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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 4 febbraio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 48 Registro Generale Lavoro dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
Grassi,
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Pierpaolo Lucchese,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 1072/2022 del 12.10.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.4.2020, ha chiesto accertarsi il Parte_1
proprio diritto al superiore inquadramento nel I livello CCNL Commercio-Confcommercio per il periodo dal 1.5.2018 al 16.9.2019, con condanna della parte datoriale al pagamento di CP_1 differenze retributive per € 25.997,66, ivi inclusi l'indennità di cassa ed il TFR, oltre accessori;
accertarsi l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 16.9.2019, con condanna della parte resistente alla tutela reale o obbligatoria ed al pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 3 o 9, d. lgs. n. 23/2015 nella misura ritenuta di giustizia, previo accertamento dell'interposizione illecita di manodopera tra e in violazione del d. lgs. n. CP_1 CP_2
276/2003, ai fini del raggiungimento del requisito dimensionale di cui all'art. 18, l. n. 300/70.
1 A sostegno delle proprie pretese ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze di dal CP_1
18.12.2015 al 16.9.2019 presso il punto vendita di Grottaferrata adibito a supermercato Eurospin, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento dapprima nel livello V e poi, dal
1.4.2019, nel III del CCNL applicato;
di essere stato di fatto uno dei gerenti di tale punto vendita dal
1.5.2018 sino alla cessazione del rapporto, rispondendo solo al suo superiore gerarchico sig.ra impartendo – in sua assenza – direttive sia al personale dipendente dalla datrice di Parte_2
lavoro che ai dipendenti irregolarmente somministrati dalla società Asia Lavoro s.r.l., detenendo le chiavi del punto vendita e della cassaforte, controllando a fine turno l'ammontare degli incassi giornalieri, provvedendo ad effettuare gli ordinativi delle merci e ad assicurarne la migliore ed ordinata esposizione sugli scaffali;
di essere stato licenziato per asserita giusta causa in data
16.9.2019, dopo formale contestazione disciplinare del 10.9.2019, avente ad oggetto due presunti illeciti risalenti rispettivamente ai precedenti mesi di luglio e agosto;
di non aver ricevuto l'indennità di cassa ed il TFR dovuti, oltre alle differenze retributive maturate in ragione delle mansioni superiori di fatto svolte.
Si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto integrale del ricorso. CP_1
A tal fine ha dedotto: che il CCNL applicato era quello per i dipendenti da aziende del Terziario,
Distribuzione e Servizi del 30.7.2019, con decorrenza 1.4.2015; che il ricorrente dal maggio 2019 aveva effettivamente ottenuto una promozione, senza tuttavia ricevere alcun potere “gestorio”, di tal ché correttamente era stato inquadrato nel superiore livello III del CCNL applicato, dopo il pregresso inquadramento nel livello V, laddove l'incarico di gestore del punto vendita era svolto invece dalla sig.ra e successivamente, a decorrere dal luglio 2019, dal sig. che le due Pt_2 CP_3
contestazioni disciplinari erano state tempestivamente elevate, considerato il periodo feriale di agosto e la necessità di svolgere previ accertamenti, anche a causa della controversa gestione della sig.ra cessata nel giugno 2019; che il contratto d'appalto con Asia Lavoro s.r.l. era del tutto genuino, Pt_2 considerato che la sig.ra si limitava ad un mero coordinamento dell'attività svolta dai Pt_2 lavoratori dell'appaltatrice; che la aveva sempre avuto un numero medio di soli 12 CP_1
dipendenti, con conseguente inapplicabilità della tutela reale;
che al erano state Parte_1
corrisposte tutte le spettanze di fine rapporto, come da busta-paga di settembre 2019, salva la trattenuta di € 4.500,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla parte datoriale in conseguenza del secondo degli illeciti disciplinari contestati al lavoratore.
