Sentenza 30 aprile 2015
Massime • 1
Non è necessario che sia comunicato personalmente all'imputato, già ritualmente dichiarato contumace, l'avviso del rinvio del processo con indicazione della data e del luogo di prosecuzione del giudizio, neanche quando questo si "trasferisce" dalla "sede distaccata", soppressa ex art. 1 D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, a quella "centrale" del tribunale, se l'ordinanza che dispone il rinvio è stata letta in udienza, in quanto l'imputato contumace è rappresentato dal difensore ad ogni effetto consentito dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 23274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23274 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 30/04/2015
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 2231
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 9411/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO RI TI N. IL 24/02/1961;
SA CI N. IL 07/01/1953;
avverso la sentenza n. 1212/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 23/09/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore avv. Saraceno Massimo, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti EO RI TI e SA CI, con sentenza del 23.9.2014, in parziale riforma della sentenza emessa il 30.9.2013 dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Taranto, appellata dagli stessi, sostituiva la pena detentiva loro inflitta con la corrispondente sanzione pecuniaria di Euro 45.000 di multa, per l'effetto risultando a loro carico quella complessiva di Euro 48.000 di multa ciascuno, confermando nel resto l'impugnata sentenza. I due erano imputati del reato di cui all'art. 110, art. 256, commi 1 e 3, in relazione al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192, comma 1 e succ. mod e it., perché, in concorso tra loro, nella suindicata qualità, su un terreno di proprietà della S.r.l. Sprint Gas, destinato ad uso agricolo, consentivano l'abbandono incontrollato sul suolo, da parte di ignoti, di rifiuti speciali rappresentanti, in gran parte, da inerti provenienti da demolizioni edili, procedendo al successivo interramento, mediante spianamento con l'ausilio di mezzi meccanici, come risulta dall'allegato verbale di sequestro redatto il 31.08.2011. Acc. in agro di Carosino, il 22.10.2010. Con la recidiva infraq. per entrambi.
Il Tribunale li aveva ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 256, comma 3 loro ascritto (con assoluzione dalla residua imputazione per non aver commesso il fatto) e, con la concessione delle attenuanti generiche ad entrambi, condannati alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda (pena sospesa), con confisca del terreno oggetto del sequestro;
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto unico ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, EO RI TI e SA CI deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Art. 606 c.p.p., lett. c) ed e): inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità.
Il ricorrente ricorda che nell'atto di appello aveva evidenziato la nullità della sentenza di primo grado, in quanto viziata irrimediabilmente dall'omessa notifica agli imputati contumaci dell'avviso del cambiamento della sede giudicante dalla Sezione Distaccata di Grottaglie a quella principale di Taranto. Il ricorrente ricorda, nello specifico, che in base alle allora vigenti regole sulla determinazione della competenza territoriale e sulla suddivisione tra la sezione principale e le sezioni distaccate del Tribunale, il processo si era instaurato con la celebrazione della prima udienza dibattimentale in data 2.7.2012 dinanzi al Tribunale di Taranto - Sez. distaccata di Grottaglie. In quella sede, all'udienza del 25.2.2013, veniva dichiarata la contumacia di entrambi gli imputati. A seguito dell'udienza del 22.4.2013, il processo veniva rinviato per la prosecuzione dell'istruttoria all'udienza del 30.9.2013 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica di Taranto, poiché con Decreto legislativo 07.09.2012 n. 155 era stata disposta la soppressione della sezione distaccata di Grottaglie. Il processo ha quindi cambiato sede giudicante, "migrando" dal Comune di Grottaglie al Comune di Taranto, ossia ad approssimativamente 23 km di distanza.
