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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1641.
(Scorte vive).
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, e' stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.
(Scorte vive).
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, e' stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.
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Giurisprudenza • 21
- 1. Trib. Latina, sentenza 27/10/2021, n. 1907Provvedimento: […] Sul punto la pretesa di merito del convenuto era fondata nel regime antecedente alla entrata in vigore della legge 11\71, trovando applicazione in tal caso l'art. 1651 c.c., tuttavia abrogato per effetto della novella del 1971. Il regime normativo descritto non è mutato nemmeno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 153\77 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 14 comma 2 legge 11\71. Per effetto di tale pronuncia la Corte di legittimità ha continuato ad applicare l'art. 1641 c.c. ai miglioramenti concernenti i contratti agrari antecedenti alla novella del '71. Per tutti i contratti successivi invece ha precisato la Corte: “in tema di affitto di fondi rustici,Leggi di più...
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