Sentenza 8 maggio 2003
Massime • 1
Il giudice di rinvio non è tenuto ad uniformarsi al principio di Diritto affermato nella sentenza di annullamento nell'ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio è stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, abrogata espressamente o anche implicitamente, per effetto di una nuova legge che abbia disciplinato diversamente la materia. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato la sopravvenuta legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, che, nel dettare una disciplina transitoria per i processi in corso, ai fini della graduale applicazione dei principi del giusto processo, ha modificato, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen., la precedente normativa in base alla quale la stessa Corte di Cassazione aveva fissato il principio di diritto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2003, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 08/05/2003
Dott. ESPOSITO NT - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BESSON Michele - Consigliere - N. 00735
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 041470/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STATI EZIO N. l'11/04/1947;
Avverso la Sentenza del 5/2/2002 della Corte d'appello di Roma;
Letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, nonché i motivi aggiunti e la memoria difensiva;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ANTONIO ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. A. Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi i difensori Avv.ti De Luca e Milo che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI Ezio, segretario amministrativo della DC di Avezzano veniva chiamato a rispondere innanzi al Tribunale di quella città in concorso con Di TE NT (assessore ai lavori pubblici del comune di Avezzano), NI RI e TT ED (imprenditori), dei reati di turbativa d'asta (gara per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione della nuova discarica), falso ideologico e corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio, commessi in Avezzano tra l'aprile e il dicembre 1989 onde consentire l'aggiudicazione dell'appalto agli anzidetti imprenditori, ricevendosi dagli stessi in più riprese la somma di lire 100 milioni.
Gli imputati Di TE, NI e TT "patteggiavano" la pena mentre si procedeva con giudizio ordinario nei confronti dello TI. Nel dibattimento i predetti coimputati - che, nella fase delle indagini preliminari avevano reso dichiarazioni autoaccusatorie ed accusatorie nei confronti dello TI - si avvalevano della facoltà di non rispondere. All'esito del giudizio, il Tribunale, in data 12/10/1995, emetteva sentenza di condanna dello TI alla pena di anni due e mesi otto di reclusione.
A seguito di impugnazione, la Corte di Appello de L'Aquila, con sentenza del 6/3/1997, escludeva l'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. per il reato di corruzione, e per l'effetto riduceva la pena inflitta dai primi Giudici ad anni uno e mesi nove di reclusione concedendo allo TI i benefici di legge.
Questa Suprema Corte - adita con ricorso dell'imputato e del P.G. (quest'ultimo limitatamente alla sussistenza dell'aggravante) - con pronunzia del 9/12/1998, annullava la sentenza impugnata evidenziando come la decisione si basasse anche ed essenzialmente sulle dichiarazioni dei coimputati Di TE NT, NI RI e TT ED i quali, nel dibattimento a carico del ricorrente TI Ezio, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Rimetteva, pertanto, gli atti alla Corte di Appello di Roma affinché procedesse, a richiesta delle parti interessate, alla citazione ed esame dei coimputati nei modi e per gli effetti indicati dalla nuova normativa introdotta con L. n. 267/97 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 361/98. Il Giudice del rinvio non riteneva, però, di disporre la rinnovazione del dibattimento per la citazione e l'esame dei coimputati Di TE, NI e TT assumendo che il "dictum" della Suprema Corte era da considerarsi superato e travolto dallo "ius superveniens" costituito dall'entrata in vigore della L. 1/3/2001 n. 63 che, all'art. 26, rendeva utilizzabili e valutabili,
sia pure nei più ristretti limiti introdotti dalla L. n. 35/2000, le dichiarazioni dei coimputati acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25/2/2000. Riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. e, dichiarato estinto il reato di turbativa d'asta per intervenuta prescrizione, condannava lo TI - ferme le già concesse attenuanti generiche alle contestate aggravanti - alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo tre ordini di motivi:
1. violazione degli artt. 624 - 627 co. 2^ e 3^ in relazione all'art. 513 2^ c. c.p.p., art. 6 L. n. 267/97, art. 26 L. 1/3/2001 n. 63,
art. 2 L. 35/2000. La Corte di merito, quale giudice del rinvio, aveva violato gli artt. 624 e 627 c.p.p. per mancata applicazione del "dictum" della sentenza di annullamento. La sentenza impugnata, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione non poteva sottrarsi all'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento, essendosi verificate tutte le condizioni previste dalla legge (assenza, rifiuto di sottoporsi all'esame, ecc.).
