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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/10/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1687/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
n. il 4/9/64 in Limatola, ivi residente a[...]
35 (cf. elettivamente domiciliato in Benevento al c.so C.F._1
Garibaldi 184, presso lo studio dell'avv. Carmen Cavuoto (C.F.:
[...]
) dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in virtù di C.F._2
procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso in Benevento alla via Foschini 28 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 23/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Benevento, con ricorso depositato il
12.4.24, per sentire “accertare e dichiarare che il provvedimento di indebito previdenziale dell'8/1/21 per euro 2879,31 con atti consequenziali, e connessi è nullo e illegittimo per le motivazioni espresse in narrativa. Accertare e
1 dichiarare che il rateo mensile dovuto al dal maggio 2022 come da Parte_1 sentenza del GdL di Benevento n. 1148/22 è di euro 805,98 così come CP_ quantificato dall' stesso nel provvedimento di liquidazione del 13/11/17. Di conseguenza il diritto del lavoratore agli arretrati di AOI dovuti in forza della sentenza n. 1148/22, fino al febbraio 2023, ammontano ad euro 8731,45 dalla quale somma andrà detratta la SP percepita da maggio 2022 a febbraio 2023.
Annullare gli indebiti di euro 1348,90 e di euro 5592, 85 portati nel provvedimento di liquidazione dell'8/11/23, perché illegittimi, privi di motivazione e non dovuti;
dichiarare illegittima la trattenuta di euro 103,17 operata sul rateo mensile a partire da marzo 2024 in quanto priva di CP_ motivazione. Condannare l' alla corresponsione in favore del del Parte_1
Parte rateo mensile per pari ad euro 805,98 ( oltre l'ulteriore incremento contributivo) con decorrenza maggio 2022 così come sancito nella sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1148/22, detratta la minor somma già corrisposta per la medesima causale dall'ente”.
Ha riferito che con decreto di omologa n. 3522/16 reso il 13/10/17, gli veniva riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza marzo
2017 (all.to1); che faceva seguito anche il formale provvedimento amministrativo di liquidazione della prestazione emesso dall' in data CP_1
13/11/17 -all.to 2 – con determinazione del rateo corrente in euro 805,98; che alla scadenza del triennio, a norma dell'art. 1 L.222/84 comma 7^, il lavoratore in data 2/3/20 presentava all'ente previdenziale l'istanza di conferma del beneficio
– all.to 3 –; che era sottoposto a visita sanitaria di verifica il 2 luglio 2020 in quanto, in esecuzione del DPCM 9/3/20, l'istituto disponeva la sospensione nell'immediato delle visite per l'accertamento della invalidità – vds. all.to n.4 - ; che l' con il successivo provvedimento del 6/7/20 gli comunicava che CP_1
l'assegno non era stato confermato;
che con il provvedimento reso l'8/1/21 l CP_1 gli notificava l'intervenuta procedura di indebito di euro 2879,31 per aver il
2 percepito “ rate della pensione di invalidità non spettanti in quanto Parte_1 relative a periodi successivi alla revoca;
che con la sentenza n. 1148/22 gli veniva riconosciuto il diritto alla percezione dell'AOI dal maggio 2022 - all.to n.
10 ; che l' con provvedimento di liquidazione del 24/2/23 rideterminava il CP_1 rateo corrente in favore del in euro 645.34 per l'anno 2022 e in euro Parte_1
692,45 per l'anno 2023; l'ente quantificava in euro 6977.95 gli arretrati da corrispondere, dalla quale somma detraeva però euro 1384.90 per un indebito e euro 5592,95 per un altro indebito- senza specificarne i titoli - per un totale
“zero” in favore dell'istante. vds. all.to 11 ; che il provvedimento era illegittimo.
Costituitosi con memoria depositata in data 15.10.24 l ha ribadito il diritto CP_1
alla ripetizione delle somme erogate.
