Articolo 2 della Legge 18 luglio 1984, n. 344
Articolo 1
Versione
5 agosto 1984
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli introiti provenienti dalla vendita a privati o terzi, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309 , delle monete celebrative del 350° anniversario della pubblicazione del "Dialogo sopra i due massimi sistemi" di Galileo Galilei Linceo, al netto delle spese di produzione e di quelle conseguenti all'accensione del relativo debito patrimoniale. Alla erogazione del contributo si provvede, comunque, nei limiti dei proventi effettivamente realizzati.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 agosto 1984