Il ricorrente si duole che di tale significativo cambiamento non sia stata minimante data alcuna comunicazione agli imputati, contumaci e sostiene che ciò abbia sensibilmente vulnerato il diritto di difesa degli imputati, integrando una nullità di tipo assoluto. A sostegno dell'assunto in esame, già nell'atto di appello la difesa ricorda di avere messo in evidenza e richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto per cui: "l'inesatta indicazione, nel provvedimento con cui l'interessato viene citato a giudizio, del luogo di celebrazione di udienza, determina una nullità assoluta del procedimento, in quanto la trattazione della causa in un luogo diverso da quello fissato per la comparizione impedisce all'interessato medesimo l'intervento e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione (viene richiamata la pronuncia sez. 1 n. 18942/2001 in cui specie l'avviso di udienza indicava come luogo di comparizione la sezione distaccata di Verona del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, mentre l'udienza si era svolta in Venezia in assenza del condannato;
conf. Sez. 6 n. 4049 del 21.12.2000). Si richiama anche la pronuncia di questa sez. 3 n. 4074 del 31.3.2000 relativa ad ufficio giudiziario diviso in più sezioni e si censura il fatto che il Tribunale abbia posto a fondamento della propria decisione - confermata dalla Corte di Appello - la circostanza per la quale gli imputati, non comparendo in giudizio, non avrebbero "inteso fornire alcuna giustificazione in ordine alla loro posizione, sì da fornire al Tribunale una versione anche solo alternativa dei fatti da vagliare (...)" evidenziandosi la portata dirompente - al netto del principio nemo tenetur se detegere - della nullità verificatasi nel caso di specie.
Il ricorrente si duole che la Corte di Appello non abbia accolto le doglianze della difesa degli imputati sulla scorta di argomentazioni che si ritengono manifestamente illogiche (ex art. 606 c.p.p., lett. e), avendo argomentato che la giurisprudenza richiamata attenesse alla fase dell'instaurazione del con-traddittorio tra le parti e - di conseguenza - come la stessa non valesse per la fase dibattimentale. Sarebbe evidente il fraintendimento in cui sono incorsi i giudici dell'appello: la regolare costituzione del contraddittorio è anche - se non soprattutto - finalizzata a consentire l'effettiva possibilità di intervento delle parti (ed in special modo degli imputati) durante l'intero grado di giudizio e solo ove sia garantita tale possibilità si è legittimati a presumere che l'assenza dell'imputato sia volontaria. Tanto, invece, non sarebbe possibile inferire nel caso di specie, stante il cambiamento della sede giudicante, avvenimento del tutto eccezionale rispetto al normale iter processuale. Ed è proprio tale eccezionalità che avrebbe dovuto indurre il Tribunale - ad avviso del difensore ricorrente - a disporre - a garanzia dell'effettività dei diritto di difesa degli imputati, da sempre stella polare del Legislatore - quanto meno l'avviso del cambiamento della sede giudicante.
Non sarebbe decisivo in senso contrario neppure l'assunto, espresso dalla Corte d'Appello, per cui l'imputato contumace - ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., comma 2 - è rappresentato dal proprio difensore.
Occorrerebbe infatti sottolineare come ai sensi dell'art. 99 c.p.p., comma 2, l'imputato possa togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore. A tal fine sarebbe opportuno considerare come l'art. 487 c.p.p., comma 2 (abrogato dalla L. n. 479 del 1999) attribuiva espressamente la rappresentanza dell'imputato contumace al difensore ad ogni effetto consentito dalla legge. E peraltro, non a caso, continua il ricorrente, l'art. 484 c.p.p., comma 2 bis, testualmente recita: "Si applicano (al dibattimento, ndr), in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater, 420 quinquies", è stato aggiunto dalla medesima L. n. 479 del 1999, che ha abrogato l'art. 487, prima richiamato. Tale intervento legislativo avrebbe quindi tracciato un confine invalicabile tra la disciplina anteriore al 1999 e quella successiva.
