Sentenza 22 marzo 2002
Massime • 2
In tema di prova dichiarativa, allorché, in applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, sia stata annullata una sentenza sul rilievo dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento di dichiarazioni accusatorie non confermate in dibattimento, nel successivo giudizio di rinvio i relativi verbali devono considerarsi giuridicamente espunti dal fascicolo dibattimentale. Ne consegue che l'inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni è sanabile solo mediante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a nulla rilevando che "medio tempore" sia entrata in vigore la nuova normativa transitoria prevista dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35, di conversione in legge del d.l. 7 gennaio 2000 n. 2, e dalla legge 1 marzo 2001 n. 63, che ha assegnato alle dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, se pur nei limiti fissati dal secondo comma dell'art. 1 del d.l. predetto, una ridotta valenza probatoria, in quanto quest'ultima normativa si riferisce alle dichiarazioni legittimamente acquisite secondo la normativa vigente all'atto della loro acquisizione.
In tema di 'giusto processo', la possibilità prevista dalla disciplina intertemporale di cui all'art. 26, comma 4, della legge 1 marzo 2001 n. 63, di utilizzazione delle dichiarazioni extradibattimentali già acquisite al fascicolo del dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, trova applicazione ove si tratti di dichiarazioni provenienti da chi, per libera scelta, si è 'sempre' sottratto all'esame dibattimentale. Ne consegue che, al fine di accertare la persistenza della volontà del dichiarante di sottrarsi all'esame, deve esserne disposta la citazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2002, n. 12277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12277 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROSSI BRUNO - Presidente - del 22/03/2002
Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 298
Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 042569/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI DI N. IL 24/09/1943
2) DI NN AR N. IL 28/10/1932
avverso SENTENZA del 13/07/2001 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. GIUSEPPE FEBBRARO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Di DO DO limitatamente alla mancata applicazione del condono di cui al D.P.R. n. 744 del 1981, ed il rigetto dei ricorsi nel resto;
Udito, per le parti civili LT AR, LT ER, LD DO, LD AL e LA IN, l'avv. Gianfranco Lendini, anche in sostituzione degli avv.ti Ubaldi Giuliani Balestrino e Federico Maria Sinicato per le parti civili assistite e rappresentate da questi ultimi, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con condanna al pagamento delle spese relative al grado come da note allegate;
sentiti gli avv.ti Giovanni Arico e Paolo Emilio Falaschi per TE UD, e l'avv. Giuseppe Gianzi per Di DO DO, i quali hanno chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI DI e DI NN AR, con sentenza emessa il 29.7.1994 dal Tribunale di Milano, sono stati dichiarati responsabili, in concorso fra loro e con altri soggetti, la cui posizione non rileva in questa sede, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione aggravata - per avere, insieme a ER LV, presidente ed amministratore delegato del Banco Ambrosiano, dichiarato in stato di insolvenza con sentenza in data 25.8.1982, collaborato nella distrazione e comunque nella dissipazione di beni in danno del detto istituto di credito, ed in particolare di fondi liquidi erogati da società panamensi e del Liechtenstein, agenti sotto il controllo e su disposizioni del predetto LV, finanziate da banche costituenti emanazioni del medesimo Banco Ambrosiano ed operanti all'estero come sue filiali di fatto;
fondi dei quali il LV, a seguito di accordi conclusi con l'intervento e la cooperazione di IO EL e del Di DO, finalizzati alla realizzazione di erogazioni finanziarie occulte, concordate con EN (inteso ET) CR e il TE per conto del P.S.I., disponeva il versamento, mediante due distinti accrediti dell'importo di 3,5 milioni di dollari U.S.A. ciascuno, presso un conto bancario segreto denominato "conto protezione", aperto presso l'Unione Banche Svizzere di Lugano e posto a disposizione dal titolare IN Stivano, il quale provvedeva poi alla successiva destinazione degli stessi fondi al suddetto partito politico.
Con sentenza del 7.6.1997 la Corte di Appello di Milano, adita su gravame interposto dagli imputati, concedeva al TE le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, riducendo le pene inflitte in primo grado ad anni 4 di reclusione per il medesimo TE e ad anni 4 e mesi 6 per il Di DO.
