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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9381/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FA NE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9381/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Rosalia Ruggieri (C.F.: ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
ATTORI
contro
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Ferretti (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Vinci (C.F. , C.F._5
indirizzo pec.
CONVENUTA
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il CP_2 P.IVA_3
pagina 1 di 13 patrocinio dell'avv. Marco Rossa (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._6
studio dell'avv. Antonio Vinci (C.F. , indirizzo pec. C.F._5
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e – premesso che: in data 14.04.2019 si Parte_1 Parte_2 Parte_1
recava presso la filiale di Bari del per ottenere, con sua moglie Controparte_1 Parte_2
un mutuo al fine di poter partecipare il giorno 14.05.2019 ad un'asta giudiziaria, avente ad
[...]
oggetto tre immobili, siti in Bari rispettivamente in Via Papa Pio XII n. 60 e in Viale J.F. Kennedy n.ri
89-91, prezzo minimo € 550.000,00, che si sarebbe tenuta presso il Tribunale di Bari;
nell'occasione,
incontrava agente della società che, per quanto Parte_1 Persona_1 CP_2
riguarda la concessione di finanziamenti, fungeva da intermediaria tra il e il Controparte_1
cliente; in considerazione della situazione patrimoniale e finanziaria degli attori, Persona_1
riteneva che gli stessi avrebbero potuto accendere un mutuo per un importo, oscillante tra € 340.000,00
ed € 390.000,00, addirittura superiore rispetto a quello che i coniugi – avevano Parte_1 Pt_2
richiesto (€ 300.000,00 – € 350.000,00); in data 14.05.2019, a seguito delle rassicurazioni ricevute da partecipava alla vendita senza incanto e si aggiudicava gli Persona_1 Parte_1
immobili innanzi indicati al prezzo di € 600.000,00, versando contestualmente la somma di €
54.770,00, con l'impegno di corrispondere il saldo di € 545.230,00 entro 120 giorni dall'avvenuta aggiudicazione;
in data 09.06.2019, gli attori, come da indicazioni di formalizzavano Persona_1
la domanda di mutuo al per l'importo di € 419.000,00 e, a tal fine, depositavano Controparte_1
tutta la documentazione per l'espletamento dell'istruttoria; in data 18.07.2019, Parte_1
pagina 2 di 13 confidando, alla luce dei numerosi colloqui intercorsi con l'agente di che il CP_2 [...]
gli avrebbe, in tempi brevi, concesso il finanziamento richiesto di € 419.000,00, Controparte_1
stipulava con la società Rendita Immobiliare S.r.l. un preliminare di compravendita, avente ad oggetto le unità immobiliari, che si era aggiudicato il 14.05.2019, al prezzo concordato di € 1.000.000,00,
convenendo che il contratto definitivo sarebbe stato rogato entro il 30.09.2019, termine che le parti consideravano essenziale;
a fine luglio, comunicava ai coniugi – che Persona_1 Parte_1 Pt_2
la richiesta di un mutuo di € 419.000,00 non poteva essere accolta e che, per poter ottenere una delibera favorevole, sarebbe stato necessario ridurre l'importo a € 370.000,00 e concedere alla Banca mutuante ipoteca su un immobile di proprietà di sito in provincia di Roma;
in tale occasione, Parte_1
l'agente di faceva, inoltre, rilevare che poiché i redditi dell'attore non erano stati CP_2
ponderati, risultando quest'ultimo in infortunio, sarebbe stato auspicabile, al fine di favorire l'esito positivo della pratica, che avesse chiuso la pratica con l'Inail e fosse ritornato al Parte_1
più presto a lavoro;
i numerosi contatti che seguivano, nelle settimane successive, tra Parte_1
il quale, nel frattempo, aveva ripreso a lavorare, e , da una parte, e
[...] Parte_2 Per_1
e , rispettivamente agente e team manager di dall'altra, non
[...] Controparte_3 CP_2
sortivano alcun esito;
in data 10.09.2019, , avvicinandosi la scadenza dei 120 giorni Parte_1
per il saldo del prezzo dell'aggiudicazione, presentava istanza al Tribunale di Bari, che il Giudice
delegato accoglieva, al fine di ottenere 30 giorni in più per il versamento delle residue somme ancora dovute e, nel contempo, diffidava il e a rendere noti i Controparte_1 CP_2
provvedimenti assunti in merito alla concessione del finanziamento;
con delibera dell'11.09.2019,
comunicata agli attori in data 18.09.2019, il esprimeva parere favorevole alla Controparte_1
concessione di un mutuo di € 300.000,00 della durata di venti anni, subordinata, tuttavia, alla iscrizione ipotecaria di 1° grado su un immobile di proprietà di ubicato in provincia di Parte_1
Roma, bene sul quale si rendeva necessario effettuare una perizia estimativa;
gli attori fornivano alla
Banca quanto richiesto per procedere alla valutazione dell'immobile, ma il perito incaricato riteneva pagina 3 di 13 opportuno acquisire ed esaminare ulteriore documentazione, difficilmente reperibile, che avrebbe comportato un ulteriore prolungamento dei tempi per la definizione della pratica;
con missiva del