Ha richiamato in proposito il ricorrente una recente decisione di questa Corte (Cass. sez. 1^, 22 - 28 marzo 2002 n. 12277, ric. Martelli) che, in una analoga fattispecie, ha statuito che la Corte di merito - la quale non aveva proceduto alla rinnovazione del dibattimento - "aveva violato non solo e non tanto il dictum della Corte di Cassazione, ma anche e soprattutto le nuove norme". Invero, "le nuove disposizioni, entrate in vigore dopo il mutamento dell'art. 111 Cost., erano venute ad operare in relazione ad atti che, a seguito della pronuncia di annullamento, erano da considerarsi come giuridicamente non acquisiti e, quindi, insuscettibili di valutazione. Per conseguenza la mancata legittima acquisizione di tali dichiarazioni rendeva inoperante la legge 63/01 cui la sentenza impugnata si era erroneamente richiamata.
2. Violazione dell'art. 606 comma 1^ lettere d) ed e), in relazione all'art. 623 c.p.p. e 546, lett., c), e 192, 1^ comma c.p.p. e 495, comma 2^ c.p.p., sotto il duplice profilo della mancata assunzione di prove decisive e della carenza assoluta di motivazione, per omesso esame delle censure e delle richieste formulate in sede di motivi nuovi d'appello.
Con atto depositato, a mente degli artt. 581 e 585/4 c.p.p., in data 18/2/1997 presso la cancelleria della Corte di Appello de L'Aquila, la difesa del ricorrente, nel ribadire le censure mosse alla impostazione accusatoria del Giudice di 1^ grado, aveva avanzato una serie di richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e, segnatamente, l'audizione dei testimoni ing. Pasquale Cattivera, Dr. Mariano Santomaggio, On. Dr. Berardino Angeloni. Aveva, altresì, chiesto l'acquisizione dei loro "affidavit" spontaneamente consegnati al ricorrente nonché l'acquisizione di una lettera (rectius, dichiarazione di ritrattazione) redatta in data 29/12/1995 dal coimputato NI RI e da quest'ultimo depositata presso lo studio notarile Altieri di Avezzano, nella quale il predetto NI, oltre a rendere dichiarazioni liberatorie nei confronti dell'imputato TI, si dichiarava disposto ad essere esaminato dalla Corte d'Appello sia sulla circostanza della ridetta missiva, sia sull'intera vicenda processuale. Ebbene, nonostante l'espresso richiamo all'atto d'appello principale ed ai motivi aggiunti, formulato dalla difesa nel corso della discussione finale, la Corte di Appello di Roma aveva omesso totalmente di motivare sul punto.
3. Violazione degli artt 125 co. 3^ e 546 co. 1^ c.p.p. e in relazione all'art. 606 co. 1^ lett., e), implicante carenza di motivazione, illogicità manifesta nella formazione del giudizio ed inosservanza dell'art. 192 c.p.p., p. 1 e 3 e violazione dell'art. 1 co. 2^ del D.L. 7/1/2000 n. 2 Cost in L. 25/2/2000 n. 35.
L'art. 1 co. 1^ del D.L. 7/1/2000 n. 2 convertito in legge 25/2/2000 n. 35 detta dei criteri legali di valutazione della prova che erano stati palesemente violati dalla Corte di Appello di Roma. Secondo la legge citata le dichiarazioni predibattimentali dei coimputati possono essere sì utilizzate, ma con il limite che la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, purché assunti o formati con diverse formalità.