Espletata l'istruttoria orale mediante escussione di 4 testi, con la sentenza impugnata il
Tribunale di Velletri ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo il licenziamento per giusta causa sproporzionato rispetto ai fatti illeciti ritenuti sussistenti, dichiarando il rapporto di lavoro risolto alla data del licenziamento e, ritenuta la mancata dimostrazione della sussistenza del requisito
2 dimensionale di cui all'art. 18, co. 8, l. n. 300/70, condannando ai sensi degli art. 3, co. 1 CP_1
e art. 9, d. lgs. n. 23/2015 al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori. Il Tribunale ha altresì condannato la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.311,60 a titolo di TFR, oltre accessori, e posto le spese di lite a carico della parte datoriale, risultata soccombente, rigettando per il resto il ricorso.
Avverso detta pronuncia, ha proposto appello il , chiedendone la parziale riforma in Parte_1
ragione dei motivi di impugnazione di seguito esaminati, e reiterando le domande di condanna al pagamento di differenze retributive nei limiti dei residui € 19.686,00 oltre accessori, nonché di condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, ai sensi dell'art. 3, co. 1, d. lgs. n. 23/2015, con vittoria di spese.
Ha resistito all'appello la spiegando altresì appello incidentale, con il quale ha CP_1
chiesto a sua volta la riforma della sentenza impugnata, mediante: revoca della condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria;
compensazione dell'importo eventualmente dovuto al lavoratore a titolo di TFR, con l'importo da questi dovuto a titolo di risarcimento del danno per il secondo illecito disciplinare perpetrato;
rigetto della domanda relativa alle ulteriori differenze retributive;
e riforma del capo relativo alla regolazione delle spese di lite.
All'uopo ha dedotto: che correttamente il giudice di prime cure avesse ritenuto insussistente il requisito dimensionale di cui all'art. 18, l. n. 300/70, non provate le mansioni superiori e non dovuta l'indennità di cassa;
che l'appello sarebbe inammissibile con riguardo alla reiterazione della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive;
che, tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale, la sanzione del licenziamento irrogato era proporzionata agli illeciti perpetrati dal dipendente;
che erroneamente il Tribunale non avrebbe proceduto alla compensazione tra TFR e somma richiesta a titolo di risarcimento danni e che altrettanto erroneamente non avrebbe disposto la compensazione almeno parziale delle spese di lite, stante il parziale rigetto delle pretese attoree;
che il Tribunale avrebbe omesso infine di chiarire i motivi della mancata ammissione di ulteriori testi e del mancato accoglimento dell'istanza di esibizione delle dichiarazioni reddituali del ricorrente, dell'estratto contributivo e del casellario dei lavoratori attivi.
Dichiarata inammissibile l'istanza inibitoria, all'udienza del 4.2.2025, la causa è stata definita mediante lettura del dispositivo in udienza.
2. Ebbene, in via preliminare deve anzitutto chiarirsi che la causa risulta matura per la decisione, motivo per cui questa Corte non ha accolto le istanze istruttorie reiterate dalla società con l'ultimo motivo dell'appello incidentale.
3 La lamenta infatti in proposito che il Tribunale sarebbe incorso in error in CP_1
procedendo, non avendo ammesso – senza motivazione – gli ulteriori testi da essa indicati a riprova della gravità delle condotte per cui è stato irrogato il licenziamento, e non avendo accolto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni dei redditi percepiti dal lavoratore per il periodo successivo al licenziamento (esibizione che l'appellante ritiene ora “utile per dare prova che il lavoratore ha di fatto ricevuto il pagamento del tfr”, v. punto 9 della memoria), nonché dell'estratto conto previdenziale e del casellario dei lavoratori attivi (che in primo grado erano stati richiesti al fine di dimostrare l'eventuale aliunde perceptum).
Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo di impugnazione sia infondato.
2.1. Ed invero, non appare censurabile anzitutto la mancata ammissione di ulteriori testimoni a riprova della gravità delle condotte sanzionate.