A seguito di ricorso per cassazione, la Quinta Sezione Penale di questa Corte, con sentenza del 15.6.1999, per quel che qui interessa annullava parzialmente con rinvio la sentenza 7.6.1997 della Corte di Appello di Milano nei confronti del TE e del Di DO. In particolare, la Corte di legittimità annullava la pronuncia dei giudici di merito sui seguenti punti:
a) in punto valutazione, come appartenente al TE, della grafia vergata su una busta e su un biglietto, rinvenuti nel corso di una perquisizione effettuata nella abitazione di IO EL in Castiglion Fibocchi, e contenenti indicazioni riguardanti il "conto protezione" sul quale erano state effettuate le operazioni di accredito sopra descritte, valutazione con cui, mediante argomentazioni assimilabili ad una vera e propria perizia grafica, si era pervenuti a conclusioni opposte a quelle contenute in una consulenza tecnica d'ufficio, effettuata in un diverso giudizio civile, e prodotta dal TE;
b) in punto utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase istruttoria dai coimputati EL e IN e dagli imputati di reato connesso OR IO e EO LI, mai da questi confermate in dibattimento - dichiarazioni acquisite al fascicolo dibattimentale e delle quali si era data lettura nonostante la formale opposizione degli imputati, e che avevano costituito la prova fondamentale per la dichiarazione di responsabilità dei medesimi imputati - sotto il profilo della erronea applicazione dell'allora vigente art. 513 c.p.p., novellato dalla Legge 7.8.1997 n. 267, in relazione alla norma di cui all'art. 6 della predetta legge, in base al quale, ove le parti ne avessero fatto richiesta, avrebbe dovuto disporsi la rinnovazione del dibattimento;
con conseguente dichiarazione di assorbimento delle questioni concernenti l'attendibilità dei predetti coimputati EL e IN, l'aggravante del numero delle persone, il giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti e la commisurazione della pena.
A seguito di giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 13.7.2001, riduceva ad anni 3 e mesi 8 di reclusione la pena inflitta al TE, confermava la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione inflitta al Di DO, dichiarando interamente condonata la pena inflitta al primo e condonata nel limite di quattro anni quella inflitta al secondo, confermando nel resto le statuizioni di primo grado.
Nell'adottare le decisioni di cui sopra, la Corte territoriale osservava:
- che, rispetto al momento in cui era stata pronunciata la sentenza di annullamento di questa Corte, la legge n. 267 del 1997 era stata abrogata dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 modificativa dell'art. 111 Cost., ed erano entrate in vigore nuove norme transitorie (la Legge 25.2.2000 n. 35), la quale, al comma 2 dell'art. 1, prevede la utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di chi si sia volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato, se già acquisite al fascicolo del dibattimento e a condizione che la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse formalità, nonché la legge 1.3.2001 n. 63, che all'art. 26 prevede che la norma sopra richiamata si applica solo se le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento siano state acquisite al fascicolo prima del 25.2.2000;
- che, conseguentemente, essendo state le dichiarazioni di EL, IN e EO acquisite al fascicolo del dibattimento prima della data suddetta, non era più possibile ottemperare al dictum della Corte di legittimità in quanto legato ad un principio di diritto basato su norme non più in vigore, e le stesse dichiarazioni potevano essere regolarmente utilizzate e valutate, come prescritto dalle nuove disposizioni, a condizione che la loro attendibilità fosse confermata da altri elementi di prova di provenienza diversa dagli altri dichiaranti;
- che, invece, il OR doveva essere citato e sentito, sia perché il medesimo non sì era sottratto all'esame ma anzì aveva manifestato la sua disponibilità in tal senso, sia perché lo stesso, contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte, non aveva mai assunto la veste di imputato di reato connesso e doveva quindi essere escusso come teste;
- che, in considerazione degli elementi acquisiti, appariva del tutto superfluo disporre una perizia grafica sulle frasi vergate sulla busta e sul biglietto sequestrate nella abitazione di EL;
- che, avuto riguardo alle risultanze emerse - e in particolare alle dichiarazioni dei vertici dell'NI, che avevano evidenziato l'anomalia dell'operazione finanziaria descritta nel capo di imputazione, a quelle rese da EL e IN, da considerare pienamente attendibili per l'esistenza di molteplici elementi probatori di riscontro, e che avevano fatto un'ampia descrizione degli avvenimenti e descritto qual era stato il ruolo del TE nella vicenda - doveva ritenersi pienamente integrato il quadro probatorio a carico del medesimo TE in ordine al concorso nel reato di bancarotta a lui ascritto;
