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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 7787 /2022 R.G.L.
promossa da:
[...]
Parte_1
[...]
(avv. GAMBONE) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. CAROTA) CONVENUTI
CP_2
(contumace) TERZA CHIAMATA
1 OGGETTO: Retribuzione – Appalto- Regresso
I Con ricorso depositato il 30.11.2022, i Sigg.ri , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio deducendo di aver Parte_1 Parte_1 CP_1 lavorato rispettivamente dal 3.6.2019, dal 2.5.2016 e dal 20.7.2015 alle dipendenze di nell'ambito di due contratti di appalto CP_2 intercorrenti tra l'ATI formata dalla (mandataria) e la CP_2 CP_3
(mandante) e avente ad oggetto la manutenzione di Controparte_4 impianti tecnologici, opere civili, manufatti metallici in Immobili di proprietà di e la conduzione, manutenzione e adeguamenti degli impianti CP_1 tecnologici industriali, dei sistemi di alimentazione e delle infrastrutture edili in modalità garantita e di non aver ricevuto il pagamento dello stipendio di cui alle Buste paga di Luglio, Agosto e Settembre 2022; ciò premesso, gli odierni ricorrenti chiedevano la condanna di ex CP_1 art. 29 d. lgs 276/2003, al pagamento in loro favore di € 11.697,65
( ), € 15.202,31 ( ) ed € 9.837,61 (Re) a titolo di retribuzioni Pt_1 Parte_1 arretrate relative alle mensilità di Luglio, Agosto e Settembre 2022.
II Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare di essere CP_1 autorizzata a chiamare in causa Controparte_5
e, nel merito, di rigettare tutte le domande
[...] proposte dai ricorrenti ovvero, in subordine, di accertare il suo diritto di essere manlevata e tenuta indenne da in caso di condanna. CP_2
Con III Autorizzata dal Giudice, chiamava in causa la quale ometteva CP_2 di costituirsi in giudizio e veniva, pertanto, dichiarata contumace.
Successivamente, le parti davano atto (e documentavano) che la terza chiamata era stata ammessa a Concordato preventivo in data 26/04/2023, e che i ricorrenti avevano richiesto l'ammissione al passivo della procedura.
IV Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti in attesa degli sviluppi della procedura concorsuale, si dava corso all'istruttoria orale, attraverso l'escussione di alcuni testimoni.
IV.1 Con note difensive autorizzate, anteriori all'odierna udienza di
2 discussione, le parti precisavano le rispettive conclusioni (parte ricorrente dando atto che, nelle more del giudizio, aveva corrisposto al Sig. CP_2
Par
€ 6.911,50, al Sig. € 11.210,50 ed al Sig. € Pt_1 Parte_1
6.137,00).
V Sulla base della documentazione versata in atti (ed in particolare delle buste paga prodotte: doc. 6 di ricorso) e delle risultanze dell'istruttoria orale
(testimonianze dei sigg.ri , e ), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 può ritenersi acclarato che i ricorrenti sig.ri , Parte_1 [...]
e abbiano lavorato alle dipendenze di Parte_1 Parte_1 CP_2 rispettivamente dal 03/06/2019, 02/05/2016 e 20/07/2015, venendo adibiti Con ad attività lavorative inerenti l'esecuzione dell'appalto in essere fra e
CP_2
VI Il terzo chiamato rimasto contumace, non risulta avere CP_2 adempiuto correttamente l'obbligazione retributiva a suo carico, versando ai ricorrenti, alle scadenze previste, le retribuzioni spettanti per i mesi da luglio a settembre 2022. Peraltro, come detto, nell'ambito della procedura di concordato preventivo attualmente in corso gli odierni ricorrenti hanno ricevuto una serie di pagamenti a parziale estinzione dei rispettivi crediti retributivi.
VI Non è contestata da , nel caso di specie, l'applicabilità nei suoi CP_4 confronti dell'articolo 29, c. 2, d. lgs 276/2003, ai sensi del quale
«in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto
d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti
3 del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».
VIII La responsabilità ex art. 29 d. lgs 276/2003, involge, tuttavia, i crediti di natura “strettamente retributiva” dovuti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (Cass. n. 28517/2019), non anche quelli aventi “natura mista”, ovvero retributiva ed al contempo risarcitoria, come nel caso dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite. Secondo la S. C. infatti, la suddetta indennità ha «carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali » (Cass.
10354/2016). In altri termini, il committente, evidentemente estraneo alle vicende relative al rapporto di lavoro, risponde in via solidale con il datore di lavoro per i soli “trattamenti strettamente retributivi” non corrisposti ai lavoratori. Con VIII.1 Pertanto, la responsabilità solidale di non si estende alle indennità per ferie non godute, di cui alle buste paga del mese di Settembre Par 2022 (€ 2.595,09 per , € 551,86 per ed € 1.394,09 per ), Parte_1 Pt_1
e nemmeno alle indennità di trasferta (€ 801,00 per ed € 195,00 per Pt_1
Par
, che hanno, a loro volta, natura mista, ossia retributiva e risarcitoria nello stesso tempo (Cass. n. 3684 del 17/02/2010).