Letti i capitoli di prova testimoniale relativi al licenziamento, come articolati nella memoria di costituzione in primo grado (dal 15 al 22), rileva infatti il Collegio che alcune circostanze sono risultate dimostrate dalle prove raccolte nel giudizio di primo grado (capp. 16, 18, 19), come peraltro già ritenuto dal Tribunale, che ha riconosciuto la sussistenza delle condotte addebitate al lavoratore con la lettera di licenziamento;
altre circostanze appaiono del tutto irrilevanti, perché nulla dicono sulla gravità della condotta del lavoratore (cap. 20) ovvero perché riguardano ulteriori presunte condotte del lavoratore che non risultano essergli state mai ritualmente contestate né tantomeno sono state fatte oggetto della lettera di licenziamento (capp. 15, 17); altri capitoli, infine, appaiono inammissibili, perché – oltre ad essere articolati su una circostanza contraddittoriamente allegata dalla stessa società, come si vedrà subito infra ai punti 3.2 e 3.3. – sono volti a rimettere ai testi mere valutazioni (cap. 22) oppure confliggono con i limiti della prova testimoniale (il cap. 21 – diretto in sostanza a dimostrare quale fosse il valore del secondo ordine di merci effettuato dal in Parte_1 data 24.8.2019, ovvero quale somma sia stata pagata dalla società per l'acquisto delle relative merci presso il fornitore – non risulta compatibile con il combinato disposto degli artt. 2726 e 2721 c.c.).
2.2. Con riguardo poi all'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni dei redditi del
– che parte appellante ritiene “utile per dare prova che il lavoratore ha di fatto ricevuto Parte_1 il pagamento del tfr” –, si rileva che l'ammissibilità del relativo ordine è subordinata dal codice di procedura civile agli “stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'art. 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo” e, pertanto, tra l'altro al criterio della “indispensabilità per conoscere i fatti della causa”.
Orbene, appare evidente che la società che abbia effettivamente pagato il TFR al proprio lavoratore dipendente debba essere in grado di dimostrarlo con apposite ricevute di pagamento o altra
4 simile documentazione che certamente sarà in suo possesso e che essa avrà cura di conservare proprio al fine di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Di tal ché il criterio dell'indispensabilità dell'ordine di esibizione non può ritenersi nella specie soddisfatto, in quanto la società avrebbe potuto e dovuto essere in grado di dimostrare l'intervenuto pagamento del TFR mediante documenti in suo possesso.
Quanto poi all'estratto conto previdenziale ed al casellario dei lavoratori attivi, si rileva che l'appellante incidentale non ha reiterato nel presente grado di giudizio l'eccezione di aliunde perceptum (limitandosi a ribadire solo la relativa istanza istruttoria), di tal ché l'acquisizione di eventuale documentazione a tal fine appare irrilevante.
3. Venendo ora all'esame delle censure relative all'impugnativa di licenziamento, appare logicamente prioritario il motivo di impugnazione spiegato dall'appellante incidentale in merito alla sproporzione dichiarata dal Tribunale tra fatti illeciti accertati e sanzione irrogata, motivo per cui la società chiede la revoca della condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria.
La deduce sul punto che il giudice di prime cure, pur avendo correttamente CP_1
riconosciuto la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, avrebbe poi erroneamente ritenuto la sanzione espulsiva sproporzionata ai fatti accertati, benché il lavoratore abbia violato l'obbligo di cui all'art. 233, co. 1 e 2 CCNL, di “conservare diligentemente le merci ed i materiali e di cooperare alla prosperità dell'impresa” e non abbia rassegnato tempestivamente le proprie giustificazioni a seguito della contestazione disciplinare.