- che altrettanto doveva ritenersi in ordine alla posizione del Di DO, avuto riguardo alle dichiarazioni di EL, EO, OR e degli altri testi a suo tempo escussi, oltre che alla documentazione sequestrata nella abitazione di EL.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso, a mezzo dei loro rispettivi difensori, gli imputati deducendo:
Il TE:
1) Violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 513 stesso codice, in base ai rilievi: a) che il dicium della Corte Suprema avrebbe dovuto essere comunque rispettato a prescindere dalla entrata in vigore, nel frattempo, di norme nuove;
b) che non si era accertato se EL e IN si fossero effettivamente sempre volontariamente sottratti all'interrogatorio in dibattimento;
c) che le norme previgenti non erano mai state formalmente abrogate e che era stato in ogni caso violato il divieto del ricorso al riscontro incrociato;
2) Illogicità della motivazione concernente il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, confermato nonostante l'avvenuto risarcimento dei danni, l'accertata finalità di finanziamento di un partito politico e non di provocare la bancarotta di un istituto di credito, e la particolare condizione di coazione in cui l'imputato si era venuto a trovare, che avrebbe, in caso di rifiuto, rischiato di compromettere definitivamente la sua carriera politica;
3) Violazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p. sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, le dichiarazioni dei coimputati sarebbero confortate soltanto da riscontri interni alle chiamate e non, come prescritto dalla legge, esterni ad esse, e, inoltre, gli elementi di conferma delle predette dichiarazioni, richiesti dalle norme in vigore, avrebbero dovuto avere carattere di prova piena ed autonoma, e non di mero riscontro;
4) Illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge n. 35 del 2000 per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;
5) Violazione degli artt. 190 e 195 c.p.p., sotto il profilo che le dichiarazioni de relato di IN e NI erano state valutate senza prendere in esame le dichiarazioni dei testi di riferimento (nella fattispecie EL e CR);
6) Carenza motivazionale nella valutazione delle diverse dichiarazioni rese dal teste ZI CA nella parte in cui lo stesso era stato apoditticamente ritenuto inattendibile o "non sereno";
7) e 8) Mancata valutazione di elementi decisivi per il giudizio, come le dichiarazioni di IN circa il fatto che CR operava "per compartimenti stagni" e l'operazione incriminata era stata inizialmente ideata dal responsabile dei problemi economici della sezione milanese del P.S.I., Antonio Natali;
e quelle dello stesso CR, che aveva sostanzialmente smentito di avere mai informato TE dei termini della operazione;
9) Mancata valutazione della attendibilità di EL e degli elementi favorevoli contenuti nelle dichiarazioni rese dallo stesso EL e dal IN;
10) Mancata valutazione del contenuto della lettera inviata da EL il 15.6.1994 alla terza sezione penale del Tribunale di Milano, avente il carattere di una vera e propria ritrattazione. Il Di DO ha lamentato:
1) Inosservanza dell'art. 623 lett. a) c.p.p., sul rilievo che la pronuncia della Corte di Cassazione costituisce sempre un obbligo inderogabile per il giudice di rinvio, e nella specie faceva difetto il presupposto che gli interrogandi si fossero sempre volontariamente sottratti all'esame;
2) Violazione del combinato disposto degli artt. 26 Legge n. 63 del 2001 e 1, comma 2, del D.L, n, 2 del 2000, sotto il profilo che la responsabilità del Di DO era stata affermata in base alle dichiarazioni congiunte del EL e del LE, nonostante il divieto del riscontro incrociato fra più chiamate;
3) Carenza e illogicità della motivazione, non essendosi tenuto conto delle dichiarazioni del OR, il quale aveva evidenziato lo stretto collegamento esistente fra il prestito di 75 milioni di franchi svizzeri erogato all'NI da un consorzio di banche del quale faceva parte il Banco Ambrosiano, ed il contratto tra NI e Banco Ambrosiano Andino, da cui scaturì l'operazione incriminata, ed essendosi invece riconosciuto ampio rilievo probatorio agli appunti sequestrati nella abitazione di EL senza alcun approfondimento critico;
inoltre farebbe difetto la prova della conoscenza, da parte del Di DO, della esistenza del "conto protezione" e dell'avvenuto versamento su tale conto dei 7 milioni di dollari ad opera del Banco Ambrosiano;
infine appariva apodittica l'affermazione della corte territoriale, secondo cui il Di DO fosse consapevole del fatto che il versamento avrebbe determinato una distrazione dei beni del patrimonio del suddetto istituto di credito;
4) Illogicità della motivazione relativa alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche;
5) Violazione di legge per non essere stato applicato, oltre al condono di cui al D.P.R. n. 865 del 1986 e quello di cui al D.P.R. n.394 del 1990, anche il condono concesso con il D.P.R. n. 744 del 1981.