IX Per tali ragioni, in applicazione del disposto dell'art. 29 cit., previa detrazione di quanto nelle more versato dal datore di lavoro e CP_2
Con delle componenti del credito escluse dalla solidarietà (v. par. VIII), deve essere condannata al pagamento di:
(€ 4.786,15 – 1.394,09 – 801,00 =) € 2.591,06 in favore di Parte_1
(€ 3.991,81 – 2.595,09 =) € 1.396,72 in favore di Parte_1
(€ 3.700,61 – 551,86 – 195,00 =) € 2.953,75 in favore di , Parte_1
4 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
IX.1 Il citato art. 29 c. 2 consente alla committente che ha eseguito il pagamento di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato: Con pertanto, è fondata la domanda di manleva proposta da nei confronti della terza chiamata per quanto la società convenuta verserà ai CP_2 ricorrenti, anche a titolo di rimborso delle spese legali, in ottemperanza della presente sentenza.
X Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(con distrazione in favore del procuratore antistatario) tenuto conto del numero dei ricorrenti, del valore delle domande e della ridotta complessità della controversia (anche in ragione del fatto che la resistente non ha negato l'applicabilità, alla fattispecie oggetto del giudizio, dell'art. 29 d. lgs
276/2003). Ricorrono i presupposti per accordare la richiesta maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014, nella misura del 30%.
X.1 Infine, la terza chiamata deve farsi carico delle spese sopportate CP_2
Con da per la sua chiamata in giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenuta e condanna al pagamento di: CP_1
€ 2.591,06 in favore di Parte_1
€ 1.396,72 in favore di Parte_1
€ 2.953,75 in favore di , Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna a tenere indenne e manlevare CP_2 [...] per quanto verrà da essa corrisposto ai ricorrenti in ottemperanza alla CP_1 presente sentenza, anche a titolo di spese legali, oltre interessi sino al saldo;
5 dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di lite dei CP_1 ricorrenti che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014, rimborso forfetario, c.u., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di lite CP_2
Con sopportate da per esercitare l'azione di regresso, che si liquidano in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfetario, c.u., c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
6
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 7787 /2022 R.G.L.
promossa da:
[...]
Parte_1
[...]
(avv. GAMBONE) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. CAROTA) CONVENUTI
CP_2
(contumace) TERZA CHIAMATA
1 OGGETTO: Retribuzione – Appalto- Regresso
I Con ricorso depositato il 30.11.2022, i Sigg.ri , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio deducendo di aver Parte_1 Parte_1 CP_1 lavorato rispettivamente dal 3.6.2019, dal 2.5.2016 e dal 20.7.2015 alle dipendenze di nell'ambito di due contratti di appalto CP_2 intercorrenti tra l'ATI formata dalla (mandataria) e la CP_2 CP_3
(mandante) e avente ad oggetto la manutenzione di Controparte_4 impianti tecnologici, opere civili, manufatti metallici in Immobili di proprietà di e la conduzione, manutenzione e adeguamenti degli impianti CP_1 tecnologici industriali, dei sistemi di alimentazione e delle infrastrutture edili in modalità garantita e di non aver ricevuto il pagamento dello stipendio di cui alle Buste paga di Luglio, Agosto e Settembre 2022; ciò premesso, gli odierni ricorrenti chiedevano la condanna di ex CP_1 art. 29 d. lgs 276/2003, al pagamento in loro favore di € 11.697,65
( ), € 15.202,31 ( ) ed € 9.837,61 (Re) a titolo di retribuzioni Pt_1 Parte_1 arretrate relative alle mensilità di Luglio, Agosto e Settembre 2022.
II Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare di essere CP_1 autorizzata a chiamare in causa Controparte_5
e, nel merito, di rigettare tutte le domande
[...] proposte dai ricorrenti ovvero, in subordine, di accertare il suo diritto di essere manlevata e tenuta indenne da in caso di condanna. CP_2
Con III Autorizzata dal Giudice, chiamava in causa la quale ometteva CP_2 di costituirsi in giudizio e veniva, pertanto, dichiarata contumace.
Successivamente, le parti davano atto (e documentavano) che la terza chiamata era stata ammessa a Concordato preventivo in data 26/04/2023, e che i ricorrenti avevano richiesto l'ammissione al passivo della procedura.
IV Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti in attesa degli sviluppi della procedura concorsuale, si dava corso all'istruttoria orale, attraverso l'escussione di alcuni testimoni.
