Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3588 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OPF0PREMA DLCASSAZIONE How to ve3588/03 LA CORTE Oggetto SEZIONE SECONDA CIV Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ind compimento - Presidente - R.G.N. 8869/00Dott. Franco PONTORIERI Cron. 8284 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 1004 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI GOLDONI - Rel. Consigliere- Dott. Umberto Ud.21/11/02 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: DI VI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TREBBIA 3, presso lo studio dell'avvocato VI BIANCHI, difeso dall'avvocato OSVALDO SABETTA, giusta my. delega in atti;
- ricorrente -
contro
BUILD SRL, in persona del suo Amm.re Unico LUCIANO SANTARELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 2, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PARISI, che lo difende, giusta delega in 2002 atti;
1518 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 76/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 13/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica My udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società UI srl di Ascoli Piceno, con contratto preliminare 28.8.1985 aveva promesso in vendita a RI Di TT un appartamento con pertinenze in costruzione nel Comune di Martinscuro per il prezzo complessivo di L.26.000.000 ricevendone caparra di L.
3.000.000. Deducendo l'inadempimento del promissario acquirente nel pagamento del residuo prezzo nonché delle rate del mutuo acceso appositamente a suo nome dalla venditrice, detta Società convenne il Di TT dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno per domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e la sua condanna ai danni ed alla restituzione dell'immobile. Costituendosi per resistere alla domanda, RI Di TT precisò che la му società UI non aveva conteggiato gli acconti per numerosi milioni versati e lo aveva indotto a firmare cambiali per somma "esosa e non dovuta", rifiutandosi comunque di precisare i conteggi del dovuto. Pertanto, dato l'inadempimento della promittente venditrice, il comparente nel dichiararsi pronto al pagamento della somma residua di L.
9.000.000 oltre interessi, spiegò domanda riconvenzionale per ottenere la trascrizione del contratto preliminare e la determinazione del residuo del prezzo dovuto, ovvero in via subordinata la sentenza sostitutiva dell'atto pubblico per il trasferimento della proprietà dell'immobile. L'adito Tribunale con sentenza 19.10/7.11.1995, accolse la domanda attorea, rigettò quella riconvenzionale, dichiarò risolto il contratto preliminare e condannò il convenuto alla restituzione delle porzioni immobiliari nonché al pagamento della somma di L.14.000.000 quale differenza tra i danni subiti dalla società venditrice e liquidati equitativamente in L.30.000.000 e gli acconti versati dal convenuto in complessive L. 16.000.000. Ha proposto appello il Di TT, il quale nell'insistere nelle stesse conclusioni di primo grado con l'aggiunta della richiesta subordinata di accoglimento della domanda di restituzione senza condanna ai danni e con compensazione delle spese di lite, contestava di aver mai sottoscritto i titoli cambiari indicati da controparte e mai prodotti in giudizio. Si è costituita dinanzi alla Corte la società UI srl per chiedere la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata decisione, con condanna altresì dell'appellante alla corresponsione degli ulteriori interessi legali sulla somma liquidata in sentenza dalla data di quest'ultima al saldo effettivo. Con sentenza in data 17.2/13.3.1999, la Corte di appello di Ancona respingeva l'impugnazione e regolava le spese osservando che il Di TT non aveva contestato specificamente la ricostruzione della vicenda operata му dal Tribunale;
in particolare non aveva dimostrato di aver effettuato versamenti in acconto ulteriori rispetto a quelli documentalmente dimostrati e come tali ritenuti in sentenza, pari a complessive L.16.000.000. Ciò significava che, come ritenuto dal primo giudice, dopo la caparra di L.
