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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 890/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. NO PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita PASSERINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Molinella, Via Calzolari n. 30 e
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ines LOFFREDO ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Molinella, Via Severino Ferrari n. 225, con l'intervento del
P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato congiuntamente il 23 gennaio 2025, e Parte_1 hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della Parte_2 responsabilità genitoriale su figlio nato fuori dal matrimonio. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 18 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. pagina 1 di 4 Dall'unione è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. è intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- a week-end alterni dal venerdì alle 18,00 alle 20,00 della domenica;
-nella settimana in cui terrà il minore durante il week-end un pomeriggio dalle 17.30, con pernotto, accompagnandolo a scuola il mattino seguente;
in quella con fine settimana di competenza materno due giorni consecutivi, dalle 17.30 del primo giorno sino a quando lo porterà a scuola la mattina del secondo giorno;
4) sancisce che ciascun genitore nei periodi di vacanza stia con secondo il Per_1 seguente calendario:
- nel periodo natalizio una settimana consecutiva alternando di anno in anno Natale e
Capodanno;
- nelle vacanze pasquali tre giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- in estate sette giorni consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
5) prende atto che i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi le destinazioni delle vacanze;
6) con decorrenza dal mese di gennaio 2025 pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 350,00 euro mensili complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto pagina 2 di 4 vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 3 di 4 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che, per intercorso accordo dei ricorrenti, l'assegno unico sarà percepito dalle parti al 50% ciascuna, a far data dal mese in cui le stesse avranno presentato le rispettive dichiarazioni ISEE, e che, fino al mese a ciò precedente, l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora Pt_1
8) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente ad intrattenere contatti soltanto per aspetti relativi al figlio , astenendosi da ingerenze nelle rispettive vite private;
Per_1
9) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 19 febbraio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. NO RL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. NO PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita PASSERINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Molinella, Via Calzolari n. 30 e
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ines LOFFREDO ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Molinella, Via Severino Ferrari n. 225, con l'intervento del
P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato congiuntamente il 23 gennaio 2025, e Parte_1 hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della Parte_2 responsabilità genitoriale su figlio nato fuori dal matrimonio. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 18 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. pagina 1 di 4 Dall'unione è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. è intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- a week-end alterni dal venerdì alle 18,00 alle 20,00 della domenica;
-nella settimana in cui terrà il minore durante il week-end un pomeriggio dalle 17.30, con pernotto, accompagnandolo a scuola il mattino seguente;
in quella con fine settimana di competenza materno due giorni consecutivi, dalle 17.30 del primo giorno sino a quando lo porterà a scuola la mattina del secondo giorno;
4) sancisce che ciascun genitore nei periodi di vacanza stia con secondo il Per_1 seguente calendario:
- nel periodo natalizio una settimana consecutiva alternando di anno in anno Natale e
Capodanno;
- nelle vacanze pasquali tre giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- in estate sette giorni consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
5) prende atto che i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi le destinazioni delle vacanze;
6) con decorrenza dal mese di gennaio 2025 pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma di 350,00 euro mensili complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto pagina 2 di 4 vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 3 di 4 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che, per intercorso accordo dei ricorrenti, l'assegno unico sarà percepito dalle parti al 50% ciascuna, a far data dal mese in cui le stesse avranno presentato le rispettive dichiarazioni ISEE, e che, fino al mese a ciò precedente, l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora Pt_1
8) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente ad intrattenere contatti soltanto per aspetti relativi al figlio , astenendosi da ingerenze nelle rispettive vite private;
Per_1
9) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 19 febbraio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. NO RL
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