Tali criteri di prova, che la Corte avrebbe dovuto indicare ai sensi dell'art. 19, 1^ co., non consentono la possibilità di far ricorso, in tema di chiamata in correità, alla c.d. "convergenza del molteplice" senza incorrere in una manifesta illogicità e violazione di un precetto legislativo che attiene ad un vizio in procedendo. Ha chiesto, pertanto, il ricorrente l'annullamento della impugnata sentenza. Ha presentato, inoltre, il ricorrente motivi aggiunti con i quali deduce: a) "la nullità della sentenza impugnata perché redatta con grafia per lunghi tratti inintelligibile"; b) "la erronea applicazione e quindi la violazione della legge penale in relazione ai falsi ideologici contestati ai capi b) e c) della rubrica"; c) "violazione della legge penale, implicante carenza assoluta di motivazione" nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto "non parzialmente condonabile (anni due) la pena inflitta, ai sensi del D.P.R. 22/12/1990 n. 394". Il ricorrente ha, infine, prodotto memoria difensiva con la quale, in sintesi, ribadisce le censure già svolte in ordine alla violazione sia "delle novità legislative intervenute in materia", sia del "dictum annullatorio della S.C.", richiamando in proposito altre decisioni di questa Corte. Insiste conclusivamente sull'annullamento della sentenza impugnata basata su dichiarazioni, rese da coindagati, non più utilizzabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, esaminata e risolta la questione concernente la violazione dedotta dai ricorrenti degli artt. 624 e 627 c.p.p. sotto il profilo che la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio, non si sarebbe uniformata al "dictum " della Corte di Cassazione che, con sentenza 9/12/1998, aveva annullato la pronunzia 6/3/1997 della medesima Corte di Appello.
Questa Corte, con sentenza 9/12/1998 - dopo aver premesso che "dal testo della sentenza impugnata risultava chiaramente che i Giudici di merito avevano basato la loro decisione anche ed essenzialmente sulle dichiarazioni dei coimputati Di TE NT, NI RI e TT ED i quali, nel dibattimento a carico del ricorrente TI Ezio, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere" - ha rilevato che, "dopo la pronunzia della sentenza di 2^ grado, la disciplina relativa alla utilizzazione delle dichiarazioni rese da persone imputate nello stesso processo o in processi connessi, aveva formato oggetto di modifiche normative ad opera della L. n. 267/97 che all'art. 6 prevedeva "la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni", e successivamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 2/11/1998 che dichiarava l'illegittimità dell'art. 513 2^ comma, ultimo periodo c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500 comma 2^ bis e 4 c.p.p.". Quindi, questa Corte - ritenuto che la nuova normativa si applicasse immediatamente anche al giudizio pendente in Cassazione secondo quanto statuito dalle S.U. con le sentenze "Gerina" del 25/2/1998 e "Citaristi" del 13/7/1998 - ha pronunciato "l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Roma a norma dell'art. 623, n. 1 lett. d, c.p.p., affinché proceda a richiesta delle parti interessate alla citazione e all'esame degli imputati nello stesso processo sui fatti già oggetto delle loro precedenti dichiarazioni concernenti la responsabilità del ricorrente TI e affinché, qualora dette persone rifiutino o comunque omettano in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, proceda - in mancanza di consenso dello TI alla utilizzazione - all'acquisizione e alla valutazione delle dichiarazioni medesime ai sensi dell'art. 6, 5^ comma, della legge 267/97 e nei modi e con i criteri di cui all'art. 500, 2 bis e 4, c.p.p. ".
La Corte di Appello di Roma ha, però, disatteso la richiesta della difesa dell'appellante di "rinnovazione del dibattimento", nonché quella del difensore di parte civile per la citazione dei coimputati ed, in conformità del parere espresso dal Procuratore Generale, ha ritenuto di non dover disporre la citazione e l'esame dei coimputati sopra indicati, bensì di procedere, alla luce delle nuove disposizioni processuali, alla valutazione delle dette dichiarazioni "solo se la loro attendibilità possa dirsi confermata da altri elementi di prove, assunti o formati con diverse modalità" ex art. 1, co. 2^ L. 25/2/2000, n. 35.