In particolare, l' ha dedotto che l'indebito si riferisce al periodo CP_1
dall'01/03/2020 al 30/06/2020 per un importo complessivo di e 2.879,31 e la causale è la seguente: “sono state riscosse rate della pensione di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca della pensione conseguente al riacquisto della capacità di guadagno”; che l'importo corretto ricalcolato è quello effettivamente percepito dalla decorrenza 05/2022, pari ad euro mensili 645,35 (vedi teo8 prodotto al Doc. n. 6); che in data 27/02/2023 è stato acquisito un ulteriore indebito n. 17575859 per ratei di “SP” percepiti e non dovuti per incompatibilità con l'aoi (periodo indebito dal 01/05/2022 al
31/01/2023); che una parte dell'indebito (euro 6.977,85) è stato conguagliato con Parte_ il credito sugli arretrati, generati dalla liquidazione su sentenza dell' decorrenza da maggio 2022.
Ciò posto, l'odierna controversia attiene all'esatta quantificazione delle somme spettanti al ricorrente in virtù del riconoscimento dell'AOI poi revocato
(percependo nelle more la NASPI) e di nuovo riconosciuto.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato titolare di AOI
(assegno ordinario di invalidità) da marzo dell'anno 2017, percependo un rateo
3 mensile netto quantificato dall pari ad euro 805,98, come da mandato di CP_1 pagamento del 13/11/2017. Alla scadenza del triennio, l'AOI non fu confermato e il introdusse il giudizio n. r.g. 4917/21 per il suo riconoscimento. Parte_1
All'esito del giudizio, il G.d.L. di Benevento con sentenza n. 1148/22 riconobbe Parte_ il diritto all' con decorrenza maggio 2022. Il nuovo rateo mensile netto quantificato dall' è stato pari ad euro 692,45, mentre gli arretrati spettanti CP_1 sono stati di euro 6.977,85, quest'ultimi compensati dall'Istituto con un proprio credito, come da mandato di pagamento del 24/02/23.
Il lamenta la differenza fra l'importo netto mensile liquidato nel 2017 Parte_1
(euro 805,98) e quello successivamente liquidato nel 2023 (euro 692,45) e chiede pertanto di stabilire l'ammontare esatto del rateo stesso, al fine della quantificazione corretta degli arretrati da maggio 2022 a marzo 2023, cui andrà detratto l'indebito per SP che lo stesso , con il ricorso introduttivo, Parte_1 chiede che venga defalcato.
Il ricorrente ha, infatti, percepito la SP contestualmente all'AOI da maggio
2022 a febbraio 2023, per un importo complessivo pari ad euro 7.802,74 come dettagliato dalla stessa con il conteggio che ha allegato in giudizio. CP_1
Vi è infine l'indebito contestato al pari ad euro 2.879,31 che riguarda Parte_1 la percezione dell'AOI dal 01 marzo 2020 al 30 giugno 2020, per “rate della pensione di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca”.
Parte resistente in merito alla nuova liquidazione dell'AOI con decorrenza maggio 2022, afferma che la variazione in diminuzione dell'importo mensile netto della prima liquidazione, sia dovuta “ad un aggiornamento procedurale nella posizione assicurativa relativa agli importi della CIG in deroga” e che pertanto euro 6.977,96 sarebbe l'importo spettante a titolo di arretrati. Queste somme sono state quindi conguagliate con parte dell'indebito relativo ai ratei di naspi percepiti e non dovuti per incompatibilità con l'AOI. La parte residua
4 dell'indebito per naspi, pari ad euro 824,89 ( euro 7.802,74 importo naspi – euro
6.977,85 euro importo AOI arretrati), è stata poi notificata dall' con apposita CP_1
lettera di indebito, allegata alla memoria.
Infine, in merito all'altro indebito di euro 2.879,31, l' evidenzia che il CP_1
ha presentato in data 02/03/2020 domanda di conferma della pensione Parte_1
di invalidità, periodo in cui, a causa del covid, l'attività giudiziaria ed amministrativa era sospesa e che l'indebito si riferisce al periodo dall'
01/03/2020 al 30/06/2020 e riguarda “rate di pensione di invalidità percepite dal ricorrente ma non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca della pensione conseguente al riacquisto della capacità di guadagno”.
Ciò posto, la scrivente ha ritenuto necessario procedere alla nomina ctu contabile al fine di quantificare le somme effettivamente spettanti al ricorrente.