21.10.2019 gli attori rinunciavano formalmente alla richiesta di mutuo presentata il 21.10.2019; a causa della condotta contraria ai canoni della buona fede e della correttezza assunta da e dal CP_2
nel corso dell'istruttoria, finalizzata alla concessione del finanziamento, Controparte_1
condotta che aveva ingenerato negli attori il legittimo affidamento di ottenere celermente il mutuo,
non era stato in grado di versare l'intero prezzo di aggiudicazione, in tempo utile, Parte_1
per poter adempiere agli impegni assunti con il preliminare del 18.07.2019, che prevedeva il trasferimento degli immobili, in favore della società Rendita Immobiliare S.r.l., per il prezzo di €
1.000.000,00, entro il termine, da considerarsi essenziale, del 30.09.2019; i danni patrimoniali e non subiti dagli attori, stante il venir meno del preliminare, ammontavano quanto meno a € 400.000,00, pari alla differenza tra il prezzo degli immobili aggiudicati all'asta (€ 600.000,00) e quello che avrebbe ottenuto (€ 1.000.000,00) se la vendita di cui al preliminare innanzi indicato fosse andata a buon fine;
la procedura di mediazione obbligatoria esperita dagli attori si era conclusa con esito negativo per la mancata partecipazione delle altre parti;
con atto di citazione notificato il 20.07.2022, Parte_1
e convenivano in giudizio il e la società
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
e chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
[...]
“1. accertato che le società in nome del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
ed in nome del legale rappresentante pro tempore, siano incorse in responsabilità CP_2
precontrattuale nelle trattative con i Sig.ri e dichiarare le Parte_1 Parte_2
predette società responsabili di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori;
2. per l'effetto, condannare le società in nome del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ed in nome del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di ogni CP_2
danno patrimoniale e non patrimoniale patito dai Sig.ri ed , in via Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 13 diretta e/o indiretta, per una somma pari ad € 400.000,00 (Euro quattrocentomila,00) e/o a quella da
accertarsi o che emergerà in corso di giudizio o che, subordinatamente, la S.V. Ill.ma riterrà di
giustizia, secondo propria valutazione equitativa;
3. condannare le società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA e CAP come per
legge”.
Con comparsa del 19.12.2022 si costituiva in giudizio che preliminarmente Controparte_1
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Faceva, infatti, rilevare di non aver mai avuto alcun contatto o rapporto con gli attori, i quali nella fase preliminare di istruttoria della pratica di mutuo, che costituiva l'oggetto del presente giudizio, si erano interfacciati esclusivamente con agente di soggetto giuridico iscritto Persona_1 CP_2
all'Albo degli Intermediari Finanziari, che aveva il compito di fornire ai clienti tutte le informazioni relative al finanziamento che intendevano richiedere al Controparte_1
Sarebbe stata, quindi, nella sua qualità di intermediaria, e non certamente CP_2 [...]
a dover rispondere di eventuali comportamenti non conformi ai dettati normativi Controparte_1
eventualmente imputabili alla sua agente . Persona_1
Nel merito, il deduceva che, ai sensi dell'art. 1337 c.c., nessuna responsabilità Controparte_1
precontrattuale poteva essere ravvisata nella sua condotta, atteso che non aveva mai comunicato, né
promesso agli attori che il finanziamento sarebbe stato concesso per l'importo inizialmente richiesto di
€ 419.000,00.
Contestava, inoltre, l'ammontare del danno, assolutamente non provato, richiesto dagli attori.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori, perché infondate in fatto e in diritto, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 20.12.2022 si costituiva in giudizio anche la quale eccepiva CP_2
pagina 5 di 13 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Sosteneva che quale intermediaria aveva solo il compito di raccogliere la richiesta di mutuo del cliente e di acquisire la relativa documentazione, per poi trasmettere il tutto al il quale, Controparte_1
dopo aver istruito la pratica, decideva se concedere o meno il finanziamento richiesto.
Nel merito, faceva rilevare di aver tenuto, nella vicenda, un comportamento pienamente CP_2
legittimo, ispirato ai principi di trasparenza, oltre che di correttezza e buona fede, comunicando prontamente agli attori quanto nel corso dell'istruttoria della pratica era stato disposto dal
[...]
Controparte_1
Contestava decisamente la circostanza che l'agente avesse mai rassicurato o anche solo Persona_1
garantito ai coniugi – che il mutuo sarebbe stato loro concesso, né tantomeno per la Parte_1 Pt_2
somma inizialmente richiesta.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande avanzate, nei suoi confronti, dagli attori, perché
infondate e non provate, con la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza del 12.01.2023 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma,
c.p.c..
