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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5591 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6520 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. BE ET Presidente
Dr. CI LL Giudice Rel.
Dr. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6520 /2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. ZAGARRIGO LUCIANO in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. TARDITI ANNALISA in virtù di procura speciale in CP_1 atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 12.12.2025 e da parte resistente in data 15.12.2025 Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato a [...] il [...] dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. CP_1
Il Tribunale di Torino pronunciava una prima regolamentazione con decreto del 29.1.2016, poi modificato su ricorso congiunto con decreto n. 1379 del 20.7.2022.
Con ricorso depositato il 27.03.2025, chiedeva al Tribunale una modifica Parte_1 delle condizioni della regolamentazione sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Con memoria depositata il 16.10.2025, si costituiva in giudizio CP_1
All'udienza del 20.10.2025, innanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il GOP, pertanto, revocava l'udienza ex art.473-bis.21 c.p.c. ed assegnava termini ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni congiunte. Depositate le note, contenenti le conclusioni riportate in epigrafe, il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse del minore e nulla osta al suo accoglimento. Esso, infatti, consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
L'ascolto del minore appare manifestamente superfluo e comunque non necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., essendovi l'accordo dei genitori in relazione alle condizioni di affidamento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in parziale modifica del decreto del Tribunale di Torino del 29.1.2016 e del successivo decreto del 20.7.2022, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza e dimora Per_1 abituale del minore a casa della mamma;
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé ogni qual volta ne faccia Pt_1 Per_1 richiesta compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici del ragazzo.
In ogni caso il padre terrà a weekend alternati dalle ore 18 del venerdì fino alla domenica Per_1 sera alle 21,30 con cena presso il padre che lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì dalle ore 17,30 il padre andrà a prendere dalla casa Per_1 della mamma per portarlo a Kick boxing (attività attualmente frequentata dal ragazzo) con riaccompagnamento a casa della mamma alle ore 20,00, salvo diverso accordo tra le parti;
tutti i martedì e i giovedì dalle ore 18,00 alle 21,00 con cena presso il padre;
durante le vacanze natalizie il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio in via alternata tra i genitori e, previa valutazione da parte degli stessi circa la maturità del ragazzo e della sua volontà, con possibilità di estensione alla settimana dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
dal venerdì al lunedì di Pasqua ad anni alterni;
il periodo di Pasqua 2026 sarà trascorso con la madre;
due settimane consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alterni nelle festività infrasettimanali comprensive dei cosiddetti ponti e nel giorno del compleanno del ragazzo, con gestione della giornata da parte del genitore di competenza e seguendo i desideri del minore in ordine all'organizzazione della giornata (il 15.01.26, data del compleanno di la giornata sarò di competenza paterna). In tutti questi periodi sarà sospeso il normale Per_1 calendario di visite.
DISPONE che il sig. versi per il mantenimento di una somma di euro 300,00, Pt_1 Per_1 somma da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d' Intesa Magistrati Avvocati del marzo 2016; il padre si accollerà per intero le spese del primo sport frequentato da fino al Per_1 limite mensile di Euro 70,00, oltre all'equipaggiamento richiesto per lo sport scelto e frequentato;
il padre si impegna a restituire alla madre la metà delle somme impiegate per l'acquisto dell'attrezzatura sportiva per kick boxing.
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà diviso al 50% tra le parti.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 23.12.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI LL BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. BE ET Presidente
Dr. CI LL Giudice Rel.
Dr. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6520 /2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. ZAGARRIGO LUCIANO in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. TARDITI ANNALISA in virtù di procura speciale in CP_1 atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 12.12.2025 e da parte resistente in data 15.12.2025 Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato a [...] il [...] dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. CP_1
Il Tribunale di Torino pronunciava una prima regolamentazione con decreto del 29.1.2016, poi modificato su ricorso congiunto con decreto n. 1379 del 20.7.2022.
Con ricorso depositato il 27.03.2025, chiedeva al Tribunale una modifica Parte_1 delle condizioni della regolamentazione sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Con memoria depositata il 16.10.2025, si costituiva in giudizio CP_1
All'udienza del 20.10.2025, innanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il GOP, pertanto, revocava l'udienza ex art.473-bis.21 c.p.c. ed assegnava termini ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni congiunte. Depositate le note, contenenti le conclusioni riportate in epigrafe, il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse del minore e nulla osta al suo accoglimento. Esso, infatti, consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
L'ascolto del minore appare manifestamente superfluo e comunque non necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., essendovi l'accordo dei genitori in relazione alle condizioni di affidamento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in parziale modifica del decreto del Tribunale di Torino del 29.1.2016 e del successivo decreto del 20.7.2022, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza e dimora Per_1 abituale del minore a casa della mamma;
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé ogni qual volta ne faccia Pt_1 Per_1 richiesta compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici del ragazzo.
In ogni caso il padre terrà a weekend alternati dalle ore 18 del venerdì fino alla domenica Per_1 sera alle 21,30 con cena presso il padre che lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì dalle ore 17,30 il padre andrà a prendere dalla casa Per_1 della mamma per portarlo a Kick boxing (attività attualmente frequentata dal ragazzo) con riaccompagnamento a casa della mamma alle ore 20,00, salvo diverso accordo tra le parti;
tutti i martedì e i giovedì dalle ore 18,00 alle 21,00 con cena presso il padre;
durante le vacanze natalizie il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio in via alternata tra i genitori e, previa valutazione da parte degli stessi circa la maturità del ragazzo e della sua volontà, con possibilità di estensione alla settimana dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
dal venerdì al lunedì di Pasqua ad anni alterni;
il periodo di Pasqua 2026 sarà trascorso con la madre;
due settimane consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alterni nelle festività infrasettimanali comprensive dei cosiddetti ponti e nel giorno del compleanno del ragazzo, con gestione della giornata da parte del genitore di competenza e seguendo i desideri del minore in ordine all'organizzazione della giornata (il 15.01.26, data del compleanno di la giornata sarò di competenza paterna). In tutti questi periodi sarà sospeso il normale Per_1 calendario di visite.
DISPONE che il sig. versi per il mantenimento di una somma di euro 300,00, Pt_1 Per_1 somma da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d' Intesa Magistrati Avvocati del marzo 2016; il padre si accollerà per intero le spese del primo sport frequentato da fino al Per_1 limite mensile di Euro 70,00, oltre all'equipaggiamento richiesto per lo sport scelto e frequentato;
il padre si impegna a restituire alla madre la metà delle somme impiegate per l'acquisto dell'attrezzatura sportiva per kick boxing.
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà diviso al 50% tra le parti.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 23.12.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
CI LL BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.