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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/10/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________
composta dai magistrati dr Marcella Murana Presidente rel. est. dr Enrico Rao Consigliere dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1261/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Schiros;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del curatore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Guarnaccia;
APPELLATO
*****
pagina 1 di 3 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 8 ottobre 2025.
La Corte ha osservato:
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 3054/2023 del 14 luglio 2023 il Tribunale di Catania, in accoglimento della azione di responsabilità proposta ex art. 146 L.F. dalla Parte_2
condannava già amministratore unico della società fallita, al
[...] Parte_1 risarcimento dei danni in favore dell'attrice, quantificati in €. 353.045,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza il soccombente ha interposto appello.
Si è costituito in giudizio il fallimento appellato, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del giorno 24 settembre 2025 nessuna delle parti è comparsa, ed il procedimento
è stato rinviato ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del giorno 8 ottobre 2025, dandone comunicazione a mezzo pec ai difensori delle parti.
Alla detta udienza, le parti non sono comparse e la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, l'art. 309 c.p.c. dispone che “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181”.
Quest'ultima norma, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133 (in vigore dal 25 giugno 2008), prevede che, “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sussistendone i presupposti, deve dunque ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio, giusta il disposto dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., secondo cui l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del collegio.
Le spese processuali vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3054/2023 in data 14/7/2023 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese fra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
9/10/2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma digitale)
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