Il Giudice del rinvio - dopo aver premesso di non ignorare il dettato legislativo secondo cui "il Giudice del rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decise"; e dopo aver ancora puntualizzato che l'obbligo imposto al Giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento, riguarda solo l'interpretazione delle disposizioni normative, che hanno formato oggetto della decisione del Giudice di legittimità e non anche le norme entrate in vigore successivamente a detta decisione, rispetto alle quali può soltanto porsi il problema della loro immediata applicabilità o meno - ha rilevato che, "alla luce del principio "tempus regis actus ", nel caso di specie, doveva trovare applicazione la legge 1^ marzo 2001 n. 63 ("modifica al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione delle prove in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione") e, segnatamente, dell'art. 26, in tema di disposizioni transitorie, che al 4^ co. espressamente recita: "quando le dichiarazioni dei coimputati 3^ co. e cioè quelle rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono state rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto ali 'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2^ del D. L. 7/1/2000 n. 2, convertito in legge con modificazioni della legge 25/2/2000 n. 35, soltanto se esse siano state acquisite, come nel caso "de quo " al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25/2/2000". Ciò vuoi dire che le dichiarazioni in argomento acquisite al fascicolo del dibattimento anteriormente alle date del 25/2/2000, sono valutate in quanto già acquisite al fascicolo per il dibattimento "solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità" (cfr. co. 2^ art. 1 legge 35/2000) norma processuale di immediata applicazione ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 63/2001". Di qui, quindi, la censura del ricorrente di violazione degli artt. 624 e 627 c.p.p. e del "dictum " enunciato da questa Suprema Corte con sentenza del 9/12/1998: "Il Giudice del rinvio aveva l'obbligo di disporre la citazione e l'esame dei coimputati Di TE, NI e TT, come indicato dalla Corte di legittimità e come formalmente richiesto dalla difesa dell'imputato e dal difensore di parte civile. Ciò perché l'inserimento nei verbali delle dichiarazioni dei coimputati suddetti - conforme alla legge sotto il vigore del vecchio art. 513 c.p.p. - non era più tale dopo l'entrata in vigore della legge 267/97. Le nuove disposizioni, entrate in vigore dopo il mutamento dell'art. 111 Cost., erano venute ad operare in relazione ad atti che, a seguito della pronuncia di annullamento, erano da considerarsi come giuridicamente non acquisiti e quindi insuscettibili di valutazione. Per conseguenza, la mancata legittima acquisizione di tali dichiarazioni rendeva inoperante la legge 63/2001 cui la sentenza impugnata si è erroneamente richiamata". Ha
richiamato in proposito il ricorrente la recente sentenza di questa Corte (sez. 1^, 22/28-03-2002, n. 12277, Martelli) che, in un caso identico, nello stigmatizzare la decisione adottata dal Giudice di rinvio di non procedere alla rinnovazione parziale del dibattimento, ha precisato che "così facendo, la Corte di merito ha violato non solo e non tanto il "dictum" della Corte di Cassazione, ma anche e soprattutto le nuove norme alle quali ha ritenuto di doversi uniformare, senza avvedersi del grave errore che invece si annidava nel ragionamento, per vero semplicistico, da lei seguito". È, infatti, dal momento in cui la Corte di Cassazione aveva affermato la non utilizzabilità dei suddetti verbali, (contenenti le dichiarazioni rese da persone imputate nello stesso processo o nei processi connessi o collegati), gli stessi dovevano giuridicamente considerarsi espunti, a nulla rilevando che gli stessi fossero rimasti allegati al fascicolo dibattimentale". In altri termini, tali atti non potevano in alcun modo considerarsi legalmente acquisiti, in quanto la loro utilizzabilità era stata esclusa e la loro acquisizione non poteva più considerarsi come legittimamente avvenuta".
La doglianza non è fondata.
Si premette che le dichiarazioni rese dai coimputati Di TE NT, NI RI e TT ED nella fase delle indagini preliminari (novembre 1992) erano state acquisite dal Tribunale al fascicolo per il dibattimento poiché i predetti si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.
La motivazione della sentenza si era incentrata sulle dichiarazioni dei suddetti coimputati i quali - ammesse le loro responsabilità e "patteggiata" la pena - avevano rivelato che l'influente uomo politico, cui il NI e il TT, aggiudicatari dell'appalto, avevano pagato a rate un contributo di L. 100.000.000, era TI Enzo. Il Tribunale, ritenute tali dichiarazioni confermate da riscontri esterni, aveva emesso, in data 12/10/1995, sentenza di condanna. Il 6/3/1997, la Corte di Appello de L'Aquila aveva riformato parzialmente la decisione escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p., e riducendo la pena inflitta dal 1^ Giudice.
