiatura utilizzata che non ha costituito mai motivo di opposizione e dunque oggetto del precedente grado di giudizio.
Il secondo motivo di impugnazione censura la pronuncia laddove ha ritenuto che lo strumento utilizzato, telelaser Trucam, non consente di fornire una prova certa del superamento del limite di velocità da parte del veicolo condotto dal resistente. Ora, dalla documentazione presente in giudizio emerge che la velocità di guida è stata acquisita mediante apparecchiatura Telelaser mod. Trucam matricola TC009960, regolarmente omologata e dotata del certificato di taratura del 17.11.2022, collaudata il 24.11.2024, risultata conforme alle specifiche del campione depositato presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e verificata nella sua funzionalità prima dell'inizio del servizio, come da relazione dell'1.9.2023 a mezzo dell'autotest che in tutte le prove ha dato esito positivo. Risulta, poi, che il Telelaser è stato posizionato puntandolo sul cartello della km. 62,300, previa sua segnalazione a 1400 metri prima e, dunque, ad una distanza tale da consentire all'automobilista diligente di adeguare la sua velovità al limite consentito (significativo anche che gli accertatori indossassero i GAV, cosa che, unitamente alla verosimile presenza dell'auto di servizio, doveva redere vieppiù concretamente visibile la postazione). Come noto, la strumentazione in questione - sulla cui funzionalità non possono sussistere seri dubbi - per sua stessa tecnologia scatta il fotogramma del mezzo con cui viene commessa l'infrazione: agli atti vi
è la fotografia a campo lungo dove effettivamente vi sono altre tre vetture, ma ben distanziate da quella di causa. Peraltro, occorre rilevare come il trasgressore sia stato subito fermato (con conseguenza mancanza di soluzione di continuità tra l'individuazione del veicolo con lo strumento e quello compiuto dagli accertatori) e gli sia stato mostrato il display dello strumento che segnalava la velocità di 160 km/h. L'acquisizione di tale immagine appartiene all'area dell'omologazione e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura stessa;
gli altri dati emergenti dagli atti sopra richiamati danno conto dell'adeguata presegnalazione della postazione. E occorre considerare che quanto eseguito dagli agenti accertatori, i risultati oggettivi delle prove di funzionamento, le attività descritte in verbale che hanno condotto alla contestazione non appartengono affatto alla sfera della valutazione personale del soggetto e sono dunque coperti da fede privilegiata, facendo piena prova fino a querela di falso;
per contro, sono rimaste mere allegazioni di parte la non idoneità e il mancato funzionamento della strumentazione, mentre “l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia” (così la massima di Cass. 15324 del 2006, cui è seguita la conforme pronuncia 17906 del 2011). Ancora, non possono esservi dubbi sul fatto che sul tratto di strada in questione vigesse il limite di 90 km/k, costituendo questa circostanza non una valutazione ma un rilievo oggettivo, legato alla presenza
(come ulteriormente si evince dagli atti) di apposita segnaletica verticale. Peraltro, anche in tal caso si rileva come sarebbe stato onere dell'opponenete dimostrare l'assenza di diversi limiti di velocità nel tratto compreso tra il punto in cui la velocità è stata rilevata e l'intersezione immediatamente precedente.
Infine, si rammenta che, come da capo 7.2 del D.M. 14.6.2017, i segnali stradali o i dispositivi richiamati al punto 7.1 (quelli delle postazioni di controllo), essendo segnali stradali verticali di indicazione, non richiedono la loro ripetizione sul lato sinistro della strada (sia a doppio senso che a senso unico e anche a più corsie), se non nel caso di cui all'art. 81 comma 1 del regolamento e cioè quando tanto sia reso necessario da motivi di sicurezza ovvero previsto da norme specifiche relative alle singole categorie di segnali, condizioni nessuna delle quali è stata puntualmente allegata e dimostrata dall'automobilista.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve trovare integrale accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione di al verbale CP_1 di contestazione oggetto del procedimento.
