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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
BOLZONI ROBERTA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Zoppola - Via Romano', N 14 33080 Zoppola PN
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20250003 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20250003 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Con atto depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Pordenone Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 20250033 del 17/1/2025 per l'anno 2019 relativo al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e all'Imposta Municipale Propria (IMU) sul fabbricato di categoria C/2 identificato al foglio 25 mappale 268 sub 8 del Comune di Zoppola (PN). Rilevava la ricorrente che il manufatto sopra indicato era ubicato nello “scoperto che circonda il fabbricato residenziale” della stessa (censito al Foglio n. 25. Mappale 268 Sub. 10) e che si trattava di una vecchia stalla diroccata classificata fino al 2024 in categoria C/2, poi fatta oggetto di variazione catastale in categoria F2. Lamentava la ricorrente che la motivazione dell'avviso di accertamento, che esclude il vincolo pertinenziale tra immobile residenziale e fabbricato oggetto dell'impugnazione in ragione “di un processo di decadimento e deterioramento dell'immobile iniziato in epoca antecedente” portava ad escludere che fin dal 2019 la stalla potesse assumere rilevanza tributaria per essere già un rudere. Nella memoria integrativa la ricorrente assumeva, inoltre, che con la motivazione dell'avviso di accertamento l'Amministrazione avrebbe sostanzialmente ammesso di aver errato nell'aver ritenuto il manufatto in questione suscettibile di imposizione tributaria nell'anno 2019, atteso che trattavasi di fabbricato da valutarsi come
“collabente sin da quell'epoca”. Rilevava, poi, la ricorrente che la regola formale richiamata dall'Ufficio, secondo cui la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti, dalla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 13, comma quarto, D.L. n. 201/2011), per giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione non doveva applicarsi quando il dato risultante dal catasto fosse frutto di un errore materiale, dovendo in tali casi trovare applicazione retroattiva la rendita corrispondente alla situazione materiale effettiva al fine di emendare l'errore di fatto compiuto dall'Ufficio. Infine, evidenziava l'inammissibilità della richiesta di condanna della parte ricorrente alle spese di lite atteso che il Comune ricorrente era difeso “da un proprio funzionario, dipendente inserito in pianta organica”.
Il Comune di Zoppola si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, contestava le deduzioni dei ricorrenti richiamando i principi che determinano gli obblighi impositivi sia per la TASI che per l'IMU nonché i principi che regolano la decorrenza del classamento catastale, affermando, altresì, che il vincolo pertinenziale era stato escluso dalla stessa ricorrente in contrasto con quanto precedentemente dichiarato nella richiesta di annullamento di atto illegittimo datata 18/12/2023 e depositata in Comune di Zoppola il 21/12/2023. Orbene, osserva il Giudice come dalla documentazione in atti risulta che il fabbricato di categoria C/2 oggetto del ricorso, identificato al Foglio 25, mappale 268, sub 8 del Comune di Zoppola (PN), è stato oggetto di variazione catastale in data 2/1/2024 per “degrado e cedimenti strutturali” (pratica n. PN 0000071) con contestuale creazione dell'unità collabente F/2. Ricorrente_1Nella nota datata 18/12/2023 e depositata in data 21/12/2023 da al Comune di Zoppola avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell'avviso con cui il Comune chiedeva il versamento dell'IMU e della TASI per l'immobile distinto al Foglio 25, mappale 268, sub 8, si chiedeva per detto fabbricato il riconoscimento del trattamento agevolativo spettante alle pertinenze dell'abitazione principale. Tuttavia, in seguito al diniego di tale requisito contenuto nell'avviso di accertamento impugnato, sul presupposto che la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c. per ritenere che un bene sia destinato “in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa” dipendesse anche dal progressivo decadimento dell'immobile che ne aveva determinato la variazione Ricorrente_1catastale del 2024, non sosteneva più la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra fabbricato oggetto del ricorso ed abitazione principale insistendo, invece, per il riconoscimento di una situazione di deterioramento del manufatto già dal 2019. In particolare, la ricorrente lamentava una “erroneità del classamento catastale C/2 del fabbricato in questione per l'anno di imposta 2019” che avrebbe determinato quale conseguenza, l'applicazione retroattiva dell'aggiornamento catastale avvenuto il 2/1/2024 ai fini della conseguente e diversa rilevanza tributaria. Sul punto, ritenendo ormai non contestata l'assenza del presupposto della pertinenzialità tra residenza principale e manufatto oggetto del ricorso, si osserva quanto segue:
- è pacifico che la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è calcolata a partire dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 13, comma quarto, D.L. n. 201/2011);
- il fabbricato in questione alla data del 1° gennaio 2019 era accatastato in categoria C/2, classe 1;
- l'ente impositore ha quindi correttamente determinato la base imponibile facendo riferimento alla rendita catastale vigente alla data del 1° gennaio 2019;
