Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione ;
Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264 , contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152 , sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonche' per i reparti della Marina militare;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, n. 786 , e successive modificazioni, con il quale e' stata concessa la bandiera d'istituto militare ad alcune scuole del Corpo della Guardia di finanza;
Considerata l'opportunita' di dotare il centro di aviazione della Guardia di finanza della bandiera di istituto militare;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;
Decreta:
E' concessa la bandiera di istituto militare al centro di aviazione della Guardia di finanza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 12 della Costituzione e' cosi' formulato:
"Art. 12. - La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni".
- L'art. 87, comma quinto, della medesima Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione ;
Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264 , contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152 , sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonche' per i reparti della Marina militare;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, n. 786 , e successive modificazioni, con il quale e' stata concessa la bandiera d'istituto militare ad alcune scuole del Corpo della Guardia di finanza;
Considerata l'opportunita' di dotare il centro di aviazione della Guardia di finanza della bandiera di istituto militare;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;
Decreta:
E' concessa la bandiera di istituto militare al centro di aviazione della Guardia di finanza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 12 della Costituzione e' cosi' formulato:
"Art. 12. - La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni".
- L'art. 87, comma quinto, della medesima Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.