Le spese del presente grado, liquidate nel dispositivo, seguono la socco,benza, mentre nulla si dispone per quelle del precedente grado per cui non vi è specifica domanda.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza 5 del 2025 del Giudice di pace di
Pattada rigetta l'opposizione avverso il processo verbale n. verbale di accertamento e violazione n. ptr 2497001113; - condanna alla rifusione in favore CP_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 800,00, oltre rimborso
[...] forfetario ed accessori di legge
Sassari, 15/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2882/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. Parte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RICORRENTE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. FADDA LUCA LORENZO CP_1
RESISTENTE IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 5 del 2024 del Giudice di pace di Pattada, decisa con emissione del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: in riforma della sentenza impugnata…respingere l'opposizione siccome infondata e, per l'effetto, confermare validità ed efficacia del verbale di accertamento contestato. Vinte le spese.
Per il resistente: rigettare e respingere l'appello per cui è causa in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
con conferma della impugnata sentenza;
con vittoria di competenze del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21.5.2024 il Giudice di pace di Pattada annullava il verbale di accertamento n. ptr
2497001113 redatto dalla sezione Polizia stradale di così accogliendo il ricorso proposto da Pt_1
, al quale era stata contestata la violazione di cui all'art. 142/9° comma del C.d.S a CP_1 seguito del rilevamento della velocità con apparecchiatura “Telelaser” mod. LT 20-20. In particolare, il Giudice adito accoglieva l'eccezione di inaffidabilità della misurazione eseguita con quello strumento in base sia alla previsione di cui all'art. 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada introdotto con DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche che al rilievo per cui la correttezza della contestazione dipendeva in concreto dalla destrezza del singolo agente nel compimento di tutte le operazioni e tanto in contrasto con l'esigenza di certezza che solo la misurazione e registrazione automatica da parte dell'apparecchio avrebbero potuto garantire.
Ancora, chiariva che l'accertamento visivo compiuto dall'operatore di polizia, in quanto tale, non avrebbe potuto beneficiare di alcuna valenza probatoria privilegiata e così colmare l'insufficiente certezza di quanto rilevato con la strumentazione utilizzata e che la strumentazione utilizzata non era conforme alle previsioni normative che richiedevano che la stessa potesse fissare sia la velocità sia il veicolo a cui la stessa si riferiva.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la che affidava l'impugnazione ai Parte_1 seguenti motivi: lamentava la violazione ed errata applicazione degli artt. 38 - 112 c.p.c. e dell'art. 7
D.lgs. 150/2011, avendo omesso il Giudice adito di pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata (chiedeva pertanto l'assegnazione di un termine entro il quale riassumere la causa dinanzi al Giudice competente); nel merito si doleva della contraddittorietà e illogicità della sentenza che aveva ritenuto l'accertamento di cui al verbale inaffidabile e non conforme al dettato normativo per il tipo di modalità di funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata. Evidenziava, invece, come questa (Telelaser Trucam) non solo misurasse la velocità, ma acquisisse i fotogrammi del veicolo sottoposto a rilevamento che oltretutto nel caso di specie transitava in quel momento senza altri veicoli vicini, così da poer essere precisamente identificato. Sosteneva, poi, che la prova del malfunzionamento avrebbe dovuto essere fornita dalla controparte, come più volte chiarito dalla
Suprema Corte che aveva anche ribadito che la violazione delle norme in punto di limiti di velocità poteva ritenersi provata sulla base dei rilievi desunti dalle apparecchiature e delle contestuali constatazioni personali degli agenti. Ancora, evidenziava come la lettura del display dello strumento che aveva registrato la velocità e la rilevazione del numero di targa evidente nei fotogrammi allegati al verbale non costituissero percezioni sensoriali suscettibili di apprezzamento individuale, ma dati oggettivi trasfusi nel verbale che, dunque, per questi aspetti era coperto da fede privilegiata. Sosteneva che con il telelaser era stato possibile visualizzare la velocità tenuta dal mezzo e riferirla al veicolo di proprietà dello e da questi condotto e richiamava a tal fine tutta la documentazione versata in CP_1 atti. Prendeva posizione anche sugli altri motivi di opposizione, ritenuti assorbiti nella sentenza impugnata e relativi alla mancanza di segnaletica nella corsia di sorpasso (non necessaria per la mancanza sia di ragioni di sicurezza che di disposizioni di specifiche fonti normative), sia alla natura della SS 131 ove era stata contestata la violazione che, tranne in un tratto, in quanto strada extraurbana principale, vedeva la vigenza del limite di velocità di 90 Km/h, senza che neppure sussistesse per l'ente proprietario della strada – che aveva già segnalato la tipologia della strada – l'obbligo di rendere noto tale limite con il segnale verticale. Concludeva in conformità.