- la variazione catastale da deposito a unità collabente, intervenuta con partica n. PN0000071, è stata presentata dalla proprietaria mediante Modello Unico Informatico di Aggiornamento dei Dati Catastali indicando espressamente al quadro B del modulo quale causale “variazione della destinazione (da deposito a Unità Collabente)” e quale data in cui la variazione si è verificata il “30/12/2023”;
- nella relazione tecnica datata 28/12/2023 allegata alla variazione di cui sopra, Nominativo_1il geom. descrive il manufatto rilevando la presenza di
“cedimenti strutturali molto marcati” e aggiunge che “con il fortunale dell'estate scorsa il fabbricato ha subito danni anche alla copertura e pertanto il fabbricato attualmente non è più utilizzato anche per possibili crolli imminenti”;
- le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (v. per esempio Cass., n. 2771/2021) debbono trovare applicazione dalla data della denuncia;
- la riconducibilità dell'errore di fatto all'ufficio deve risultare “evidente ed incontestabile avendolo riconosciuto lo stesso ufficio”;
- deve, escludersi nel modo più assoluto la sussistenza di un errore “evidente ed incontestabile” riconosciuto dallo stesso ufficio, essendo il caso di specie ascrivibile ad una variazione catastale determinata da una situazione di fatto denunciata dal contribuente nel dicembre 2023, accompagnata dalla relazione di un tecnico che ha evidenziato come la situazione sia pervenuta a degrado a causa di un fortunale occorso nell'estate 2023 ed avendo il contribuente indicato quale data “in cui la variazione si è verificata” la data del 30/12/2023;
- del tutto legittimo appare l'operato dell'Amministrazione che ha determinato l'importo dovuto a titolo di IMU e di TASI nell'anno 2019 la rendita catastale vigente nell'anno d'imposta di riferimento non potendosi applicare retroattivamente una variazione richiesta dal contribuente nel dicembre 2023 per una situazione che il contribuente ha dichiarato essersi verificata il 30/12/2023. Per tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese di lite, per consolidato orientamento della Suprema Corte (v. per esempio Cass. N. 1019 del 10/1/2024 e Cass. N. 27634 del 2021), all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo. Deve quindi rigettarsi anche l'eccezione di inammissibilità della richiesta di condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio, con conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite a controparte così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Pordenone in composizione monocratica respinge il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite al Comune di Zoppola che liquida in euro 500,00 per onorari, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti. Pordenone, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Bolzoni
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
BOLZONI ROBERTA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Zoppola - Via Romano', N 14 33080 Zoppola PN
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20250003 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20250003 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Con atto depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Pordenone Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 20250033 del 17/1/2025 per l'anno 2019 relativo al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e all'Imposta Municipale Propria (IMU) sul fabbricato di categoria C/2 identificato al foglio 25 mappale 268 sub 8 del Comune di Zoppola (PN). Rilevava la ricorrente che il manufatto sopra indicato era ubicato nello “scoperto che circonda il fabbricato residenziale” della stessa (censito al Foglio n. 25. Mappale 268 Sub. 10) e che si trattava di una vecchia stalla diroccata classificata fino al 2024 in categoria C/2, poi fatta oggetto di variazione catastale in categoria F2. Lamentava la ricorrente che la motivazione dell'avviso di accertamento, che esclude il vincolo pertinenziale tra immobile residenziale e fabbricato oggetto dell'impugnazione in ragione “di un processo di decadimento e deterioramento dell'immobile iniziato in epoca antecedente” portava ad escludere che fin dal 2019 la stalla potesse assumere rilevanza tributaria per essere già un rudere. Nella memoria integrativa la ricorrente assumeva, inoltre, che con la motivazione dell'avviso di accertamento l'Amministrazione avrebbe sostanzialmente ammesso di aver errato nell'aver ritenuto il manufatto in questione suscettibile di imposizione tributaria nell'anno 2019, atteso che trattavasi di fabbricato da valutarsi come
“collabente sin da quell'epoca”. Rilevava, poi, la ricorrente che la regola formale richiamata dall'Ufficio, secondo cui la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti, dalla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 13, comma quarto, D.L. n. 201/2011), per giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione non doveva applicarsi quando il dato risultante dal catasto fosse frutto di un errore materiale, dovendo in tali casi trovare applicazione retroattiva la rendita corrispondente alla situazione materiale effettiva al fine di emendare l'errore di fatto compiuto dall'Ufficio. Infine, evidenziava l'inammissibilità della richiesta di condanna della parte ricorrente alle spese di lite atteso che il Comune ricorrente era difeso “da un proprio funzionario, dipendente inserito in pianta organica”.