CP_
Secondo la infatti, in occasione del primo illecito risalente al luglio 2019, il CP_1
avrebbe errato nel conteggio degli incassi apponendo – su due buste contenenti quantità Parte_1 di contanti diversi (rispettivamente € 5.000,00 ed € 5.500,00) – due copie del medesimo conteggio, da cui sarebbe risultato per entrambe le buste un importo di € 5.000,00, e le avrebbe poi consegnate alla società di sicurezza per il trasporto in banca. In proposito, la società lamenta la Controparte_4
gravità della condotta, idonea a ledere il rapporto fiduciario, considerate le mansioni “di gestione degli incassi, che implicavano maneggio di denaro” affidate al lavoratore e tenuto conto che c'erano stati analoghi pregressi simili episodi, pur non formalmente contestati né sanzionati;
deduce inoltre che la contestazione disciplinare era sufficientemente motivata e non generica, nonché tempestiva alla luce sia del periodo dell'anno (luglio-agosto, durante le ferie del personale), sia della necessità di procedere ad accertamenti (attraverso la banca e la società ), sia ancora del problematico CP_4
passaggio di consegne tra la precedente direttrice ed il nuovo direttore del supermercato Pt_2
CP_3
Quanto al secondo illecito, il lavoratore in data 24.8.2019 avrebbe effettuato per 2 volte un ordine dei medesimi prodotti ortofrutticoli, la metà dei quali sarebbe andata deperita per impossibilità
5 dell'azienda di conservarli adeguatamente, con conseguente grave danno economico per la società, pari ad € 4.800,00.
3.1. Ebbene, premesso che il Tribunale nulla ha statuito circa l'eventuale intempestività della contestazione disciplinare, essendosi limitato a rilevare la mancanza di proporzionalità tra sanzione applicata e condotte accertate, escludendo dunque la ricorrenza di una giusta causa di licenziamento;
e considerato altresì che la mancanza di tempestività non è stata ulteriormente dedotta dal lavoratore nel presente grado di giudizio;
va dunque verificata in questa sede la sola correttezza della valutazione operata dal Tribunale in ordine alla ritenuta mancanza di proporzionalità.
Orbene, come già rilevato dal giudice di prime cure, l'art. 225, co. 4
[...]
2008 (come prodotto in atti dall'allora ricorrente, e corrispondente all'art. Parte_3
238, co. 4 CCNL 2019 prodotto dal resistente) commina la sanzione espulsiva “esclusivamente per le seguenti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; - l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi” (v.).
Inoltre, l'art. 220 cit. (corrispondente all'art. 233 del CCNL 2019), rubricato “Obbligo del prestatore di lavoro”, a sua volta prevede ai commi 1 e 2: “Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci
e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa”.
3.2. Ciò posto, è bene rammentare che, nella contestazione disciplinare del 30.8.2019, con riguardo alla prima delle due condotte, si legge: “… risultava, dagli accertamenti condotti, che Lei preparando le buste contenenti il denaro contante, apponeva su due buste differenti il medesimo foglio riepilogativo (stampato per n. 2 volte)”.
E sulla vicenda, lo stesso teste dell'allora parte resistente (all'epoca della CP_3
deposizione dipendente della società in qualità di direttore del punto vendita di Grottaferrata) ha dichiarato: “mi ha chiamato personale della dicendomi che nella busta inserita nella cassa CP_4 continua che era stata ritirata risultavano più soldi di quelli indicati, cioé c'erano 5.500 euro invece di 5.000 come indicati. La busta e il conto li aveva fatti ”. Parte_1
6 Quanto alla seconda condotta, il medesimo teste di parte resistente ha riferito che “ Parte_1
una mattina stava facendo gli ordini per la frutteria e per errore ne ha fatti due uguali. È quindi arrivata dal fornitore per due volte la stessa merce. So per certo che è stato fatto per due volte lo stesso ordine, perché l'ho visto dal gestionale … stesso mi ha confessato che forse gli era Parte_1 partito un doppio ordine”.
Con riguardo al danno conseguentemente patito dalla società, tuttavia, benché il teste abbia riferito che “A causa di tale errore abbiamo dovuto buttare la merce di un ordine perché scadeva”, CP_ la non ha offerto idonea prova circa il valore della merce ordinata né tantomeno di quella CP_1 deperita, peraltro diversamente quantificando il danno dapprima in € 4.500,00 (v. contestazione disciplinare del 30.8.2019 e busta-paga di settembre 2019), poi in € 5.300,00 (v. licenziamento disciplinare del 16.9.2019) ed infine in € 4.800,00 (v. memoria di costituzione in primo e secondo grado).
