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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1775/2011 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via A. Manzoni, 24 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Mobilio Francesco (PEC: , che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(già ) in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Dante Alighieri N. 67 con l'avv. Caglioti Rosa Sabrina Antonella (PEC:
, dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: equo indennizzo da infortunio in itinere. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 29/11/2011, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per il riconoscimento dell'equo indennizzo in conformità al grado di infermità dedotta e dipendente da causa di servizio per infortunio in itinere. A tal fine rappresentava: a) di essere stata in servizio dal 1.1.1982 al 31.6.2009 alle dipendenze dell' sanitaria convenuta con qualifica di Coadiutrice sanitaria a dall'1.1.1986 con quella CP_1 di collaboratore professionale – assistente sociale;
b) di aver subito un infortunio in itinere il 24.6.20008 mentre a piedi percorreva il tratto di strada per raggiungere la sede lavorativa;
c) di aver presentato domanda amministrativa il 29.1.2009 d) che la Commissione Medica di Verifica di Vibo Valentia, riconosceva la causa di servizio e l'ascrivibilità della patologie alle tabelle A cat. VI;
e) che la Commissione Medica di Verifica centrale esprimeva parere (214/2020) negativo sulla sussistenza del nesso di causalità con parere emesso all'adunanza del 21.5.2010.
1 Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che l'incidente occorso alla signora in data 24/06/2008 è avvenuto in itinere;
2) per Parte_1
l'effetto, accertare e dichiarare che le infermità di cui è affetta la ricorrente sono dipendenti da causa di servizio ed hanno comportato una menomazione ascrivibile alla tabella A categoria VI si esterne, per come accertato dalla Commissione Medica di Verifica di Vibo Valentia;
3) Per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento di non riconoscimento delle infermità come dipendenti da causa di servizio, condannare l' in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, alla liquidazione in favore della ricorrente dell'equo indennizzo, ascrivibile alla tabella A categoria VI o, comunque, quella che sarà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, il tutto oltre interessi legali sulla sorte capitale dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
4) Condannare, altresì, l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex articolo 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.”. Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e insistendo per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente, deve ritenersi irrilevante, ai fini che in questa sede occupano, l'approfondimento della questione circa la natura vincolante o meno per l'Amministrazione datrice di lavoro del parere reso dal Comitato di Verifica nel corso del procedimento amministrativo, essendo il giudizio dinanzi al giudice del lavoro pacificamente finalizzato all'accertamento della sussistenza del diritto azionato in giudizio e non della legittimità o meno del provvedimento con il quale, in sede amministrativa, il datore di lavoro pubblico aveva respinto l'analoga richiesta della lavoratrice.
3. Tanto chiarito, si deve adesso evidenziare come il C.T.U., dopo aver attentamente esaminato il caso concreto e la documentazione sanitaria in atti, nonché compiutamente descritto le patologie dalle quali risulta affetta la ricorrente, ha in sintesi accertato che: << I) Negli atti risulta che la IG.ra ha riportato un politrauma da incidente stradale Parte_1 in data 24-6-08 mentre stava recandosi a piedi al lavoro, dal quale sono derivati i seguenti esiti permanenti: “Esiti di trauma cranico con lacero-contusioni encefaliche multiple emorragiche, sindrome cefalalgica e vertiginosa, anosmia e disturbo post traumatico da stress con depressione reattiva. Esiti algico-disfunzionali di frattura traumatica del piatto tibiale sinistro, con valgismo e gonartrosi. II) Le patologie riscontrate trovano corrispondenza positiva per ciò che attiene al nesso di causalità con la causa di servizio, pertanto può essere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. III) Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dalla malattia professionale per cui è causa può essere valutato con iscrizione alla VI, categoria Tabella A, come d'altronde aveva già stabilito la Commissione Medica di Verifica col verbale modello BL/B N. 606/09, datato 5-11-2008.>>.
2 4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale e adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, deve essere in questa sede affermato che le patologie dalle quali risulta affetto la ricorrente (“Esiti di trauma cranico con lacero- contusioni encefaliche multiple emorragiche, sindrome cefalalgica e vertiginosa, anosmia e disturbo post traumatico da stress con depressione reattiva. Esiti algico-disfunzionali di frattura traumatica del piatto tibiale sinistro, con valgismo e gonartrosi”) derivano causalmente dall'infortunio in itinere e sono da ascriversi alla 6° categoria della Tabella A allegata al d.P.R. 834/1981.
6. Parte convenuta, dunque, può essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di quanto dovuto a titolo di equo indennizzo ex art. 68 d.P.R. n. 3/1957 per le patologie sopra descritte.