Diversamente argomentando, non si comprenderebbe la ragione per la quale il legislatore abbia previsto l'istituto della notifica dell'estratto della sentenza all'imputato contumace. Infatti, ove fosse condivisibile l'assunto della Corte di Appello, per il quale l'imputato contumace è rappresentato tout court dal proprio difensore, non vi sarebbe alcun valido motivo, di fatto e di diritto, per procedere alla notifica dell'avviso di deposito della sentenza pronunciata in contumacia. Affinché l'imputato possa effettivamente esercitare il diritto di difesa, però, occorre che il contraddittorio sia stato non solo correttamente instaurato, ma anche correttamente mantenuto per tutto il grado del giudizio. Pertanto, pur in assenza di espressa previsione normativa al riguardo, il Tribunale avrebbe senz'altro dovuto provvedere a notificare il cambiamento di sede giudicante, proprio in virtù dell'eccezionalità dello stesso, nonché in applicazione del principio in dubio prò reo.
b. Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b): Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale La sentenza oggetto di gravame si espone, inoltre, ad avviso del ricorrente, alla censura di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento alla conferma dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato NT Ciro. Non si condivide, sul punto, l'assunto espresso dalla Corte territoriale nel passaggio in cui ha sostenuto di condividere l'impostazione del Tribunale quanto alla sussistenza di una prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine al concorso dell'imputato NT, quale risultato degli elementi indiziari desumibili dalle qualità di marito e legale rappresentante della società e di socio della stessa, nonché dalla circostanza dell'intervento del NT in occasione delle operazioni di sequestro del sito. Sarebbe, invece, evidente l'assoluta mancanza di qualsivoglia addentellato probatorio all'affermazione della penale responsabilità del SA, tant'è che la stessa Corte di Appello parla espressamente di "elementi indiziari" a carico dell'imputato. Secondo la tesi sostenuta in ricorso si sarebbe giunti al paradosso di desumere il coinvolgimento e, quindi la responsabilità penale del NT sulla scorta del suo rapporto coniugale con l'imputata NE, e della propria qualità di socio della stessa, così violando - in assenza di elementi di prova a carico dello stesso - sia il principio di rango costituzionale della personalità della responsabilità penale (dal momento che in assenza di prove effettive il NT sembra scontare esclusivamente la "colpa" di essere marito della NE), sia il principio della rappresentanza organica delle persone giuridiche: non si dimentichi, infatti, come il NT fosse un mero socio e non disponesse di poteri di rappresentanza della società. Il fatto che il NT abbia presenziato alle operazioni di sequestro del sito, non varrebbe, secondo il difensore ricorrente, ad escludere la rilevanza dell'assunto appena espresso, ne' a dimostrare - contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte - l'esistenza di un ruolo addirittura di primo piano nella commissione degli illeciti ascritti agli imputati. Si navigherebbe pur sempre nelle "procellose acque indiziarie in cui la stessa Corte ha ammesso di trovarsi" (così il ricorso che richiama par. 9, pag. 7 della sentenza impugnata), in assenza di prove.
La Corte, nello specifico, non avrebbe considerato come la presenza del NT alle operazioni di sequestro possa essere spiegata in vari modi, tutti assolutamente logici e plausibili: il NT potrebbe aver ricevuto la notifica del verbale quale coniuge convivente con la NE (senza che ciò dimostri necessariamente una sua partecipazione diretta ai fatti contestati); potrebbe aver presenziato e ricevuto la notifica quale delegato, anche oralmente, dalla NE, la quale, però, continua ad essere l'unico soggetto in capo a cui rinvenire la rappresentanza della società. Inoltre, non sarebbe possibile ritenere integrata la fattispecie in esame sotto il profilo oggettivo.
Viene ricordato il precedente di questa sez. 3 n. 38318/2004 secondo cui "per aversi il reato di realizzazione di discarica in assenza di autorizzazione occorre l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali lo spianamento del terreno, l'apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi di gestione di discarica abusiva allorché sussista un'organizzazione anche se rudimentale, di persone o cose diretta al funzionamento della medesima".