3.3. Ebbene, valutate tali circostanze di fatto alla luce delle disposizioni contrattuali come sopra richiamate, ritiene il Collegio di condividere la valutazione circa l'assenza di proporzionalità operata dal giudice di prime cure.
Ed invero, le due condotte non risultano in astratto sussumibili in alcuna di quelle tipizzate dall'art. 225 CCNL, né appaiono di analoga gravità – essendo, appunto, dovute a meri errori materiali di duplicazione di stampe ed ordini –, laddove le ipotesi contrattualmente tipizzate risultano invece chiaramente volte a sanzionare reiterati ritardi o assenze ingiustificate (dunque condotte gravemente irrispettose dell'obbligo di presenza sul luogo di lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa), ovvero condotte intenzionalmente dirette a ledere gli interessi della parte datoriale ovvero ancora idonee ad esporre l'azienda a responsabilità verso terzi (ad es., per quanto riguarda la violazione di “norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto”).
Quanto poi alla presunta violazione degli obblighi di cui all'art. 220 CCNL, deve rilevarsi anzitutto che tale disposizione negoziale non risulta affatto menzionata né nella lettera di contestazione del 30.8.2019, né nella lettera di licenziamento del 16.9.2019, nelle quali si contesta invece genericamente “una condotta gravemente colpevole e … una rilevante inadempienza rispetto ai doveri suoi propri;
fatti, invero, rientranti in un generale contegno di inadempienza, ma valutabili anche disgiuntamente”. Di tal ché tale addebito si rivela del tutto tardivo.
Né infine le due condotte contestate risultano comunque “gravemente colpevoli” o sembrano integrare “rilevanti inadempienze rispetto ai doveri … propri” del lavoratore giacché, pur imputabili ad errori colposi, non assurgono a gravità né sotto il profilo della colpa (si tratta di meri errori materiali di duplicazione), né sotto il profilo del danno alle risorse economiche o ai beni o alla produttività dell'azienda: un tale danno, infatti, è risultato del tutto assente in occasione della prima
7 condotta contestata (essendo risultato in cassa più denaro di quello dichiarato dal lavoratore) mentre, in occasione della seconda condotta il danno, pur risultato provato nell'an, è rimasto indimostrato sotto il profilo del quantum, a fronte di una allegazione a dir poco contraddittoria (dapprima €
4.500,00, poi € 5.300,00, poi € 4.800,00) la quale, in difetto di idonea prova a monte sul valore del secondo ordine, induce a dubitare di una seria e ragionevole quantificazione del valore delle merci deperite.
Di tal ché, dovendo condividersi la valutazione di difetto di proporzionalità tra illecito e sanzione operata dal giudice di prime cure, va in conclusione respinto il motivo di gravame volto alla CP_ revoca della condanna della al pagamento dell'indennità risarcitoria. CP_1
4. Può essere a questo punto esaminato il primo motivo di impugnazione spiegato dal
, con il quale l'appellante invoca la tutela di cui all'art. 3, co. 1, d. lgs. n. 23/2015, Parte_1
lamentando che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto dimostrata – ad opera della parte datoriale – l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18, co. 8, l. n. 300/1970.
In particolare, il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente a tal fine la mera visura camerale depositata da controparte, benché essa attesti esclusivamente dati comunicati dall'impresa, non soggetti a controllo alcuno, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3026/2014
e n. 22371/2021).