IV.1 Con note difensive autorizzate, anteriori all'odierna udienza di
2 discussione, le parti precisavano le rispettive conclusioni (parte ricorrente dando atto che, nelle more del giudizio, aveva corrisposto al Sig. CP_2
Par
€ 6.911,50, al Sig. € 11.210,50 ed al Sig. € Pt_1 Parte_1
6.137,00).
V Sulla base della documentazione versata in atti (ed in particolare delle buste paga prodotte: doc. 6 di ricorso) e delle risultanze dell'istruttoria orale
(testimonianze dei sigg.ri , e ), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 può ritenersi acclarato che i ricorrenti sig.ri , Parte_1 [...]
e abbiano lavorato alle dipendenze di Parte_1 Parte_1 CP_2 rispettivamente dal 03/06/2019, 02/05/2016 e 20/07/2015, venendo adibiti Con ad attività lavorative inerenti l'esecuzione dell'appalto in essere fra e
CP_2
VI Il terzo chiamato rimasto contumace, non risulta avere CP_2 adempiuto correttamente l'obbligazione retributiva a suo carico, versando ai ricorrenti, alle scadenze previste, le retribuzioni spettanti per i mesi da luglio a settembre 2022. Peraltro, come detto, nell'ambito della procedura di concordato preventivo attualmente in corso gli odierni ricorrenti hanno ricevuto una serie di pagamenti a parziale estinzione dei rispettivi crediti retributivi.
VI Non è contestata da , nel caso di specie, l'applicabilità nei suoi CP_4 confronti dell'articolo 29, c. 2, d. lgs 276/2003, ai sensi del quale
«in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto
d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti
3 del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».
VIII La responsabilità ex art. 29 d. lgs 276/2003, involge, tuttavia, i crediti di natura “strettamente retributiva” dovuti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (Cass. n. 28517/2019), non anche quelli aventi “natura mista”, ovvero retributiva ed al contempo risarcitoria, come nel caso dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite. Secondo la S. C. infatti, la suddetta indennità ha «carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali » (Cass.
10354/2016). In altri termini, il committente, evidentemente estraneo alle vicende relative al rapporto di lavoro, risponde in via solidale con il datore di lavoro per i soli “trattamenti strettamente retributivi” non corrisposti ai lavoratori. Con VIII.1 Pertanto, la responsabilità solidale di non si estende alle indennità per ferie non godute, di cui alle buste paga del mese di Settembre Par 2022 (€ 2.595,09 per , € 551,86 per ed € 1.394,09 per ), Parte_1 Pt_1
e nemmeno alle indennità di trasferta (€ 801,00 per ed € 195,00 per Pt_1
Par
, che hanno, a loro volta, natura mista, ossia retributiva e risarcitoria nello stesso tempo (Cass. n. 3684 del 17/02/2010).
IX Per tali ragioni, in applicazione del disposto dell'art. 29 cit., previa detrazione di quanto nelle more versato dal datore di lavoro e CP_2
Con delle componenti del credito escluse dalla solidarietà (v. par. VIII), deve essere condannata al pagamento di:
(€ 4.786,15 – 1.394,09 – 801,00 =) € 2.591,06 in favore di Parte_1
(€ 3.991,81 – 2.595,09 =) € 1.396,72 in favore di Parte_1
(€ 3.700,61 – 551,86 – 195,00 =) € 2.953,75 in favore di , Parte_1
4 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
IX.1 Il citato art. 29 c. 2 consente alla committente che ha eseguito il pagamento di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato: Con pertanto, è fondata la domanda di manleva proposta da nei confronti della terza chiamata per quanto la società convenuta verserà ai CP_2 ricorrenti, anche a titolo di rimborso delle spese legali, in ottemperanza della presente sentenza.
X Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(con distrazione in favore del procuratore antistatario) tenuto conto del numero dei ricorrenti, del valore delle domande e della ridotta complessità della controversia (anche in ragione del fatto che la resistente non ha negato l'applicabilità, alla fattispecie oggetto del giudizio, dell'art. 29 d. lgs
276/2003). Ricorrono i presupposti per accordare la richiesta maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014, nella misura del 30%.
X.1 Infine, la terza chiamata deve farsi carico delle spese sopportate CP_2
Con da per la sua chiamata in giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenuta e condanna al pagamento di: CP_1
€ 2.591,06 in favore di Parte_1
€ 1.396,72 in favore di Parte_1
€ 2.953,75 in favore di , Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna a tenere indenne e manlevare CP_2 [...] per quanto verrà da essa corrisposto ai ricorrenti in ottemperanza alla CP_1 presente sentenza, anche a titolo di spese legali, oltre interessi sino al saldo;
5 dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di lite dei CP_1 ricorrenti che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014, rimborso forfetario, c.u., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di lite CP_2
Con sopportate da per esercitare l'azione di regresso, che si liquidano in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfetario, c.u., c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 6 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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