Ebbene, si sostiene che nessuno degli elementi che questa Suprema Corte ha individuato quali indici rivelatori dell'illecita attività prevista e punita dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, ricorrerebbe nel caso di specie. Ove fosse mai esistita un'organizzazione, anche solo a livello "embrionale", la lunga attività investigativa - durata quasi un anno - l'avrebbe, infatti, inevitabilmente messa in luce. Inoltre, viene sottolineata la circostanza, pure questa desumibile da altro precedente di questa Corte (sez. 3 n. 31401/2006) per la quale "i reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, pur nella consapevolezza della loro esistenza, a meno che non risulti provato il concorso, a qualsiasi titolo, del possessore del fondo, o non ricorra l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2", e ciò - come si vede - in base ad un orientamento giurisprudenziale ben più recente di quello (ormai superato) posto dalla Corte territoriale a fondamento del proprio convincimento in merito alla penale responsabilità degli imputati. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Del tutto privo di fondamento è il motivo di ricorso con cui ci si duole che, all'udienza del 22.4.2013, allorquando il GM di Taranto ha rinviato il processo, nella contumacia degli imputati e alla presenza del loro difensore di fiducia, per la prosecuzione dell'istruttoria all'udienza del 30.9.2013 presso la sede centrale del Tribunale di Taranto in quanto con D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 era stata disposta la soppressione della sezione distaccata di
Grottaglie.
Incontestato - e comunque emergente ex actis - dal relativo verbale di udienza - è che il giudice del rinvio abbia indicato a verbale sia l'indirizzo che, finanche, l'aula di udienza della sede centrale in cui il processo si sarebbe trattato.
Secondo il difensore ricorrente, tuttavia, così come per l'iniziale vocatio in ius, la notizia del cambio di sede doveva essere comunicata personalmente agli imputati.
Così non è.
Già la Corte territoriale, in realtà, ha adeguatamente risposto sul punto, in quanto effettivamente la giurisprudenza anche oggi richiamata attiene al momento di instaurazione del contraddittorio e, ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., comma 2 vigente all'epoca del rinvio, l'imputato contumace era ritualmente rappresentato dal difensore, che peraltro si presentò regolarmente all'udienza del 30.9.2013 senza ricevere avvisi diversi da quello dell'ordinanza oralmente letta alla precedente udienza..
Occorre aggiungere in questa sede che, anche nel sistema processuale precedente alle modifiche introdotte con la L. n. 67 del 2014 - che ha decretato, com'è noto, la fine del processo in contumacia - le ipotesi in cui doveva darsi avviso personalmente all'imputato contumace, una volta instauratosi correttamente il rapporto processuale, riguardavano casi eccezionali, quale, ad esempio, la modifica dell'imputazione.
Anche in caso di assenza per legittimo impedimento dell'imputato questa Corte ha in più occasioni sottolineato come fosse cosa diversa se questa avvenisse alla prima udienza - e fosse in quanto tale impeditiva della dichiarazione di contumacia - o dopo. Nel primo caso era dovuta la rinotifica all'imputato della data di rinvio, con la precisazione operata, tuttavia, che l'omessa notifica all'imputato della data di fissazione della nuova udienza, qualora sia stato ritualmente e validamente notificato allo stesso il decreto di citazione a giudizio da luogo ad una nullità a regime intermedio, da dedurre nei termini stabiliti dall'art. 182 c.p.p., comma 2, (così sez. 6, n. 2324 del 22.11.2006 dep. il 24.1.2007, Lucarelli, rv. 235724, fattispecie in tema di appello;
