Sentenza 19 maggio 2006
Massime • 1
L'imputato contumace che tramite il suo difensore, che lo rappresenta ai sensi dell'art. 420 quater, comma secondo, cod. proc.pen., esterni la sua volontà di comparire per ottenere la revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, in caso sia legittimamente impedito, ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza ex art.420 ter cod. proc. pen., e la lettura dell'ordinanza di rinvio, effettuata in udienza alla presenza del difensore, sostituisce la notificazione all'imputato della data dell'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2006, n. 22048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22048 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 19/05/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 905
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 47950/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QU GI ZO, n. a Santa Maria Ligure il 2.11.1931;
avverso SENTENZA del del 11.11.2004 del tribunale di Genova;
udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Genova n. 3224/04 del 11 novembre 2004, QU GI ZO nato a [...] il [...], veniva condannato alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali per reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30, commi 1 e 7 in relazione al Decreto 26 aprile 1999, art. 4, comma 7, lett. b) perché navigava a motore all'interno della zona A) dell'area marina protetta di Portofino.
In particolare il tribunale ricostruiva la contestata violazione richiamando la deposizione dei verbalizzanti che avevano sorpreso l'imputato che con un piccolo gozzo a motore transitava nel tratto di mare "Cala dell'oro", assolutamente vietato alla navigazione.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato ha proposto appello con sei motivi, convertito in ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente si duole della nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione della motivazione redatta contestualmente al dispositivo - è infondato. L'art. 544 c.p.p., comma 1 consente la redazione della motivazione della sentenza subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo con l'esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. In tal caso la pubblicazione della sentenza avviene, in un unico contesto, mediante lettura del dispositivo, cui segue la lettura della motivazione, eventualmente sostituita da un'esposizione riassuntiva (art. 545 c.p.p., comma 1). In questa evenienza, ove la motivazione contestuale ed il dispositivo costituiscano un unico documento, così come nella specie (documento peraltro manoscritto dal giudice in composizione monocratica), è sufficiente che alla fine del documento risulti un'unica sottoscrizione del giudice stesso che è riferibile vuoi al dispositivo vuoi alla motivazione contestuale, non essendo invece necessaria una distinta sottoscrizione dell'uno e dell'altra, come nell'ipotesi di sentenza successivamente depositata in cancelleria (ex art. 548 c.p.p.). Ed è quanto avvenuto nella specie: il giudice ha apposto la sua (unica) sottoscrizione alla fine del modulo prestampato, integrato in forma manoscritta, negli spazi destinati rispettivamente alla motivazione contestuale e al dispositivo.
2. È parimenti infondato il secondo motivo del ricorso con cui si deduce l'omessa notifica del verbale dell'udienza 4.11.2004 all'imputato (contumace) impedito a comparire.
2.1. Va premesso che l'imputato è stato dichiarato contumace all'udienza del 8 luglio 2004 e della ritualità della dichiarazione di contumacia non si discute.
Alle successive udienze del 15 luglio 2004 e del 4 novembre 2004 l'imputato ha addotto un legittimo impedimento a comparire. Il tribunale di Genova, disposti gli accertamenti del caso, ha rinviato l'udienza, da ultimo comunicando al difensore presente (e al P.M.) la nuova data del 11 novembre 2004 (in cui è stato pronunciato il dispositivo con contestuale motivazione della sentenza), ma senza disporre la notifica del verbale all'imputato, di cui pure era stato ritenuto il legittimo impedimento a comparire.
L'art. 420 ter c.p.p., comma 3 - deduce il ricorrente - prevede che quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dall'art.420 ter c.p.p., comma 1 (ossia sussiste l'impedimento a comparire), il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
Di tale disposizione il ricorrente denuncia la violazione, stante la mancata notifica del verbale che recava la fissazione della nuova udienza del 11 novembre 2004.
2.2. Per valutare la censura del ricorrente deve innanzi tutto considerarsi che in ordine alla rilevanza dell'impedimento a comparire dell'imputato contumace sussisteva un contrasto di giurisprudenza.