Appare allora evidente che le dichiarazioni in questione furono legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento - e legittimamente utilizzate per la decisione sia dal Tribunale che dalla Corte di merito - in conformità alla normativa all'epoca vigente e, cioè, all'art. 513 com. 2^ c.p.p. così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 255 del 1992 nella parte in cui non prevedeva la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., che si erano avvalse della facoltà di non rispondere. In sostanza, al momento dell'acquisizione degli atti al fascicolo per il dibattimento e delle decisioni sia del Tribunale che della Corte territoriale, la normativa vigente consentiva al Giudice di disporre la lettura, (a cui consegue la allegazione al fascicolo per il dibattimento ex art. 515 c.p.p.), delle dichiarazioni rese fuori del dibattimento dai soggetti indicati dall'art. 210 c.p.p., con conseguente utilizzabilità di tali atti ai fini di prova, a norma dell'art. 526 1^ co. c.p.p..
Ne consegue che questo Supremo Collegio ritiene di non dover seguire l'orientamento espresso dalla già citata decisione di questa Corte - (cui adde "in toto" sez. 1^, n. 31411 ric. D'Iglio, 19/9/2002) - secondo cui "dal momento in cui la Corte di Cassazione ha affermato la non utilizzabilità dei suddetti verbali, gli stessi dovevano considerarsi giuridicamente espunti, a nulla rilevando che gli stessi fossero rimasti di fatto allegati al fascicolo dibattimentale. In altri termini, tali atti non potevano in alcun modo considerarsi legalmente acquisiti, in quanto la loro utilizzabilità era stata esclusa e la loro acquisizione non poteva più considerarsi come legittimamente avvenuta ".
"Tale situazione era preesistente all'entrata in vigore della normativa a cui la Corte territoriale aveva fatto riferimento, e non poteva in nessun modo essere rimossa o mutata;
ne' tanto meno le disposizioni sopravvenute potevano avere un effetto per così dire sanante di una situazione di illegittimità, sia pure sopravvenuta a seguito della sentenza di annullamento".
I motivi di dissenso saranno di seguito evidenziati non senza aver, però, prima rilevato che la sentenza, in prosieguo, afferma:
"Allorché l'art. 26 della legge n. 63 del 2001 prevede che "quando le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, e già acquisite al fascicolo del dibattimento, sono state rese da chi, per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore", sono valutate, come recita il secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 2 del 2000, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, sempreché "esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio del 2000", non può che riferirsi alle dichiarazioni che siano state acquisite legittimamente secondo la normativa vigente all'atto della loro acquisizione";
salvo, poi, ad affermare che "le nuove disposizioni (e, cioè, la L. n. 63/01), sono venute ad "operare" in relazione ad atti che, a seguito della pronuncia di annullamento, erano invece da considerare a tutti gli effetti, in quanto illegittimamente acquisiti, come giuridicamente non acquisiti nel senso voluto dalla legge". Tale orientamento non può assolutamente essere condiviso dal momento che nessuna rilevanza ha la circostanza che la sentenza della Corte di merito sia stata annullata da questa Corte di legittimità per i seguenti motivi:
- è principio assolutamente pacifico che anche nel giudizio di rinvio occorre tener conto dei mutamenti legislativi, intervenuti dopo la pronuncia della Suprema Corte, i quali comportino un superamento dei principi da questa affermati e ai quali il Giudice del rinvio dovrebbe uniformarsi (ex art. 627, co. 111 c.p.p.). Ed, invero, l'obbligo imposto al Giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento riguarda solo l'interpretazione delle disposizioni normative che hanno formato oggetto della decisione del Giudice di legittimità e non anche le norme entrate in vigore successivamente a tale decisione rispetto alle quali può soltanto porsi il problema della loro immediata applicabilità o meno (Cass. Sez. 1^, 28/5/1996, n. 1900; id. 17/3/1993, n. 108). - L'annullamento della Suprema Corte era basata su di una normativa - entrata in vigore successivamente alla sentenza di appello per effetto della legge n. 267 del 7/8/1997 che prevedeva, per i processi in corso, l'espletamento di determinati adempimenti ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni in precedenza rese ed acquisite al fascicolo per il dibattimento (per il giudizio di appello: la rinnovazione parziale del dibattimento) - superata da uno "ius superveniens" (art. 26 L. 1/3/2001 n. 63) che dettava, per i processi in corso, nuove e diverse disposizioni in tema di utilizzazione e valutazione delle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento rendendo utilizzabili le dichiarazioni in questione (soltanto) se acquisite al fascicolo del dibattimento anteriormente al 25/2/2000 (come è avvenuto nella specie).