Sono stati poi presentati. tramite altro difensore, motivi nuovi e precisamente:
1) violazione degli artt. 624 e 627 c.p.p. per non essersi la corte territoriale il diritto affermato dalla Corte di legittimità, potendo tale dictum essere superato solo da una legge costituzionale;
2) violazione dell'art. 26 della Legge n. 63 del 2001, laddove tale norma prevede che ai procedimenti penali in corso si applicano le norme vigenti al momento della decisione di merito senza alcun riferimento all'eventuale giudizio di rinvio;
3) violazione degli artt. 500 e 503 c.p.p. sotto il profilo che si era dato rilievo alle dichiarazioni predibattimentali del OR anziché a quelle da lui rese in contraddittorio, senza adeguata motivazione;
4) violazione degli artt. 603 e 627 c.p.p. per non avere la Corte di appello disposto la rinnovazione del dibattimento, nonostante le parti ne avessero fatto espressa richiesta;
5) mancanza di motivazione in ordine al concorso del Di DO al fatto distrattivo con riguardo alla esistenza del dolo e dell'elemento materiale del reato.
Sono state infine presentate, nell'interesse del Di DO, ulteriori note difensive, con le quali sono state ribadite le doglianze già prospettate con i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi appaiono fondati e vanno accolti nei sensi di cui appresso. Va innanzitutto esaminata e risolta, per il suo carattere preliminare ed assorbente, la questione concernente la violazione, dedotta da entrambi i ricorrenti, degli articoli 624 e 627 c.p.p., sotto il profilo che la Corte di Appello di Milano non si sarebbe uniformata al dictum della Corte di cassazione che, con la sentenza 15.6.1999, aveva annullato la pronuncia 7.6.1997 della medesima Corte di appello nella parte relativa alla posizione degli imputati TE e Di DO.
La Corte di legittimità aveva rilevato che le dichiarazioni predibattimentali rese dai coimputati EL e IN e dagli imputati di reato connesso OR e EO - che erano state in primo grado acquisite al fascicolo del dibattimento e delle quali, in applicazione, nella formulazione allora vigente, dell'art. 5 13 c.p.p., si era data lettura per non essere stati i predetti, per varie ragioni, mai sentiti in contraddittorio - non potevano essere utilizzate nei confronti degli imputati, perché questi non avevano prestato il loro consenso ed, anzi, avevano chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di poterli sentire direttamente, ragion per cui andava disposta la rinnovazione parziale del dibattimento "al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni. La Corte medesima è pervenuta alla decisione di cui sopra facendo applicazione della novella, nel frattempo intervenuta, di cui alla legge 7.8.1997 n. 267, che aveva apportato sostanziali modifiche all'art. 513 c.p.p. e, in particolare, in riferimento all'art. 6 della suddetta legge - così come interpretato dalla sentenza delle Sez. Un. di questa Corte n. 4265 del 25/2/1998, ric. Gerina - e alla luce della sentenza n. 361 del 1998 della Corte Costituzionale. Conseguentemente, la Corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione, non poteva che disporre la rinnovazione del dibattimento e, solo dopo tale adempimento, avrebbe potuto adottare, in conseguenza del comportamento che sarebbe stato assunto dalle persone citate (assenza, rifiuto di sottoporsi all'esame, impossibilità di ottenere la presenza dei dichiaranti ecc.), i provvedimenti del caso, ivi compresa l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni da loro rese al di fuori del dibattimento, nei limiti e con le formalità di cui ai commi 2/bis e 4 dell'art. 500 c.p.p., secondo quanto stabilito dalla sentenza sopra richiamata della Corte Costituzionale.
La Corte di appello di Milano ha ritenuto che, a seguito del mutamento del quadro normativo successivamente intervenuto e, in particolare, della entrata in vigore della legge costituzionale 23.11.1999 n. 2, che ha profondamente modificato l'art. 111 Cost, del
D.L.
7.1.2000 n. 2, convertito dalla legge 25.2.2000 n. 35, e della legge 13.2001 n. 63, era venuta meno la necessità di disporre la rinnovazione del dibattimento e che, pur in presenza di una sentenza di annullamento che disponeva diversamente, i verbali delle dichiarazioni predibattimentali rese dal soggetti sopra nominati, che nel frattempo erano rimasti allegati al fascicolo del dibattimento, potevano essere pienamente utilizzati sia pure nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 2 del 2000, e cioè "solo se la loro attendibilità (era) confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse formalità".