Si costituiva lo che rilevava come, non essendo comparsa all'udienza di discussione e non CP_1 avendo dunque iniststito nella sua eccezione, l'avversaria avesse abbandonato la censura della competenza territoriale del Giudice adito, tanto da non poterne neppure più fare motivo d'appello.
Evidenziava come non fossero mai stati dimostrati il corretto funzionamento della strumentazione impiegata e la sua conformità al dettato normativo, come il certificato di taratura prodotto risalisse al
2022 (ovvero ad oltre un annno prima della contestazione) e come l'apparecchiatura non risultassse neppure omologata. Contestava anche la valenza probatoria dei fotogrammi sia perché tardivamente prodotti in primo grado, sia perché lo ritravevano in un gruppo di auto incolonnate con conseguente ulteriore difetto di rilevamento della velocità. Ancora, sosteneva che nulla fosse stato provato circa la regolarità della segnaletica stradale, al di là di quanto solo affermato nel verbale (e comunque i verbalizzanti non avevano dato atto di aver accertato personalmente la presenza e l'ubicazione del cartello stradale che non risultava presente, ovvero non risultava visibile). Ancora, deduceva che la
SS 131 DCN nel tratto di strada teatro della contestazione fosse una strada extraurbana principale a doppia corsia per senso di marcia, sicché il segnale di preavviso della postazione di rilevamento avrebbe dovuto essere posto non solo lungo il ciglio destro della strada ma anche lungo la linea di mezzeria;
infine, sosteneva che il limite effettivamnete applicabile fosse quello di 110 km/h e non quello di 90 km/h. Chiedeva il rigetto dell'appello.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado la causa approdava alla decisione ex artt. 127 ter e
420 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo stesso Giudice di primo grado ha dato atto dlela regolare costituzione in giudizio dell'odierna appellante, la cui mancata partecipazione all'udienza di discussione non può affatto intendersi come abbandono delle difese e, in particolare, dell'eccezione di difetto di competenza territoriale. Questa, dunque, avrebbe dovuto costituire oggetto di giudizio (anche d'ufficio, stante il suo carattere funzionale ed inderogabile) ed essere anche accolta, valendo il criterio del luogo in cui è stata accertata la violazione (luogo rientrante nel territorio del comune di Orune con conseguente competenza del Giudice di pace di . Pur essendo stata pronunciata la sentenza impugnata dal Pt_1
Giudice incompetente, è necessario procedere in sede d'appello al giudizio nel merito, non ricorrendo nessuno dei tassativi casi in cui l'art. 354 c.p.c. prevede la remissione del processo al Giudice di primo grado.
Si dà atto della inesaminabilità della questione relativa all'omologazione dell'apprecchiatura utilizzata che non ha costituito mai motivo di opposizione e dunque oggetto del precedente grado di giudizio.