4.1. Ebbene, ricorda il Collegio sul punto che, se è vero – come dedotto dall'appellante principale – che l'onere della prova circa l'insussistenza del requisito dimensionale in questione grava sulla parte datoriale, è anche vero che – secondo i principi generali – tale onere della prova sorge solo a seguito di specifiche ed idonee allegazioni della controparte circa la sussistenza del requisito dimensionale, quale fatto costitutivo della propria pretesa. CP_
Nel caso di specie, come rilevato dalla nel proprio appello incidentale, il CP_1
con il ricorso di primo grado ha invero prospettato la ricorrenza del requisito dimensionale Parte_1
non direttamente in capo alla parte datoriale di per sé (in relazione alla quale egli stesso ha depositato non a caso una visura camerale attestante l'insussistenza del requisito dimensionale, v. doc. 1 allegato al ricorso), bensì in ragione della supposta somministrazione irregolare di manodopera da parte della società Asia Lavoro s.r.l., chiedendo infatti un apposito accertamento giudiziale circa l'interposizione fittizia di lavoratori (in numero peraltro imprecisato), domanda quest'ultima che il giudice ha dichiarato inammissibile, ritenendo all'esito conseguentemente insussistente il requisito
CP_ dimensionale in capo alla CP_1
Sennonché, con l'atto di appello il , da un lato, ha omesso di riproporre la domanda Parte_1 di accertamento dell'interposizione fittizia – sulla cui inammissibilità è pertanto sceso il giudicato
8 interno – e, dall'altro, ha modificato la propria prospettazione, deducendo soltanto ora per la prima
CP_ volta che la soddisfacesse all'epoca in via autonoma il requisito dimensionale. CP_1
Ne consegue dunque: con riguardo alla pronuncia di primo grado, l'infondatezza della doglianza secondo cui il giudice avrebbe ritenuto insussistente il requisito dimensionale sulla scorta
CP_ della sola visura camerale della con riguardo al presente grado di giudizio, che la nuova CP_1
prospettazione è del tutto inammissibile.
5. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante principale insiste poi sul riconoscimento di mansioni superiori, lamentando che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le deposizioni testimoniali e la documentazione in atti.
5.1. Ebbene, sotto tale profilo rileva anzitutto il Collegio che, al di là delle contestazioni in ordine all'individuazione del CCNL applicabile, entrambe le parti in primo grado hanno prodotto il
CCNL del settore Terziario, distribuzione e servizi di Confcommercio, che in effetti appare altresì richiamato ed applicato dalle buste-paga prodotte in atti (in cui si legge dapprima “Commercio e
Co terz. ” e poi “Commercio-Confcommercio”).
Ciò posto, deve rilevarsi che le declaratorie dei livelli di inquadramento che qui interessano, risultano definite nei termini seguenti:
- III livello: “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: … 16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con
l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori”;
- I livello: “A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè: … 2) gestore o gerente di negozio, di filiale,
9 o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico”.
5.2. Ciò posto, deve ritenersi che i tratti distintivi del I livello vadano individuati nell'“alto contenuto professionale” delle funzioni, nella “responsabilità di direzione esecutiva”, nella gestione e direzione con “iniziativa e … autonomia operativa” di “unità produttive o … funzione organizzativa” quali “negozi, filiali, supermercati alimentari”, laddove invece il III livello si caratterizza per “mansioni di concetto”, “particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza” oppure – con riguardo ai lavoratori specializzati provetti – per “condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni” e “specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
5.3. Ebbene, alla luce di tale raffronto comparativo, ritiene il Collegio che debba escludersi in capo al l'espletamento di mansioni corrispondenti al livello I. Parte_1
Invero, appaiono dirimenti in tal senso anche le stesse allegazioni del lavoratore il quale, sin dal primo grado di giudizio, ha ammesso che direttore del supermercato fosse la sig.ra Pt_2
superiore gerarchico al quale egli rispondeva del suo operato e che egli al più sostitutiva in caso di assenza, peraltro non quale unico sostituto ma alternandosi in tale veste con altri due colleghi.