Ebbene, il ctu alla cui relazione la Scrivente si riporta in quanto corretta e scevra da vizi risulta che è corretta la seconda liquidazione effettuata dall' con CP_1
importi pari ad euro 6.977,96 a titolo di arretrati ed euro 692,45 a titolo di netto mensile da gennaio 2023.
Il ctu precisa che al ricorrente è stata notificata dall' una comunicazione di CP_1
riliquidazione dell'assegno AOI (allegato b) datata 23 aprile 2025, con cui l'istituto ha riconosciuto un ulteriore credito a favore del per Parte_1
complessivi euro 741,18 con decorrenza dal 01 maggio 2022 e fino al 31 maggio
2025, a titolo di arretrati, provvedendo inoltre a rideterminare il nuovo assegno mensile lordo in euro 741,18 da giugno 2025.
Con riferimento all'indebito contestato al di euro 2.879,31 riguardante Parte_1
la percezione dell'AOI dal 01 marzo 2020 al 30 giugno 2020, in via preliminare si osserva che l'articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020 introduce dei cambiamenti rispetto alle domande di conferma i cui termini di presentazione ricadano tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020 - siano essi quelli relativi al semestre precedente la scadenza dell'assegno, siano essi quelli relativi al periodo
5 di 120 giorni successivi alla stessa. In tali ipotesi, il differimento stabilito dall'articolo 34 riguarda il periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio 2020.
Restano quindi sospesi fino al 1° giugno 2020 i termini di decadenza per la presentazione delle domande di conferma dell'assegno ordinario di invalidità.
Considerato lo stato emergenziale, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge.
Venendo al caso di specie, occorre evidenziare che il lavoratore, alla scadenza del triennio (marzo 2017/febbraio 2020) aveva presentato domanda di conferma in data 02/03/2020. A seguito del covid e della conseguente sospensione delle attività, al fu fissata la visita medica per la conferma dell'assegno solo Parte_1
in data 02/07/2020 e pertanto il provvedimento di revoca formale intervenne solo in data 06/07/2020, per: “rate della pensione di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca”.
Dalla documentazione in atti si evince che il successivamente al Parte_1 provvedimento di revoca ha presentato ricorso, ottenendo il riconoscimento dell'AOI solo dal maggio 2022, pertanto legittima appare la richiesta di restituzione dell' della somma spettante a titolo di AOI con riguardo al CP_1
periodo che va dal 01 marzo 2020 al 30 giugno 2020, risultando non dovuta.
Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va rigettata.
In definitiva, l'importo degli arretrati spettanti al ricorrente è pari ad euro
7.696,37 di cui 6.977,96 come da seconda liquidazione del 24 febbraio 2023 + euro 718,41 come da riliquidazione del 23 aprile 2025.
Dalla differenza tra indebito per naspi pari ad euro 7.802,74, ed il credito di cui al punto precedente risulta un residuo indebito pari ad euro 106,37, per cui
6 l dovrà restituire la differenza tra: euro 824,89 (vecchio indebito residuo) e CP_1
106,37 (nuovo indebito): euro 718,52.
In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarato che l' non ha CP_1
diritto di ripetere dalla parte ricorrente l'importo di € 718,52 e, per l'effetto, va condannato l alla restituzione in favore del ricorrente della predetta somma. CP_1
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri orientativi approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- in accoglimento parziale del ricorso, accerta e dichiara che l'importo degli arretrati spettanti al ricorrente è pari ad euro 7.696,37 di cui 6.977,96 come da seconda liquidazione del 24 febbraio 2023 oltre ad euro 718,41 come da riliquidazione del 23 aprile 2025;
- accerta e dichiara che la differenza tra il predetto importo degli arretrati e la
NASPI è pari ad euro 106,37;
-dichiara che non ha diritto di ripetere dalla parte ricorrente l'importo di € CP_1
718,52, e, per l'effetto, condanna l alla restituzione in favore del ricorrente CP_1 della predetta somma;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano CP_1 nell'importo di € 1.312,00 oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge, rimanendo definitivamente a suo carico le spese di ctu
Così deciso in Benevento, 24/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1687/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
n. il 4/9/64 in Limatola, ivi residente a[...]