In sostanza, la legge in questione - nel dare compiuta attuazione, in materia di formazione e valutazione della prova, ai nuovi principi costituzionali sii giusto processo e nello stabilire che "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore" (art. 19 che ha introdotto il comma 1^ bis dell'art. 526 c.p.p.) - ha, con l'emanare, all'art. 26, precise disposizioni transitorie, risolto, una volta per tutte, il problema della utilizzabilità, nei processi in corso, delle dichiarazioni precedentemente acquisite, indicando la data insuperabile del 25/2/2000 - coincidente, in maniera coerente e significativa, con la emanazione della prima normativa attuativa dell'art. 2 della legge Cost. 23/11/1999 n. 2 in materia di giusto processo (e che, in attesa della entrata in vigore della legislazione disciplinante la definitiva attuazione del nuovo art. 111 Cost., - cioè la L. n. 63/01 - dettava, per i processi in corso, nuove disposizioni in tema di "valutazione " delle dichiarazioni) - quale preciso e definitivo discrimine tra le dichiarazioni che possono essere utilizzate, sia pure nei limiti fissati dall'art. 1 co. 2^ D.L. n. 2/2000, conv. in l. 25/2/2000 n. 35, e quelle (successive a tale data) per le quali si applica, invece, la nuova normativa introdotta dal citato art. 19 (art. 526 1 bis c.p.p.). Ed allora deve dirsi:
- Questa Corte, con la sentenza 9/12/1998 ha ritenuto - sulla base della interpretazione della nuova normativa, introdotta con L. 7/8/1997 n. 267, (successiva alla sentenza di 2^ grado), fornita da
S.U. 25/2/1998, Guerina;
13/7/1998, Citaristi - che tale normativa si applicasse anche alla fase del giudizio in Cassazione ed ha, conseguentemente, ritenuto che le dichiarazioni - legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento sotto il vigore della normativa che era vigente in quel momento - i dovessero, per la loro utilizzabilità e valutazione, essere sottoposte, ex art. 6 com. 3^ L. n. 267/997 (norma transitoria emanata per i processi per i quali era "in corso il giudizio di appello"), agli adempimenti della "rinnovazione parziale del dibattimento", (con citazione dei dichiaranti), e delle "contestazioni" (ex sent. C.C. n. 361 del 2/11/1998), ma ciò non comporta la illegittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento ritualmente avvenuta secondo la legge del tempo (e tanto meno la loro esclusione dal fascicolo), determinandone, invece, la non possibilità, in quel momento, di utilizzazione e valutazione sulla base di una sopravvenuta disciplina transitoria, successivamente, però sostituita da altra (e definitiva) disciplina transitoria art. 26 (L. n. 63/2001). Legittimamente il Giudice del rinvio, con la sentenza 9/12/1998, ha disatteso il "dictum" di questa Corte, fondata sulla "interpretazione" di normativa "superata ", ed ha correttamente applicato lo "ius superveniens " che, innovando radicalmente il sistema della formazione e valutazione della prova "in subiecta materia", ha dettato, per i processi ancora in corso, disposizioni transitorie del tutto nuove (artt. 26 L. 63/01) rendendo - "sic et simpliciter", senza cioè, bisogno di meccanismi di recupero o di altri adempimenti - utilizzabili e valutabili (entro determinati limiti) tutte e soltanto le dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25/2/2000, (naturalmente in conformità alla normativa vigente all'atto della loro acquisizione e valutazione, dovendosi verificare, ovviamente, quale delle normative - di continuo succedutesi nel tempo, ivi comprese le plurime sentenze della Corte Costituzionale, di volta in volta, emanate in "subiecta materia" - fosse in quel momento in vigore). La conferma della esattezza di tale interpretazione è fornita dall'ultimo comma dell'art. 26, il quale stabilisce che "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano, nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, le disposizioni vigenti in materia di valutazione delle prove al momento delle decisioni stesse", con ciò rimarcando chiaramente - all'evidente scopo di evitare interpretazioni di natura diversa, (e con ciò non recependo, anzi sconfessando, i principi interpretativi delle sentenze "Gerina" e "Citaristi", applicati anche da questa Corte con la decisione di annullamento del 9/12/1998) - che anche questa Corte di legittimità deve, nei processi ancora pendenti e sottoposti al suo esame, applicare, per quanto attiene alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, esclusivamente la normativa vigente al momento della valutazione della prova (e relativa decisione) effettuata dai Giudici di merito (senza che possano avere rilevanza normative sopravvenute in epoca successiva a quelle decisioni;