Con la memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2 del 10.03.2003, gli attori, oltre ad articolare una prova testimoniale, depositavano una serie di messaggi whatsapp tramite gli screenshot delle chat e si rendevano disponibili, in caso di contestazione, a depositare, con modalità analogica, i dispositivi telefonici nei quali erano contenute le relative conversazioni.
Chiedevano, inoltre, ammettersi CTU tecnica volta a valutare la veridicità di quanto asserito ed a verificare la corrispondenza della documentazione prodotta ai messaggi effettivamente inviati e contenuti su whatsapp.
Anche le società convenute depositavano la memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., n. 2 insistendo pagina 6 di 13 nell'ammissione della prova testimoniale così come richiesta.
Con la memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 3, il e Controparte_1 CP_2
contestavano e disconoscevano la messaggistica whatsapp prodotta dagli attori e si opponevano all'ammissione della ctu, perché palesemente esplorativa.
Rigettate con ordinanza del 25.05.2023, le richieste di prove testimoniali avanzate dalle parti, la causa,
istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
25.09.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del
D.L.18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
------------------------------
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da entrambe le convenute relativa al loro difetto di legittimazione passiva.
A riguardo, va detto che deve ritenersi legittimato passivo il soggetto convenuto in giudizio che, in base alla prospettazione dell'attore, è indicato quale destinatario della pronuncia giudiziale che quest'ultimo intende ottenere.
Orbene, nel caso di specie, gli attori hanno allegato che, nella vicenda per cui è causa, hanno avuto un ruolo rilevante sia che il atteso che, nel corso delle trattative, CP_2 Controparte_1
entrambe sarebbero venute meno, in palese violazione a quanto disposto dall'art. 1337 c.c., ai canoni di buona fede e correttezza, il che legittimerebbe l'azione risarcitoria che è stata promossa nei loro confronti.
Nella vicenda in esame, società facente parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano CP_2
s.p.a., nella sua qualità di Intermediario Finanziario, iscritto all'Albo Unico ex art. 106 TUB (Albo
pagina 7 di 13 degli Intermediari Finanziari), ha intrattenuto, soprattutto per il tramite del suo agente Persona_1
rapporti con i coniugi – , con i quali è stata in continuo contatto, al fine di poter Parte_1 Pt_2
soddisfare la loro richiesta di accendere un mutuo presso il necessario per Controparte_1
partecipare ad un'asta giudiziaria che si sarebbe tenuta dinanzi al Tribunale di Bari il 14.05.2019.
Tale circostanza, oltre a non essere in discussione, è anche provata dalla copiosa documentazione che è
stata dalle parti prodotta in atti.
Non è neppure in contestazione il fatto che, nell'ambito delle trattative intercorse, gli attori abbiano consegnato a tutta la documentazione, che è stata loro richiesta, per poter consentire Persona_1
alla Banca di procedere all'istruttoria della pratica finalizzata all'eventuale concessione del mutuo.
Anche il non può ritenersi estraneo ai fatti per cui si procede. Controparte_1
Detto Istituto di Credito, per sua stessa ammissione, non solo ha istruito la pratica presentata da e , ma, in data 11.09.2019, ha addirittura deliberato la Parte_1 Parte_2
concessione, in favore degli attori, di un finanziamento di € 300.000,00 della durata di venti anni,
subordinata, tuttavia, alla iscrizione ipotecaria su un immobile sito in provincia di Roma, di proprietà di
. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente che sussiste la legittimazione passiva di entrambe le società convenute, essendovi piena corrispondenza tra la parte che chiede la tutela in via giudiziaria ( e ) e coloro che, secondo la prospettazione e le Parte_1 Parte_2
allegazioni di parte attrice, devono ritenersi asseritamente responsabili del fatto illecito civilmente sanzionabile e il . CP_2 Controparte_1
L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.
Le società convenute hanno, inoltre, contestato ed espressamente disconosciuto in relazione al contenuto, alla loro conformità all'originale e alla loro provenienza, tutti i documenti riportanti, in pagina 8 di 13 particolare, gli screenshot delle conversazioni intercorse tramite il sistema di messaggistica WhatsApp
tra gli attori e , agente di .. Persona_1 CP_4
Nello specifico il disconoscimento riguarda i documenti n.ri 15, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 30, 40, 41, 43,
45, 47, 51, 52, 56, 58, 63, 64 e 65 che, a sostegno del loro assunto, sono stati prodotti dagli attori con la memoria ex art. 183, 6° comma, 2° termine, c.p.c..
Sul punto, va, in primo luogo, osservato che secondo la Suprema Corte “i messaggi WhatsApp sono
considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica,
come, ad esempio, gli screenshot delle chat. La validità dipende dalla possibilità di verificare la
provenienza e l'affidabilità del contenuto. I messaggi WhatsApp sono documenti elettronici che
rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero
delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 codice civile. Consegue che hanno piena
efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai
fatti rappresentati”. (Cass. civ. n. 1254/2025).