35 (cf. elettivamente domiciliato in Benevento al c.so C.F._1
Garibaldi 184, presso lo studio dell'avv. Carmen Cavuoto (C.F.:
[...]
) dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in virtù di C.F._2
procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso in Benevento alla via Foschini 28 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 23/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Benevento, con ricorso depositato il
12.4.24, per sentire “accertare e dichiarare che il provvedimento di indebito previdenziale dell'8/1/21 per euro 2879,31 con atti consequenziali, e connessi è nullo e illegittimo per le motivazioni espresse in narrativa. Accertare e
1 dichiarare che il rateo mensile dovuto al dal maggio 2022 come da Parte_1 sentenza del GdL di Benevento n. 1148/22 è di euro 805,98 così come CP_ quantificato dall' stesso nel provvedimento di liquidazione del 13/11/17. Di conseguenza il diritto del lavoratore agli arretrati di AOI dovuti in forza della sentenza n. 1148/22, fino al febbraio 2023, ammontano ad euro 8731,45 dalla quale somma andrà detratta la SP percepita da maggio 2022 a febbraio 2023.
Annullare gli indebiti di euro 1348,90 e di euro 5592, 85 portati nel provvedimento di liquidazione dell'8/11/23, perché illegittimi, privi di motivazione e non dovuti;
dichiarare illegittima la trattenuta di euro 103,17 operata sul rateo mensile a partire da marzo 2024 in quanto priva di CP_ motivazione. Condannare l' alla corresponsione in favore del del Parte_1
Parte rateo mensile per pari ad euro 805,98 ( oltre l'ulteriore incremento contributivo) con decorrenza maggio 2022 così come sancito nella sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1148/22, detratta la minor somma già corrisposta per la medesima causale dall'ente”.
Ha riferito che con decreto di omologa n. 3522/16 reso il 13/10/17, gli veniva riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza marzo
2017 (all.to1); che faceva seguito anche il formale provvedimento amministrativo di liquidazione della prestazione emesso dall' in data CP_1
13/11/17 -all.to 2 – con determinazione del rateo corrente in euro 805,98; che alla scadenza del triennio, a norma dell'art. 1 L.222/84 comma 7^, il lavoratore in data 2/3/20 presentava all'ente previdenziale l'istanza di conferma del beneficio
– all.to 3 –; che era sottoposto a visita sanitaria di verifica il 2 luglio 2020 in quanto, in esecuzione del DPCM 9/3/20, l'istituto disponeva la sospensione nell'immediato delle visite per l'accertamento della invalidità – vds. all.to n.4 - ; che l' con il successivo provvedimento del 6/7/20 gli comunicava che CP_1
l'assegno non era stato confermato;
che con il provvedimento reso l'8/1/21 l CP_1 gli notificava l'intervenuta procedura di indebito di euro 2879,31 per aver il
2 percepito “ rate della pensione di invalidità non spettanti in quanto Parte_1 relative a periodi successivi alla revoca;
che con la sentenza n. 1148/22 gli veniva riconosciuto il diritto alla percezione dell'AOI dal maggio 2022 - all.to n.
10 ; che l' con provvedimento di liquidazione del 24/2/23 rideterminava il CP_1 rateo corrente in favore del in euro 645.34 per l'anno 2022 e in euro Parte_1
692,45 per l'anno 2023; l'ente quantificava in euro 6977.95 gli arretrati da corrispondere, dalla quale somma detraeva però euro 1384.90 per un indebito e euro 5592,95 per un altro indebito- senza specificarne i titoli - per un totale
“zero” in favore dell'istante. vds. all.to 11 ; che il provvedimento era illegittimo.
Costituitosi con memoria depositata in data 15.10.24 l ha ribadito il diritto CP_1
alla ripetizione delle somme erogate.