Ma, così facendo, la Corte di merito ha violato non solo e non tanto il dictum della Corte di cassazione, ma anche e soprattutto proprio le nuove norme alle quali ha ritenuto di doversi uniformare, senza avvedersi del grave errore che invece si annidava nel ragionamento, per vero semplicistico, da lei seguito.
Ed infatti dal momento in cui la Corte di cassazione ha affermato la non utilizzabilità dei suddetti verbali, gli stessi dovevano considerarsi giuridicamente espunti, a nulla rilevando che gli stessi fossero rimasti di fatto allegati al fascicolo dibattimentale, in altri termini, tali atti non potevano in alcun modo considerarsi legalmente acquisiti, in quanto la loro utilizzabilità era stata esclusa e la loro acquisizione non poteva più considerarsi come legittimamente avvenuta.
Tale situazione era preesistente all'entrata in vigore della normativa cui la Corte territoriale ha fatto riferimento, e non poteva in nessun modo essere rimossa o mutata;
ne', tanto meno, le disposizioni sopravvenute potevano avere un effetto per così dire "sanante" di una situazione di illegittimità, sia pure sopravvenuta a seguito della sentenza di annullamento.
Allorché l'art. 26 della legge n. 63 del 2001 prevede che "quando le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, e già acquisite al fascicolo del dibattimento, sono state rese da chi, per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore", sono valutate, come recita il secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 2 del 2000, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, sempreché "esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio del 2000", non può che riferirsi alle dichiarazioni che siano state acquisite legittimamente secondo la normativa vigente all'atto della loro acquisizione. Ciò, per la semplice ragione che, comunque, gli atti illegalmente acquisiti non hanno diritto di ingresso nel processo, così come previsto dal primo comma dell'art. 526 c.p.p.- Ora nella fattispecie l'inserimento nel fascicolo dibattimentale dei verbali delle dichiarazioni rese in istruttoria da EL, IN, OR e EO - legittimo in primo grado sotto il vigore del "vecchio" art. 513 c.p.p. - non era più tale dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1967, modificativa di tale articolo, e avrebbe potuto tornare legittimo soltanto dopo l'espletamento degli adempimenti previsti dal "nuovo art. 513 c.p.p. - Le nuove disposizioni, entrate in vigore dopo il mutamento dell'art. 111 della Costituzione, sono venute a "operare" in relazione ad atti che, a seguito della pronuncia di annullamento, erano invece da considerare a tutti gli effetti, in quanto illegittimamente acquisiti, come giuridicamente non acquisiti nel senso voluto dalla legge. La mancata "legittima" acquisizione di essi prima della data del 25.2.2000 rendeva quindi "inoperante" nel caso in esame la legge n. 63 del 2001, cui la Corte di Appello di Milano si è erroneamente richiamata, per cui non si poteva ritenere applicabile nella specie il principio, secondo cui l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento viene meno allorché sia mutato il quadro normativo che regola la situazione esaminata dalla Corte di legittimità.
Diversamente opinando, si darebbe vita ad una situazione dagli aspetti paradossali sotto diversi profili.
In primo luogo, dovrebbero ritenersi applicabili, in una fase successiva del medesimo procedimento e dopo l'entrata in vigore delle norme sul cosiddetto "giusto processo", disposizioni che, secondo la impostazione adottata dalla Corte territoriale, avrebbero una portata meno garantisca rispetto a quelle, aventi contenuto indubbiamente più avanzato sul fronte delle garanzie processuali, che erano applicabili prima.