Va, inoltre, aggiunto che “per far perdere in un processo la qualità di prova alle riproduzioni
informatiche di una chat occorre un disconoscimento “chiaro, circostanziato ed esplicito”, che si deve
concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta”. (Cass. civ. n.12794/2021).
Nella fattispecie, il disconoscimento è stato operato in maniera estremamente generica, non avendo le società convenute minimamente allegato elementi idonei a dimostrare la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni contenute negli screenshot prodotti dagli attori.
Tenuto conto dei principi di diritto innanzi esposti, l'eccezione sollevata dalle convenute deve ritenersi inammissibile.
Passando al merito della controversia, va in primo luogo osservato che, per integrare la fattispecie prevista dall'art. 1337 c.c., è necessario che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte pagina 9 di 13 a uno stadio tale da giustificare oggettivamente, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla successiva conclusione del contratto;
che le trattative siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che il recesso sia stato determinato, se non da mala fede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo;
che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (Cass. n. 105/2012,
7545/2016, 34510/2021 e 28767/2024).
Orbene, se è incontestabile che tra le parti siano intercorse trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento agli attori da parte del è altrettanto vero che nel comportamento Controparte_1
assunto nella vicenda dalle società convenute non sono ravvisabili elementi di fatto idonei ad integrare l'affidamento precontrattuale invocato da e . Parte_1 Parte_2
Gli attori, pur avendone l'onere, non hanno provato che il sia in proprio, che Controparte_1
per il tramite di agente di abbia mai garantito che il mutuo sarebbe Persona_1 CP_2
stato loro concesso, men che mai che l'operazione sarebbe andata a buon fine entro una determinata data e per l'importo inizialmente richiesto di € 419.000,00.
Al riguardo va peraltro ribadita l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dagli attori, articolata su circostanze pertinenti a prassi e non già a specifici impegni delle parti, tali da avvalorare l'an della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio.
Né l'Istituto di Credito era tenuto a dare rassicurazioni in tal senso, non avendo alcun obbligo di concedere il mutuo.
Rientra, infatti, nel potere discrezionale della Banca la legittima valutazione relativa al merito creditizio, alla capacità restitutoria degli attori e la conseguente decisione circa l'erogazione o meno del finanziamento.
Del resto, la circostanza che, nel corso dell'istruttoria, erano emerse diverse criticità in ordine pagina 10 di 13 all'accoglimento della pratica, era ben nota agli attori che, di tanto informati, avevano acconsentito alla riduzione dapprima a € 370.000,00 e, in seguito, in data 11.09.2019 a € 290.000,00 del finanziamento inizialmente richiesto per € 419.000,00.
Alla luce dei fatti innanzi esposti, non è possibile ritenere che e Parte_1 Parte_2
abbiano potuto ragionevolmente e legittimamente confidare, in mancanza di un preciso, documentato e inequivocabile impegno in tal senso assunto da parte delle società convenute, non solo nella concessione del finanziamento ma addirittura nella sua erogazione in tempo utile per poter provvedere sia al saldo del prezzo di aggiudicazione, pari ad € 542.230,00, che alla esecuzione, entro il 30.09.2019,
del preliminare di vendita che prevedeva il trasferimento degli stessi beni in favore della società
Rendita Immobiliare s.r.l. per l'importo di € 1.000,000,00.
Non sussiste neppure l'ulteriore requisito, necessario per poter ravvisare nella fattispecie la responsabilità di cui all'art. 1337 c.c., costituito dall'imputabilità dell'ingiustificata interruzione delle trattative alla parte, a cui si addebita il venir meno agli obblighi di correttezza e buona fede.
Occorre, infatti, rilevare che le trattative non sono state interrotte da e dal CP_2 [...]
Controparte_1
Vi è, infatti, la prova documentale in atti che e hanno rinunciato Parte_1 Parte_2
in data 21.10.2019 alla richiesta del mutuo (doc. 7 atto di citazione), dopo che, con delibera comunicata in data 18.09.2019, il si era comunque dichiarato disponibile alla concessione Controparte_1
di un finanziamento di € 300.000,00, sia pure subordinata alla iscrizione ipotecaria su di un bene immobile di proprietà dell'attore (doc. 6 atto di citazione).
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale formulata, ai sensi dell'art. 1337 c.c., da e è infondata e deve essere rigettata. Parte_1 Parte_2
Quanto precede è, di per sé, assorbente ed esime dall'esame della richiesta avanzata dagli attori relativa alla quantificazione del danno. pagina 11 di 13 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda, pari ad € 400.000,00, fatta eccezione per le fasi istruttoria e decisoria, riconosciute ai minimi, perché di maggiore semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il
20.07.2022 da e nei confronti di e del Parte_1 Parte_2 CP_2 [...]
così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna e , in solido, al rimborso delle spese processuali Parte_1 Parte_2
in favore di e del liquidate per ciascun convenuto in € CP_2 Controparte_1
14.169,50, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 18 dicembre 2025. Il Giudice
FA NE
pagina 12 di 13 .
