Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/1999, n. 9
CASS
Sentenza 7 gennaio 1999

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La Corte di Appello chiamata a delibare la novità degli elementi di prova a sostegno di una istanza di revisione ai fini della manifesta infondatezza deve, in osservanza dell'obbligo generale stabilito dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., fornire una sia pur sommaria giustificazione logica con cui dimostri di aver esaminato le risultanze sottoposte alla sua decisione. Laddove si limiti ad affermare in modo generico ed apodittico che le prove sopravvenute, specificamente indicate con la richiesta , o sono già state valutate nel precedente giudizio di cognizione o non sono idonee a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, la motivazione è soltanto apparente, e quindi inesistente, allorché essa non sia preceduta dalla doverosa indicazione di quali prove sarebbero già state valutate ovvero delle ragioni per cui esse sarebbero inidonee a smentire le prove su cui si è basata la sentenza di condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/1999, n. 9
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9
    Data del deposito : 7 gennaio 1999

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