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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
ZITELLI MARA, RE
RIZZI ANTONIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 14666/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6470 IMU 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12052/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a Roma Capitale in data 08/10/2025 e depositato in pari data la Ricorrente_2 SRL in persona del legale rappresentante impugna l'Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio n. 6470 emesso a titolo di IMU per l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73, notificato IL 24/07/2025.
Deduce:
1.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 – Decadenza dell'Amministrazione comunale dal potere di accertamento – Illegittimità dell'avviso impugnato per intervenuta prescrizione.
2. .Nullità dell'Avviso accertamento per erronea individuazione della categoria catastale in assenza di valido titolo edilizio – Carenza del presupposto impositivo.
L'avviso di accertamento IMU impugnato, è riferibile all'immobile sito in Roma, Via dei Volsci 161/163, identificato al N.C.E.U. al Dati_Catastali_1, subalterno 501, assumendo all'interno dello stesso, quale presupposto impositivo la classificazione catastale A/10 (uffici e studi privati). Sostiene che sotto il profilo giuridico ed urbanistico l'immobile in oggetto non può essere considerato legittimamente destinato ad uso ufficio, né tantomeno classificabile, in quanto la domanda di condono presentata al Comune di Roma ai sensi della Legge n. 326/2003 per il passaggio dalla categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri) alla categoria
A/10 (uso ufficio) si è conclusa con provvedimento formale di diniego prot. n. 5544970 del 02/12/2024, con il quale veniva negata espressamente la possibilità di sanare la variazione di destinazione d'uso.
3. Eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, lett. b) della Legge n. 212/2000. L'atto impugnato risulta viziato da una grave omissione formale, in quanto non reca alcuna indicazione relativa ai termini e alle modalità di impugnazione, né al giudice competente dinanzi al quale proporre ricorso.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale. Premette di aver notificato l'avviso di accertamento IUC – IMU in rettifica n. 6470 relativo all'anno d'imposta 2019, in data 20/09/2024 e che il giudizio riguarda solo l'istanza di sospensione dell'avviso.
Sostiene che la richiesta è inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti e comunque infondata per carenza del requisito del fumus boni iuris, previsto dall'art. 47 D.lgs. 546/92 e del periculum in mora.
Sotto il profilo del fumus boni iuris ritiene le pretese di controparte prive di giuridico fondamento in quanto il ricorrente non adduce alcuna valida ragione né indica i motivi per i quali codesta onorevole Corte di Giustizia
Tributaria dovrebbe concedere la sospensione richiesta.
Sotto il profilo del periculum in mora ritiene non vengano provate le affermazioni circa la sussistenza del danno grave ed irreparabile.
La Corte preliminarmente, decidendo la controversia in via definitiva, precisa che la causa, ai sensi dell'art. 47 TER, d.lgs n. 546/1992, può essere risolta con l'emissione di una sentenza semplificata.
Ed infatti, pur essendosi l'ufficio costituito nei termini perentori di cui al comma 1 dell'articolo 32 D.lgs n.
546/1992, non risultano depositate memorie illustrative ai sensi del comma 2 del suddetto articolo.
Nel merito il ricorso è fondato. Sempre in via preliminare la Corte osserva che l'ufficio, nelle proprie controdeduzioni, sostiene di aver notificato l'atto in data 20/09/2024; il contribuente, contrariamente a quanto dedotto dall'ufficio, afferma che l'atto è stato notificato il data 24/07/2025.
In effetti la data di notifica indicata dall'ufficio nelle proprie controdeduzioni risulta palesemente errata;
dalla lettura dell'avviso impugnato, prodotto anche dall'ufficio, risulta infatti che l'avviso di accertamento è stato inviato con raccomandata Prot. n° Nominativo_1 del 15/07/2025 e ciò conferma la data indicata dal ricorrente.
Passando all'esame del primo motivo di ricorso la Corte osserva che, per quanto attiene ai tributi locali, la
L. 296 del 2006 in particolare con l'art. 1 commi 161 e 163, ha provveduto a dettare un termine unico di decadenza sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, corrispondente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie l'atto impugnato, notificato solo in data 24/07/2025, è tardivo anche tenendo conto della proroga prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020; risulta infatti applicabile al caso di specie la sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, prevista anche per gli atti in scadenza nella annualità successive al
2020, poiché in tal senso depone il tenore della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, commi 1, d.lgs n. 159 del 2013, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.
L'accoglimento del ricorso nei termini suindicati rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze proposte da parte ricorrente.
Dalla soccombenza discende la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, Sezione Sesta, pronunciando definitivamente nel merito accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impositivo e condanna Roma Capitale al rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre IVA e CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza telematica del 1° dicembre
2025.