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FA NE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9381/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Rosalia Ruggieri (C.F.: ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
ATTORI
contro
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Ferretti (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Vinci (C.F. , C.F._5
indirizzo pec.
CONVENUTA
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il CP_2 P.IVA_3
pagina 1 di 13 patrocinio dell'avv. Marco Rossa (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._6
studio dell'avv. Antonio Vinci (C.F. , indirizzo pec. C.F._5
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e – premesso che: in data 14.04.2019 si Parte_1 Parte_2 Parte_1
recava presso la filiale di Bari del per ottenere, con sua moglie Controparte_1 Parte_2
un mutuo al fine di poter partecipare il giorno 14.05.2019 ad un'asta giudiziaria, avente ad
[...]
oggetto tre immobili, siti in Bari rispettivamente in Via Papa Pio XII n. 60 e in Viale J.F. Kennedy n.ri
89-91, prezzo minimo € 550.000,00, che si sarebbe tenuta presso il Tribunale di Bari;
nell'occasione,
incontrava agente della società che, per quanto Parte_1 Persona_1 CP_2
riguarda la concessione di finanziamenti, fungeva da intermediaria tra il e il Controparte_1
cliente; in considerazione della situazione patrimoniale e finanziaria degli attori, Persona_1
riteneva che gli stessi avrebbero potuto accendere un mutuo per un importo, oscillante tra € 340.000,00
ed € 390.000,00, addirittura superiore rispetto a quello che i coniugi – avevano Parte_1 Pt_2
richiesto (€ 300.000,00 – € 350.000,00); in data 14.05.2019, a seguito delle rassicurazioni ricevute da partecipava alla vendita senza incanto e si aggiudicava gli Persona_1 Parte_1
immobili innanzi indicati al prezzo di € 600.000,00, versando contestualmente la somma di €
54.770,00, con l'impegno di corrispondere il saldo di € 545.230,00 entro 120 giorni dall'avvenuta aggiudicazione;
in data 09.06.2019, gli attori, come da indicazioni di formalizzavano Persona_1
la domanda di mutuo al per l'importo di € 419.000,00 e, a tal fine, depositavano Controparte_1
tutta la documentazione per l'espletamento dell'istruttoria; in data 18.07.2019, Parte_1
pagina 2 di 13 confidando, alla luce dei numerosi colloqui intercorsi con l'agente di che il CP_2 [...]
gli avrebbe, in tempi brevi, concesso il finanziamento richiesto di € 419.000,00, Controparte_1
stipulava con la società Rendita Immobiliare S.r.l. un preliminare di compravendita, avente ad oggetto le unità immobiliari, che si era aggiudicato il 14.05.2019, al prezzo concordato di € 1.000.000,00,
convenendo che il contratto definitivo sarebbe stato rogato entro il 30.09.2019, termine che le parti consideravano essenziale;
a fine luglio, comunicava ai coniugi – che Persona_1 Parte_1 Pt_2
la richiesta di un mutuo di € 419.000,00 non poteva essere accolta e che, per poter ottenere una delibera favorevole, sarebbe stato necessario ridurre l'importo a € 370.000,00 e concedere alla Banca mutuante ipoteca su un immobile di proprietà di sito in provincia di Roma;
in tale occasione, Parte_1
l'agente di faceva, inoltre, rilevare che poiché i redditi dell'attore non erano stati CP_2
ponderati, risultando quest'ultimo in infortunio, sarebbe stato auspicabile, al fine di favorire l'esito positivo della pratica, che avesse chiuso la pratica con l'Inail e fosse ritornato al Parte_1
più presto a lavoro;
i numerosi contatti che seguivano, nelle settimane successive, tra Parte_1
il quale, nel frattempo, aveva ripreso a lavorare, e , da una parte, e
[...] Parte_2 Per_1
e , rispettivamente agente e team manager di dall'altra, non
[...] Controparte_3 CP_2
sortivano alcun esito;
in data 10.09.2019, , avvicinandosi la scadenza dei 120 giorni Parte_1
per il saldo del prezzo dell'aggiudicazione, presentava istanza al Tribunale di Bari, che il Giudice
delegato accoglieva, al fine di ottenere 30 giorni in più per il versamento delle residue somme ancora dovute e, nel contempo, diffidava il e a rendere noti i Controparte_1 CP_2
provvedimenti assunti in merito alla concessione del finanziamento;
con delibera dell'11.09.2019,
comunicata agli attori in data 18.09.2019, il esprimeva parere favorevole alla Controparte_1
concessione di un mutuo di € 300.000,00 della durata di venti anni, subordinata, tuttavia, alla iscrizione ipotecaria di 1° grado su un immobile di proprietà di ubicato in provincia di Parte_1
Roma, bene sul quale si rendeva necessario effettuare una perizia estimativa;
gli attori fornivano alla
Banca quanto richiesto per procedere alla valutazione dell'immobile, ma il perito incaricato riteneva pagina 3 di 13 opportuno acquisire ed esaminare ulteriore documentazione, difficilmente reperibile, che avrebbe comportato un ulteriore prolungamento dei tempi per la definizione della pratica;
con missiva del