in sostanza, è al momento di quelle decisioni e non a quello in cui la Corte di legittimità è chiamata a decidere, che bisogna aver riguardo). In conclusione:
- Le dichiarazioni in esame sono state "acquisite" al fascicolo per il dibattimento anteriormente al 25/2/2000;
- Le dichiarazioni sono state legittimamente acquisite, utilizzate e valutate dai Giudici di merito in conformità alla normativa che in quel momento regolava la materia e, cioè, l'art. 513 2^ com., come modificato dalla decisione della Corte Costituzionale n. 255/92. - Le dichiarazioni sono state legittimamente "utilizzate " - ricorrendone i due suindicati presupposti richiesti dalla nuova normativa transitoria introdotta dall'art. 26 L. n. 63/2001 - dal Giudice del rinvio che le ha "valutate" secondo quanto disposto dal 4^ co. del medesimo articolo, nei più circoscritti limiti stabiliti dall'art. 1 com. 2^ L. 25/2/2000 n. 35, (che ha convertito il D.L. n. 2/2000), in virtù del quale "le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità".
Tale operazione è stata puntualmente e correttamente effettuata dal Giudice del rinvio il quale:
a) Si è lungamente soffermato sul contenuto, sostanzialmente coincidente, delle "dichiarazioni dei coimputati ritenute, con adeguate, incisive, articolate argomentazioni, univoche e intrinsecamente attendibili.
b) Ha indicato e valutato gli ulteriori elementi probatori, formati o assunti con diverse modalità, confermativi del contenuto e dell'attendibilità delle "dichiarazioni" e precisamente:
b.1 dichiarazioni dello stesso TI che aveva ammesso di aver ricevuto dal NI somme di denaro, anche se non riferite a specifiche gare di appalto o a particolari favori;
b.2 la deposizione testimoniale del capo-sezione TI ZO, addetto al servizio appalti e gestione lavori pubblici del Comune di Avezzano;
b.3 la deposizione testimoniale di CR NO che aveva "prestato il proprio consenso ad associarsi simulatamente con il NI ed il TT in un gruppo di imprese per partecipare alla gara";
b.4 la deposizione testimoniale di IL NN;
b.5 le dichiarazioni del teste PA DI;
b.6 le dichiarazioni del teste PA MO;
b.7 la documentazione relativa alla gara, risultata falsificata, con alterazione sia delle domande di partecipazione, (ivi comprese le date e le firme), sia degli elenchi delle ditte al fine di escluderne alcune dalla gara assumendo falsamente non essere in possesso dei prescritti requisiti.
Da tale coacervo probatorio, valutato con argomentazioni convincenti, immuni anche da vizi logico-giuridici, la Corte di merito è pervenuta alla conclusione - (cui, peraltro, era già pervenuto il Tribunale, poi la Corte territoriale con la sentenza annullata) - che, nel caso di specie, sussistevano in pieno gli elementi costitutivi:
a) Del reato di cui all'art. 353 c.p., (poi dichiarato estinto per intervenuta prescrizione), e dei delitti di falso per essersi verificato, anche tramite l'alterazione della documentazione, il turbamento della libertà dell'incanto finalizzato a far sì che la associazione di imprese costituita dal NI e dal SC risultasse aggiudicataria della gara e dell'appalto. b) Del reato di cui all'art. 319 c.p. essendone rimaste accertate le connotazioni essenziali, quali l'accordo illecito, noto al P.U., e da questi accettato, il compimento da parte del P.U. di un atto contrario ai propri doveri, con sviamento del relativo potere: nel caso di specie, "lo TI ebbe a presentare il NI al Di TE e, in cambio dell'aggiudicazione, il NI e il TT corrisposero in più rate allo stesso TI la somma di L.. 100.000.000"; "il Di TE accettò l'accordo illecito intervenuto tra lo TI e il TT e il NI, accordo che prevedeva l'aggiudicazione della gara agli imprenditori e la dazione di una cospicua somma di denaro all'uomo politico che si era rivolto all'assessore ai LL.PP., compagno di partito".