7. Su tale importo dovrà essere poi corrisposta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (ex art. 22 comma 36° della legge n. 724 del 1994, trattandosi di rapporto di lavoro pubblico) dal 10.6.2010 (data della domanda amministrativa) al saldo.
8. Di conseguenza, essendo stata accertata la sussistenza del nesso causale tra tutte le patologie lamentate in causa e l'infortunio occorso il 24-6-2008, in accoglimento del ricorso – risalendo la domanda per il riconoscimento della causa di servizio al 29.1.2009, ovverosia ad un momento ampiamente antecedente rispetto all'entrata in vigore del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il cui art. 6, come è noto, ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, così attribuendo all' la gestione dell'intera materia CP_3 degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per i comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico) –, deve in questa sede affermarsi che l'infermità riconosciuta, della quale risulta affetta la ricorrente fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, deriva dall'infortunio in itinere del 24-6-08, ed è da ascrivere alla 6° categoria della Tabella A allegata al d.P.R. 834/1981.
9. Deve quindi adottarsi una pronuncia di condanna al pagamento dell'equo indennizzo ex art. 68 d.P.R. n. 3/1957 per le patologie sopra descritte.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
11. Vanno poste definitivamente a carico dell'azienda sanitaria anche le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che le infermità “Esiti di trauma cranico con lacero-contusioni encefaliche multiple emorragiche, sindrome cefalalgica e vertiginosa, anosmia e disturbo post traumatico da stress con depressione reattiva. Esiti algico- disfunzionali di frattura traumatica del piatto tibiale sinistro, con valgismo e gonartrosi”, della quale risulta affetta la ricorrente in conseguenza dell'incidente in itinere del 24-6- 2008, derivano da causa di servizio, ed sono da ascrivere alla 6° categoria della Tabella A allegata al d.P.R. 834/1981;
- condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di al pagamento, di Parte_1 quanto dovuto a titolo di equo indennizzo ex art. 68 d.P.R. n. 3/1957 per le patologie sopra descritte, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.1.2009 (data della domanda amministrativa) al saldo;
- condanna l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , liquidate Parte_1 complessivamente, in 1.700,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Francesco Mobilio, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di C.T.U., già liquidate.
Vibo Valentia, 04/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via A. Manzoni, 24 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Mobilio Francesco (PEC: , che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(già ) in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Dante Alighieri N. 67 con l'avv. Caglioti Rosa Sabrina Antonella (PEC:
, dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: equo indennizzo da infortunio in itinere. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 29/11/2011, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per il riconoscimento dell'equo indennizzo in conformità al grado di infermità dedotta e dipendente da causa di servizio per infortunio in itinere. A tal fine rappresentava: a) di essere stata in servizio dal 1.1.1982 al 31.6.2009 alle dipendenze dell' sanitaria convenuta con qualifica di Coadiutrice sanitaria a dall'1.1.1986 con quella CP_1 di collaboratore professionale – assistente sociale;
b) di aver subito un infortunio in itinere il 24.6.20008 mentre a piedi percorreva il tratto di strada per raggiungere la sede lavorativa;
c) di aver presentato domanda amministrativa il 29.1.2009 d) che la Commissione Medica di Verifica di Vibo Valentia, riconosceva la causa di servizio e l'ascrivibilità della patologie alle tabelle A cat. VI;
e) che la Commissione Medica di Verifica centrale esprimeva parere (214/2020) negativo sulla sussistenza del nesso di causalità con parere emesso all'adunanza del 21.5.2010.
1 Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che l'incidente occorso alla signora in data 24/06/2008 è avvenuto in itinere;
2) per Parte_1
l'effetto, accertare e dichiarare che le infermità di cui è affetta la ricorrente sono dipendenti da causa di servizio ed hanno comportato una menomazione ascrivibile alla tabella A categoria VI si esterne, per come accertato dalla Commissione Medica di Verifica di Vibo Valentia;
3) Per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento di non riconoscimento delle infermità come dipendenti da causa di servizio, condannare l' in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, alla liquidazione in favore della ricorrente dell'equo indennizzo, ascrivibile alla tabella A categoria VI o, comunque, quella che sarà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, il tutto oltre interessi legali sulla sorte capitale dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
4) Condannare, altresì, l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex articolo 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.”. Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e insistendo per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente, deve ritenersi irrilevante, ai fini che in questa sede occupano, l'approfondimento della questione circa la natura vincolante o meno per l'Amministrazione datrice di lavoro del parere reso dal Comitato di Verifica nel corso del procedimento amministrativo, essendo il giudizio dinanzi al giudice del lavoro pacificamente finalizzato all'accertamento della sussistenza del diritto azionato in giudizio e non della legittimità o meno del provvedimento con il quale, in sede amministrativa, il datore di lavoro pubblico aveva respinto l'analoga richiesta della lavoratrice.
