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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1197/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4590/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 632 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6813/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Messina - ufficio territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto, avverso Avviso di liquidazione per omesso versamento imposta di registro dell'importo di € 200,00 notificato il 21/3/2025.
Parte ricorrente deduce non essere dovuta la somma per avere rinunciato all'eredità in data 05.08.2022.
L'ufficio è costituito e deduce, considerata l'intervenuta rinuncia, di avere disposto l'annullamento dell'atto e chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Con memoria aggiunta del 7/11/2025 parte ricorrente chiede la condanna di controparte al rimborso delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono le condizioni per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere conseguente all'annullamento dell'atto.
Non si ravvisa peraltro la soccombenza virtuale dell'ufficio atteso che la ricorrente è stata individuata quale erede in mancanza di comunicazione all'ufficio di rinuncia all'eredità (art. 28 d.lgs. 346/1990).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Messina 20/11/2025
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4590/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 632 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6813/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Messina - ufficio territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto, avverso Avviso di liquidazione per omesso versamento imposta di registro dell'importo di € 200,00 notificato il 21/3/2025.
Parte ricorrente deduce non essere dovuta la somma per avere rinunciato all'eredità in data 05.08.2022.
L'ufficio è costituito e deduce, considerata l'intervenuta rinuncia, di avere disposto l'annullamento dell'atto e chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Con memoria aggiunta del 7/11/2025 parte ricorrente chiede la condanna di controparte al rimborso delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono le condizioni per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere conseguente all'annullamento dell'atto.
Non si ravvisa peraltro la soccombenza virtuale dell'ufficio atteso che la ricorrente è stata individuata quale erede in mancanza di comunicazione all'ufficio di rinuncia all'eredità (art. 28 d.lgs. 346/1990).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Messina 20/11/2025