Il Giudice RE Il Presidente
AR LI LB Di IU
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
ZITELLI MARA, RE
RIZZI ANTONIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 14666/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6470 IMU 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12052/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a Roma Capitale in data 08/10/2025 e depositato in pari data la Ricorrente_2 SRL in persona del legale rappresentante impugna l'Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio n. 6470 emesso a titolo di IMU per l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73, notificato IL 24/07/2025.
Deduce:
1.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 – Decadenza dell'Amministrazione comunale dal potere di accertamento – Illegittimità dell'avviso impugnato per intervenuta prescrizione.
2. .Nullità dell'Avviso accertamento per erronea individuazione della categoria catastale in assenza di valido titolo edilizio – Carenza del presupposto impositivo.
L'avviso di accertamento IMU impugnato, è riferibile all'immobile sito in Roma, Via dei Volsci 161/163, identificato al N.C.E.U. al Dati_Catastali_1, subalterno 501, assumendo all'interno dello stesso, quale presupposto impositivo la classificazione catastale A/10 (uffici e studi privati). Sostiene che sotto il profilo giuridico ed urbanistico l'immobile in oggetto non può essere considerato legittimamente destinato ad uso ufficio, né tantomeno classificabile, in quanto la domanda di condono presentata al Comune di Roma ai sensi della Legge n. 326/2003 per il passaggio dalla categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri) alla categoria
A/10 (uso ufficio) si è conclusa con provvedimento formale di diniego prot. n. 5544970 del 02/12/2024, con il quale veniva negata espressamente la possibilità di sanare la variazione di destinazione d'uso.
3. Eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, lett. b) della Legge n. 212/2000. L'atto impugnato risulta viziato da una grave omissione formale, in quanto non reca alcuna indicazione relativa ai termini e alle modalità di impugnazione, né al giudice competente dinanzi al quale proporre ricorso.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale. Premette di aver notificato l'avviso di accertamento IUC – IMU in rettifica n. 6470 relativo all'anno d'imposta 2019, in data 20/09/2024 e che il giudizio riguarda solo l'istanza di sospensione dell'avviso.
Sostiene che la richiesta è inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti e comunque infondata per carenza del requisito del fumus boni iuris, previsto dall'art. 47 D.lgs. 546/92 e del periculum in mora.
Sotto il profilo del fumus boni iuris ritiene le pretese di controparte prive di giuridico fondamento in quanto il ricorrente non adduce alcuna valida ragione né indica i motivi per i quali codesta onorevole Corte di Giustizia
Tributaria dovrebbe concedere la sospensione richiesta.
Sotto il profilo del periculum in mora ritiene non vengano provate le affermazioni circa la sussistenza del danno grave ed irreparabile.
La Corte preliminarmente, decidendo la controversia in via definitiva, precisa che la causa, ai sensi dell'art. 47 TER, d.lgs n. 546/1992, può essere risolta con l'emissione di una sentenza semplificata.
Ed infatti, pur essendosi l'ufficio costituito nei termini perentori di cui al comma 1 dell'articolo 32 D.lgs n.
546/1992, non risultano depositate memorie illustrative ai sensi del comma 2 del suddetto articolo.
Nel merito il ricorso è fondato. Sempre in via preliminare la Corte osserva che l'ufficio, nelle proprie controdeduzioni, sostiene di aver notificato l'atto in data 20/09/2024; il contribuente, contrariamente a quanto dedotto dall'ufficio, afferma che l'atto è stato notificato il data 24/07/2025.
In effetti la data di notifica indicata dall'ufficio nelle proprie controdeduzioni risulta palesemente errata;
dalla lettura dell'avviso impugnato, prodotto anche dall'ufficio, risulta infatti che l'avviso di accertamento è stato inviato con raccomandata Prot. n° Nominativo_1 del 15/07/2025 e ciò conferma la data indicata dal ricorrente.
Passando all'esame del primo motivo di ricorso la Corte osserva che, per quanto attiene ai tributi locali, la
L. 296 del 2006 in particolare con l'art. 1 commi 161 e 163, ha provveduto a dettare un termine unico di decadenza sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, corrispondente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie l'atto impugnato, notificato solo in data 24/07/2025, è tardivo anche tenendo conto della proroga prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020; risulta infatti applicabile al caso di specie la sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, prevista anche per gli atti in scadenza nella annualità successive al
2020, poiché in tal senso depone il tenore della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, commi 1, d.lgs n. 159 del 2013, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.
L'accoglimento del ricorso nei termini suindicati rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze proposte da parte ricorrente.
Dalla soccombenza discende la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, Sezione Sesta, pronunciando definitivamente nel merito accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impositivo e condanna Roma Capitale al rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre IVA e CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza telematica del 1° dicembre
2025.
Il Giudice RE Il Presidente
AR LI LB Di IU
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)