Alla stregua delle argomentazioni fin qui svolte, ritiene questa Corte di legittimità che il primo e il terzo motivo di ricorso vanno rigettati in quanto infondati, così come va rigettato il secondo dei motivi aggiunti con il quale si censura il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di falso. Osserva in proposito questo Supremo Collegio che la Corte territoriale ha fondato la responsabilità dell'imputato in ordine ai contestati delitti di falso, oltre che sulle dichiarazioni dei tre coimputati, anche sulle testimonianze del CR e del IL e sulla produzione documentale - confermativa delle dichiarazioni e delle testimonianze suddette - da cui risultavano incontestabilmente le falsità commesse per escludere ben 53 imprese dalla gara e per far aggiudicare l'appalto - con affermazioni mendaci anche nel verbale di aggiudicazione - alle imprese costruttrici associate del NI e del TT. La valutazione di tali risultanze probatorie, minuziosamente e reiteratamente esposte, è stata, in maniera puntuale e corretta, effettuata dal Giudice del rinvio con argomentazioni del tutto esenti da censure, esaustivamente riportate alle pagg. 47 - 49 della sentenza.
Quanto al secondo motivo del ricorso principale concernente la mancata rinnovazione parziale del dibattimento con cui la difesa indicava nuovi testi e richiedeva l'acquisizione della dichiarazione - ritrattazione del NI del 29/12/1995, rileva questo Supremo Collegio che tale richiesta venne rigettata dalla Corte di Appello dell'Aquila che, nella sentenza, (poi annullata), aveva diffusamente motivato in proposito ritenendo, con ampie argomentazioni, "irrilevanti" e nient'affatto "decisivi" i fatti in ordine ai quali era stata chiesta la rinnovazione e per nulla attendibili sia la dichiarazione-ritrattazione del NI sia "le satellitari dichiarazioni di testimoni de relato", per il loro carattere "raccogliticcio e strumentale, e per essere stato formulato nell'imminenza del processo di appello". Orbene, se è vero che la difesa ha, nel dibattimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, riproposto la richiesta, è altrettanto vero che i Giudici del rinvio hanno - con l'indicare e valutare una serie notevole di precise, univoche e concordanti risultanze processuali, che costituivano un solido quadro probatorio - ritenuto, sia pur implicitamente, la assoluta irrilevanza e superfluità dei fatti indicati nella richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, così, in sostanza, confermando il giudizio in proposito e in precedenza espresso dalla Corte di Appello dell'Aquila.
Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
Il primo dei motivi aggiunti è anch'esso del tutto infondato. Se è vero che sarebbe stato più opportuno che una così lunga, articolata e complessa motivazione fosse stata dattiloscritta, è anche vero che, sia pure con qualche difficoltà, l'interpretazione della grafia è ben possibile e la stessa non è inintelligibile, tant'è che gli stessi difensori, negli ampi motivi di ricorso, hanno riportato, in più punti, passi della motivazione. Del resto, la legge processuale consente la scrittura manuale degli atti e la grafia, anche se eventualmente, in parte, illeggibile, non produce la nullità degli atti medesimi, perché tale ipotesi non è espressamente prevista dalla legge.
Anche il terzo dei motivi aggiunti è infondato.
Invero, la data del "dicembre 1989", (riportata, del resto, nel capo di imputazione), come momento consumativo del reato di correzione, è stata individuata dalla Corte territoriale sulla base di una valutazione di merito di risultanze probatorie (nella specie la dichiarazione del TT), non sindacabile in questa sede di legittimità.
Il ricorso dell'imputato deve, pertanto, essere rigettato.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 8 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004