Infatti, a seguito della entrata in vigore del nuovo art. 111 Cost. la regola è quella della acquisizione probatoria in contraddittorio fra le parti, mentre il "recupero" delle dichiarazioni predibattimentali ha carattere eccezionale e non può avvenire al di là dei casi esplicitamente e specificamente previsti anche in via transitoria, essendo evidente la preoccupazione del legislatore di arrecare il minor pregiudizio possibile, in attesa della loro definitiva operatività, alle nuove regole costituzionali. In secondo luogo, i correttivi di natura transitoria, previsti dal D.L. n. 2/2000 e dalla legge n. 63/2001, tesi a trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di conservare gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari e quella di garantire il contraddittorio e contemperare, quindi, i principi del "giusto processo" con i valori della gradualità nella trasformazione del rito nell'ottica del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e della speditezza del procedimento, avrebbero un effetto più restrittivo delle norme già precedentemente in vigore. In altri termini, l'opzione interpretativa di cui alla sentenza di annullamento, in base alla quale l'utilizzabilità del contenuto probatorio di alcuni atti era da escludere, sarebbe stranamente travolta da una normativa successiva avente una portata dichiaratamente più garantisca, e atti, il cui contenuto è stato dichiarato non utilizzabile, si trasformerebbero, in pratica, in prove legittimamente acquisite in virtù di una legislazione che invece è stata adottata in un quadro di maggiore attenzione ai diritti della difesa.
In terzo luogo il principio "tempus regit actum", esplicitamente ribadito dalle norme cui la Corte di merito si è richiamata, verrebbe tradito e vanificato proprio dalla interpretazione propugnata dallo stesso giudice di rinvio, per la ragione che il "tempus", da prendere come punto di riferimento non può essere quello della entrata in vigore della nuova normativa, ma quello cui la stessa normativa ha inteso rapportarsi, e cioè a quello precedente al 25 febbraio 2000. E, in base alle norme in vigore prima di tale data, secondo quanto più avanti spiegato, gli atti in questione non erano utilizzabili e lo avrebbero potuto diventare solo a seguito del rinnovo della istruzione dibattimentale, laddove i giudici di rinvio li hanno ritenuti utilizzabili senza disporlo e, comunque, a prescindere da tale adempimento processuale. Ma dalla impostazione giuridica come sopra prospettata emerge un altra incongruenza della sentenza impugnata, strettamente legata ad essa, anche se in relazione ad una diversa prospettiva. Si è visto come e perché la situazione di giuridica inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali più volte menzionate non era sbrigativamente sanabile alla luce della nuova normativa e che avrebbe potuto essere superata solo mediante il ricorso alla rinnovazione del11struzione dibattimentale, in conformità alla pronuncia di questa Corte del 15,, 6.1999. Ora, il non avere a ciò adempiuto ha comportato, come ulteriore conseguenza, una violazione non soltanto della normativa di cui alla citata legge n. 267/1997, su cui è fondata la sentenza di annullamento, ma anche delle stesse disposizioni contenute nell'art.26 della legge n. 63 del 2001, cui il giudice di rinvio ha pur affermato di doversi riferire.
La norma sopra richiamata prescrive infatti che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 del D.L. n. 2 del 2000 - e cioè la possibilità di utilizzazione e valutazione delle dichiarazioni extradibattimentali - possono trovare applicazione ove si tratti di dichiarazioni provenienti da chi, per libera scelta, si sia "sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore".
Ora, se, per le ragioni più avanti esposte, vi era un ben preciso obbligo di disporre la citazione dei suddetti dichiaranti (escluso, ovviamente il OR, che è stato già sentito), il non avervi provveduto rappresenta - ne' più ne' meno - che una ulteriore violazione proprio della disposizione sopra richiamata, nel senso che non avrebbe potuto procedersi alla utilizzazione delle medesime dichiarazioni se prima non si fosse avuta la certezza della persistenza della volontà, da parte dei dichiaranti medesimi, di sottrarsi all'esame dibattimentale. L'uso, da parte del legislatore, dell'avverbio "sempre" non va infatti inteso come riferibile soltanto al passato, come implicitamente ha voluto sostenere il giudice del rinvio, ma l'accertamento circa la volontà dei coimputati e degli imputati in procedimento connesso di non essere sentiti doveva essere, per così dire, attualizzato, al fine di potere eventualmente, preso atto della persistenza del rifiuto, ritenere ugualmente valutabili le loro dichiarazioni ai sensi del quinto comma dell'art. 26 della legge n. 267/97.
Ove, invece i soggetti di cui sopra dovessero presentarsi e rendere dichiarazioni difformi, le dichiarazioni potranno essere utilizzate per le contestazioni, acquisite al fascicolo e valutate ai sensi del quarto comma dell'art. 500 c.p.p.- In ogni caso, devesi ritenere applicabile la sospensione del corso della prescrizione in conformità alla disposizione contenuta nel sesto comma del medesimo art. 26.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata, con conseguente rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, che si uniformerà ai principi come sopra affermati.
Rimangono assorbite le altre doglianze dei ricorrenti, elencate nella parte dedicata allo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002