Il secondo motivo di impugnazione censura la pronuncia laddove ha ritenuto che lo strumento utilizzato, telelaser Trucam, non consente di fornire una prova certa del superamento del limite di velocità da parte del veicolo condotto dal resistente. Ora, dalla documentazione presente in giudizio emerge che la velocità di guida è stata acquisita mediante apparecchiatura Telelaser mod. Trucam matricola TC009960, regolarmente omologata e dotata del certificato di taratura del 17.11.2022, collaudata il 24.11.2024, risultata conforme alle specifiche del campione depositato presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e verificata nella sua funzionalità prima dell'inizio del servizio, come da relazione dell'1.9.2023 a mezzo dell'autotest che in tutte le prove ha dato esito positivo. Risulta, poi, che il Telelaser è stato posizionato puntandolo sul cartello della km. 62,300, previa sua segnalazione a 1400 metri prima e, dunque, ad una distanza tale da consentire all'automobilista diligente di adeguare la sua velovità al limite consentito (significativo anche che gli accertatori indossassero i GAV, cosa che, unitamente alla verosimile presenza dell'auto di servizio, doveva redere vieppiù concretamente visibile la postazione). Come noto, la strumentazione in questione - sulla cui funzionalità non possono sussistere seri dubbi - per sua stessa tecnologia scatta il fotogramma del mezzo con cui viene commessa l'infrazione: agli atti vi
è la fotografia a campo lungo dove effettivamente vi sono altre tre vetture, ma ben distanziate da quella di causa. Peraltro, occorre rilevare come il trasgressore sia stato subito fermato (con conseguenza mancanza di soluzione di continuità tra l'individuazione del veicolo con lo strumento e quello compiuto dagli accertatori) e gli sia stato mostrato il display dello strumento che segnalava la velocità di 160 km/h. L'acquisizione di tale immagine appartiene all'area dell'omologazione e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura stessa;
gli altri dati emergenti dagli atti sopra richiamati danno conto dell'adeguata presegnalazione della postazione. E occorre considerare che quanto eseguito dagli agenti accertatori, i risultati oggettivi delle prove di funzionamento, le attività descritte in verbale che hanno condotto alla contestazione non appartengono affatto alla sfera della valutazione personale del soggetto e sono dunque coperti da fede privilegiata, facendo piena prova fino a querela di falso;
per contro, sono rimaste mere allegazioni di parte la non idoneità e il mancato funzionamento della strumentazione, mentre “l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia” (così la massima di Cass. 15324 del 2006, cui è seguita la conforme pronuncia 17906 del 2011). Ancora, non possono esservi dubbi sul fatto che sul tratto di strada in questione vigesse il limite di 90 km/k, costituendo questa circostanza non una valutazione ma un rilievo oggettivo, legato alla presenza
(come ulteriormente si evince dagli atti) di apposita segnaletica verticale. Peraltro, anche in tal caso si rileva come sarebbe stato onere dell'opponenete dimostrare l'assenza di diversi limiti di velocità nel tratto compreso tra il punto in cui la velocità è stata rilevata e l'intersezione immediatamente precedente.
Infine, si rammenta che, come da capo 7.2 del D.M. 14.6.2017, i segnali stradali o i dispositivi richiamati al punto 7.1 (quelli delle postazioni di controllo), essendo segnali stradali verticali di indicazione, non richiedono la loro ripetizione sul lato sinistro della strada (sia a doppio senso che a senso unico e anche a più corsie), se non nel caso di cui all'art. 81 comma 1 del regolamento e cioè quando tanto sia reso necessario da motivi di sicurezza ovvero previsto da norme specifiche relative alle singole categorie di segnali, condizioni nessuna delle quali è stata puntualmente allegata e dimostrata dall'automobilista.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve trovare integrale accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione di al verbale CP_1 di contestazione oggetto del procedimento.
Le spese del presente grado, liquidate nel dispositivo, seguono la socco,benza, mentre nulla si dispone per quelle del precedente grado per cui non vi è specifica domanda.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza 5 del 2025 del Giudice di pace di
Pattada rigetta l'opposizione avverso il processo verbale n. verbale di accertamento e violazione n. ptr 2497001113; - condanna alla rifusione in favore CP_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 800,00, oltre rimborso
[...] forfetario ed accessori di legge
Sassari, 15/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella