Sentenza 2 agosto 2007
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi di gestione di discarica abusiva allorchè sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima, nè assume rilevanza in quest'ultima ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare entità. (Ha specificato la Corte - censurando la sentenza di merito per l'assenza di motivazione sul punto - che la individuazione di una discarica abusiva richiede l'accertamento delle seguenti condizioni: una condotta non occasionale di accumulo di rifiuti, lo scarico ripetuto, il degrado dell'area, la definitività dell'abbandono dei rifiuti medesimi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 02/08/2007, n. 33252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33252 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 02/08/2007
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 19
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 21011/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE AZ, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza emessa il 28 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Cagliari;
udita nella pubblica udienza del 2 agosto 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari confermò la sentenza emessa il 25 ottobre 2005 dal giudice del Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Sanluri, che aveva dichiarato SE AZ colpevole del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 3, per avere realizzato e gestito una discarica non autorizzata su un'area di sua proprietà di circa 100 mq., comprendente rifiuti anche pericolosi (parti di autoveicoli, cumuli di ferro arrugginito, lamiere, bidoni in ferro) e lo aveva condannato alla pena di un anno di arresto ed Euro 5.164,00 di ammenda. L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo:
1) erronea applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, lett. a).
Osserva che le cose che si trovavano sul suo terreno non potevano essere considerate come rifiuti, in quanto non erano in stato di abbandono ma venivano regolarmente utilizzate, come emerso dalle deposizioni testimoniali assunte. In particolare, i veicoli non potevano qualificarsi rifiuti anche ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, perché non si trovavano in stato di abbandono, ma in parte erano stati parcheggiati dai rispettivi proprietari in attesa di essere riparati o ritirati ed in parte erano stati acquistati dall'imputato per utilizzarli come pezzi di ricambio. Inoltre, il trattore era utilizzato per il lavoro della terra e come fonte supplementare di corrente per l'azienda agricola;
i sei bidoni metallici erano usati per portare il siero ai maiali;
e le lamiere provenivano dallo smantellamento di un lumacaio.
2) erronea applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 3. Osserva in sostanza che nella specie non sussistevano i requisiti richiesti dal legislatore e dalla giurisprudenza per aversi una vera e propria discarica, e quindi per applicare il citato art. 51, comma 3, in quanto mancava la prova che l'area avesse assunto una univoca destinazione alla definitiva ricezione di rifiuti;
che vi fosse stato un vero e proprio allestimento a discarica dell'area con il compimento delle opere occorrenti a tal fine, come lo spianamento del terreno, l'apertura dei relativi accessi, recinzioni, ecc;
che vi fosse stato il ripetuto accumulo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono, con trasformazione del sito. Nella specie, invece, non sono state compiute opere di spianamento o sbancamento e non si è verificata una trasformazione sia pure tendenziale del sito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato in quanto la Corte d'appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto che il materiale rinvenuto nell'area in questione (parti di autoveicoli, cumuli di ferro arrugginito, lamiere, bidoni in ferro) dovesse qualificarsi come rifiuto, in considerazione del fatto che sia le automobili (che erano in condizioni definite disastrose), sia il trattore, sia il materiale ferroso ed i fusti di metallo si trovavano in pessime condizioni ed erano praticamente abbandonati. È inconferente il richiamo fatto dal ricorrente al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, proprio perché il giudice del merito ha accertato in punto di fatto che i veicoli risultavano in evidente stato di abbandono. Altrettanto irrilevante è la circostanza che l'imputato avesse effettivamente comperato le auto in questione per utilizzarle come pezzi di ricambio, dal momento che ciò non esclude che le auto, da cui sarebbero stati tratti i pezzi di ricambio, costituivano pur sempre rifiuti dei quali i precedenti proprie-tari si erano disfatti e le cui parti avrebbero potuto essere riutilizzate solo a condizione di essere previamente sottoposte ad operazioni di recupero e di trattamento.
È invece fondato il secondo motivo perché effettivamente la sentenza impugnata è priva di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto - espressamente contestata con i motivi di appello - ed in particolare sulla circostanza che realmente nella specie si trattasse di una vera e propria "discarica" di rifiuti e che l'imputato avesse realmente posto in essere una attività di realizzazione e di gestione di una "discarica" abusiva. La Corte d'appello, invero, si è limitata ad affermare che era pacifico che l'accumulo dei residui sul terreno avvenne ad opera dello stesso SE e da ciò ha tratto automaticamente la conseguenza che sussisteva il reato di discarica non autorizzata. Si tratta però di una conclusione apodittica perché non è sufficiente il semplice abbandono di rifiuti su un terreno per poter ravvisare una attività di realizzazione e di gestione di una "discarica" abusiva. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, affinché possa parlarsi di discarica abusiva, occorre che sussistano alcuni requisiti e caratteristiche particolari, indicativi della presenza di una vera e propria discarica, quali una condotta (più o meno sistematica, ma comunque ripetuta nel tempo e non occasionale) di accumulo di rifiuti su un'area, la destinazione dell'area a centro di raccolta dei rifiuti, lo scarico ripetuto di essi, il degrado (anche solo tendenziale) dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, una consistente quantità di rifiuti depositati abusivamente, la definitività del loro abbandono (Sez. 3^, 8 novembre 2006, Munafò, in una fattispecie del tutto analoga alla presente;
Sez. 3^, 14 aprile 2005, Colli, m. 231.529;
Sez. 5^, 14 gennaio 2005, Spagnolo, m. 231.704; Sez. 3^, 12 luglio 2004, Tomasoni, m. 229.484; Sez. 3^, 12 maggio 2004, Micheletti, m. 229.062; Sez. 3^, 10 gennaio 2002, Garzia, m. 221.166). In particolare, si è affermato che "integra il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi di gestione di discarica abusiva allorché sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima, ne' assume rilevanza in quest'ultima ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare entità" (Sez. 3^, 2 luglio 2004, Pastorino, m. 229.624). Ora, nel caso in esame, non risulta in alcun modo dalla sentenza impugnata la presenza di elementi tali per cui possa ritenersi integrata la ritenuta fattispecie di realizzazione, o anche solo di gestione, di una discarica abusiva. In particolare, sebbene il punto fosse stato oggetto di specifico motivo di impugnazione, la sentenza impugnata non motiva sulla circostanza che vi fosse una condotta sistematica e ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti nell'area, nè che vi fosse uno scarico ripetuto degli stessi da parte del proprietario dell'area o di terzi, ne' una alterazione permanente dello stato dei luoghi, ne' una consistente quantità di rifiuti depositati abusivamente, ne' la definitività del loro abbandono, ne' lo spianamento del terreno e la sua sistemazione per destinarlo a discarica mediante apertura di accessi e perimetrazione del terreno, nè infine che vi fosse una organizzazione stabile di persone e di mezzi diretta al funzionamento della discarica.
D'altra parte, questa Corte, sulla base degli elementi risultanti dalla sentenza impugnata, non è in grado di dare eventualmente alla fattispecie una diversa qualificazione giuridica. Non potrebbe invero, allo stato, parlarsi di abbandono di rifiuti penalmente rilevante perché non risulta se l'imputato abbia la qualifica di titolare di una impresa o di un ente, ne', sempre allo stato, risulta che siano stati accertati gli elementi costitutivi necessari per parlarsi di una attività di stoccaggio, o di smaltimento, o di gestione, o di recupero punibile ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 1. La corretta qualificazione giuridica dalla fattispecie, quindi, presuppone degli accertamenti e delle valutazioni di fatto che possono essere compiuti solo dal giudice del merito. D'altra parte, questa Corte sarebbe impossibilitata a dare al fatto una qualificazione giuridica residuale, quale quella di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, anche perché non sarebbe in ogni caso in grado di determinare se dovesse poi ritenersi l'ipotesi di cui alla lett. a) o quella di cui alla lett. b), del medesimo comma. La sentenza impugnata, infatti, difetta di motivazione anche in ordine alla circostanza che si trattasse di rifiuti pericolosi o non pericolosi. L'imputato, invero, aveva anche contestato la ritenuta pericolosità di parte dei rifiuti eccependo che gli stessi non erano pericolosi perché sul terreno non si trovavano le batterie delle auto abbandonate. Anche su questo punto, però, non vi è stata risposta da parte della Corte d'appello, di modo che non risulta il motivo per il quale si sarebbe trattato di rifiuti in parte pericolosi.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto di motivazione sulla effettiva sussistenza di una "discarica" di rifiuti in parte pericolosi, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d'appello di Cagliari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 agosto 2007. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2007