Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 23274
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Sentenza 30 aprile 2015

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Non è necessario che sia comunicato personalmente all'imputato, già ritualmente dichiarato contumace, l'avviso del rinvio del processo con indicazione della data e del luogo di prosecuzione del giudizio, neanche quando questo si "trasferisce" dalla "sede distaccata", soppressa ex art. 1 D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, a quella "centrale" del tribunale, se l'ordinanza che dispone il rinvio è stata letta in udienza, in quanto l'imputato contumace è rappresentato dal difensore ad ogni effetto consentito dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 23274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23274
    Data del deposito : 30 aprile 2015

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