Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Si omette la pubblicazione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, in quanto gia' pubblicati in lingua italiana nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 29 del 4 febbraio 2016.
Avvertenza:
Si omette la pubblicazione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, in quanto gia' pubblicati in lingua italiana nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 29 del 4 febbraio 2016.