3. Tanto chiarito, si deve adesso evidenziare come il C.T.U., dopo aver attentamente esaminato il caso concreto e la documentazione sanitaria in atti, nonché compiutamente descritto le patologie dalle quali risulta affetta la ricorrente, ha in sintesi accertato che: << I) Negli atti risulta che la IG.ra ha riportato un politrauma da incidente stradale Parte_1 in data 24-6-08 mentre stava recandosi a piedi al lavoro, dal quale sono derivati i seguenti esiti permanenti: “Esiti di trauma cranico con lacero-contusioni encefaliche multiple emorragiche, sindrome cefalalgica e vertiginosa, anosmia e disturbo post traumatico da stress con depressione reattiva. Esiti algico-disfunzionali di frattura traumatica del piatto tibiale sinistro, con valgismo e gonartrosi. II) Le patologie riscontrate trovano corrispondenza positiva per ciò che attiene al nesso di causalità con la causa di servizio, pertanto può essere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. III) Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dalla malattia professionale per cui è causa può essere valutato con iscrizione alla VI, categoria Tabella A, come d'altronde aveva già stabilito la Commissione Medica di Verifica col verbale modello BL/B N. 606/09, datato 5-11-2008.>>.
2 4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale e adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, deve essere in questa sede affermato che le patologie dalle quali risulta affetto la ricorrente (“Esiti di trauma cranico con lacero- contusioni encefaliche multiple emorragiche, sindrome cefalalgica e vertiginosa, anosmia e disturbo post traumatico da stress con depressione reattiva. Esiti algico-disfunzionali di frattura traumatica del piatto tibiale sinistro, con valgismo e gonartrosi”) derivano causalmente dall'infortunio in itinere e sono da ascriversi alla 6° categoria della Tabella A allegata al d.P.R. 834/1981.
6. Parte convenuta, dunque, può essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di quanto dovuto a titolo di equo indennizzo ex art. 68 d.P.R. n. 3/1957 per le patologie sopra descritte.
7. Su tale importo dovrà essere poi corrisposta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (ex art. 22 comma 36° della legge n. 724 del 1994, trattandosi di rapporto di lavoro pubblico) dal 10.6.2010 (data della domanda amministrativa) al saldo.
8. Di conseguenza, essendo stata accertata la sussistenza del nesso causale tra tutte le patologie lamentate in causa e l'infortunio occorso il 24-6-2008, in accoglimento del ricorso – risalendo la domanda per il riconoscimento della causa di servizio al 29.1.2009, ovverosia ad un momento ampiamente antecedente rispetto all'entrata in vigore del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il cui art. 6, come è noto, ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, così attribuendo all' la gestione dell'intera materia CP_3 degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per i comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico) –, deve in questa sede affermarsi che l'infermità riconosciuta, della quale risulta affetta la ricorrente fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, deriva dall'infortunio in itinere del 24-6-08, ed è da ascrivere alla 6° categoria della Tabella A allegata al d.P.R. 834/1981.
9. Deve quindi adottarsi una pronuncia di condanna al pagamento dell'equo indennizzo ex art. 68 d.P.R. n. 3/1957 per le patologie sopra descritte.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
11. Vanno poste definitivamente a carico dell'azienda sanitaria anche le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che le infermità “Esiti di trauma cranico con lacero-contusioni encefaliche multiple emorragiche, sindrome cefalalgica e vertiginosa, anosmia e disturbo post traumatico da stress con depressione reattiva. Esiti algico- disfunzionali di frattura traumatica del piatto tibiale sinistro, con valgismo e gonartrosi”, della quale risulta affetta la ricorrente in conseguenza dell'incidente in itinere del 24-6- 2008, derivano da causa di servizio, ed sono da ascrivere alla 6° categoria della Tabella A allegata al d.P.R. 834/1981;
- condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di al pagamento, di Parte_1 quanto dovuto a titolo di equo indennizzo ex art. 68 d.P.R. n. 3/1957 per le patologie sopra descritte, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.1.2009 (data della domanda amministrativa) al saldo;
- condanna l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , liquidate Parte_1 complessivamente, in 1.700,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Francesco Mobilio, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di C.T.U., già liquidate.
Vibo Valentia, 04/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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