conf. Sez. 5, n. 17027 del 23.1.2013, Musciolà, rv. 255503). Altro arresto di questa Corte, costituito dalla sentenza 2324/2007, con riferimento al giudizio di appello, aveva poi affermato il principio, valido anche per quello di primo grado, secondo cui la notifica della citazione a giudizio va distinta dall'avviso all'imputato della nuova udienza alla quale il processo sia rinviato per legittimo impedimento del medesimo. Solo l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio configura nullità assoluta e insanabile poiché incide direttamente sulla vocatio in iudicium e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio, impedendo all'imputato di conoscere il contenuto delle accusa e di apprestare le proprie difese. Mentre, nell'ipotesi in cui si deve provvedere alla rinnovazione dell'avviso dell'udienza "in prosecuzione" e cioè quando, come nella specie, deve informarsi l'imputato dell'udienza di "prosecuzione del giudizio", la situazione processuale è diversa dovendo solo effettuarsi l'avviso della nuova udienza in prosecuzione, a norma dell'art. 484 c.p.p. e art. 420 ter c.p.p., comma 1, avviso la cui omissione non può che essere ricondotta alle nullità di ordine generale a regime intermedio e come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui all'art. 180 e - nell'ipotesi in cui la parte assiste al compimento di atti che avrebbero richiesto il predetto avviso- nei termini di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2. Di recente, era stato condivisibilmente precisato, sempre in relazione alla prima udienza, che all'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, quando non ne fosse dichiarata la contumacia, deve essere necessariamente comunicato il rinvio dell'udienza, non potendo egli ritenersi rappresentato dal difensore ex art. 420 quater c.p., comma 2, ma l'omissione dell'avviso, non integrando un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato, determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (sez. 1, n. 18147 del 2.4.2014; Messina, rv. 261995; sez. 5, n. 12182 del 7.6.2013 dep. il 13.3.2014; NTrsola, rv. 262736; sez. 5, n. 13283 del 17.1.2013, Bucca, rv. 255188). Nel secondo caso, avvenuta ritualmente la dichiarazione di contumacia, questa Corte regolatrice aveva chiarito che l'imputato contumace che tramite il suo difensore, che lo rappresenta ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., comma 2, esternasse la sua volontà di comparire per ottenere la revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, nel caso fosse legittimamente impedito, aveva diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza ex art. 420 ter c.p.p., ma la lettura dell'ordinanza di rinvio, effettuata in udienza alla presenza del difensore, sostituiva la notificazione all'imputato della data dell'udienza (cfr. sez. 3, n. 22048 del 19.5.2006, Ouaquaro, rv. 234642). E in altra successiva pronuncia era stato ribadito che l'imputato contumace che, legittimamente impedito, si fosse avvalso del difensore per manifestare la volontà di comparire, aveva diritto al rinvio dell'udienza, ma in tal caso la lettura alla presenza del difensore della relativa ordinanza sostituiva la notificazione allo stesso imputato del verbale contenente l'indicazione della data dell'udienza di rinvio, prevista esclusivamente per l'imputato non contumace (così sez. 6, n. 33500 del 18.6.2009, Campanile, rv. 244696).
Altra eccezione al principio che l'imputato assente o contumace è rappresentato dal difensore era costituita dalla notifica dell'estratto contumaciale, oggi abolita, finalizzata a mettere l'imputato a conoscenza della decisione intervenuta e a consentirgli di esercitare il suo diritto di impugnazione, autonomo rispetto a quello del difensore.
Nel corso del processo, dunque, anche nel sistema precedente alla novella ex L. n. 67 del 2014 le date di rinvio da un'udienza all'altra venivano ritualmente comunicate al difensore, che rappresenta l'imputato assente o contumace.
Ma - si obietta - nel caso che ci occupa cambiava il luogo dove si sarebbe svolto il processo e pertanto, se gli imputati avessero voluto esercitare il loro diritto di comparire e di porre fine alla contumacia, non avrebbero saputo dove andare.
Tuttavia non sfugge alla logica che, se gli imputati volevano comparire all'udienza successiva, avrebbero dovuto conoscerne, in primis, la data. Ed allora non si vede per quale ragione il difensore, cui avrebbero dovuto comunque chiedere tale data, non avrebbe dovuto specificare loro il luogo ove dovevano presentarsi, che il giudice del rinvio aveva chiaramente esplicitato nel provvedimento di rinvio che - non va trascurato - era stato operato ad un'udienza che si sarebbe celebrata oltre cinque mesi più tardi. Il tutto a voler trascurare la evidente notorietà, nella zona, della chiusura della sezione distaccata.