Tale circostanza appare già di per sé idonea ad escludere che l'odierno appellante sovraintendesse e gestisse il supermercato con iniziativa e autonomia operativa nonché con responsabilità di direzione esecutiva, dovendo ritenersi che tale responsabilità ed autonomia spettassero alla sola direttrice (e successivamente al direttore e che fossero al più Pt_2 CP_3
esercitate dal in modo parziale, in sostituzione della direttrice e comunque sotto la sua Parte_1
direzione gerarchica.
5.4. Peraltro, neppure le prove assunte in giudizio hanno offerto un quadro certo in ordine all'espletamento di mansioni corrispondenti al livello I da parte dell'appellante, avendo soltanto alcuni dei testi riconosciuto lo svolgimento di mansioni effettivamente non rientranti nel III livello
(ad es., gestione del personale e dei turni di lavoro, gestione della cassa continua) ma comunque non dirimenti ai fini del riconoscimento del I livello, in difetto di responsabilità di direzione ed autonomia operativa.
Di tal ché, anche sul punto la sentenza impugnata va confermata.
6. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante principale lamenta il mancato erroneo riconoscimento in suo favore dell'indennità di cassa da parte del Tribunale.
Lamenta in particolare che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto insufficienti le allegazioni versate in ricorso in ordine al diritto all'indennità, rilevando che il ricorrente non avrebbe neppure dedotto “di aver avuto piena e completa responsabilità delle gestione di cassa, con
10 obbligo di accollo delle eventuali differenze, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta”.
Deduce invece che in ricorso si precisava che: “il sig. a fine turno controllava Parte_1
l'ammontare dell'incasso dell'intero Supermercato, difatti, i cassieri gli consegnavano il denaro e il ricorrente verificava che gli importi corrispondessero esattamente a quanto dichiarato dal registratore di cassa, così come dimostrato dalla contestazione disciplinare”; che “il lavoratore avesse normalmente accesso alla cassaforte e la responsabilità dei versamenti del denaro contante sui conti delle Società, ed inoltre effettuava gli ordini della merce necessaria al rifornimento del
Supermercato”; che “il ricorrente di fatto era il gerente del Supermercato e maneggiava quotidianamente il denaro. Tuttavia, non ha mai percepito la relativa indennità”.
6.1. Ebbene, appare opportuno richiamare anche in questa sede la disposizione contrattuale (art. 205 CCNL), a mente della quale “Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5%
(cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199, del presente contratto”.
6.2. Ciò posto, proprio alla luce delle allegazioni attoree, come richiamate dallo stesso appellante, ritiene il Collegio che effettivamente non ricorrano nella specie i presupposti per il riconoscimento dell'indennità.
Ed invero, il non deduce affatto di essere stato “normalmente adibito ad operazioni Parte_1 di cassa”, tantomeno “con carattere di continuità”, avendo invece dedotto piuttosto di “avere accesso alla cassaforte” nonché “responsabilità dei versamenti di denaro contante sui conti delle società”, e in sostanza di controllare l'operato dei cassieri, i quali “gli consegnavano il denaro”, in modo che il
“ricorrente verificava che gli importi corrispondessero esattamente a quanto dichiarato dal registratore di cassa”. Né ha dedotto di avere “piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze”.
Di tal ché non può ritenersi di per sé sufficiente a far insorgere il diritto all'indennità il solo maneggio di denaro che il lavoratore aveva in realtà ad altro titolo, avendo egli accesso alla cassaforte e responsabilità dei versamenti del denaro contante in banca, senza essere invece normalmente adibito alle casse.
Peraltro, deve rilevarsi che contraddittoriamente nel ricorso di primo grado, il lavoratore aveva sostenuto di aver diritto all'indennità in quanto “di fatto era il gerente del Supermercato e maneggiava quotidianamente il denaro” (v. pag. 9 del ricorso), mansione che tuttavia egli stesso sostiene di aver svolto solo a decorrere da maggio 2018, pur pretendendo poi l'indennità di cassa per
11 l'intero periodo del rapporto di lavoro (dal dicembre 2015 al settembre 2019), come risulta anche dai conteggi allegati al ricorso (in cui vengono computati circa € 72,00 a titolo di indennità di cassa per ciascuna mensilità sin dal dicembre 2015).