In particolare, l' ha dedotto che l'indebito si riferisce al periodo CP_1
dall'01/03/2020 al 30/06/2020 per un importo complessivo di e 2.879,31 e la causale è la seguente: “sono state riscosse rate della pensione di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca della pensione conseguente al riacquisto della capacità di guadagno”; che l'importo corretto ricalcolato è quello effettivamente percepito dalla decorrenza 05/2022, pari ad euro mensili 645,35 (vedi teo8 prodotto al Doc. n. 6); che in data 27/02/2023 è stato acquisito un ulteriore indebito n. 17575859 per ratei di “SP” percepiti e non dovuti per incompatibilità con l'aoi (periodo indebito dal 01/05/2022 al
31/01/2023); che una parte dell'indebito (euro 6.977,85) è stato conguagliato con Parte_ il credito sugli arretrati, generati dalla liquidazione su sentenza dell' decorrenza da maggio 2022.
Ciò posto, l'odierna controversia attiene all'esatta quantificazione delle somme spettanti al ricorrente in virtù del riconoscimento dell'AOI poi revocato
(percependo nelle more la NASPI) e di nuovo riconosciuto.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato titolare di AOI
(assegno ordinario di invalidità) da marzo dell'anno 2017, percependo un rateo
3 mensile netto quantificato dall pari ad euro 805,98, come da mandato di CP_1 pagamento del 13/11/2017. Alla scadenza del triennio, l'AOI non fu confermato e il introdusse il giudizio n. r.g. 4917/21 per il suo riconoscimento. Parte_1
All'esito del giudizio, il G.d.L. di Benevento con sentenza n. 1148/22 riconobbe Parte_ il diritto all' con decorrenza maggio 2022. Il nuovo rateo mensile netto quantificato dall' è stato pari ad euro 692,45, mentre gli arretrati spettanti CP_1 sono stati di euro 6.977,85, quest'ultimi compensati dall'Istituto con un proprio credito, come da mandato di pagamento del 24/02/23.
Il lamenta la differenza fra l'importo netto mensile liquidato nel 2017 Parte_1
(euro 805,98) e quello successivamente liquidato nel 2023 (euro 692,45) e chiede pertanto di stabilire l'ammontare esatto del rateo stesso, al fine della quantificazione corretta degli arretrati da maggio 2022 a marzo 2023, cui andrà detratto l'indebito per SP che lo stesso , con il ricorso introduttivo, Parte_1 chiede che venga defalcato.
Il ricorrente ha, infatti, percepito la SP contestualmente all'AOI da maggio
2022 a febbraio 2023, per un importo complessivo pari ad euro 7.802,74 come dettagliato dalla stessa con il conteggio che ha allegato in giudizio. CP_1
Vi è infine l'indebito contestato al pari ad euro 2.879,31 che riguarda Parte_1 la percezione dell'AOI dal 01 marzo 2020 al 30 giugno 2020, per “rate della pensione di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca”.
Parte resistente in merito alla nuova liquidazione dell'AOI con decorrenza maggio 2022, afferma che la variazione in diminuzione dell'importo mensile netto della prima liquidazione, sia dovuta “ad un aggiornamento procedurale nella posizione assicurativa relativa agli importi della CIG in deroga” e che pertanto euro 6.977,96 sarebbe l'importo spettante a titolo di arretrati. Queste somme sono state quindi conguagliate con parte dell'indebito relativo ai ratei di naspi percepiti e non dovuti per incompatibilità con l'AOI. La parte residua
4 dell'indebito per naspi, pari ad euro 824,89 ( euro 7.802,74 importo naspi – euro
6.977,85 euro importo AOI arretrati), è stata poi notificata dall' con apposita CP_1
lettera di indebito, allegata alla memoria.
Infine, in merito all'altro indebito di euro 2.879,31, l' evidenzia che il CP_1
ha presentato in data 02/03/2020 domanda di conferma della pensione Parte_1
di invalidità, periodo in cui, a causa del covid, l'attività giudiziaria ed amministrativa era sospesa e che l'indebito si riferisce al periodo dall'
01/03/2020 al 30/06/2020 e riguarda “rate di pensione di invalidità percepite dal ricorrente ma non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca della pensione conseguente al riacquisto della capacità di guadagno”.
Ciò posto, la scrivente ha ritenuto necessario procedere alla nomina ctu contabile al fine di quantificare le somme effettivamente spettanti al ricorrente.