21.10.2019 gli attori rinunciavano formalmente alla richiesta di mutuo presentata il 21.10.2019; a causa della condotta contraria ai canoni della buona fede e della correttezza assunta da e dal CP_2
nel corso dell'istruttoria, finalizzata alla concessione del finanziamento, Controparte_1
condotta che aveva ingenerato negli attori il legittimo affidamento di ottenere celermente il mutuo,
non era stato in grado di versare l'intero prezzo di aggiudicazione, in tempo utile, Parte_1
per poter adempiere agli impegni assunti con il preliminare del 18.07.2019, che prevedeva il trasferimento degli immobili, in favore della società Rendita Immobiliare S.r.l., per il prezzo di €
1.000.000,00, entro il termine, da considerarsi essenziale, del 30.09.2019; i danni patrimoniali e non subiti dagli attori, stante il venir meno del preliminare, ammontavano quanto meno a € 400.000,00, pari alla differenza tra il prezzo degli immobili aggiudicati all'asta (€ 600.000,00) e quello che avrebbe ottenuto (€ 1.000.000,00) se la vendita di cui al preliminare innanzi indicato fosse andata a buon fine;
la procedura di mediazione obbligatoria esperita dagli attori si era conclusa con esito negativo per la mancata partecipazione delle altre parti;
con atto di citazione notificato il 20.07.2022, Parte_1
e convenivano in giudizio il e la società
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
e chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
[...]
“1. accertato che le società in nome del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
ed in nome del legale rappresentante pro tempore, siano incorse in responsabilità CP_2
precontrattuale nelle trattative con i Sig.ri e dichiarare le Parte_1 Parte_2
predette società responsabili di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori;
2. per l'effetto, condannare le società in nome del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ed in nome del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di ogni CP_2
danno patrimoniale e non patrimoniale patito dai Sig.ri ed , in via Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 13 diretta e/o indiretta, per una somma pari ad € 400.000,00 (Euro quattrocentomila,00) e/o a quella da
accertarsi o che emergerà in corso di giudizio o che, subordinatamente, la S.V. Ill.ma riterrà di
giustizia, secondo propria valutazione equitativa;
3. condannare le società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA e CAP come per
legge”.
Con comparsa del 19.12.2022 si costituiva in giudizio che preliminarmente Controparte_1
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Faceva, infatti, rilevare di non aver mai avuto alcun contatto o rapporto con gli attori, i quali nella fase preliminare di istruttoria della pratica di mutuo, che costituiva l'oggetto del presente giudizio, si erano interfacciati esclusivamente con agente di soggetto giuridico iscritto Persona_1 CP_2
all'Albo degli Intermediari Finanziari, che aveva il compito di fornire ai clienti tutte le informazioni relative al finanziamento che intendevano richiedere al Controparte_1
Sarebbe stata, quindi, nella sua qualità di intermediaria, e non certamente CP_2 [...]
a dover rispondere di eventuali comportamenti non conformi ai dettati normativi Controparte_1
eventualmente imputabili alla sua agente . Persona_1
Nel merito, il deduceva che, ai sensi dell'art. 1337 c.c., nessuna responsabilità Controparte_1
precontrattuale poteva essere ravvisata nella sua condotta, atteso che non aveva mai comunicato, né
promesso agli attori che il finanziamento sarebbe stato concesso per l'importo inizialmente richiesto di
€ 419.000,00.
Contestava, inoltre, l'ammontare del danno, assolutamente non provato, richiesto dagli attori.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori, perché infondate in fatto e in diritto, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 20.12.2022 si costituiva in giudizio anche la quale eccepiva CP_2
pagina 5 di 13 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Sosteneva che quale intermediaria aveva solo il compito di raccogliere la richiesta di mutuo del cliente e di acquisire la relativa documentazione, per poi trasmettere il tutto al il quale, Controparte_1
dopo aver istruito la pratica, decideva se concedere o meno il finanziamento richiesto.
Nel merito, faceva rilevare di aver tenuto, nella vicenda, un comportamento pienamente CP_2
legittimo, ispirato ai principi di trasparenza, oltre che di correttezza e buona fede, comunicando prontamente agli attori quanto nel corso dell'istruttoria della pratica era stato disposto dal
[...]
Controparte_1
Contestava decisamente la circostanza che l'agente avesse mai rassicurato o anche solo Persona_1
garantito ai coniugi – che il mutuo sarebbe stato loro concesso, né tantomeno per la Parte_1 Pt_2
somma inizialmente richiesta.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande avanzate, nei suoi confronti, dagli attori, perché
infondate e non provate, con la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza del 12.01.2023 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma,
c.p.c..