Il Comune di Zoppola si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, contestava le deduzioni dei ricorrenti richiamando i principi che determinano gli obblighi impositivi sia per la TASI che per l'IMU nonché i principi che regolano la decorrenza del classamento catastale, affermando, altresì, che il vincolo pertinenziale era stato escluso dalla stessa ricorrente in contrasto con quanto precedentemente dichiarato nella richiesta di annullamento di atto illegittimo datata 18/12/2023 e depositata in Comune di Zoppola il 21/12/2023. Orbene, osserva il Giudice come dalla documentazione in atti risulta che il fabbricato di categoria C/2 oggetto del ricorso, identificato al Foglio 25, mappale 268, sub 8 del Comune di Zoppola (PN), è stato oggetto di variazione catastale in data 2/1/2024 per “degrado e cedimenti strutturali” (pratica n. PN 0000071) con contestuale creazione dell'unità collabente F/2. Ricorrente_1Nella nota datata 18/12/2023 e depositata in data 21/12/2023 da al Comune di Zoppola avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell'avviso con cui il Comune chiedeva il versamento dell'IMU e della TASI per l'immobile distinto al Foglio 25, mappale 268, sub 8, si chiedeva per detto fabbricato il riconoscimento del trattamento agevolativo spettante alle pertinenze dell'abitazione principale. Tuttavia, in seguito al diniego di tale requisito contenuto nell'avviso di accertamento impugnato, sul presupposto che la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c. per ritenere che un bene sia destinato “in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa” dipendesse anche dal progressivo decadimento dell'immobile che ne aveva determinato la variazione Ricorrente_1catastale del 2024, non sosteneva più la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra fabbricato oggetto del ricorso ed abitazione principale insistendo, invece, per il riconoscimento di una situazione di deterioramento del manufatto già dal 2019. In particolare, la ricorrente lamentava una “erroneità del classamento catastale C/2 del fabbricato in questione per l'anno di imposta 2019” che avrebbe determinato quale conseguenza, l'applicazione retroattiva dell'aggiornamento catastale avvenuto il 2/1/2024 ai fini della conseguente e diversa rilevanza tributaria. Sul punto, ritenendo ormai non contestata l'assenza del presupposto della pertinenzialità tra residenza principale e manufatto oggetto del ricorso, si osserva quanto segue:
- è pacifico che la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è calcolata a partire dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 13, comma quarto, D.L. n. 201/2011);
- il fabbricato in questione alla data del 1° gennaio 2019 era accatastato in categoria C/2, classe 1;
- l'ente impositore ha quindi correttamente determinato la base imponibile facendo riferimento alla rendita catastale vigente alla data del 1° gennaio 2019;
- la variazione catastale da deposito a unità collabente, intervenuta con partica n. PN0000071, è stata presentata dalla proprietaria mediante Modello Unico Informatico di Aggiornamento dei Dati Catastali indicando espressamente al quadro B del modulo quale causale “variazione della destinazione (da deposito a Unità Collabente)” e quale data in cui la variazione si è verificata il “30/12/2023”;
- nella relazione tecnica datata 28/12/2023 allegata alla variazione di cui sopra, Nominativo_1il geom. descrive il manufatto rilevando la presenza di
“cedimenti strutturali molto marcati” e aggiunge che “con il fortunale dell'estate scorsa il fabbricato ha subito danni anche alla copertura e pertanto il fabbricato attualmente non è più utilizzato anche per possibili crolli imminenti”;
- le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (v. per esempio Cass., n. 2771/2021) debbono trovare applicazione dalla data della denuncia;
- la riconducibilità dell'errore di fatto all'ufficio deve risultare “evidente ed incontestabile avendolo riconosciuto lo stesso ufficio”;
- deve, escludersi nel modo più assoluto la sussistenza di un errore “evidente ed incontestabile” riconosciuto dallo stesso ufficio, essendo il caso di specie ascrivibile ad una variazione catastale determinata da una situazione di fatto denunciata dal contribuente nel dicembre 2023, accompagnata dalla relazione di un tecnico che ha evidenziato come la situazione sia pervenuta a degrado a causa di un fortunale occorso nell'estate 2023 ed avendo il contribuente indicato quale data “in cui la variazione si è verificata” la data del 30/12/2023;
- del tutto legittimo appare l'operato dell'Amministrazione che ha determinato l'importo dovuto a titolo di IMU e di TASI nell'anno 2019 la rendita catastale vigente nell'anno d'imposta di riferimento non potendosi applicare retroattivamente una variazione richiesta dal contribuente nel dicembre 2023 per una situazione che il contribuente ha dichiarato essersi verificata il 30/12/2023. Per tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese di lite, per consolidato orientamento della Suprema Corte (v. per esempio Cass. N. 1019 del 10/1/2024 e Cass. N. 27634 del 2021), all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo. Deve quindi rigettarsi anche l'eccezione di inammissibilità della richiesta di condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio, con conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite a controparte così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Pordenone in composizione monocratica respinge il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite al Comune di Zoppola che liquida in euro 500,00 per onorari, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti. Pordenone, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Bolzoni