Ebbene, il ctu alla cui relazione la Scrivente si riporta in quanto corretta e scevra da vizi risulta che è corretta la seconda liquidazione effettuata dall' con CP_1
importi pari ad euro 6.977,96 a titolo di arretrati ed euro 692,45 a titolo di netto mensile da gennaio 2023.
Il ctu precisa che al ricorrente è stata notificata dall' una comunicazione di CP_1
riliquidazione dell'assegno AOI (allegato b) datata 23 aprile 2025, con cui l'istituto ha riconosciuto un ulteriore credito a favore del per Parte_1
complessivi euro 741,18 con decorrenza dal 01 maggio 2022 e fino al 31 maggio
2025, a titolo di arretrati, provvedendo inoltre a rideterminare il nuovo assegno mensile lordo in euro 741,18 da giugno 2025.
Con riferimento all'indebito contestato al di euro 2.879,31 riguardante Parte_1
la percezione dell'AOI dal 01 marzo 2020 al 30 giugno 2020, in via preliminare si osserva che l'articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020 introduce dei cambiamenti rispetto alle domande di conferma i cui termini di presentazione ricadano tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020 - siano essi quelli relativi al semestre precedente la scadenza dell'assegno, siano essi quelli relativi al periodo
5 di 120 giorni successivi alla stessa. In tali ipotesi, il differimento stabilito dall'articolo 34 riguarda il periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio 2020.
Restano quindi sospesi fino al 1° giugno 2020 i termini di decadenza per la presentazione delle domande di conferma dell'assegno ordinario di invalidità.
Considerato lo stato emergenziale, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge.
Venendo al caso di specie, occorre evidenziare che il lavoratore, alla scadenza del triennio (marzo 2017/febbraio 2020) aveva presentato domanda di conferma in data 02/03/2020. A seguito del covid e della conseguente sospensione delle attività, al fu fissata la visita medica per la conferma dell'assegno solo Parte_1
in data 02/07/2020 e pertanto il provvedimento di revoca formale intervenne solo in data 06/07/2020, per: “rate della pensione di invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca”.
Dalla documentazione in atti si evince che il successivamente al Parte_1 provvedimento di revoca ha presentato ricorso, ottenendo il riconoscimento dell'AOI solo dal maggio 2022, pertanto legittima appare la richiesta di restituzione dell' della somma spettante a titolo di AOI con riguardo al CP_1
periodo che va dal 01 marzo 2020 al 30 giugno 2020, risultando non dovuta.
Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va rigettata.
In definitiva, l'importo degli arretrati spettanti al ricorrente è pari ad euro
7.696,37 di cui 6.977,96 come da seconda liquidazione del 24 febbraio 2023 + euro 718,41 come da riliquidazione del 23 aprile 2025.
Dalla differenza tra indebito per naspi pari ad euro 7.802,74, ed il credito di cui al punto precedente risulta un residuo indebito pari ad euro 106,37, per cui
6 l dovrà restituire la differenza tra: euro 824,89 (vecchio indebito residuo) e CP_1
106,37 (nuovo indebito): euro 718,52.
In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarato che l' non ha CP_1
diritto di ripetere dalla parte ricorrente l'importo di € 718,52 e, per l'effetto, va condannato l alla restituzione in favore del ricorrente della predetta somma. CP_1
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri orientativi approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- in accoglimento parziale del ricorso, accerta e dichiara che l'importo degli arretrati spettanti al ricorrente è pari ad euro 7.696,37 di cui 6.977,96 come da seconda liquidazione del 24 febbraio 2023 oltre ad euro 718,41 come da riliquidazione del 23 aprile 2025;
- accerta e dichiara che la differenza tra il predetto importo degli arretrati e la
NASPI è pari ad euro 106,37;
-dichiara che non ha diritto di ripetere dalla parte ricorrente l'importo di € CP_1
718,52, e, per l'effetto, condanna l alla restituzione in favore del ricorrente CP_1 della predetta somma;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano CP_1 nell'importo di € 1.312,00 oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge, rimanendo definitivamente a suo carico le spese di ctu
Così deciso in Benevento, 24/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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