3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si ripropone, tout court, quello che era stato uno specifico motivo di appello su cui la Corte territoriale ha già fornito una risposta logica ed esaustiva nella motivazione del provvedimento impugnato, che pertanto risulta immune dai denunciati vizi di legittimità. A pag. 4, viene ricordato che il tribunale tarantino ha limitato la condanna degli imputati alla seconda parte dell'imputazione (art. 256, comma 3), cioè alla "sistemazione dei rifiuti, escludendo la responsabilità per l'abbandono incontrollato degli stessi. Viene evidenziato anche che il giudice di primo grado, sulla scorta di quanto riferito dall'Ispettore Ciriello e degli atti acquisiti, aveva rilevato che:
1. in occasione di quattro sopralluoghi, succedutisi il 22.10.2010, il 21.4.2011, il 21.7.2011 ed il 30.8.2011, furono sempre rilevati cumuli di materiali inerti provenienti dalla demolizione di fabbricati, disseminati in modo disordinato su tutta l'estensione del terreno in questione;
2. volta per volta, si rilevava la presenza di nuovi cumuli in aggiunta ai rifiuti precedenti, nel frattempo spianati;
3. in tutte le occasioni, fatta eccezione per il sopralluogo dell'agosto del 2011, sul terreno era presente una ruspa, parcheggiata tra due file di blocchi di tufo, in modo da non essere visibile dalla vicina strada provinciale;
4.solo in occasione del citato sopralluogo dell'agosto del 2011 fu rilevata la presenza di una sbarra di ferro che delimitava l'accesso al fondo, in precedenza non delimitato in alcun modo al suo esterno;
5. dopo il sequestro, avvenuto il 30 agosto del 2011, gli imputati chiesero l'intervento dell'Ispettore Ciriello, per denunciare un ulteriore scarico di materiale inerte da parte di ignoti. La Corte territoriale aderisce esplicitamente (cfr. pag. 5 della motivazione del provvedimento impugnato) alla ricostruzione in fatto del Tribunale, giudicandola precisa e aderente alle risultanze processuali e, in particolare, sottolinea la presenza in atti delle immagini fotografiche dei luoghi, realizzate volta per volta in occasione dei sopralluoghi, dalle quali emerge l'entità significativa dei rifiuti conferiti e della successiva attività di spianamento.
Successivamente, con motivazione logica e congrua, confuta la tesi difensiva che, nella fattispecie, si trattava di "preparazione" del terreno a fini edilizi, in particolare al fine di realizzare sul terreno un deposito di gas g.p.l., oggetto del permesso di costruire n. 32/2005 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
4. La Corte territoriale opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia laddove rileva che la sussistenza di una discarica prescinde dalla realizzazione di opere specifiche e mirate, essendo sufficiente l'esistenza di un'area, ancorché non recintata e non predisposta, nella quale si realizzi un accumulo non episodico dei rifiuti, non finalizzato ad una loro legittima destinazione, in cui i rifiuti siano destinati all'abbandono ed in cui l'accumulo comporti trasformazione del sito e degrado dell'area.
Sul punto il giudice del gravame del merito rimanda alla sentenza di primo grado ove il tribunale ha dato conto del degrado che si è determinato nell'area in questione, destinata alla coltivazione agricola, per effetto degli scarichi suindicati.