3.000.000 e gli acconti – irregolari sia in ordine al tempo che all'importo - - di altri tredici milioni sino al 30 settembre 1986, da quest'ultima data il Di TT non corrispose più alcunchè alla società promittente venditrice. E siccome non risultava che egli avesse mai sollecitato in nessuna maniera la società medesima a precisare i conteggi del dovuto, visto anche che ☑ usso Le stresse era chiaramente specificato in contratto e che venne ulteriormente precisato con la dichiarazione sottoscritta dall'allora appellante il 30.9.1988, non si vedeva come potesse affermare, insistendovi anche in sede di gravame, di essere stato sempre disponibile 2 all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo derivante dal contratto preliminare. Al contrario era provato che nessuno dei titoli cambiari rilasciati dal Di TT a scomputo del proprio debito in base alla suddetta dichiarazione del 30.9.1988 venne onorato. Non ammissibile appariva la prova orale con cui l'appellante pretendeva di dimostrare che in realtà le cambiali si riferivano ad altro titolo, in quanto essa confliggeva con la suddetta scrittura a firma del debitore in cui è letterale il richiamo al prezzo di cui al contratto preliminare per cui è causa;
del tutto inconferente e pretestuosó era poi il tentativo di provare, con lo stesso mezzo testimoniale, di aver versato brevi manu e senza il rilascio di ricevute di sorta, ulteriori 10 milioni presso la sede della società UI, non solo per l'evidente assurdità di pagamenti tanto cospicui e non documentati му per iscritto in qualche modo, ma anche per la genericità della deduzione che tra l'altro non indicava nemmeno le generalità dei presunti testimoni da escutere. Per quanto riguardava, poi, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice in primo grado e liquidata dal Tribunale come si è visto dianzi, si rilevava che nell'atto di appello il Di TT non aveva mosso alcuna censura, per quanto generica, limitandosi soltanto nelle conclusioni dell'atto stesso a formulare una richiesta subordinata aggiuntiva rispetto a quelle di primo grado. Egli richiedeva, cioè, che la Corte volesse "disporre la restituzione delle porzioni immobiliari di cui al contratto alla società UI, dichiarando che nessun risarcimento del danno è dovuto dal Di TT”: ora, anche a non considerare l'inammissibilità della domanda in quanto nuova, sta di fatto che i gravame sul punto avrebbe dovuto considerarsi inammissibile e comunque sotto il profilo della evidente omissione da parte dell'appellante 3 di qualsiasi specificazione delle ragioni di censura del relativo capo della sentenza, che non consentiva così alla Corte di poter individuare i confini del riesame della questione. Spettavano, invece, all'appellata gli ulteriori interessi al tasso legale sulla somma di L.14.000.000 liquidata dalla sentenza, trattandosi di credito da risarcimento del danno, sino al saldo effettivo. Avverso tale sentenza, RI Di TT ha proposto ricorso per cassazione, basato su di un solo motivo;
resiste con controricorso la UI srl. Motivi della decisione Con un unico motivo, il ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto in cui esso Di TT è stato ritenuto هر inadempiente al pagamento del residuo prezzo di cui al contratto preliminare per non avere asseritamente adempiuto alle obbligazioni dedotte dalla controparte, in relazione all'art.360, n.5 cpc. Trattasi, come emerge chiaramente dalla enunciazione, di una censura attinente ad un vizio di motivazione, che troverebbe la sua base nel fatto che la UI avrebbe incassato il residuo prezzo di L.23.000.000 mediante l'incasso del mutuo. E ciò sarebbe tanto più vero in quanto l'odierna resistente non avrebbe lamentato se non il mancato pagamento di una rata del mutuo e di alcuni effetti cambiari. Conseguirebbe da tutto ciò che la Corte anconitana avrebbe frainteso addirittura il senso della domanda attorea o, quanto meno, il fondamento della stessa. Il motivo, oltre che generico, appare completamente sfornito di fondamento. È appena il caso infatti di evidenziare che la Corte del merito ha specificato più argomentazioni atte a dimostrare l'inadempimento del Di TT e nel 4 ricorso si censura unicamente un profilo attinente al mutuo, effettivamente acceso, ma a carico della UI srl e non già, all'atto della stipula, del promissario acquirente. Ma la Corte marchigiana ha evidenziato: che il Di TT non aveva dimostrato di aver effettuato versamenti in acconto ulteriori rispetto a quello dimostrati, pari a 16.000.000 di lire, complessivamente. Ha anche sottolineato la stessa Corte che mai il Di TT aveva sollecitato la controparte a precisare i conteggi del dovuto e che nessuno dei titoli cambiari rilasciati sulla base della dichiarazione del 30.9.1988 venne onorato. Infine si rilevava la pretestuosità della contestazione relativa all'esistenza o genericità di firma dei titoli cambiari, anch'essi versati nel fascicolo della controparte, constatazione quest'ultima che priva di qualsiasi valenza l'asserzione secondo cui detti titoli non sarebbero mai stati prodotti in giudizio. Va ricordato che allorquando la sentenza impugnata fonda la decisione su più ragioni, fra loro distinte ed indipendenti, ciascuna di per sé idoneq a giustificare la pronuncia, l'eventuale mancata valutazione del punto non esaminato non può infirmare la piena valenza del "decisum" (cfr. Cass. 16.1.1996, n.301). Tanto premesso, risulta chiaramente la assoluta infondatezza della doglianza come formulata, attesa la coerenza, l'ampiezza e la esaustività della motivazione adottata. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente che liquida in euro 91,00 oltre a 1.000,00 euro Così deciso in Roma, il 21.11.2002 Il Consigliere estensore في ملفهم المالية السلال IL CANCELIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 2 MAR 2003 Roma IL CANCELLIERS Francesco Catania 6 - al pagamento delle spese, per onorari. Presidente CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 21-5-2003 serie 4 al n.19490 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riecie