Con la memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2 del 10.03.2003, gli attori, oltre ad articolare una prova testimoniale, depositavano una serie di messaggi whatsapp tramite gli screenshot delle chat e si rendevano disponibili, in caso di contestazione, a depositare, con modalità analogica, i dispositivi telefonici nei quali erano contenute le relative conversazioni.
Chiedevano, inoltre, ammettersi CTU tecnica volta a valutare la veridicità di quanto asserito ed a verificare la corrispondenza della documentazione prodotta ai messaggi effettivamente inviati e contenuti su whatsapp.
Anche le società convenute depositavano la memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., n. 2 insistendo pagina 6 di 13 nell'ammissione della prova testimoniale così come richiesta.
Con la memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 3, il e Controparte_1 CP_2
contestavano e disconoscevano la messaggistica whatsapp prodotta dagli attori e si opponevano all'ammissione della ctu, perché palesemente esplorativa.
Rigettate con ordinanza del 25.05.2023, le richieste di prove testimoniali avanzate dalle parti, la causa,
istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
25.09.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del
D.L.18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
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Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da entrambe le convenute relativa al loro difetto di legittimazione passiva.
A riguardo, va detto che deve ritenersi legittimato passivo il soggetto convenuto in giudizio che, in base alla prospettazione dell'attore, è indicato quale destinatario della pronuncia giudiziale che quest'ultimo intende ottenere.
Orbene, nel caso di specie, gli attori hanno allegato che, nella vicenda per cui è causa, hanno avuto un ruolo rilevante sia che il atteso che, nel corso delle trattative, CP_2 Controparte_1
entrambe sarebbero venute meno, in palese violazione a quanto disposto dall'art. 1337 c.c., ai canoni di buona fede e correttezza, il che legittimerebbe l'azione risarcitoria che è stata promossa nei loro confronti.
Nella vicenda in esame, società facente parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano CP_2
s.p.a., nella sua qualità di Intermediario Finanziario, iscritto all'Albo Unico ex art. 106 TUB (Albo
pagina 7 di 13 degli Intermediari Finanziari), ha intrattenuto, soprattutto per il tramite del suo agente Persona_1
rapporti con i coniugi – , con i quali è stata in continuo contatto, al fine di poter Parte_1 Pt_2
soddisfare la loro richiesta di accendere un mutuo presso il necessario per Controparte_1
partecipare ad un'asta giudiziaria che si sarebbe tenuta dinanzi al Tribunale di Bari il 14.05.2019.
Tale circostanza, oltre a non essere in discussione, è anche provata dalla copiosa documentazione che è
stata dalle parti prodotta in atti.
Non è neppure in contestazione il fatto che, nell'ambito delle trattative intercorse, gli attori abbiano consegnato a tutta la documentazione, che è stata loro richiesta, per poter consentire Persona_1
alla Banca di procedere all'istruttoria della pratica finalizzata all'eventuale concessione del mutuo.
Anche il non può ritenersi estraneo ai fatti per cui si procede. Controparte_1
Detto Istituto di Credito, per sua stessa ammissione, non solo ha istruito la pratica presentata da e , ma, in data 11.09.2019, ha addirittura deliberato la Parte_1 Parte_2
concessione, in favore degli attori, di un finanziamento di € 300.000,00 della durata di venti anni,
subordinata, tuttavia, alla iscrizione ipotecaria su un immobile sito in provincia di Roma, di proprietà di
. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente che sussiste la legittimazione passiva di entrambe le società convenute, essendovi piena corrispondenza tra la parte che chiede la tutela in via giudiziaria ( e ) e coloro che, secondo la prospettazione e le Parte_1 Parte_2
allegazioni di parte attrice, devono ritenersi asseritamente responsabili del fatto illecito civilmente sanzionabile e il . CP_2 Controparte_1
L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.
Le società convenute hanno, inoltre, contestato ed espressamente disconosciuto in relazione al contenuto, alla loro conformità all'originale e alla loro provenienza, tutti i documenti riportanti, in pagina 8 di 13 particolare, gli screenshot delle conversazioni intercorse tramite il sistema di messaggistica WhatsApp
tra gli attori e , agente di .. Persona_1 CP_4
Nello specifico il disconoscimento riguarda i documenti n.ri 15, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 30, 40, 41, 43,
45, 47, 51, 52, 56, 58, 63, 64 e 65 che, a sostegno del loro assunto, sono stati prodotti dagli attori con la memoria ex art. 183, 6° comma, 2° termine, c.p.c..
Sul punto, va, in primo luogo, osservato che secondo la Suprema Corte “i messaggi WhatsApp sono
considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica,
come, ad esempio, gli screenshot delle chat. La validità dipende dalla possibilità di verificare la
provenienza e l'affidabilità del contenuto. I messaggi WhatsApp sono documenti elettronici che
rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero
delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 codice civile. Consegue che hanno piena
efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai
fatti rappresentati”. (Cass. civ. n. 1254/2025).