Corretto è quanto rilevato in ricorso secondo cui in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice. (cfr. questa sez. 3, n. 2477 del 9. 10,2007 dep. il 17.1.2008, Marciano e altri, rv. 238541). Ma i giudici del merito, nel caso che ci occupa, hanno dato conto di un reato in forma commissiva. Evidente, in tal senso è l'importanza che viene attribuita all'esistenza sul terreno di una ruspa, evidentemente funzionale all'attività di spianamento volta per volta rilevata. In tale attività di spianamento, inoltre, è stato correttamente ritenuto ravvisabile quel contributo di tolleranza e mantenimento dello stato di fatto che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche costituisce reato, essendo peraltro diverso da un atteggiamento di mera inerzia. Gli spianamenti di volta in volta riscontrati non lasciano adito a dubbi circa la sussistenza del reato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità - che il Collegio condivide e che intende ribadire - in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi di gestione di discarica abusiva allorché sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima, ne' assume rilevanza in quest'ultima ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare entità (cfr. sez. fer. N. 33252 del 2.8.2007, Setzu, rv. 237582, in cui la Corte ha specificato - censurando la sentenza di merito per l'assenza di motivazione sul punto - che la individuazione di una discarica abusiva richiede l'accertamento delle seguenti condizioni: una condotta non occasionale di accumulo di rifiuti, lo scarico ripetuto, il degrado dell'area, la definitività dell'abbandono dei rifiuti medesimi;
conf. Sez. 3, n. 38318 del 2.7.2004, Pastorino, rv. 229624).
5. Infondato è, anche, lo specifico motivo della responsabilità del NT, che viene riproposto in questa sede.
La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ritiene di condividere l'impostazione del Tribunale quanto alla sussistenza di una prova al di là di ogni ragionevole dubbio in ordine al concorso dell'imputato, quale risultato degli elementi indiziari costituiti;
a) delle qualità di marito della legale rappresentante della società; b) di socio della società proprietaria del terreno;
c) di soggetto presente in loco in occasione delle operazioni di sequestro del sito.
Il richiamato tribunale tarantino, più articolatamente, rilevava, in punto di responsabilità del NT: "...tanto la sussistenza del vincolo coniugale tra i due soggetti, quanto il fatto che, sul terreno in esame, di proprietà della società ad essi riferibile, fossero state poste in essere delle attività di sistemazione dei rifiuti, attraverso il loro sistematico spianamento - a seguito della ripetizione dei conferimenti - con l'impiego, di una ruspa, la cui proprietà deve ritenersi - in ragione di un giudizio improntato ai parametri dell'id quod plerumque accidit - riconducibile al titolare del diritto dominicale sul suolo, non apparendo verosimile che terzi apprestino un ricovero per un mezzo meccanico sul terreno di altri e lo impieghino, dopo aver scaricato abusivamente inerti, per la loro sistemazione. Nè può tacersi che gli imputati, in quanto rispettivamente legale rappresentante e socio della compagine proprietaria del fondo rustico oggetto di attenzione, avevano senza dubbio, entrambi, al di là delle qualifiche formali, un interesse alla gestione di quel suolo. Del pari, la partecipazione del SA all'amministrazione della società, lungi dalla sua apparente qualifica di mero socio, è evincibile dal fatto che costui aveva rappresentato la EO nel corso delle operazioni di sequestro proprio di quel terreno. Vi è da ultimo da evidenziare che gli imputati - pur nell'esercizio di un diritto legittimo e senza, pertanto, voler determinare una non prevista e non consentita inversione dell'onere della prova - non hanno inteso fornire alcuna giustificazione in ordine alla propria posizione, sì da fornire al Tribunale una versione anche solo alternativa dei fatti da vagliare a giustificazione del fatto che su un terreno di proprietà di una società a loro riconducibile veniva effettuata attività di gestione di rifiuti inerti.
Non si è fondato, dunque, il concorso del NT, solo sulla qualità di coniuge ovvero di socio, ma da un complesso di indizi, quali quelli sopra ricordati, in base ai quali, con motivazione logica ed esaustiva, la Corte territoriale ne ha desunto il ruolo di fatto di primo piano nel concreto svolgimento dell'attività sociale, confermato dal fatto che lo stesso firmò regolarmente il verbale di sequestro, senza obiezioni o rilievi.
6. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015