V'è infine da dire che, alla luce della “comunicazione di importo forfettario” del 29.4.2018 (pur contestata da parte resistente), deve ritenersi che per la gestione della cassaforte (nonché per la tenuta delle chiavi di accesso alla struttura) il lavoratore sia stato compensato dal maggio 2018 con l'importo di € 150,00 mensili, importo che in effetti non compare nelle buste-paga precedenti e che risulta invece inserito a titolo di “ad personam” almeno a partire dalla busta-paga di gennaio 2019 (la prima successiva al maggio 2018, prodotta in atti).
Alla luce di tutte tali argomentazioni, nulla è pertanto dovuto al lavoratore a titolo di indennità di cassa.
7. Infine, l'appellante principale insiste sulle ulteriori differenze retributive richieste nel primo grado di giudizio, al netto del TFR già riconosciutogli dal Tribunale.
Ebbene, in disparte la già dichiarata non debenza dell'indennità di cassa (nuovamente inclusa nelle differenze richieste nella misura di € 4.051,76, come da conteggi), risulta evidente dai medesimi conteggi che le ulteriori differenze derivano dalle presunte mansioni superiori svolte dal , Parte_1
risultando applicata a decorrere da maggio 2018 la retribuzione spettante ad un lavoratore del I livello.
Nulla pertanto è ulteriormente dovuto all'appellante, essendo stato anche in questa sede escluso l'espletamento di mansioni superiori.
8. Tornando ora ai motivi di impugnazione articolati dall'appellante incidentale, la società lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di compensazione tra il TFR spettante al lavoratore e la somma di € 4.500,00 da questi dovuta alla società a titolo di risarcimento dei danni derivati dal deperimento delle merci consegnate a seguito del doppio ordine del 24.8.2019.
Ebbene, anche tale motivo di impugnazione appare infondato, atteso che, come già ampiamente rilevato, non v'è univoca allegazione né idonea prova di tale danno sotto il profilo del quantum debeatur.
9. L'appellante incidentale si duole infine della erronea regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, giacché il giudice di prime cure avrebbe omesso di compensare almeno parzialmente le spese, nonostante la parziale soccombenza dell'allora ricorrente.
Ebbene, l'appello sul punto è fondato e va accolto, considerato che effettivamente il Parte_1
già in primo grado risultava soccombente in ordine alla domanda di riconoscimento di mansioni superiori e relative differenze retributive, di pagamento dell'indennità di cassa, e di accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera strumentale ad una più intensa tutela avverso il licenziamento.
12 Le spese in effetti avrebbero dovuto essere sin da allora parzialmente compensate.
10. In conclusione, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, nonché del rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale (salva la riforma del capo della sentenza relativo alle spese di lite), reputa congrua il Collegio una compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà, dovendo il residuo essere posto a carico della società alla luce dell'accoglimento parziale delle domande originariamente spiegate dal lavoratore.
La liquidazione tiene conto, ai fini del valore della causa, di quanto riconosciuto al lavoratore a titolo di TFR nonché di indennità risarcitoria.
Per il solo appellante principale, stante il rigetto integrale dell'appello, sussistono altresì i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, così provvede:
1. respinge l'appello principale;
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, compensa le spese di lite del CP_ giudizio di primo grado in ragione della metà e, per la quota residua, condanna CP_1 alla refusione in favore di di € 2.600,00 a titolo di compensi, Parte_1
oltre accessori come per legge e rimborso della metà del contributo unificato, ove versato;
3. compensa le spese di lite del presente grado in ragione della metà e, per la quota residua,
CP_ condanna alla refusione in favore di di € CP_1 Parte_1
1.500,00 a titolo di compensi, oltre accessori come per legge e rimborso della metà del contributo unificato, ove versato;
4. dà atto che sussistono, per l'appellante principale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, lì 4.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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