Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
La Corte di Appello chiamata a delibare la novità degli elementi di prova a sostegno di una istanza di revisione ai fini della manifesta infondatezza deve, in osservanza dell'obbligo generale stabilito dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., fornire una sia pur sommaria giustificazione logica con cui dimostri di aver esaminato le risultanze sottoposte alla sua decisione. Laddove si limiti ad affermare in modo generico ed apodittico che le prove sopravvenute, specificamente indicate con la richiesta , o sono già state valutate nel precedente giudizio di cognizione o non sono idonee a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, la motivazione è soltanto apparente, e quindi inesistente, allorché essa non sia preceduta dalla doverosa indicazione di quali prove sarebbero già state valutate ovvero delle ragioni per cui esse sarebbero inidonee a smentire le prove su cui si è basata la sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/1999, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 7.1.1998
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Oreste Ciampa Consigliere N.9
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe La Greca Consigliere N.35196/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: LO IN NA
AVVERSO
l'ordinanza del 2 luglio 1998 della Corte d'appello di Firenze che dichiarava l'inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza di condanna emessa nei confronti del fratello RI RC;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. RI IN NA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza specificata in epigrafe, che dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione inflitta al fratello RI RC per il reato di concussione. Nei motivi di gravame, integrati da motivi nuovi, censura l'inadeguata valutazione della novità delle prove dedotte, sostenendo che esse, demolendo la testimonianza della persona offesa FO PI sulla quale era fondata la condanna, dimostrerebbero la non colpevolezza del condannato.
p.
2. Il ricorso è fondato.
La corte d'appello, nel valutare l'ammissibilità della richiesta di revisione sotto il profilo dell'eventuale manifesta infondatezza, deve procedere alla sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova dedotti, al fine di stabilire se essi, nei termini in cui sono stati prospettati, appaiono astrattamente idonei a incidere in maniera favorevole sulla valutazione delle prove raccolte in precedenza e sul giudizio di colpevolezza a suo tempo scaturitone, cosi da fondare la ragionevole previsione che, soli o congiunti con quelli già esaminati nel procedimento conclusosi con la sentenza di condanna, possano condurre richiedente (v. Sez. I, 22.4.1991, Taldone, rv 187.248).
Non solo, ma, della delibazione dei nuovi elementi di prova che si concluda - ai sensi dell'art. 634 cod.proc.pen. - con la declaratoria di inammissibilità, la corte di merito, in osservanza dell'obbligo generale di motivazione stabilito dall'art.125, coma 3, cod.proc.pen., deve fornire una sia pure sommaria giustificazione logica, con cui dimostri di avere esaminato le risultanze sottoposte alla sua decisione.
Nel caso concreto, la corte territoriale, riguardo alle prove sopravvenute specificamente indicate e illustrate nella richiesta di revisione, afferma, in modo del tutto generico e apodittico, che esse o sono già state valutate nel precedente giudizio di cognizione oppure non sono idonee a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto.
Tale asserzione integra il vizio di motivazione apparente e, quindi, di motivazione sostanzialmente inesistente, sia perché non è preceduta dalla doverosa indicazione di quali sarebbero le prove già valutate nel giudizio di cui è chiesta la revisione, sia perché, in relazione alla prove residue di cui si ammette la novità, non è stata neppure accennata la ragione per cui esse, secondo il criterio delibativo sopra richiamato, sarebbero inidonee a smentire le prove su cui si è basata la sentenza di condanna. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata per mancanza di motivazione, con rinvio ai sensi del secondo comma dell'art. 634 cod.proc.pen. ad altra sezione della stessa corte d'appello per nuovo esame.
P. Q. M.
La Corte di cassazione annulla l'impugnata ordinanza e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione sesta penale, nella camera di consiglio del 25/5/99 con ordinanza n. 1972 dispone correggersi la sentenza 7 gennaio 1999 di questa Corte, sostituendo nella motivazione e nel dispositivo le parole "Corte di appello di Genova" alle parole "altra sezione della Corte d'appello di Firenze".