Un primo orientamento era quello espresso da Cass., sez. VI, 21/12/2000 - 1/3/2001, n. 8594, secondo cui, in caso di impedimento dell'imputato a comparire, la disposizione prevista dal previgente art. 486 c.p.p., comma 3, (riprodotta nel vigente art. 420 c.p.p., comma 3) in virtù della quale il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento anche quando l'imputato non si presenti alle successive udienze ove l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, è applicabile anche nel caso di imputato contumace, con la conseguenza che l'omessa valutazione del legittimo impedimento dedotto, concernendo l'intervento dell'imputato, rende configurabile una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178 c.p.p., lett. c) ed ex art. 180 c.p.p. In senso contrario si è espressa una successiva pronuncia (Cass., sez. II, 22/5/2002 - 9/10/2002, n. 33909, non massimata) secondo cui, una volta dichiarata la contumacia dell'imputato, il suo successivo impedimento a comparire è privo di rilevanza, essendo egli rappresentato dal difensore, come stabilito dall'art. 420 quater c.p.p., comma 2. Tale contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 26/3/2003 - 13/5/2003, n. 21035), seppur investite di altra questione. Le quali in principio hanno affermato che la detenzione dell'imputato all'estero, conseguente a domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano, costituisce legittimo impedimento a comparire nel procedimento pendente in Italia nei suoi confronti e preclude, pertanto, la celebrazione del giudizio in contumacia, a nulla rilevando che egli non abbia prestato il consenso all'estradizione, in quanto dall'esercizio del relativo diritto non può derivargli, nel predetto procedimento, alcun pregiudizio. La Corte poi, facendosi carico anche del rilevato contrasto di giurisprudenza insorto in ordine alla rilevanza, o meno, dell'impedimento a comparire dell'imputato contumace, lo ha composto condividendo il primo, più garantista, orientamento. Ha osservato in particolare la Corte che l'art. 420 ter c.p.p., comma 1, fa generico - e, deve ritenersi, onnicomprensivo - riferimento all'impossibilità dell'imputato di comparire "all'udienza", quindi anche a quelle successive, e l'art. 420 ter c.p.p., comma 3 contempla la possibilità di comparire prima della decisione, di rendere dichiarazioni spontanee e di essere sottoposto ad interrogatorio, facoltà, queste, che rimarrebbero definitivamente ed irrimediabilmente, oltre che irragionevolmente, vanificate dal suo legittimo assoluto impedimento a comparire ad udienze successive a quella in cui pur ne venne dichiarata la contumacia.
Questo orientamento è stato poi confermato da Cass., sez. IV, 29/4/2003 - 5/11/2003, n. 41985, e va ora ulteriormente ribadito. Può solo aggiungersi - come è stato rilevato in dottrina - che l'originario (ed attualmente abrogato) art. 486 c.p.p., comma 1, prevedeva l'impedimento dell'imputato a comparire alla "prima udienza", mentre attualmente l'art. 420 ter c.p.p., comma 1, introdotto dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 19, prevede l'impedimento dell'imputato a comparire all'"udienza" tout court. Tale modifica testuale è indicativa della volontà del legislatore di ampliare la tutela dell'imputato impedito a comparire estendendola anche all'udienza successiva a quella in cui, in ipotesi, ci sia stata la dichiarazione di contumacia. In qualsiasi udienza, successiva a quella in cui è stata dichiarata la contumacia, l'imputato ha diritto di comparire perché sia revocata la contumacia e, se è impedito a comparire, si applica la disciplina posta in generale dall'art. 420 ter c.p.p. Quindi rileva anche l'impedimento dell'imputato contumace sempre che, a mezzo del difensore che lo rappresenta dopo la dichiarazione di contumacia (ex art. 420 quater c.p.p., comma 2), egli esterni la sua volontà di comparire per conseguire la revoca dell'ordinanza che aveva dichiarato la contumacia.
2.3. Questo principio, così ribadito, va poi precisato ulteriormente con una lettura congiunta e sistematica dell'art.420 ter c.p.p., commi 3, 4 in riferimento all'art. 420 quater c.p.p., comma 2.
Riconosciuto il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, il giudice fissa una nuova udienza e dispone la notificazione all'imputato, che non è presente perché appunto impedito (art.420 ter c.p.p., comma 3). Invece per tutti coloro che sono presenti o devono considerarsi presenti la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi di rito (art. 420 ter c.p.p., comma 4). Orbene l'imputato contumace, dopo la dichiarazione di contumacia, è rappresentato dal suo difensore fino alla revoca della stessa (art. 420 quater c.p.p., comma 2). Ed allora la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza deve ritenersi comunicata all'imputato contumace a mezzo del suo difensore presente che lo rappresenta, senza che sia necessaria la notificazione del verbale prevista dall'art. 420 ter c.p.p., comma 3; prescrizione questa che quindi deve intendersi riferita solo all'imputato non contumace.
