Art. 5.
Il comitato istituito dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' integrato da due ricercatori scientifici, nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonche', ove non ne facciano gia' parte ad altro titolo, dai due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima in seno al comitato previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.
Le domande relative alla richiesta dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e successive modificazioni ed integrazioni, istruite entro il 30 dicembre di ciascuno anno, saranno sottoposte al parere del comitato di cui alla prima parte del precedente comma, che dovra' pronunciarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Il predetto comitato dovra' altresi' esprimere il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui che dovranno essere deliberate, ai sensi dell' articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , modificato dall' articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , dal comitato previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.
Il comitato istituito dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' integrato da due ricercatori scientifici, nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonche', ove non ne facciano gia' parte ad altro titolo, dai due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima in seno al comitato previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.
Le domande relative alla richiesta dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e successive modificazioni ed integrazioni, istruite entro il 30 dicembre di ciascuno anno, saranno sottoposte al parere del comitato di cui alla prima parte del precedente comma, che dovra' pronunciarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Il predetto comitato dovra' altresi' esprimere il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui che dovranno essere deliberate, ai sensi dell' articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , modificato dall' articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , dal comitato previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.