Va, inoltre, aggiunto che “per far perdere in un processo la qualità di prova alle riproduzioni
informatiche di una chat occorre un disconoscimento “chiaro, circostanziato ed esplicito”, che si deve
concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta”. (Cass. civ. n.12794/2021).
Nella fattispecie, il disconoscimento è stato operato in maniera estremamente generica, non avendo le società convenute minimamente allegato elementi idonei a dimostrare la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni contenute negli screenshot prodotti dagli attori.
Tenuto conto dei principi di diritto innanzi esposti, l'eccezione sollevata dalle convenute deve ritenersi inammissibile.
Passando al merito della controversia, va in primo luogo osservato che, per integrare la fattispecie prevista dall'art. 1337 c.c., è necessario che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte pagina 9 di 13 a uno stadio tale da giustificare oggettivamente, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla successiva conclusione del contratto;
che le trattative siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che il recesso sia stato determinato, se non da mala fede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo;
che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (Cass. n. 105/2012,
7545/2016, 34510/2021 e 28767/2024).
Orbene, se è incontestabile che tra le parti siano intercorse trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento agli attori da parte del è altrettanto vero che nel comportamento Controparte_1
assunto nella vicenda dalle società convenute non sono ravvisabili elementi di fatto idonei ad integrare l'affidamento precontrattuale invocato da e . Parte_1 Parte_2
Gli attori, pur avendone l'onere, non hanno provato che il sia in proprio, che Controparte_1
per il tramite di agente di abbia mai garantito che il mutuo sarebbe Persona_1 CP_2
stato loro concesso, men che mai che l'operazione sarebbe andata a buon fine entro una determinata data e per l'importo inizialmente richiesto di € 419.000,00.
Al riguardo va peraltro ribadita l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dagli attori, articolata su circostanze pertinenti a prassi e non già a specifici impegni delle parti, tali da avvalorare l'an della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio.
Né l'Istituto di Credito era tenuto a dare rassicurazioni in tal senso, non avendo alcun obbligo di concedere il mutuo.
Rientra, infatti, nel potere discrezionale della Banca la legittima valutazione relativa al merito creditizio, alla capacità restitutoria degli attori e la conseguente decisione circa l'erogazione o meno del finanziamento.
Del resto, la circostanza che, nel corso dell'istruttoria, erano emerse diverse criticità in ordine pagina 10 di 13 all'accoglimento della pratica, era ben nota agli attori che, di tanto informati, avevano acconsentito alla riduzione dapprima a € 370.000,00 e, in seguito, in data 11.09.2019 a € 290.000,00 del finanziamento inizialmente richiesto per € 419.000,00.
Alla luce dei fatti innanzi esposti, non è possibile ritenere che e Parte_1 Parte_2
abbiano potuto ragionevolmente e legittimamente confidare, in mancanza di un preciso, documentato e inequivocabile impegno in tal senso assunto da parte delle società convenute, non solo nella concessione del finanziamento ma addirittura nella sua erogazione in tempo utile per poter provvedere sia al saldo del prezzo di aggiudicazione, pari ad € 542.230,00, che alla esecuzione, entro il 30.09.2019,
del preliminare di vendita che prevedeva il trasferimento degli stessi beni in favore della società
Rendita Immobiliare s.r.l. per l'importo di € 1.000,000,00.
Non sussiste neppure l'ulteriore requisito, necessario per poter ravvisare nella fattispecie la responsabilità di cui all'art. 1337 c.c., costituito dall'imputabilità dell'ingiustificata interruzione delle trattative alla parte, a cui si addebita il venir meno agli obblighi di correttezza e buona fede.
Occorre, infatti, rilevare che le trattative non sono state interrotte da e dal CP_2 [...]
Controparte_1
Vi è, infatti, la prova documentale in atti che e hanno rinunciato Parte_1 Parte_2
in data 21.10.2019 alla richiesta del mutuo (doc. 7 atto di citazione), dopo che, con delibera comunicata in data 18.09.2019, il si era comunque dichiarato disponibile alla concessione Controparte_1
di un finanziamento di € 300.000,00, sia pure subordinata alla iscrizione ipotecaria su di un bene immobile di proprietà dell'attore (doc. 6 atto di citazione).
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale formulata, ai sensi dell'art. 1337 c.c., da e è infondata e deve essere rigettata. Parte_1 Parte_2
Quanto precede è, di per sé, assorbente ed esime dall'esame della richiesta avanzata dagli attori relativa alla quantificazione del danno. pagina 11 di 13 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda, pari ad € 400.000,00, fatta eccezione per le fasi istruttoria e decisoria, riconosciute ai minimi, perché di maggiore semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il
20.07.2022 da e nei confronti di e del Parte_1 Parte_2 CP_2 [...]
così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna e , in solido, al rimborso delle spese processuali Parte_1 Parte_2
in favore di e del liquidate per ciascun convenuto in € CP_2 Controparte_1
14.169,50, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 18 dicembre 2025. Il Giudice
FA NE
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