In una fattispecie similare questa Corte (Cass., sez. II, 23/6/2005 - 8/7/2005, n. 25022) ha già affermato che il difensore, una volta che è dichiarata la contumacia, assume a tutti gli effetti la rappresentanza dell'imputato, sicché, se alle successive udienze, a causa di una sua dichiarazione di adesione ad un'agitazione di categoria, il giudice differisce il dibattimento con conseguente fissazione della data di prosecuzione, il relativo avviso orale sostituisce validamente la notifica anche per l'imputato (contumace); conf. Cass., sez. V, 15/4/2004 - 13/5/2004, n. 22770.
2.4. In conclusione - ed in sintesi - l'art. 420 ter c.p.p., comma 1, nella parte in cui prevede il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire dell'imputato, si riferisce anche all'imputato contumace che, a mezzo del suo difensore, che lo rappresenta ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., comma 2, esterni la sua volontà di comparire, per conseguire così la revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia. In tal caso - disposto il rinvio dell'udienza - la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza fatta in presenza del difensore che rappresenta l'imputato contumace sostituisce - ai sensi dell'art.420 ter c.p.p., comma 4 - la notificazione all'imputato prevista dal precedente art. 420 ter c.p.p., comma 3. Nella fattispecie il tribunale di Genova ha fatto corretta applicazione di questo principio: ha dato rilevanza all'impedimento dell'imputato contumace disponendo il rinvio dell'udienza del 4 novembre 2004 al 11 novembre 2004; ha dato lettura di tale ordinanza alle parti presenti e quindi allo stesso imputato contumace, rappresentato dal suo difensore, senza che fosse necessaria anche la notifica del verbale all'imputato medesimo.
Il (secondo) motivo di ricorso va pertanto rigettato.
3. Infondato è anche il terzo motivo con cui si deduce il legittimo impedimento del difensore a comparire all'udienza dell'11.11.2004.
Il legittimo impedimento del difensore, per integrare una causa necessaria di rinvio dell'udienza, deve implicare una "assoluta impossibilità a comparire" (art. 420 ter c.p.p., comma 5), cosicché, quando l'impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso una sede giudiziaria diversa, il giudice di merito, con valutazione a lui rimessa e censurabile solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, deve operare un opportuno bilanciamento tra la richiesta di rinvio rappresentata dal difensore, il quale può pur sempre nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., e la contrapposta esigenza di celerità del processo, che è stata elevata al rango di parametro costituzionale nel novellato art.111 Cost. stante l'introduzione, all'art. 111 Cost., comma 2, del canone della ragionevole durata del processo.
Questa Corte (Cass., sez. VI, 1^ ottobre 2003 - 31 dicembre 2003, n. 49540) ha infatti già affermato - e qui ribadisce - che in tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, questi ha l'onere di prospettare, in modo tempestivo e motivato, le ragioni che gli impediscono di presenziare, nonché di fornire specifica ragione della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio;
da parte sua il giudice deve valutare accuratamente le deduzioni documentate, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato con quelle dell'amministrazione della giustizia, accertando che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (conf. Cass., sez. VI, 18 novembre 2003 - 18 dicembre 2003, n. 48530; Cass., sez. I, 11 febbraio 2004 - 18 marzo 2004, n. 13351). Nella specie il giudice di merito - che già aveva disposto due precedenti rinvii per impedimento dell'imputato contumace - ha motivato, nell'ordinanza al verbale dell'udienza del 11 novembre 2004, in termini sufficienti e non contraddittori il diniego dell'ulteriore rinvio dell'udienza dibattimentale, non risultando assoluto l'impedimento del difensore. Ha quindi operato il corretto bilanciamento tra le esigenze della difesa e quelle di celerità del processo.
4. Inammissibile - in ragione dell'evidente mancanza di interesse ad impugnare - è poi il quarto motivo con cui il ricorrente denuncia l'errata applicazione della pena deducendo che il reato di cui è stato ritenuto colpevole "prevede espressamente l'applicazione dell'arresto congiuntamente all'ammenda" e non già alternativamente, come ha ritenuto il tribunale di Genova irrogando la sola pena dell'ammenda.
Inammissibili sono anche il quinto motivo, con cui il ricorrente censura l'impugnata sentenza per non aver pronunciato l'assoluzione per non aver commesso il fatto, ed il sesto motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata applicazione del minimo della pena. Da una parte la prima censura attinge inammissibilmente la valutazione di merito del tribunale, assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria e quindi immune da vizi di motivazione;
d'altra parte la seconda censura è del tutto generica e di stile.
5. Pertanto il ricorso va nel suo complesso rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006